Per l’omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26029.

Per l’omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia

Ordinanza|| n. 26029. Per l’omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice

Data udienza 22 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contenzioso fiscale – Pretesa fiscale – Incompatibilità con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia – Statuizione implicita di rigetto – Art. 86 dpr 602/1973

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