Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 27 ottobre 2020, n. 6547.
Ai sensi dell’art. 3,co. 1, lett. e.7), del TU edilizia occorre il permesso di costruire nell’ipotesi della realizzazione di un deposito a cielo aperto di materiali edili, laddove l’entità del deposito, l’ingombro dei materiali presenti, la stabilità della utilizzazione dell’area come deposito, la presenza di manufatti prefabbricati, destinati ad una utilizzazione non precaria, determini una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio.
Sentenza 27 ottobre 2020, n. 6547
Data udienza 15 settembre 2020
Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Mancanza del titolo edilizio – Sanzione pecuniaria – Irrogazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2010, proposto dalla Im. On. s.a.s. di G. On. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Fe. Da Gr., Fa. Lo. e Fo. Ar. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Lo. in Roma, Via (…), nonché dall’avvocato Fa. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Monza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Ma., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…),
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda n. 4615/2009, resa tra le parti, in tema di sanzione pecuniaria per opere edilizie in assenza di titolo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 settembre 2020, il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati Fa. Pe. e Ga. St., su delega di Lu. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe la persona giuridica ivi pure indicata ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 4615, pubblicata il 9 settembre 2009, che – a spese compensate – ha parzialmente accolto il suo originario ricorso avverso:
– il provvedimento 6 ottobre 2003, notificato il 15 ottobre 2003, col quale il Comune di Monza (di seguito “Comune”) le ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 114.000,00 per avere formato un deposito di materiali edili a cielo aperto;
– tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, in particolare, il verbale della Polizia municipale del 24 ottobre 2002, n. 32/E, e la stima dell’Agenzia del territorio di Milano del 25 agosto 2003, prot. n. 46420/03.
1.1. In diritto, la sentenza ha ritenuto, qui in sintesi:
– infondate le prime due censure (di eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e della motivazione, genericità e indeterminatezza, in quanto le opere ritenute abusive non erano state né identificate né descritte e perché il deposito di materiali edili avveniva da tempo, in via di mero fatto, senza realizzazione di opere di trasformazione del terreno, nonché di violazione di legge e di errata applicazione degli artt. 3, 10, 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 e di eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti, erroneità della motivazione), in quanto:
— l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 annovera tra gli interventi edilizi di ‘nuova costruzionè (presupponenti il permesso di costruire), tra l’altro, anche la realizzazione di depositi di merci o di materiali. Nella specie era stato realizzato sine titulo un deposito a cielo aperto di materiali edili (strutture prefabbricate da cantiere, gru, ponteggi, tegole, mattoni, legname, oltre a rifiuti non pericolosi). Inoltre, l’entità del deposito, l’ingombro dei materiali presenti, la stabilità della utilizzazione dell’area come deposito, la presenza di manufatti prefabbricati, destinati ad una utilizzazione non precaria, aveva determinato una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, implicante appunto un permesso di costruire;
— il fatto che si fosse applicato l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (ritenendosi l’intervento assoggettabile a DIA), in luogo del suo art. 31 (che, invece, sanziona per interventi in assenza di permesso di costruire), non assumeva rilievo, non essendovi censura al riguardo;
– infondata l’ulteriore censura relativa alla pretesa applicazione dell’art. 7 della l. n. 94/1982, perché il provvedimento impugnato aveva invece presupposto l’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001;
– infondato il terzo motivo (di erroneità della stima dell’Agenzia del territorio, che aveva considerato l’intera superficie del mappale occupato dal deposito e non solo quella effettivamente utilizzata a tal fine) perché il citato art. 37 prevede che la sanzione (per interventi edilizi privi di DIA) sia determinata nel doppio dell’aumento di ‘valore venale dell’immobilè conseguente alla realizzazione dell’abuso. Bene, dunque, era stata considerata l’intera superficie dell’immobile;
– fondata invece l’ultima censura (di erroneità della stima del valore venale dell’immobile) perché nella specie s’era considerato che l’area avesse una destinazione a verde pubblico inedificabile (come da delibera del CC n. 23 del 7 marzo 1997, di mera adozione di variante al PRG) e non invece la destinazione (zona F) prevista dal PRG all’epoca vigente. La stima perciò avrebbe dovuto considerare il fondo come zona F1 (servizi generali) e non SP3.1 (area attrezzata a verde), data l’irrilevanza della variante meramente adottata;
– di assorbire l’ulteriore censura di erroneità della stima a causa dell’effettuata ponderazione con i valori di riferimento per le aree agricole.
2. L’appello si affida alle seguenti censure:
a) quanto al rigetto dei primi due originari motivi:
– erroneità della motivazione – travisamento dei fatti – difetto dei presupposti – illogicità – errata applicazione degli artt. 3, 10, 22, 37 del d.P.R. n. 380/2001;
– riproposizione delle censure di cui ai primi due motivi del ricorso, così formulati:
— eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e della motivazione – genericità ed indeterminatezza;
— violazione di legge ed in particolare errata applicazione degli artt. 3, 10, 22, 37 del d.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere per travisamento – difetto dei presupposti – erroneità della motivazione sotto altro profilo;
b) quanto al rigetto del terzo originario motivo, errata applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 – erroneità della motivazione e travisamento – riproposizione del terzo motivo del ricorso introduttivo (di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, perché il Comune, irrogando la sanzione, non ha considerato che il deposito non era esteso all’intero mappale ma solo ad una sua parte).
2.1. Ad avviso di parte, in sostanza:
a.1) la sanzione era stata irrogata nel presupposto dell’avvenuta esecuzione di opere edilizie sine titulo (ossia la creazione del deposito) quando invece le presunte opere (che neppure esistevano, perché esistevano soltanto materiali depositati sul suolo) non erano state indicate né nel provvedimento sanzionatorio né nella relazione di sopralluogo della Polizia municipale in data 22 ottobre 2002. Non v’erano perciò i presupposti dell’irrogata sanzione. Il mero uso di fatto del terreno, quale deposito, non comportava abuso edilizio. Erano stati semmai i primi giudici ad operare, interpretandolo al di là della sua lettera, una sorta di integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, i prefabbricati posati al suolo non erano manufatti utilizzati come depositi ma erano essi stessi materiale inerente l’attività edilizia, destinati ad essere impiegati nei vari cantieri;
b.1) anche nella denegata ipotesi di riconoscimento del carattere abusivo del deposito, la sanzione doveva essere di importo inferiore in relazione alla minor superficie effettivamente coinvolta.
3. Il Comune, costituitosi, ha:
– per un verso, ribattuto gli argomenti dell’appellante sostenendo, qui in sintesi, che:
— quanto alla censurata reiezione dei primi due originari motivi di ricorso:
— leggendo bene l’ordinanza impugnata e la norma richiamata in sentenza ci si avvede che i primi giudici non hanno affatto ecceduto nell’interpretare la motivazione del provvedimento comunale. In effetti, il censurato abuso consiste proprio nell’aver attivato de facto (e, per di più da tempo, come esplicitamente ammesso dall’appellante, dunque in modo non precario) un deposito sine titulo di materiali e, in parte, di rifiuti;
— i rilievi fotografici effettuati non lasciano “dubbi interpretativi” in ordine all’intervento edilizio operato: dalle rappresentazioni fotografiche risultano palesemente esistere dei “manufatti prefabbricati”, installati sul suolo e completi di porta e di ogni accessorio necessario all’uso e che non sembra, come sostiene l’appellante, possano ritenersi semplice materiale inerente l’attività edilizia;
— diversamente da quanto sostenuto, nell’art. 3, co. 1, lett. e.7), del d.P.R. n. 380/2001 “la locuzione “lavori” viene utilizzata (…) non già nel senso letterale del termine come realizzazione di opere tangibili e visibili, ma deve essere intesa (come anche la giurisprudenza ha ritenuto) in un’accezione più ampia di interventi che modifichino lo stato dei luoghi senza che tali interventi siano necessariamente di carattere fisso o di natura muraria”;
— quanto alla censurata reiezione del terzo originario motivo di ricorso, in disparte che la parte della superficie non impiegata come deposito si estendeva solo per meno di un terzo del totale, restava il fatto che l’abuso aveva di fatto implicato che tutta l’area fosse rimasta destinata ad un’unica finalità, non potendosi attribuire un’autonoma utilizzabilità a quella di essa non occupata dagli oggetti in deposito;
– per altro verso, proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza favorevole all’appellante in quanto:
— i primi giudici hanno fondato la decisione sulla differenza tra PRG adottato e approvato, evidenziando tra l’altro che “il primo verrebbe in considerazione solo per il fatto che dalla sua adozione dovrebbe derivare l’applicazione delle misure di salvaguardia”;
— proprio l’applicazione di queste ultime avrebbe dovuto però far propendere per la correttezza dell’operato dell’Agenzia del territorio, dato che “la mera adozione del piano comporta che, fino a che non intervenga la definitiva approvazione dello stesso e la sua pubblicazione, ogni decisione in ordine alle domande di concessione o di autorizzazione edilizia presentate medio tempore e non conformi al p.r.g. in itinere debba rimanere sospesa”. Bene dunque s’era tenuto conto, nella stima del valore del terreno, “della destinazione dell’area così come era stata definita dalla variante adottata al p.r.g. 1997”, calcolandosi il valore “sulla base di tale destinazione, che sarebbe stata l’unica da tenere in considerazione – al fine di far scattare le misure di salvaguardia – qualora la società, attuale appellante, avesse presentato regolare domanda di autorizzazione o concessione”;
— se nella specie “non sono state applicate le misure di salvaguardia, questo è stato unicamente per il fatto che l’opera (…) è stata realizzata abusivamente, ma ciò non toglie che la capacità edificatoria del terreno debba essere desunta sulla base di quanto è stato stabilito dallo strumento urbanistico adottato”.
4. Con memoria del 6 marzo 2020 l’appellante ha:
– riepilogato i propri argomenti, relativamente all’appello principale;
– resistito a quello incidentale osservando, tra l’altro, che “il P.R.G. comunale adottato nel 1997 non era più in regime di salvaguardia all’epoca dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui trattasi, essendo decorso anche il termine massimo (quinquennale) di operatività di detto regime”;
– riproposto le censure di cui al quarto motivo dell’originario ricorso, dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata, con le quali si lamentava l’illegittimità della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria sotto l’ulteriore profilo dell’errata scelta dei parametri di riferimento (ritenuti una sorta di media, approssimata, tra la monetizzazione delle aree di standard e il valore di mercato di un terreno agricolo). Ad avviso di parte, “ingiustificata e illogica è l’applicazione di quest’ultimo elemento di ponderazione, costituito da un valore agricolo del tutto estraneo alla natura, all’ubicazione e al regime urbanistico dell’area e che determina un irragionevole abbattimento del valore di monetizzazione delle aree di standard all’epoca applicato dal Comune”.
5. Con memoria del 17 marzo 2020 il Comune ha replicato, per un verso, riepilogando i motivi secondo i quali doveva reputarsi che, nella specie, era stato effettivamente realizzato il contestato abuso, nonché insistendo sulla correttezza della considerazione dell’intera superficie del terreno per la determinazione dell’importo della sanzione e, per altro verso, relativamente al suo appello incidentale, ha dedotto che:
– tra l’altro, “se nel caso di specie non sono state applicate le misure di salvaguardia, questo è stato unicamente per il fatto che l’opera per la quale si è proceduto alla applicazione della sanzione (qui ora contestata nell’ammontare) è stata realizzata abusivamente, ma ciò non toglie che la capacità edificatoria del terreno debba essere desunta sulla base di quanto è stato stabilito dallo strumento urbanistico adottato”;
– il provvedimento censurato, dell’ottobre 2003, non si era rifatto neanche alla variante di PRG di cui s’è discusso, sibbene ad una seconda variante del 2002 (“perfettamente vigente all’epoca dell’irrogazione della sanzione; il richiamo quindi effettuato nella relazione dell’Agenzia del Territorio, al PRG adottato del 1997, è solo un evidente errore materiale”) in seno alla quale il terreno in discorso era stato inserito tra le aree a verde.
6. Con altra memoria del 14 luglio 2020 l’appellante:
– quanto all’appello principale, ha ulteriormente riepilogato le proprie tesi;
– quanto a quello incidentale, ha in particolare ribadito che, in ipotesi, la sanzione pecuniaria “dovrà essere determinata assumendo un valore di partenza del terreno ragguagliato alla destinazione urbanistica prevista dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente e non dal P.R.G. in itinere, come erroneamente ha fatto l’Agenzia del Territorio. In effetti, la stima di quest’ultima fa riferimento alla destinazione urbanistica del terreno prevista dal P.R.G. adottato nel 1997”.
7. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 15 settembre 2020, è stata ivi trattenuta in decisione.
8. Vale preliminarmente osservare che, alla luce dello scambio dialogico processuale intervenuto fra le parti in causa, non può considerarsi oggetto di contrasto:
– sia il fatto che quella per cui è causa fosse sostanzialmente una depositeria di materiali;
– sia il fatto che la depositeria fosse attiva da anni e, come tale, utilizzata sempre da parte dell’appellante principale.
Quest’ultima, invero, si è inequivocabilmente qualificata come un’impresa operante nel settore dell’edilizia e, coerentemente, ha sostenuto – senza in ciò obiezioni di merito da parte del Comune – che la depositeria le serviva proprio come luogo di posizionamento (per quanto all’aperto) di materiali diversi che, poi, le sarebbero serviti e sarebbero stati impiegati (secondo necessità ) nei diversi cantieri edili ove essa, di volta in volta, si fosse trovata ad esercitare la propria attività di impresa.
Nella sostanza, dunque, l’area per cui è causa altro non può essere considerata se non una superficie sulla quale l’appellante usava ricoverare materiali, mezzi meccanici ed attrezzature varie finalisticamente preordinati all’impiego in seno ai cantieri edili di volta in volta gestiti dall’impresa.
Da ciò si ricava che l’attività di ricovero o, diversamente detto, di deposito non poteva affatto essere qualificata come temporanea ovvero precaria. E questo non foss’altro per il fatto che, nell’ottica dell’assetto organizzativo dell’impresa, l’area in questione e, soprattutto, la sua finalità d’impiego costituivano componenti della stessa ‘organizzazione professionalè dell’azienda.
Né si può equivocare sul fatto che i materiali, i mezzi meccanici e le attrezzature varie stessero ‘in depositò non continuativamente bensì a fasi cicliche, secondo la diversa alternanza temporale della vita dei differenti cantieri edili (evidente essendo che, ad esempio, un mezzo meccanico non era ‘in depositò allorquando fosse servito in un determinato cantiere).
Pertanto, dal fatto che alcuni beni o materiali non stessero depositati continuativamente non si può logicamente ricavare che il deposito stesso fosse per sua natura ‘precariò (come invece sostenuto da parte appellante).
Del resto, facendo il deposito parte dell’organizzazione aziendale ed essendo questa, per definizione, continuativamente organizzata per lo stesso scopo sociale dell’impresa, va da sé che l’attività di deposito (sull’area in discorso) fosse finalisticamente continuativa e non già saltuaria.
9. Vale altresì osservare che è ben possibile convenire sulla tesi dell’appellante principale secondo la quale non v’è in causa prova univoca e convincente del fatto che i citati ‘manufatti prefabbricatà, collocati nel deposito, costituissero essi stessi edificazione sul suolo (del deposito), piuttosto che meri ‘involucrà (prefabbricati, appunto) destinati anch’essi ad essere trasportati ed installati temporaneamente, volta a volta, nei diversi cantieri edili gestiti dall’impresa appellante.
Del resto, questo aspetto – per le ragioni di seguito illustrate – è addirittura irrilevante ai fini della decisione.
10. Detto ciò, sovviene allora il tenore dell’art. 3 (rubricato ‘Definizioni degli interventi edilizà ), co. 1, lett. e.7), del TU edilizia, secondo il quale – letteralmente – “Ai fini del presente testo unico si intendono per: (…) e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: (…) e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”.
10.1. Nell’ambito della predetta lett. e.7) del co. 1 dell’art. 3 del citato testo unico, esegeticamente, le parole “ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” devono intendersi riferite a quelle immediatamente precedenti (ossia “la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto”) piuttosto che a quelle ancora più risalenti, nel corpo della frase (ossia “la realizzazione di depositi di merci o di materiali”).
Diversamente:
– non si riscontrerebbe una virgola tra le parole “o di materiali” e quelle “la realizzazione di impianti”;
– le parole “ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” si troverebbero piuttosto collocate all’inizio del periodo, separate dalle altre da una virgola, e non invece situate ove esse effettivamente si trovano, non separate da alcuna virgola rispetto a quelle immediatamente precedenti.
10.2. Ma anche ove non si condividesse la chiave interpretativa sopra esposta, il risultato non cambierebbe di molto.
Invero, nel contesto della proposizione normativa, la “realizzazione” (sia “di depositi di merci o di materiali” sia “di impianti per attività produttive all’aperto”) evoca di per se stessa, sempre, “l’esecuzione di lavori”. Ossia quelli, appunto, occorrenti per la stessa attivazione di una depositeria ovvero di un impianto per attività produttive all’aperto. Non è dato immaginare, invero, la possibilità di un’attivazione dell’uno ovvero dell’altro se non mediante anche solo un minimo di “lavori”.
Allora, in questa diversa ottica, il baricentro interpretativo si sposta su un altro frammento del periodo, ossia quello che recita così : “cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”. Un baricentro che poggia, piuttosto, sulla alternativa tra, da un lato, l’occasionalità o la brevità dell’attivazione della depositeria o dell’impianto produttivo all’aperto e, dall’altro lato, la non occasionalità, ossia la permanenza nel tempo, di tale attivazione.
E, come si è detto sopra, non è controverso in causa il fatto che la depositeria per cui si discute non era né occasionale nè di breve durata quanto piuttosto assolutamente permanente, giacché coessenziale al permanente scopo sociale di gestire (ove che fosse) cantieri edili mediante l’utilizzo anche dei beni e dei materiali in deposito.
10.3. Conforta peraltro nell’impostazione interpretativa sopra descritta quanto ha avuto modo di affermare la Cassazione (sez. III, n. 34754 del 13 settembre 2007), secondo la quale la norma primaria in discorso assoggetta a permesso di costruire non soltanto le attività di edificazione, ma anche altre attività che, pur non integrando interventi edilizi in senso stretto, comportano comunque una modificazione permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione giuridica. Quale, appunto, la realizzazione di depositi di merci o di materiali su suolo inedificato.
Hanno aggiunto nell’occasione i giudici di legittimità che la subordinazione al previo rilascio del permesso di costruire, però, in ipotesi siffatte, postula in ogni caso un quid pluris, da individuarsi, appunto, nella permanente trasformazione del suolo.
E aggiungono gli stessi giudici che già prima del TU edilizia non erano soggette a concessione edilizia le semplici “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero” (così l’art. 7, co. 2, del d.l. n. 9 del 1982 che prevedeva, all’epoca, per tale fattispecie, il regime dell’autorizzazione gratuita) e ciò sul presupposto che un’opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare.
Se ne deve desumere pertanto che, rispetto al passato (quando l’occupazione del territorio per attivarvi una depositeria era soggetta a mera autorizzazione gratuita), in materia il TU edilizia ha consapevolmente introdotto una radicale novità, pretendendo il permesso di costruire anche per le ipotesi di attivazione di depositerie quali quella per cui è causa.
Unico vero presupposto dirimente (a cospetto del quale, appunto, si pretende il permesso di costruire) è il fatto che la depositeria non sia occasionale e di breve durata, quanto piuttosto longeva nel tempo, come appunto – per quanto sopra detto – nel caso di specie.
11. Non si condivide, inoltre, neppure l’ulteriore censura recata dall’appello principale, secondo la quale – in denegata ipotesi – almeno si sarebbe dovuto ridurre l’importo della sanzione irrogata in quanto non tutto il terreno (rispetto al quale l’ammontare della sanzione inflitta era stata calcolata) era occupato dalla depositeria.
Ciò perché, sebbene affermato, non risulta inequivocabilmente comprovato in causa che la residua superficie di tale terreno godesse di un’oggettiva, percepibile autonomia (di finalità e di impiego).
Questo non essendo dimostrato, allora, nessuna critica può essere mossa all’impugnato provvedimento che, in mancanza di altri elementi, non poteva che considerare tutto il terreno – e non soltanto una sua parte – come coinvolto, nel suo insieme, dall’attività di deposito.
12. Per le ragioni che precedono, allora, l’appello principale – che è impostato su presupposti logici che vengono superati con le superiori considerazioni ed i relativi assunti interpretativi – risulta infondato e, come tale, da respingere.
13. E’ poi da respingere anche l’appello incidentale.
Ciò perché il Comune:
– per un verso, imposta il suo originale gravame facendo leva sul fatto che la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe derivata da misure di salvaguardia vigenti ed efficaci. Tuttavia, a fronte dell’eccepito esaurimento (per decorso del tempo) dell’efficacia di tali misure di salvaguardia, lo stesso non risulta aver poi fornito adeguata prova della loro concreta persistenza all’epoca dell’adozione del censurato provvedimento;
– per altro verso, però così facendo virare la sua traiettoria difensiva, giustifica in sede di memoria di replica l’adeguatezza del quantum della sanzione preteso evocando un PRG sopravvenuto che, in ogni caso, avrebbe destinato a verde inedificabile il terreno per cui è causa. Questo argomento però, rispetto all’impostazione del gravame incidentale proposto, assume piuttosto i tratti di una non assentibile mutatio.
14. Respinti sia l’appello principale sia quello incidentale, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Italo Volpe – Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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