Omessa notifica dell’avviso dell’udienza al tutore del condannato interdetto

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43523.

Massima estrapolata:

In tema di procedimento di esecuzione, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza al tutore del condannato interdetto per infermità mentale determina una nullità di ordine generale dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43523

Data udienza 7 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. LIUNI Teresa – Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/10/2018 del TRIBUNALE di TRIESTE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FIORDALISI DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G.;
Il Procuratore Generale, Dott. ROMANO Giulio, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 5 ottobre 2018 dal Tribunale di Trieste in data 05/10/2018, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale e’ stato revocato, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal Tribunale di La Spezia, con sentenza del 15 febbraio 2013, irrevocabile il 2 luglio 2013, atteso che nei termini previsti dalla legge, l’imputata aveva commesso un nuovo delitto della stessa indole.
2.1. Con unico motivo e’ dedotta la violazione dell’articolo 666 c.p.p., comma 8.
La ricorrente premette in fatto di essere stata dichiarata interdetta con sentenza del Tribunale di Genova del 28 febbraio 2002 e che il giudice tutelare, con provvedimento del 7 maggio 2002, ha nominato come tutore l’avvocato (OMISSIS) del foro di Genova fissando la data dell’udienza del 5 ottobre 2018.
Il Tribunale di Trieste, fissata l’udienza del 5 ottobre 2018 per pronunciarsi in merito alla richiesta del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale della pena, non aveva curato la notifica dell’avviso a detto tutore, il quale veniva a conoscenza del procedimento soltanto in data 23 ottobre 2018, quando riceveva la comunicazione dell’ordinanza emessa dal giudice.
Tale omissione ha determinato la nullita’ assoluta del provvedimento impugnato, poiche’, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 8, se l’imputato e’ interdetto per infermita’ di mente, le notifiche della fissazione dell’udienza devono eseguirsi anche presso il tutore, al fine di garantire la conoscenza personale dell’atto nel pieno rispetto del diritto di difesa nella fase esecutiva.
2.2. Deduce altresi’ la ricorrente che, in dipendenza della indicata omessa notifica al tutore non si e’ potuto far rilevare che la condanna pronunciata in data 15.9.2017, che aveva determinato la revoca della sospensione condizionale della pena, era stata gia’ revocata dalla Corte di appello di Trieste in data 27.9.2018, e quindi in epoca antecedente all’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Secondo la giurisprudenza di legittimita’ che la Corte condivide (tra le altre, Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237162, Sez. 1 n. 22749 del 09/03/2007 Bencivenga, Rv. 236770), la previsione di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 8, per la quale le notificazioni al soggetto interessato che sia infermo di mente si eseguono (anche) presso il tutore o il curatore nominato dall’autorita’ giudiziaria, cosi’ in deroga ai principi generali che impongono, ai sensi dell’articolo 71 c.p.p., comma 1, la sospensione temporanea del giudizio e la nomina di un curatore speciale, e’ diretta, anche attraverso la nomina di un curatore provvisorio se l’interessato e’ privo del tutore o del curatore, ad assicurare la necessaria tutela processuale del soggetto infermo.
Tale garanzia non riguarda il condannato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell’interdizione legale, bensi’ solo il soggetto al quale sia stato nominato un tutore o un curatore a causa della sua infermita’ di mente.
La volonta’ del legislatore, si e’ coerentemente rimarcato, e’ stata quella di apprestare la tutela prevista dall’articolo 166 c.p.p. – che riguarda in termini generali le “notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente” e la notifica degli atti anche al tutore o al curatore – per i soggetti che non siano in grado di rendersi conto della natura e del contenuto dell’atto notificato (in tal senso, la relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale vigente).
Cio’ significa che viene in rilievo l’interdizione giudiziale ex articolo 414 c.c. applicata per l’infermita’ di mente del soggetto, e non anche l’interdizione legale, che e’ una pena accessoria e non presuppone affatto un’infermita’ mentale del condannato (tra le altre, Sez. 5, n. 37673 del 05/07/2012, Flachi, Rv. 254696 e giurisprudenza prima citata).
Nel caso di specie, l’udienza del giudizio di esecuzione si e’ tenuta senza che fosse stato notificato l’avviso di fissazione al tutore (Avv. (OMISSIS)) nominato a seguito della sentenza che ha dichiarato interdetta (OMISSIS) a ragione della sua riconosciuta infermita’ di mente e sussiste pertanto la nullita’ di ordine generale del provvedimento impugnato, prevista dall’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 180 c.p.p., risolvendosi la mancata notifica al tutore nell’inosservanza di una norma processuale concernente l’integrita’ e la pienezza del contraddittorio (Sez. 1, n. 1643 del 21/04/1993, Ferro, Rv. 194731).
3. Il provvedimento impugnato di conseguenza va, annullato senza rinvio, conformemente alla richiesta del Procuratore generale, e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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