Omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31274.

La massima estrapolata:

L’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l’ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego.

Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31274

Data udienza 25 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28830-2014 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti principali –
contro
MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3652/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2014 R.G.N. 10513/2011.

RILEVATO

1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni, tutti dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, inquadrati nella ex IX qualifica funzionale, poi in posizione C3, volta all’equiparazione, quanto al trattamento retributivo, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento ed agli incrementi stipendiali previsti per detto personale dalle tabelle A, B, C e D del CCNL Comparto Ministeri 2002-2005 e al pagamento delle corrispondenti differenze retributive;
2. la Corte di Appello, richiamando precedenti pronunce di questa Corte, ha ritenuto che il trattamento differenziato, pur a fronte di identita’ di mansioni, si giustificava in ragione della diversa storia professionale dei dipendenti appartenenti al cosiddetto ruolo ad esaurimento ed ha escluso che potesse ravvisarsi violazione del principio di parita’ di trattamento di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45.
3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo;
4. il Ministero per i Beni, le Attivita’ Culturali ed il Turismo ha resistito con tempestivo controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;
5. in prossimita’ dell’Adunanza Camerale, successivamente alla notifica del ricorso, e’ stato depositato l’atto di rinuncia al giudizio, ritualmente sottoscritto dai ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

Considerato

Ricorso principale.
6. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni normative (Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articoli 45 e 69, Decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, articolo 20) e contrattuali (articolo 13 c.c.n.l. 16/2/1999 comparto ministeri) e rilevano che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69 si limita ad assicurare al personale del ruolo ad esaurimento il mantenimento della sola qualifica acquisita ma non dispone alcunche’ in ordine al trattamento economico, demandato alla contrattazione collettiva la quale avrebbe dovuto limitarsi a conservare la qualifica preesistente e non disporre, in violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, un trattamento stipendiale puo’ riguardare lo stipendio tabellare e che tale disposizione impone anche alla contrattazione collettiva di garantire parita’ di trattamento tra i lavoratori che, inquadrati nella medesima area, svolgono identiche mansioni e funzioni ovvero siano tenuti a svolgere mansioni equivalenti all’interno della medesima area.
7. Ricorso incidentale condizionato.
8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 276 c.p.c., comma 2 per avere la Corte territoriale ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione dal rigetto nel merito delle domande azionate dai ricorrenti e per non avere pronunciato su detta eccezione.
9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2948 nn. 4 e 5 c.c. per non avere la Corte territoriale dichiarati prescritti i diritti azionati. Deduce l’assenza di atti interruttivi anteriori al tentativo di conciliazione (20.4.2009).
10. In via preliminare deve osservarsi, che, come evidenziato nel punto 5 di questa sentenza, successivamente alla notifica del ricorso i ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
11. deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso quanto ai ricorrenti innanzi indicati in quanto l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’articolo 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilita’ del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volonta’ di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere” (Cass. 2259/2013), volonta’ nella fattispecie in esame mancante;
12. analoga pronuncia non puo’ essere adottata nei confronti dei ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
13. trova, quindi, applicazione il principio per cui l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione e’ invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendo ritenersi che la formalita’ della duplice sottoscrizione sia prescritta “ad substantiam” (Cass. n. 901/2015, 7242/2010);
14. ancora in via preliminare va osservato che deve essere esaminato prioritariamente il ricorso principale, dovendo darsi continuita’ al principio secondo cui “in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicche’, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. SSUU 7381/2013; Cass. 14566/2017);
15. il ricorso principale quanto ai ricorrenti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
16. la sentenza impugnata, infatti, e’ conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 32157/2018, 29178, 21442 4434 del 2018; Cass. nn. 19275, 19041, 17920 del 2017; Cass. n. 24979/2016; Cass. 18096/2015, Cass. n. 3682/214; Cass. nn. 29939, 22437, 5504 del 2011, Cass. n. 11982/2010) che ha respinto analoghi ricorsi proposti da dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C3, del comparto Ministeri;
17. nelle pronunce innanzi richiamate e’ stato affermato che: in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 45 secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parita’ di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparita’ trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignita’ del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificita’ delle situazioni concrete; la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9 qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 69, comma 3, in virtu’ della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 giugno 1972, n. 748, articoli 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, articolo 15, in presenza della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime “ad personam”: cio’ significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il Decreto Legislativo n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (articolo 45) che si assume essere stata violata o falsamente applicata; l’interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute “ad personam”, pena lo svuotamento dello stesso portato precettivo della summenzionata previsione transitoria, in un capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde alle prime; il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 45 cpv. non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva; il principio di parita’ di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal cit. articolo 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede; non sarebbe ipotizzabile nel caso di specie un contrasto della pattuizione collettiva con il principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento (Cass. 10105/2013);il principio di parita’ nasce storicamente non solo e non tanto dall’esigenza di recuperare uguaglianza o, meglio, esatta giustizia distributiva, quanto dalla necessita’ di regolare l’uso d’un potere privato all’interno d’una comunita’ organizzata; questo bisogno si manifesta – cioe’ – per colmare il vuoto di “contraddittorio” ove manchi istituzionalmente la possibilita’ che il soggetto in posizione subalterna faccia valere le proprie ragioni contro le scelte discrezionali del soggetto in posizione preminente; cio’ non si verifica rispetto alla contrattazione collettiva, in cui le parti operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato;non e’ ravvisabile nella complessiva disciplina, legale e convenzionale, che viene in esame la violazione di disposizioni comunitarie e, segnatamente, della direttiva comunitaria 2000/78 CE, nonche’ dei principi di cui alla sentenza 577/08;
18. il Collegio ritiene di dare continuita’ ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone, le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex articolo 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti nel ricorso non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; il CCNL Comparto Ministeri del 16.2.1999 normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 con l’articolo 28, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, si limita a definire la struttura della retribuzione ma null’altro dispone in ordine al trattamento economico del personale inquadrato nella categoria C;
19. conclusivamente, va rigettato il ricorso principale quanto ai ricorrenti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
20. il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito;
21. i ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
22. la disposizione non trova, infatti, applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilita’ o improcedibilita’ e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, e’ di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex nultis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).
23. quanto ai ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

P.Q.M.

LA CORTE
Rigetta il ricorso principale quanto ai ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
condanna i ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
compensa le spese del giudizio di legittimita’, quanto agli altri ricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *