Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 16 dicembre 2019, n. 8507
La massima estrapolata:
Incombe al privato che chieda il condono edilizio l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’Amministrazione; solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso.
Sentenza 16 dicembre 2019, n. 8507
Data udienza 10 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 202 del 2010, proposto dai signori Pi. Fe. e Li. Fa., rappresentati e difesi dagli avvocati Sa. Ba., Fa. Bo. e Ne. Bo., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale (…),
contro
– il COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ra. Iz., An. Ma. e Ma. Ri. Su., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere (…),
– il CONSORZIO Pa. No. di Mi., non costituito in giudizio;
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza n. 5300/08 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione Seconda di Milano, in data 1 ottobre 2008, depositata in Segreteria l’11 novembre 2008, non notificata, con cui sono stati dichiarati improcedibili i ricorsi nn. 368/92, 1343/92, 4889/94, 1367/00 e 1933/00, inammissibili i ricorsi nn. 1493/93 e 1366/00 e respinti i ricorsi nn. 916/93 e 3519/01.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza della Sezione Quarta di questo Consiglio di Stato n. 801 del 17 febbraio 2010, con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2019, il Pres. Raffaele Greco;
Uditi l’avvocato Fabio Boffi per gli appellanti e l’avvocato Al. Vi. Or., su delega dell’avvocato Iz., per il Comune di Milano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, il T.A.R. della Lombardia ha riunito e definito una serie di ricorsi proposti dai signori Pi. Fe. e Li. Fa. avverso plurimi provvedimenti adottati dal Comune di Milano e dal Consorzio Pa. No. di Mi. in relazione a manufatti abusivi realizzati su un suolo in loro proprietà .
Più specificamente, i predetti provvedimenti erano:
a) l’ordinanza di demolizione del 18 novembre 2011, con oggetto un manufatto abusivo fuori terra ed altro adiacente adibito a cucina (ric. n. 368/92);
b) il rigetto, in data 22 gennaio 1992, dell’istanza di revoca in autotutela dell’ordinanza di cui sub a) (ric. n. 1343/92);
c) il diniego di sanatoria, in data 12 novembre 1992, degli abusi di cui sub a) (ric. n. 916/93);
d) la nota datata 15 gennaio 1993, di conferma del contenuto dell’ordine di demolizione di cui sub a) (ric. n. 1493/93);
e) l’ulteriore ordinanza di demolizione del 28 luglio 1994, con oggetto una baracca e una tettoia adiacente all’edificio principale di cui sub a) (ric. n. 4889/94);
f) la deliberazione del Consorzio Pa. No. del 22 dicembre 1999, con cui è stata approvata la proposta di variante del P.T.C. vigente, confermando l’inclusione all’interno di esso dell’area in proprietà dei ricorrenti (ric. n. 1366/00);
g) il provvedimento datato 23 giugno 1999, con cui il Consorzio Pa. No. ha approvato il progetto preliminare dell’intervento denominato “Milano ’99” (ric. n. 1367/00);
h) il provvedimento datato 30 novembre 1999, con cui il Consorzio ha approvato il progetto definitivo dell’intervento di cui sub g) (ric. n. 1933/00);
i) il diniego opposto dal Comune in data 16 luglio 2001 ad ulteriore istanza di condono edilizio dei ricorrenti (ric. n. 3519/01);
j) l’ulteriore diniego di sanatoria datato 28 febbraio 2006 (motivi aggiunti al ric. n. 3519/01).
2. Il T.A.R. adì to, previa riunione di tutti i ricorsi sopra elencati:
– ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quelli di cui sub g) e h) del punto che precede, stante il sopravvenuto annullamento degli atti con gli stessi censurati;
– ha dichiarato del pari improcedibili i ricorsi di cui sub a), b) ed e) del punto che precede, i quali avevano a oggetto ordini di demolizione che avevano ormai perso efficacia per effetto del successivo avvio di procedure di sanatoria delle opere abusive cui afferivano;
– ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso di cui sub d) del punto che precede, stante la natura meramente confermativa e non provvedimentale dell’atto con esso impugnato;
– ha dichiarato del pari inammissibile il ricorso di cui sub f) del punto che precede, stante la natura di atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale dell’atto con esso impugnato;
– ha respinto, siccome infondati, i ricorsi di cui sub c) e j) del punto che precede, nonché i motivi aggiunti proposti nel secondo di essi.
3. A fronte delle statuizioni così riassunte, l’appello risulta affidato ai seguenti motivi:
I) violazione dell’articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (essendo stato il manufatto realizzato da soggetti diversi dai ricorrenti in epoca anteriore al 1942, quando non era previsto alcun provvedimento autorizzatorio);
II) violazione degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (essendo state le istanze di condono proposte dai ricorrenti per puro spirito di definizione del contenzioso e per evitare situazioni di disagio, senza alcuna ammissione del carattere abusivo delle opere);
III) violazione dell’articolo 35 della legge n. 47/1984 (per essersi formato sulle predette istanze di sanatoria il silenzio-assenso);
IV) violazione della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di ponderazione, illogicità ; difetto di istruttoria; mancata comparazione tra interesse pubblico e interesse privato consolidato (in relazione alla mancata considerazione della presenza del manufatto de quo da parte del Consorzio Pa. No.);
V) eccesso di potere per disparità di trattamento (in relazione alle diverse determinazioni assunte dal Consorzio per situazioni analoghe);
V) eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà con la documentazione in atti (con richiamo a quanto già argomentato e documentato in primo grado).
Inoltre, gli appellanti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
4. Il Comune di Milano si è costituito in resistenza, opponendosi all’accoglimento del gravame e dell’istanza cautelare.
5. All’esito della camera di consiglio del 16 febbraio 2010, la Sezione Quarta di questo Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare.
6. Nell’imminenza dell’udienza di merito, entrambe le parti hanno ribadito con memorie le rispettive tesi, e in particolare il Comune di Milano ha anche eccepito l’inammissibilità dell’appello per mancata specificazione delle censure avverso i capi della sentenza impugnata.
7. All’udienza del 10 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Tutto ciò premesso, può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione (la quale appare comunque tutt’altro che priva di fondatezza), in quanto l’appello risulta infondato nel merito.
9. Con riferimento alla censura riproposta di cui al punto I) del precedente § 3, giova richiamare il pacifico indirizzo giurisprudenziale per cui incombe al privato che chieda il condono edilizio l’onere di fornire la prova dell’ultimazione delle opere abusive in tempo utile per poter fruire della sanatoria e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all’Amministrazione; solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’Amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 6720; id., 2 settembre 2019, n. 6044; id., sez. II, 26 agosto 2019, n. 5860; id., sez. IV, 26 giugno 2019, n. 4388).
Nel caso che occupa, non risulta supportata da alcun concreto elemento probatorio l’affermazione di parte istante secondo cui gli abusi per cui è causa risalirebbero a epoca anteriore al 1942, allorquando nessun titolo edilizio era richiesto per la loro realizzazione; al contrario, la documentazione versata in atti dall’Amministrazione comunale dimostra l’esistenza di lavori in essere già nel 1991, e poi con successive aggiunte e ampliamenti in epoche successive.
Tanto risulta confermato dalle domande di sanatoria inoltrate dagli odierni appellanti, i quali – come evidenziato sub II) del precedente § 3 – assumono oggi di averle presentate per mero tuziorismo e “per quieto vivere”, ma che sono corredate da documentazione che conforta le affermazioni del Comune in ordine alla data degli abusi.
In definitiva, a tutto voler concedere anteriormente al 1942 esisteva già in loco un qualche manufatto, ma ciò non rileva rispetto agli interventi abusivi per cui è causa, i quali sono stati realizzati certamente dal 1991 in poi.
10. Infondato è anche il motivo di cui sub III) del § 3, con cui si reitera la tesi dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sulle domande di sanatoria.
Al riguardo, parte istante però non spende alcuna parola per confutare l’assunto del primo giudice il quale – in conformità a pacifica giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033; id., 8 agosto 2014, n. 4226) – ha escluso l’operatività del regime del silenzio-assenso in caso di domanda di condono afferente ad abusi realizzati in aree sottoposte a vincolo, ipotesi ricorrente nella specie in ragione del ricadere del suolo di proprietà degli istanti nel perimetro del Piano del Pa. No. di Mi..
11. Da disattendere sono anche i motivi di cui ai punti IV) e V) del precedente § 3, con cui sono nuovamente sviluppate le doglianze di primo grado avverso l’attività pianificatoria posta in essere dal Consorzio Pa. No. di Mi., senza però muovere alcuna specifica censura avverso le statuizioni di inammissibilità o improcedibilità pronunciate dal primo giudice in relazione all’impugnazione degli atti del medesimo Consorzio.
12. Infine, è inammissibile il motivo di cui sub VI) del § 3, con cui si reitera genericamente una doglianza di carente istruttoria, senza però né richiamare specifiche censure di primo grado né sviluppare specifiche critiche a capi individuabili della sentenza appellata.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Milano, di spese e onorari del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente, Estensore
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Fulvio Rocco – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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