In tema di reati perseguibili a querela

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27964.

In tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice, e non al privato, attribuire al fatto la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano).

Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27964

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Carcere – Delitto di atti persecutori e lesioni personali – Querela – Compete all’autorità giudiziaria fornire l’esatta qualificazione giuridica del fatto – Il querelante deve limitarsi ad esporre i fatti nella loro materialità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 2329/2019 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del 07/01/2020;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO.

FATTO E DIRITTO

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Catania, adito ex articolo 309, c.p.p., confermava l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, in data 19.12.2019, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di (OMISSIS), con riferimento ai delitti ex articoli 385, 612 bis, 582 e 585 c.p., di cui al capo d’imputazione provvisorio.
2 Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto con riferimento al delitto di cui all’articolo 612 bis c.p., commi 1 e 2, difetta la querela della persona offesa D’Urso Claudia, che ha limitato la volonta’ di perseguire il (OMISSIS) al solo episodio di lesioni volontarie verificatosi il (OMISSIS).
Su tale eccezione, peraltro, articolata nei motivi di riesame, il tribunale della liberta’ non ha fornito risposta alcuna.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto, perche’ sorretto da motivi manifestamente infondati, in quanto il tribunale del riesame ha fornito una sia pur concisa risposta all’eccezione difensiva, evidenziando correttamente come il delitto ex articolo 612 bis c.p.p., risulti, nel caso in esame, “procedibile sulla base dell’indicazione generale contenuta in querela”.
Ed invero, nella querela presentata il (OMISSIS), nell’esporre i fatti, anche con riferimento ai rapporti pregressi con il (OMISSIS), al quale era legata da una relazione sentimentale, la (OMISSIS) ha chiesto che il ricorrente venisse punito per i reati configurabili nei fatti in questione, che, nella sua narrazione, comprendono non solo l’episodio di lesioni personali volontarie, derivanti dall’aggressione fisica ad opera dell’indagato, di cui fu vittima lo stesso giorno di presentazione della querela, ma anche le pressioni subite dal (OMISSIS), a causa delle quali si decise a lasciare la scuola (il liceo scientifico “(OMISSIS)” di (OMISSIS)) e ad uscire di casa raramente, in altri termini a modificare le proprie abitudini di vita.
Evento, rappresentante uno degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori, che il tribunale del riesame, sulla base di una motivazione assolutamente lineare e coerente, non contestata dal ricorrente, ha ricondotto, sulla base delle dichiarazioni della stessa (OMISSIS), nonche’ della madre e delle sorelle di quest’ultima, ad una serie di “condotte ossessive e violente” dell’indagato, “volte ad annullarne la liberta’ personale ed a sottometterla alla volonta’ dell’agente”, cosi’ da ritenere integrato il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del (OMISSIS) anche per il delitto di atti persecutori.
In conclusione, una volta descritti in querela i fatti e manifestata la volonta’ di ottenere la punizione del querelato per i reati che i fatti narrati dal querelante integrano, ai sensi dell’articolo 336 c.p.p., compete all’autorita’ giudiziaria procedente fornirne l’esatta qualificazione giuridica, sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, secondo uno schema che nel caso in esame risulta puntualmente rispettato.
Non compete, infatti, al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialita’, atteso che, il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialita’, spettando al giudice e non al privato attribuire a esso la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10537 del 11/05/2000, rv. 217365).
4. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000,00 a favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilita’ dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilita’ (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
Va, infine, disposta l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52, comma 5.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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