Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 settembre 2022| n. 27677.
Pignoramento ed autonoma azione di rivendica
Le parti del processo esecutivo hanno l’onere di denunciare con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. l’erroneo trasferimento all’aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento, essendo inammissibile l’autonoma azione da esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effetti dell’esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l’azione di rivendicazione, proposta nei confronti dell’aggiudicatario da parte di un soggetto che assumeva di essere comproprietario del bene pignorato il quale, pur avendo preso parte al processo esecutivo, aveva omesso di proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c.).
Sentenza|21 settembre 2022| n. 27677. Pignoramento ed autonoma azione di rivendica
Data udienza 13 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Pignoramento – Bene pignorato – Autonoma azione di rivendica – Ammissibilità – Condizioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11314/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)) e (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)) e (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1150/2016 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/7/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi i difensori delle parti;
lette le memorie del Pubblico Ministero e delle parti.
Pignoramento ed autonoma azione di rivendica
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) agiva nei confronti di (OMISSIS) rivendicando l’area di sedime (di 23,4 are) del fabbricato sito in (OMISSIS) e identificato al C.F., fg. (OMISSIS), e assumendo di esserne la legittima comproprietaria; l’attrice contestava l’acquisto di detta area – intervenuto col decreto di trasferimento del 25/11/2004, emesso in favore del (OMISSIS) nell’ambito procedimento esecutivo immobiliare n. 70/1995 del Tribunale di Chieti – affermando che il predetto terreno costituiva corte comune dei fabbricati della stessa (OMISSIS) (appartamento censito al C.F., fg. (OMISSIS), sub. 3) e del coniuge (OMISSIS) (laboratorio artigiano censito al C.F., fg. (OMISSIS)), entrambi esecutati nella menzionata procedura espropriativa.
2. Il convenuto (OMISSIS) contestava la pretesa attorea rilevando che la menzionata area era stata oggetto di esplicita considerazione nell’elaborato peritale relativo al lotto 1 di cui l’odierno ricorrente si era reso aggiudicatario); in via riconvenzionale, domandava la rimozione e demolizione dei manufatti eseguiti dall’attrice nella zona contesa e il risarcimento dei danni procuratigli dalla (OMISSIS) in ragione del tardivo rilascio del cespite aggiudicato.
3. Con la sentenza n. 72 del 2/2/2014, il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando (OMISSIS) a ripristinare lo status quo ante, alterato dalle opere realizzate dal medesimo su area di proprieta’ comune e non esclusiva; rigettava le domande riconvenzionali del convenuto e lo condannava al pagamento delle spese di lite; il giudice di prime cure rilevava che nel processo di esecuzione forzata l’immobile era stato suddiviso in diversi lotti (il primo attribuito al convenuto ed il quarto all’attrice), ai quali era comunque comune la pertinenziale area oggetto di contesa.
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4. Nel proporre appello il (OMISSIS) chiedeva la riforma della decisione di primo grado per avere inciso la stabilita’ e definitivita’ del decreto di trasferimento del bene, atto traslativo a suo favore della proprieta’ esclusiva del terreno, non impugnato con opposizione ex articolo 617 c.p.c. dalla (OMISSIS), pur essendo quest’ultima parte del processo esecutivo.
5. La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma del provvedimento impugnato, con la sentenza n. 1150 del 27/10/2016, condannava (OMISSIS) al risarcimento del danno per ritardato rilascio del bene e alla rimozione di una tettoia; respingeva per il resto il gravame di (OMISSIS) e lo condannava al rimborso di una parte delle spese del giudizio.
6. La domanda di revocazione della sentenza (per motivi differenti da quelli proposti col ricorso per cassazione) e’ stata respinta dalla Corte d’appello di L’Aquila con pronuncia passata in giudicato.
7. Avverso la succitata decisione n. 1150/2016 (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; resisteva con controricorso (OMISSIS).
8. Per la trattazione della controversia e’ stata fissata l’udienza pubblica del 13/7/2022, nel corso della quale si e’ svolta la discussione orale, conformemente all’istanza della controricorrente (avanzata ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, successivamente piu’ volte prorogato e, da ultimo, dal Decreto Legge n. 105 del 2021, articolo 7, comma 1, convertito dalla L. n. 126 del 2021).
9. Il Pubblico Ministero e le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente denuncia (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione degli articoli 576, 586 e 617 c.p.c. e articoli 2919 e 2921 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile l’iniziativa processuale della (OMISSIS).
In particolare, l’odierna controricorrente aveva contestato l’acquisto della proprieta’ risultante dal decreto di trasferimento (esplicitamente riguardante l’area controversa), atto avverso il quale la medesima non aveva svolto alcune tempestiva opposizione, pur essendo stata la (OMISSIS) parte (non gia’ un terzo estraneo) del processo di esecuzione; il ricorrente sostiene che l’azione di rivendica non poteva essere legittimamente promossa dall’esecutata, peraltro dopo sei anni dal decreto di trasferimento, e che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare che l’aggiudicatario non puo’ subire evizione per effetto di un’autonoma azione dell’esecutato, asseritamente contitolare del cespite acquisito dall’aggiudicatario; inoltre, ad avviso del (OMISSIS), il giudice del merito aveva mancato di rilevare che l’area cortiliva, gia’ oggetto di comunione tra gli esecutati, era stata interamente compresa nel lotto 1, aggiudicato al (OMISSIS) che, in forza dell’articolo 2919 c.c., l’aveva definitivamente acquisita.
2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2929 c.c. e dell’articolo 187-bis disp. att. c.p.c., per avere il giudice d’appello leso il legittimo affidamento del (OMISSIS) sull’acquisto, di buona fede, compiuto nel processo esecutivo; si sostiene che eventuali nullita’ degli atti esecutivi, peraltro non tempestivamente denunciate ex articolo 617 c.p.c., non possono riverberare effetti in danno dell’aggiudicatario, salva l’ipotesi di collusione col creditore procedente (nel caso non configurabile).
3. I predetti motivi, congiuntamente esaminati, sono fondati nei termini di seguito esposti.
4. Nella sentenza della Corte d’appello di L’Aquila si legge: “Il giudice di primo grado ha svolto un’indagine approfondita che ha tenuto conto non solo dell’avviso di vendita e del decreto di trasferimento ma anche, con l’ausilio di apposita consulenza, di tutta la documentazione sulla base della quale e’ stata decisa la suddivisione in lotti…. Sulla base di quest’analisi e’ emerso che nella formazione dei lotti (1, quello del (OMISSIS), 4, quello della (OMISSIS)) il terreno oggetto di disputa non e’ stato considerato ne’ e’ stato valutato nel calcolo del prezzo… l’area distinta come foglio (OMISSIS) (estesa per mq. 2340), era accatastata come bene comune non censibile a tutte le porzioni di fabbricato, compreso l’appartamento della (OMISSIS)… La CTU di primo grado ha accertato che ambedue le perizie utilizzate nella formazione dei lotti oggetto di vendita… non hanno individuato graficamente le “pertinenze necessarie a che i lotti siano autonomi e indipendenti” e in particolare la perizia del geom. (OMISSIS), nella definizione del lotto poi pervenuto al (OMISSIS), odierno appellante, “identificava solamente gli immobili identificati come particella (OMISSIS), subalterni (OMISSIS)”… L’esame della complessiva documentazione tecnica e’ servita ad illuminare e circostanziare il contenuto dell’avviso di vendita e del decreto di trasferimento in modo da meglio capire il ruolo, il valore e la funzione del terreno oggetto di disputa per il quale appare corretta la qualifica di pertinenza del fabbricato, in comune tra i proprietari esclusivi dei diversi piani del fabbricato…. La lettura combinata dei documenti risultanti dall’esecuzione lascia propendere per la formazione di lotti, tutti dotati della quota proporzionale di corte comune e quindi per un trasferimento che, sia nel caso del Lotto 1, sia nel caso del Lotto 4, comprende la pertinenza cortile. Cosi’ stando le cose, il decreto di trasferimento e l’acquisto coattivo che ne e’ l’effetto non puo’ certo superare il principio proprio degli acquisti a titolo derivativo… sancito per gli acquisti coattivi dall’articolo 2919 c.c.”.
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5. Va precisato che alcune delle censure svolte dal ricorrente a tale conclusione sono infondate e che, tuttavia, le critiche rivolte al merito dell’accertamento restano precluse dal rilievo, che va qui a farsi, dell’originaria inammissibilita’ dell’azione proposta dall’esecutata.
In particolare, dall’accertamento compiuto nei gradi di merito risultano smentite le asserzioni del (OMISSIS) riguardanti la ricomprensione dell’intera area oggetto di contesa nel lotto 1, aggiudicato all’odierno ricorrente. Se e’ vero che, nell’ambito di formazione dei lotti, il giudice dell’esecuzione ha facolta’ di accorpare o scorporare i cespiti per conseguire il risultato di una migliore vendita dei beni staggiti, la Corte d’appello ha chiaramente escluso che cio’ sia avvenuto nella fattispecie in esame e con riguardo all’area cortiliva rivendicata dalla comproprietaria (OMISSIS); peraltro, come risulta dalla suestesa trascrizione, nella motivazione della sentenza sono esplicitati gli elementi istruttori considerati e il percorso logico per addivenire a tale conclusione.
6. Cio’ che assume rilievo in questa sede e’, invece, il fatto, pacifico tra le parti, che il decreto di trasferimento in favore del (OMISSIS) e contro gli esecutati (OMISSIS) e (OMISSIS) contenga la menzione dell’intera area di mq. 2340, successivamente rivendicata in comproprieta’, con autonoma azione, dall’esecutata (OMISSIS).
7. Con le sue censure il ricorrente pone diverse questioni: da un lato, la proponibilita’ di un’azione di rivendica da parte dell’esecutata (rectius, co-esecutata), che (in tesi) non potrebbe valersi dell’articolo 2919 c.c., essendo invece tenuta a svolgere le proprie contestazioni con le opposizioni esecutive; dall’altro, l’irrilevanza ex articolo 2929 c.c., per l’aggiudicatario, di eventuali vizi, oltretutto non denunciati con tempestiva opposizione ex articolo 617 c.p.c., afferenti agli atti esecutivi e, segnatamente, al decreto di trasferimento che al (OMISSIS) ha espressamente trasferito anche l’area oggetto di rivendica.
8. In proposito si osserva che l’articolo 2919 c.c., comma 1, sancisce la natura derivativa dell’acquisto in executivis e, cosi’, il principio secondo cui nemo plus iuris quam ipse habet transferre potest; da tale riconoscimento deriva che nemmeno il giudice dell’esecuzione forzata puo’ trasmettere un diritto reale maggiore (per qualita’ o estensione) rispetto a quello che e’ stato oggetto di pignoramento e, conseguentemente, che il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, pur costituendo titolo d’acquisto, non lo rende immune da pretese di terzi e dal rischio di evizione.
9. Nel caso in esame, tuttavia, non solo non risulta che il giudice dell’esecuzione abbia trasferito all’aggiudicatario un bene che non era stato precedentemente pignorato, ma, anzi, proprio dalle difese delle parti e dalla sentenza impugnata emerge che anche l’area contesa era stata oggetto dell’esecuzione forzata, sicche’ il principio non e’ applicabile nella sua massima espressione.
10. Occorre qui stabilire, dunque, se al trasferimento di un immobile che e’ oggetto di pignoramento – qualora avvenuto in difformita’ rispetto alle regole della vendita (che, nel caso, nulla stabilivano in ordine alla ricomprensione dell’intera area nel lotto 1) – si attagli il menzionato principio ex articolo 2919 c.c. e, dunque, se e in quale modo l’atto traslativo possa essere contestato.
11. Con riguardo ai soggetti qualificabili in senso tecnico come terzi – cioe’, estranei al processo esecutivo – che siano stati lesi dal trasferimento coattivo di un loro diritto reale, e’ indubbio che gli stessi possano far valere le loro ragioni anche nei confronti dell’aggiudicatario, indipendentemente dalla sua buona fede.
12. Infatti, oltre che con l’articolo 2921 c.c. (il quale conferma la natura derivativa della vendita forzata), la succitata disposizione va letta unitamente all’articolo 2920 c.c., che – dettando per l’esecuzione su cosa mobile la regola secondo cui “coloro che avevano la proprieta’ o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall’esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell’acquirente di buona fede, ne’ possono ripetere dai creditori la somma distribuita” – letto a contrario stabilisce che nell’esecuzione immobiliare i terzi titolari di diritti reali sulla cosa possono far valere le loro pretese anche nei confronti dell’acquirente di buona fede.
13. Rispetto ai terzi, poi, non assume sicuramente rilievo la regola dell’articolo 2929 c.c., la quale preserva l’aggiudicatario da eventuali vizi del processo esecutivo (purche’ non attinenti alla vendita stessa).
14. Assai diversa e’ la posizione dell’esecutato o, comunque, del soggetto coinvolto nella procedura esecutiva.
15. Come puntualmente osservato dal Pubblico Ministero nella memoria del 21/6/2022, il processo esecutivo assolve alla primaria funzione di soddisfare le ragioni del creditore, affinche’ questi, attraverso l’intervento del giudice, possa ottenere celermente quanto dovuto dal debitore esecutato; per raggiungere tale obiettivo – che e’ corollario dei principi fondamentali del giusto processo e della sua ragionevole durata ex articolo 111 Cost. – il legislatore ha strutturato un procedimento idoneo ad assicurare, ai terzi interessati all’acquisto del bene oggetto di espropriazione, la sicurezza e la stabilita’ degli effetti del provvedimento conclusivo, il che impone – a salvaguardia dell’affidamento qualificato dell’aggiudicatario sulla stabilita’ della vendita giudiziaria (sul punto, diffusamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3709 del 08/02/2019) – che eventuali irregolarita’ occorse nelle fasi della procedura esecutiva debbano emergere entro un tempo circoscritto e mediante l’impiego dei rimedi processuali appositamente prescritti.
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16. E’ particolarmente significativa della ricostruzione di un “sistema chiuso” per l’emersione dei vizi della procedura esecutiva (e, segnatamente, della vendita forzata) la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014, che – proprio per salvaguardare la stabilita’ degli effetti del processo di esecuzione – convoglia nell’opposizione ex articolo 617 c.p.c. le doglianze (sostanziali) dell’aggiudicatario in caso di alienazione di aliud pro alio: “e’ giocoforza ammettere che anche il processo esecutivo esige la stabilita’ dei suoi atti… Come rilevato, in particolare, da Cass. 8 maggio 2003, n. 7036 (benche’ con riferimento alle azioni di ripetizione dell’indebito o di arricchimento senza causa), “ammettere la proposizione, dopo la conclusione dell’esecuzione e la scadenza dei termini per le relative opposizioni, di azioni… volte a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa sostanzialmente ponendoli nel nulla o limitandoli – e’ in contrasto sia con i principi ispiratori del sistema, sia con le regole specifiche relativi ai modi e ai termini delle opposizioni esecutive”. Tanto pare agevolmente ricondursi all’esigenza di legalita’ intrinseca dell’attivita’ giurisdizionale, la quale implica, a sua volta, che sia possibile e sufficiente, ma al tempo stesso necessario, per i soggetti che se ne ritengano lesi, reagire all’interno del processo e coi mezzi apprestati dall’ordinamento, affinche’ il risultato finale possa presumersi conforme a diritto. Il sistema processuale, in definitiva, non puo’ consentire neppure in astratto la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate. E deve concludersi nel senso che colui il quale intenda contestare la legittimita’ di un atto del processo esecutivo nel quale ultimo ha assunto la qualita’ di parte ha l’onere, inteso in stretto senso tecnico, di dispiegare i relativi strumenti processuali, con le forme e le modalita’ previste dalla disciplina di rito; in mancanza, egli decade dalla possibilita’ di fare valere le relative ragioni.”.
17. Il medesimo principio e’ stato successivamente ripreso (ed esteso nella sua portata) dalle statuizioni di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020: “Ogni questione relativa alla validita’ ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti del processo esecutivo quanto dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo esecutivo stesso, attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e, quindi, in primo luogo attraverso l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c.), non potendo ritenersi ammissibile una autonoma azione di ripetizione (in tutto o in parte) del prezzo di aggiudicazione, nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto ovvero del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo (e comunque qualsiasi azione volta a contestare l’efficacia della vendita forzata ovvero il prezzo della stessa), al di fuori del processo esecutivo, se non in via eccezionale, previa dimostrazione, da parte di chi la proponga, che l’esperimento dei rimedi endoesecutivi non gli era in alcun modo possibile prima della definitiva chiusura della procedura esecutiva, in ragione della data in cui era insorta la effettiva e concreta possibilita’ di far valere la causa di invalidita’, nonostante una condotta improntata all’ordinaria diligenza…. Ritiene la Corte che il principio in questione… abbia senz’altro validita’ generale, per tutte le ipotesi di contestazioni attinenti alla regolarita’ della vendita coattiva. Esso si applica, quindi, non solo in caso di totale inefficacia della vendita per la ricorrenza di un’ipotesi di “aliud pro alio”, ma altresi’ – anzi, a piu’ forte ragione – nell’ipotesi in cui venga in discussione l’entita’ del prezzo di aggiudicazione, trattandosi in ogni caso di contestazioni attinenti alla regolarita’ di atti della procedura esecutiva e, segnatamente, della fase della liquidazione e del trasferimento dei beni pignorati (cio’ e’ a dirsi tanto nel caso in cui siano dedotti vizi che abbiano inciso sulla determinazione del prezzo base della vendita, quanto nel caso in cui si contesti la regolarita’ dell’aggiudicazione o del suo prezzo, ovvero l’illegittimita’ del decreto di trasferimento).”.
18. Per altro verso, questa Corte ha piu’ volte affermato che le contestazioni riguardanti gli atti di una fase del procedimento “sono irreversibilmente precluse nella successiva fase” se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014, Rv. 630351-01; precedentemente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405-01) e, soprattutto, che anche “eventuali difformita’ tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all’interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi.” (cosi’, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17811 del 22/06/2021; in precedenza, su questioni analoghe: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12430 del 16/05/2008; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 13/03/2014; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25687 del 15/10/2018; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16219 del 19/05/2022; oltre alla gia’ citata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22854 del 20/10/2020).
19. Come gia’ anticipato, quanto ora esposto non vale nei confronti dei soggetti terzi, rimasti estranei al processo esecutivo: in quanto tali, essi non legittimati alla proposizione dell’opposizione ex articolo 617 c.p.c., ma devono riconoscersi dotati allora della legittimazione ad agire a tutela delle proprie ragioni (e, segnatamente, a rivendicare la titolarita’ dei cespiti oggetto dell’espropriazione) con autonome azioni di accertamento della proprieta’, oltre che, se ancora pendente l’espropriazione, con l’opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19761 del 13/11/2012, Rv. 624413-01).
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20. L’odierna controricorrente, pero’, non puo’ essere considerata terza rispetto alla procedura espropriativa.
E’ pur vero che, da un punto di vista formale, (OMISSIS) potrebbe ritenersi terza rispetto alla vendita forzata del singolo lotto (essendo stato attribuito all’aggiudicatario (OMISSIS) il bene di proprieta’ esclusiva del (OMISSIS)), ma la medesima e’, sotto il profilo processuale, intranea all’unitario processo esecutivo (sulla facolta’ di una riunione “atecnica” di diverse procedure, si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 40847 del 20/12/2021) che ha riguardato le espropriazioni condotte contemporaneamente nei confronti del (OMISSIS) e della stessa (OMISSIS), coinvolta nella procedura quale (con-)debitrice esecutata, se non pure quale titolare per assegnazione di uno dei lotti oggetto di esecuzione.
In ragione della descritta situazione processuale, la (OMISSIS) ha comunque partecipato al procedimento di esecuzione forzata e non puo’ essere considerata alla stregua di un terzo estraneo alla procedura: ne consegue che l’unico strumento a sua disposizione era costituito dall’opposizione agli atti esecutivi.
21. Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, l’erroneo trasferimento al (OMISSIS) di un bene oggetto di pignoramento (l’area contesa) doveva essere denunciato dalle parti del processo esecutivo e dagli altri soggetti in esso coinvolti – e, dunque, anche dall’esecutata e assegnataria (OMISSIS) – con una tempestiva opposizione all’atto esecutivo asseritamente erroneo, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..
Come correttamente rilevato anche dal Procuratore Generale, e’ l’esigenza di stabilita’ degli atti dell’esecuzione forzata (e, in particolare, dell’acquisto in executivis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3709 del 08/02/2019, in motivazione) ad imporre l’inammissibilita’ di un’azione autonoma (cioe’ distinta dai rimedi tipici del processo di esecuzione forzata) – se proposta da una delle parti legittimate all’opposizione ex articolo 617 c.p.c. – volta a contrastare gli effetti dell’esecuzione stessa sostanzialmente, ponendoli nel nulla o limitandoli; vieppiu’ nei confronti dell’aggiudicatario, la cui situazione giuridica soggettiva, ai sensi dell’articolo 2929 c.c., non puo’ essere incisa – salvo il caso di collusione col creditore – da iniziative extra ordinem dell’esecutato, quand’anche attinenti a pretesi vizi relativi all’assegnazione o alla vendita.
22. In conclusione, deve rilevarsi l’inammissibilita’ originaria dell’azione proposta dalla (OMISSIS) (gia’ denunciata dal ricorrente e, comunque, rilevabile ex officio in assenza di giudicato sul punto) in applicazione del seguente principio: “Le parti del processo esecutivo hanno l’onere di denunciare con l’opposizione ex articolo 617 c.p.c. l’erroneo trasferimento all’aggiudicatario di un cespite che e’ oggetto di pignoramento, essendo inammissibile un’azione (nella specie di rivendica) autonoma, cioe’ distinta dai rimedi tipici dell’esecuzione forzata, da esse proposta per contrastare gli effetti dell’esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli”.
Di conseguenza, a norma dell’articolo 382 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha confermato le statuizioni di primo grado di accoglimento della domanda di rivendica dell’odierna controricorrente.
23. Resta assorbito il terzo motivo – col quale il ricorrente aveva denunciato la nullita’ della sentenza per contraddittorieta’ tra motivazione e dispositivo – perche’ la cassazione della pronuncia impugnata (nella parte suindicata) rende superfluo l’esame della censura.
24. Ritiene il Collegio che la complessiva novita’ della questione trattata costituisca ragione per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio ai sensi dell’articolo 92 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo;
dichiara assorbito il terzo motivo;
cassa senza rinvio la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato l’accoglimento della domanda di rivendica avanzata da (OMISSIS);
dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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