Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10091.
La massima estrapolata:
Il patto di compensazione della banca per l’anticipo erogato sulle ricevute bancarie può essere operato anche dopo la domanda di concordato della società cliente, perché nel caso di anticipazione su ricevute bancarie non può ritenersi operante la cristallizzazione dei crediti. Pertanto la banca ha il diritto di incamerare le somme riscosse presso i cliente della società affidata, facendo operare il patto di compensazione anche successivamente alla richiesta di concordato.
Ordinanza 10 aprile 2019, n. 10091
Data udienza 8 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29732/2015 proposto da:
Concordato Preventivo ” (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione”, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., (gia’ (OMISSIS) S.c.p.a.), in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1048/2014 del TRIBUNALE di VARESE, pubblicata il 03/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2018 dal cons. Dott. Paola VELLA.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza del 22/10/2015 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., l’appello proposto dal Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo ” (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione” avverso la sentenza con cui il Tribunale di Varese aveva rigettato la domanda di restituzione della somma di Euro 53.015,00 (corrispondente al controvalore delle quote del (OMISSIS) s.r.l. sottoscritte dalla (OMISSIS) S.r.l. in data 21/09/2007), incamerata dalla (OMISSIS) s.c.p.a., quale intermediaria e depositaria dei titoli, in data 9/3/2010 – dopo il deposito della domanda di concordato preventivo del 24/11/2009 – a compensazione parziale del credito derivante dal finanziamento di Euro 150.000,00 erogato alla societa’ debitrice con mutuo del 24/09/2007, nonostante la proposta concordataria – omologata in data 03/06/2010 con il voto favorevole della stessa banca (sia pure espresso per il minor importo del credito chirografario risultante dalla predetta compensazione) – spiegasse effetti vincolanti per tutti i creditori, L. Fall., ex articolo 184.
2. Il Tribunale, dopo aver affermato di non poter attribuire al voto della banca (in mancanza di significativi elementi) il valore di rinuncia ai diritti derivanti da rapporti preesistenti, ha ritenuto valido e opponibile il cd. patto di compensazione stipulato contestualmente al deposito dei titoli acquistati presso la banca, a garanzia del finanziamento concesso, che non costituiva un semplice mandato all’incasso, ma conferiva alla banca il diritto di incamerare senz’altro le somme eventualmente riscosse, a titolo di compensazione tra il credito da finanziamento “ove non rimborsato diversamente” e il debito connesso alla restituzione degli strumenti finanziari in deposito, sottolineando che “l’operazione di finanziamento era regolata nel rapporto di conto corrente” e che “la compensazione era stata operata destinando le somme riscosse a ripianare parte dello scoperto di conto corrente”.
3. In sostanza, ritenendo la fattispecie assimilabile all’operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente, il Tribunale ha aderito all’orientamento giurisprudenziale che riconosce validita’ al cd. patto di compensazione anche laddove il debito della banca sorga successivamente alla domanda di concordato (citando espressamente “Cass. 17999/2011; Cass. 42505/2001; Cass. 2539/1998; Cass. 7194/1997; Cass. 6870/1994″).
4. Avverso detta sentenza del Tribunale di Varese, il Commissario Liquidatore del Concordato Preventivo Concordato Preventivo ” (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione” ha proposto ricorso per cassazione ex articolo 348-ter c.p.c. articolato su tre motivi, cui la (OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato.
5. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la “violazione/falsa applicazione della L. Fall., articoli 167, 168 e 184” per avere il tribunale erroneamente ritenuto assimilabile la fattispecie in esame a quella dell’operazione di “anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente laddove e’ previsto il diritto della banca di incamerare e trattenere i pagamenti effettuati dai terzi debitori sulla base dei titoli conferiti”, con conseguente applicazione della giurisprudenza di legittimita’ che fa salvi gli incassi del creditore successivi all’apertura della procedura concordataria sul rilievo della continuazione del rapporto pendente nella sua interezza, con riguardo a tutte le clausole pattizie che lo regolano, ivi compreso il cd. patto di compensazione ed elisione.
2. Con il secondo mezzo si lamenta altresi’ la “violazione/falsa applicazione della L. Fall., articolo 56, L. Fall., articolo 169 e articolo 1241 c.c.”, in quanto il tribunale non avrebbe “adeguatamente (approfondito, recte) considerato le caratteristiche del “mandato” conferito, con l’atto 21 settembre 2007, da (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS)”, trascurando che si trattava di un “mandato a vendere titoli in proprieta’ della societa’ mandante” senza aver “minimamente postulato o ipotizzato (neppure incidenter) la sussistenza di una cessione del credito”, che “esclude la necessita’ stessa della compensazione”, mentre avrebbe dovuto riscontrare il difetto dei requisiti della operata compensazione, in termini di preesistenza e reciprocita’ dei crediti.
3. Il terzo motivo prospetta, in via gradata, la “violazione/falsa applicazione della L. Fall., articoli 177, 178, 180 e 184″ sull’assunto che, votando a favore del concordato, la banca avrebbe accettato l’inclusione nell’attivo concordatario della somma ricavata dalla vendita dei titoli in questione (ossia le quote del fondo ” (OMISSIS) tesoreria”), senza che potesse avere rilievo l’affermazione della banca di aver precisato nella dichiarazione di voto che “il credito era stato ridotto in considerazione della compensazione gia’ operata”.
4. Le censure proposte presentano profili di inammissibilita’ e di infondatezza.
4.1. La ricorrente principale, invero, non contesta l’orientamento di legittimita’ cui ha aderito il giudice a quo, ma si limita a dedurre l’erronea assimilazione della fattispecie concreta alle ipotesi contemplate in detto orientamento, anche di recente ribadito.
4.1. Questa Corte ha infatti ricordato come “la giurisprudenza costante di legittimita’ e’ nel senso che in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all’ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, e’ necessario accertare, qualora il fallimento (successivamente dichiarato) del correntista agisca per la restituzione dell’importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del diritto di “incamerare” le somme riscosse in favore della banca (c.d. “patto di compensazione” o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto). Solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiche’ in siffatta ipotesi non puo’ ritenersi operante il principio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenza che ne’ l’imprenditore durante l’amministrazione controllata, ne’ il curatore fallimentare – ove alla prima procedura sia conseguito il fallimento hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziche’ porle in compensazione con il proprio credito) (Sez. 1, Sentenza n. 7194/1997; Sez. 1, Sentenza n. 2539/1998; Sez. 1, Sentenza n. 17999/2011; Sez. 1, Sentenza n. 8752/2011). Nella concreta fattispecie la corte di merito, pur avendo dato atto dell’esistenza (…) nella convenzione relativa all’operazione di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto, di una clausola che attribuiva alla banca il diritto di “incamerare” le somme riscosse, ossia il cosiddetto patto di compensazione, l’ha ritenuta irrilevante alla luce del principio di “cristallizzazione” della massa passiva, cosi’ violando il principio giurisprudenziale innanzi richiamato” (Sez. 1, 19/02/2016, n. 3336).
4.2. Gli stessi principi sono stati ribaditi in tema di concordato preventivo, osservandosi che “la compensazione determina – a norma del combinato disposto della L. Fall., articoli 56 e 169 una deroga alla regola del concorso ed e’ ammessa pure quando i presupposti di liquidita’ ed esigibilita’, ex articolo 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, purche’ il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore a detta domanda” (Sez. 1, 25/11/2015, n. 24046; Sez. 3, 20/01/2015, n. 825).
4.3. Di fronte a tale orientamento, come detto non contrastato, il ricorrente principale per un verso trascura l’elemento decisivo della inscindibilita’ del cd. patto di compensazione rispetto al complessivo assetto negoziale degli accordi inter partes (finanziamento, acquisto dei titoli, loro deposito in garanzia) pacificamente conclusi in epoca anteriore alla domanda di concordato; per altro verso, veicola come violazione di legge la contestazione dell’effettivo contenuto del documento intitolato “atto di compensazione e ritenzione”, cosi’ chiedendo una inammissibile rivisitazione della valutazione di merito espressa al riguardo dal tribunale (v. pag. 6 e s., ove si afferma che “dall’esame delle espressioni utilizzate appare, infatti, che con la sottoscrizione dell’atto il debitore non si sia limitato a conferire alla banca un mero mandato all’incasso, ma abbia inteso riconoscere il diritto di incamerare senz’altro le somme riscosse. La scrittura in esame attribuisce, infatti, in modo esplicito al creditore la facolta’ di ritenere e di porre in compensazione gli importi derivanti dal rimborso delle quote con il credito vantato dalla banca nei confronti della societa’ (OMISSIS) per il finanziamento in corso di erogazione”), il quale ha tra l’altro valorizzato la contestualita’ ed unitarieta’ degli atti posti in essere (finanziamento, acquisto delle obbligazioni, deposito dei titoli in garanzia, patto di compensazione) ed il fatto “che l’operazione di finanziamento risulta regolata nel rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca creditrice e che la compensazione e’ stata operata dall’istituto di credito destinando le some riscosse a ripianare parte dello scoperto di conto corrente”.
4.4. Anche il terzo motivo pone una questione di merito non valutabile in questa sede, poiche’ sottende una nuova indagine sui contenuti della proposta di concordato, sullo svolgimento della procedura concordataria e sulle connotazioni del voto espresso dalla banca, nonostante il giudice di merito si sia al riguardo gia’ pronunciato, rilevando l’assenza di significativi elementi di prova atti a ritenere che detto voto avesse assunto “valore di manifestazione di volonta’ implicante la rinuncia da parte del creditore a diritti e facolta’ derivanti a rapporti preesistenti”; ne’ il ricorrente principale ha articolato apposite censure motivazionali secondo i canoni prescritti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
5. Il ricorso incidentale condizionato, afferente la misura concordataria del credito dichiarato dalla banca, non va esaminato, in quanto assorbito dal rigetto del ricorso principale.
6. Va infine disatteso l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), con cui la banca contesta la compensazione delle spese, disposta dal tribunale “in considerazione della complessita’ delle questioni giuridiche esaminate”, per inesistenza o inidoneita’ della motivazione rispetto ai criteri previsti dall’articolo 92 c.p.c.
6.1. Invero, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 11, applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese di lite puo’ essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, nozione elastica cui puo’ ricondursi non solo l’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia (in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio) ma anche la novita’, l’oggettiva incertezza o la complessita’ delle questioni giuridiche trattate, oltre (cfr. Sez. 6-3, 15/05/2018 n. 11815; Sez. 2, 29/11/2016 n. 24234), purche’ tali ragioni siano esplicitamente indicate (cfr. Sez. 6-1, 21/02/2017 n. 4521) e riguardino aspetti specifici della controversia decisa, non potendo esprimersi con formule astratte o generiche – come ad esempio “la particolarita’ della fattispecie”, ovvero “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale” (Sez. 6-5, 14/07/2016 n. 14411 e 25/09/2017 n. 22310) – inidonee a consentirne il controllo in sede di legittimita’ sotto il profilo della eventuale erroneita’ o illogicita’ (Sez. 6-5, 09/03/2017 n. 6059; cfr. Sez. 6-L, 26/09/2018 n. 23059).
6.2. Ferme restando le richiamate precisazioni, puo’ dunque ribadirsi il principio per cui, “con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunita’ di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti” (Sez. 1, 04/08/2017, n. 19613; Sez. 6-3, 17/10/2017 n. 24502; conf. Cass. nn. 14349 del 2012; 17145 e 25270 del 2009).
7. Al rigetto tanto del ricorso principale quanto del ricorso incidentale segue la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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