Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 21980.
Omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita può integrare la fattispecie del dolo processuale
L’omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita – se integrante violazione dell’obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c. – può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all’omessa dichiarazione, nel corso dell’appello, del sopravvenuto decesso della parte – che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall’applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da “premorienza”).
Sentenza|| n. 21980. Omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita può integrare la fattispecie del dolo processuale
Data udienza 8 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI – RESPONSABILITA’ CIVILE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19591/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrenti –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS) PLC, rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Procuratore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS); (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
e sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) PLC, rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Procuratore, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrenti –
e nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente incidentale condizionato –
nei confronti di:
(OMISSIS), E (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrenti al ricorso incidentale condizionato –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 189/2020 depositata il 11/05/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
Omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita può integrare la fattispecie del dolo processuale
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), rimasto vittima, il (OMISSIS), di un grave infortunio sul lavoro che ne aveva provocato lo stato di tetraplegia, insieme con la moglie, (OMISSIS), e con il figlio, (OMISSIS), conveniva, dinanzi al Tribunale di Perugia, la (OMISSIS) S.p.A., la societa’ appaltatrice che gli aveva affidato in subappalto i lavori di impermeabilizzazione del capannone industriale sito in (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) S.r.L.
Questo primo giudizio veniva, tuttavia, interrotto per effetto della dichiarazione di fallimento della societa’ convenuta; i (OMISSIS) proponevano domanda di ammissione al passivo.
Successivamente, (OMISSIS), nella qualita’ di procuratore generale di (OMISSIS), e (OMISSIS) convenivano, dinanzi al Tribunale di Perugia, sez. distaccata di Citta’ di Castello, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dall’infortunio occorso a (OMISSIS); chiedevano specificamente la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura complessiva di Euro 3.500.000,00 – di cui Euro 2.500.000 a favore di (OMISSIS) ed Euro 1.000.000,00 a favore di (OMISSIS) – o in quella diversa accertata giudizialmente.
Si costituivano (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto ed in ogni caso perche’ sfornite di prova; in aggiunta domandavano che fosse disposta iussu iudicis la chiamata in causa della (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicurativa della (OMISSIS) S.p.A., di cui, all’epoca dell’infortunio, (OMISSIS) era dipendente e (OMISSIS) rappresentante legale, affinche’ li tenesse indenni da qualsiasi conseguenza dannosa derivante dalle domande degli attori.
Si costituiva in giudizio anche (OMISSIS), contestando le domande attoree e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza, allo scopo di accertare la loro eventuale concorrente responsabilita’ nei confronti degli attori.
(OMISSIS) e (OMISSIS), costituitisi, contestavano la fondatezza delle domande loro rivolte da (OMISSIS).
(OMISSIS) si costituiva quale avente causa di (OMISSIS) S.p.A., chiamata in causa iussu iudicis, contestando la domanda di manleva di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Con sentenza n. 1420/2017, il Tribunale accoglieva la domanda degli attori e condannava in solido i convenuti a corrispondere, a titolo risarcitorio, Euro 1.004.792,50, di cui Euro 803.834,00 per danno biologico ed Euro 200.958,50 per personalizzazione.
Da detto importo detraeva la componente di danno biologico erogata dall’Inail, quantificata in Euro 195.000,00, e vi aggiungeva Euro 43.9852,00 a titolo di inabilita’ temporanea totale, condannando i convenuti al pagamento di Euro 853.775,00 (al netto di rivalutazione ed interessi) per danno non patrimoniale.
A favore di (OMISSIS) veniva riconosciuto anche il danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa specifica, quantificato in Euro 156.000,00, tenuto conto della rendita Inail.
A favore di (OMISSIS) veniva liquidato l’importo di Euro 327.990,00.
Escludeva qualunque concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’infortunio.
Respingeva la domanda di manleva spiegata da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) PLC, attesa l’inefficacia della polizza assicurativa contratta da (OMISSIS) S.p.A. nei loro confronti: in particolare, il primo non era risultato responsabile della sicurezza dei lavoratori ed il secondo non era dipendente della (OMISSIS). Aggiungeva che l’azione diretta dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore e’ ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge – danni derivanti dalla circolazione di veicoli e di natanti e danni derivanti dall’esercizio della caccia – e che negli altri casi, tra i quali era da intendersi ricompreso quello oggetto di causa, l’assicuratore e’ obbligato (solo) nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne di quanto debba pagare al terzo danneggiato, sicche’ stante il difetto di capacita’ giuridica della (OMISSIS), a seguito della dichiarazione di fallimento, la (OMISSIS), rispetto alla quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano terzi, non era tenuta a garantirli ne’ per legge ne’ per contratto.
Detta sentenza veniva impugnata, con separati atti, da (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS).
Riuniti gli appelli, la Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza n. 189/2020, resa pubblica in data 11 maggio 2020, notificata il 15 maggio 2020, ha accertato un concorso di colpa da parte di (OMISSIS) nella causazione dell’infortunio (nella misura del 20%), ha escluso la responsabilita’ di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in solido, a favore di (OMISSIS) della somma di Euro 803.833,60, previa detrazione dell’importo di Euro 193.904, 25, gia’ riconosciutogli a titolo di danno biologico da Inail, nonche’ di Euro 150.000,00 a favore di (OMISSIS); ha rigettato la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) PLC.
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per la cassazione della pronuncia della Corte d’Appello di Perugia, formulando un solo motivo.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS) e (OMISSIS) PLC.
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
Anche (OMISSIS) ricorre, formulando due motivi.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) PLC.
Nessuna attivita’ difensiva e’ svolta in questa sede da (OMISSIS), da (OMISSIS), da (OMISSIS) e da (OMISSIS), rimasti intimati.
(OMISSIS) ricorre, a sua volta, articolando due motivi.
Resistono con separati controricorsi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) PLC.
Nessuna difesa e’ svolta da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
(OMISSIS) propone ricorso incidentale condizionato, basato su quattro motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). Restano intimati (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) PLC.
Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, Alessandro Pepe, ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), il rigetto del primo motivo di detto ricorso nonche’ il rigetto dei ricorsi delle altre parti e l’assorbito del ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
Si da’ preliminarmente atto che per la decisione dei presenti ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
Omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita può integrare la fattispecie del dolo processuale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Stante il principio dell’unicita’ del processo di impugnazione contro una stessa sentenza – a mente del quale: a) una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo; b) percio’, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; c) fermo restando che tale modalita’ non e’ essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorche’ proposto con atto a se’ stante, in ricorso incidentale – e considerato che nel caso in esame, in cui il ricorso di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) risultano notificati nella stessa data, questo Collegio individua quello di (OMISSIS) e di (OMISSIS) come ricorso principale, perche’ depositato in data anteriore.
Di conseguenza, gli altri ricorsi sono da reputare ricorsi incidentali. Ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) 2) I ricorrenti denunciano “Violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 2 e Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3 (applicabili ratione temporis); articolo 2055 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Attinta da censura e’ la statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso la responsabilita’ di (OMISSIS), avendo ritenuto la figura del responsabile dei lavori facoltativa ed espressione del committente, definendolo “sostanzialmente il responsabile del procedimento nella fase della progettazione e della realizzazione. E’ evidente… che in tale funzione non possono essere ravvisate ipotesi di responsabilita’ a carico del (OMISSIS), non avendo compiti specifici di sicurezza che, al contrario, erano ricoperti dal (OMISSIS) e dal (OMISSIS)”.
I ricorrenti sostengono che, come era emerso dall’istruttoria svolta nel giudizio penale, la botola nella quale era caduta la vittima era apposta sulla sommita’ di un tunnel alto piu’ di tre metri e che non era adeguatamente protetta, percio’ il responsabile dei lavori, nominato dal committente, era tenuto, insieme con le altre figure professionali, a garantire la sicurezza sul cantiere, ad assicurare la sicurezza del cantiere ed a verificare l’assolvimento degli obblighi di sicurezza.
Il motivo non puo’ essere accolto.
Va innanzitutto chiarito che, al di la’ dell’etichetta con cui i ricorrenti indicano le ragioni cassatorie, complessivamente ed in ultima analisi cio’ che ne sta alla base e’ la sollecitazione a una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimita’.
Si puo’ discutere del se sia logico il ragionamento seguito dal giudice di merito, tenendo comunque conto che non si puo’ chiedere a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti ne’ di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita’ di apprezzamento (Cass. 17/06/2017, n. 14098).
Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che il ruolo di direttore dei lavori svolto da (OMISSIS) non gli imponesse lo svolgimento di specifici compiti di sicurezza; il che e’ in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, la quale considera responsabile il direttore dei lavori anche per la mancata o inadeguata osservanza delle norme di sicurezza solo la’ dove gli sia affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con la possibilita’ di impartire ordini alle maestranze e cio’, sia per convenzione, cioe’ per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, sia quando risulti che egli si sia in concreto ingerito nell’organizzazione del lavoro. Cio’ in quanto il direttore dei lavori, nominato dal committente, svolge normalmente un’attivita’ limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente e non ha funzioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro. Si e’ infatti chiarito, sia pure con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articoli 4 e 5 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali articoli 17, 18 e 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente e’ tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non puo’ essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Ne consegue che non e’ esclusa una diversa e piu’ ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, che risulti provata anche attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di tali funzioni (cfr., da ultimo, Cass. 10/01/2023, n. 375; Cass. 04/05/2023, n. 11684).
La Corte territoriale, avendo escluso che (OMISSIS) avesse compiti specifici in materia di sicurezza, ritenendo detti compiti “ricoperti dl (OMISSIS) e dal (OMISSIS)” (p. 13), ha operato un accertamento di fatto quanto alle funzioni concretamente svolte da (OMISSIS) che non possono essere oggetto di diverso apprezzamento in sede di legittimita’.
Ricorso di (OMISSIS).
3) Con il primo motivo e’ dedotta “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Violazione ed errata applicazione del condizioni del contratto di polizza assicurativa n. (OMISSIS)”, per avere la Corte territoriale escluso che la polizza stipulata da (OMISSIS) operasse nei confronti dei suoi dipendenti, ritenendo che l’articolo 15 della polizza non permettesse di includere altri, oltre alla (OMISSIS), tra i beneficiari della copertura e che esso confermasse che la copertura assicurativa riguardava i danni che la (OMISSIS) fosse stata condannata a risarcire a terzi per fatti colposi dei suoi dipendenti o per condotte poste in essere dal responsabile e dagli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
La tesi del ricorrente e’ che il giudice a quo abbia erroneamente interpretato le clausole delle condizioni generali di contratto richiamate nell’epigrafe del motivo, pervenendo ad un risultato che priverebbe di causa il contratto di assicurazione, rendendolo sempre inoperativo.
(OMISSIS) aggiunge che: a) l’operativita’ della polizza non era stata contestata neppure dalla (OMISSIS); b) pur essendo dipendente della (OMISSIS), e non l’assicurato ne’ il beneficiario della garanzia assicurativa sottoscritta dalla (OMISSIS) in bonis, gli effetti della copertura assicurativa avrebbero dovuto estenderglisi, perche’: b1) non era tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i danni eventualmente derivanti dall’attivita’ svolta alle dipendenze di un lavoratore pubblico o privato; b2) non era mai stato contestato che fosse dipendente della (OMISSIS) in bonis ai tempi dell’infortunio; b3) non era tenuto a provare di essere dipendente della (OMISSIS).
Ne trae la conclusione che la Corte d’Appello, ritenendolo lavoratore autonomo e non dipendente della (OMISSIS), sia incorsa nella violazione dell’articolo 115 c.p.c. e abbia fatto propria una ricostruzione dei fatti di causa che non troverebbe conferma nelle emergenze probatorie.
In primo luogo, le censure mosse alla sentenza impugnata sono state erroneamente ricondotte al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, senza che ne ricorrano i presupposti.
Il ricorrente lamenta, infatti, l’esito dell’interpretazione delle clausole della polizza e lo fa, come osserva anche il Procuratore generale, senza imputare al giudice a quo la violazione di specifici canoni di interpretazione. Deve ribadirsi, infatti, che chi lamenta un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (ex plurimis, cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461).
Quand’anche il Collegio ritenesse che il ricorrente voglia imputare alla Corte territoriale di essere incorsa in un errore di sussunzione, il motivo non potrebbe accogliersi. Questa Corte ha riconosciuto quale vizio cassatorio l’erronea ricostruzione della quaestio facti che abbia indotto il giudicante ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio; il che avviene, pero’, solo allorche’ si rimproveri al giudice di aver fatto ricorso ad una norma di diritto errata, perche’ spintovi da una inesatta sussunzione della vicenda concreta in quella astratta regolata dalla norma di diritto, originata da una fallace ricostruzione dei fatti di causa. La censura articolata e formulata dal ricorrente risulta del tutto eccentrica rispetto all’eventuale ricorrenza di un errore di sussunzione. Appare, infatti, evidente che (OMISSIS) non si dolga della falsa applicazione di norme di diritto, ma solo dell’esito dell’apprezzamento di alcuni fatti che avrebbero costituito la premessa di una altrettanto erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali.
In secondo luogo, l’illustrazione del motivo dimostra che il ricorrente e’ incorso in una evidente confusione circa le nozioni di contraente, di assicurato e di beneficiario della polizza assicurativa e che per di piu’ non ha chiara la differenza tra l’assicurazione privata e quella imposta dalla legge (a p.23 insiste, infatti, sul fatto di non essere tenuto a stipulare una polizza assicurativa, non essendo titolare dell’incarico ricevuto).
A tal proposito e’ sufficiente chiarire che l’assicurazione per cui e’ causa e’ una assicurazione “di patrimonio” che presuppone come rischio la ricorrenza di una responsabilita’ diretta o indiretta dell’assicurato, la quale fa nascere a suo carico una obbligazione risarcitoria verso terzi che, a usa volta, determina il sorgere del credito dell’assicurato verso l’assicuratore.
L’assicuratore, infatti, si obbliga a tenere indenne l’assicurato dal rischio che il suo patrimonio sia intaccato dalle azioni risarcitorie promosse da terzi per fatti o atti da lui o dalle persone della cui attivita’, secondo quanto specificamente previsto nella polizza, egli sia chiamato a rispondere. E’ evidente, dunque, che la causa del contratto consiste nel trasferire sull’assicuratore il rischio di eventi negativi a carico del patrimonio dell’assicurato, in conseguenza di fatti che siano fonte di obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso terzi.
Se cosi’ e’, sono evidentemente del tutto fuorvianti e mal spese le argomentazioni con cui il ricorrente lamenta l’esito dell’attivita’ interpretativa delle clausole della polizza cui e’ pervenuta la Corte d’Appello; in particolare, egli e’ in errore quando afferma che la Corte sarebbe addivenuta all'”illogica conclusione di consentire a (OMISSIS) di sottrarsi al pagamento di qualsiasi somma di indennizzo nei confronti di chiunque (non di (OMISSIS), in quanto dichiarata fallita, non di (OMISSIS), in quanto soggetto ritenuto non coincidente con l’assicurato; non di (OMISSIS), danneggiato, in quanto privo di azione diretta; non di (OMISSIS), in quanto non ritenuto garantito dalla polizza)… aderire ad una simile interpretazione del contratto assicurativo significa privare lo stesso di qualsiasi elemento si’ da renderlo sostanzialmente sempre e comunque inoperativo dunque lettera morta…I giudici di merito hanno infatti ignorato che assicurare la responsabilita’ di (OMISSIS) significa dover ritenere sussistente in capo a (OMISSIS) l’obbligo di indennizzare (anche in manleva) i soggetti danneggiati in ragione del rischio assicurato e coperto e cio’ al di la’ delle evenienze processuali di favore nel frattempo intervenute (vedasi la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS))”.
Il soggetto assicurato, nonche’ beneficiario della polizza, era, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente (p. 23), solo la (OMISSIS), il cui patrimonio era esposto al rischio di depauperamento, in quanto civilmente responsabile del danno subito da (OMISSIS).
Come anticipato, quella stipulata dalla (OMISSIS) era una species di assicurazione rientrante nel genus “assicurazioni contro i danni”, regolata dall’articolo 1917 c.c., a mente del quale l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita’ dedotta nel contratto; ne’ il terzo danneggiato, quindi, (OMISSIS), ne’ coloro della cui attivita’ la (OMISSIS) era chiamata a rispondere civilmente nei confronti di (OMISSIS) avevano assunto alcun “ruolo” nel contratto: non quello di assicurati – quindi di soggetti coperti dalla garanzia assicurativa- e neppure quello di beneficiari dell’indennizzo. Le parti del contratto erano (OMISSIS), nella veste di assicurata/beneficiaria dell’indennizzo, e (OMISSIS), nella veste di assicuratrice.
Va, in aggiunta, rilevato che del tutto inutilmente il ricorrente indirizza i suoi sforzi confutativi nei confronti della sentenza del Tribunale per avere escluso che lavorasse alle dipendenze della (OMISSIS) S.p.A.: la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello ove veniva invocata l’estensione nei confronti dell’odierno ricorrente e di (OMISSIS) della polizza assicurativa non e’ stata affatto basata sulla negazione che fossero dipendenti della (OMISSIS); di conseguenza, sotto questo profilo, le critiche alla sentenza impugnata integrano i caratteri del c.d. “non motivo”, per tale intendendosi quello che abdica alla funzione che gli e’ propria che e’ quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi; poiche’ il motivo d’impugnazione e’ rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo e’ regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione e’ erronea, ne consegue che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. Ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo.
4) Con il secondo motivo alla sentenza impugnata si ascrivono “Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, comma 7, in riferimento al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, perche’ avrebbe quantificato in modo non corretto il danno differenziale spettante a (OMISSIS); a quest’ultimo era stata riconosciuta una rendita Inail per avere riportato una invalidita’ permanente superiore al 16%, il cui importo, determinato sulla scorta dell’allegato 5 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, era stato maggiorato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b, moltiplicando la retribuzione per il coefficiente stabilito dall’allegato 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000. Detto incremento, pur fatto confluire nella somma liquidata con la rendita, ha lo scopo di ristorare il danno patrimoniale da compromissione della capacita’ di lavoro e di guadagno, percio’ per calcolare il danno differenziale la Corte avrebbe dovuto: a) determinare il grado di invalidita’ permanente e monetizzarlo secondo i criteri della responsabilita’ civile; b) sottrarre dall’importo cosi’ determinato il valore capitale della rendita deputato a ristorare il danno biologico.
La Corte d’appello, invece, non avrebbe detratto la quota di rendita relativa ai ratei gia’ riscossi dalla vittima, i quali ammontavano, alla data del 27 luglio 2018, ad Euro 202.468,92, quindi, dall’importo liquidato secondo i criteri di cui alla lettera a, pari ad Euro 803.833,60, avrebbe dovuto essere detratta la somma di Euro 396.373,17 e non soltanto quella di Euro 193.904,25.
La Corte territoriale ha premesso che il danno differenziale deve essere calcolato e liquidato per poste omogenee, cioe’ sottraendo dall’ammontare complessivo del danno biologico non il valore capitale della rendita INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico, escludendo la quota rapportata alla retribuzione e alla capacita’ lavorativa specifica, volta all’indennizzo del danno patrimoniale (p. 15). Su tale premessa, che e’ in linea con la giurisprudenza di questa Corte, conviene anche parte ricorrente (cfr. p. 28 e p. 29, 30 del ricorso) che censura solo le applicazioni in concreto che ne ha fatto il giudicante.
La sentenza impugnata, dopo la premessa riferita, ha riformato la sentenza del Tribunale, allo scopo di tener conto della corresponsabilita’ di (OMISSIS) nella causazione dell’infortunio, esclusa dal giudice di prime cure, sottraendo dall’importo di Euro 803.833,60 quello di Euro 193.904,25, riconosciuto a titolo di danno biologico dall’Inail.
In altri termini, la Corte d’Appello si e’ limitata a modificare l’importo dal quale detrarre l’indennizzo, riducendolo del 20%; l’importo preso in considerazione e’ quello complessivamente riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno biologico per invalidita’ permanente, comprensivo del danno morale e della personalizzazione; su esso e’ stata calcolata la percentuale di corresponsabilita’ del 20% posta dalla Corte territoriale a carico della vittima. Si e’ ritenuto che a (OMISSIS) spettasse la somma di Euro 803.833,60 (Euro 1004.792,00 (cioe’ la liquidazione del giudice di prime cure) – Euro 200.958,4 (il 20%)), al netto degli interessi legali sull’importo devalutato all’epoca dell’infortunio e rivalutato di anno in anno; da detto importo e’ stato sottratto quello di Euro 193.904.25, cioe’ il valore capitale della rendita Inail a titolo di danno biologico, in applicazione del computo per poste omogenee.
Ebbene, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di detrarre i ratei gia’ riscossi per danno biologico, risultanti dal prospetto Inail (rispetto al quale sono state rispettale le prescrizioni di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
Ora, messe a confronto le statuizioni della Corte territoriale con le censure formulate da parte ricorrente, e’ opportuno precisare che per determinare il danno differenziale si deve tener conto che: a) la vittima conserva il diritto all’indennizzo relativamente a quei pregiudizi che la legislazione speciale pone a carico esclusivo dell’assicuratore sociale; b) il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che, dal punto di vista civilistico, possano dirsi effettivamente patiti; c) nozione civilistica e nozione assicurativa di danno non sono del tutto coincidenti.
Ne deriva che, quanto al danno biologico permanente, la cui definizione civilistica coincide con quella assicurativa (cfr. rispettivamente, articolo 138 Codice delle assicurazioni private e Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13), il calcolo differenziale implichera’ la sottrazione dal credito risarcito dell’importo pagato dall’INAIL per la stessa voce, avendo cura di considerare che per le invalidita’ permanenti superiori al 16%, come quella per cui e’ causa, l’INAIL paga all’assicurato una rendita, il cui importo e’ stabilito dalla Tabella, di cui all’Allegato 5 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, con una maggiorazione in ragione del reddito della vittima, ottenuta moltiplicando la retribuzione di quest’ultima per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000: maggiorazione che rappresenta un indennizzo, forfettariamente determinato, per la perdita della capacita’ di lavoro.
Sicche’ l’indennizzo, tramite rendita INAIL, per invalidita’ permanenti superiori al 16%, ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell’indennizzo, infatti, l’INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacita’ di lavoro e di guadagno.
Infine, per quanto riguarda i ratei di rendita gia’ riscossi dalla vittima prima del risarcimento, essi seguiranno sorte diversa a seconda del titolo per il quale sono stati pagati, e, quindi, i ratei (o la quota parte di essi), gia’ riscossi a titolo di danno biologico permanente, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno; i ratei (o la quota parte di essi), gia’ riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, andranno decurtati dal credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno, se esistente ed accertato.
In aggiunta, quando, come nella vicenda per cui e’ causa, l’indennita’ venga erogata sotto forma di rendita, essendo l’invalidita’ permanente superiore al 16%, occorrera’ tener conto che il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, pertanto, il diffalco dovra’ avvenire, con riferimento al danno biologico: a) sommando e rivalutando i ratei di rendita gia’ riscossi dalla vittima prima della liquidazione; b) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al Decreto Ministeriale 22 novembre 2016. Ovviamente l’una e l’altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro (Cass. 27/09/2021, n. 26117).
Ora, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, atteso che si e’ limitata a sottrarre la rendita prevista ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000 da quanto complessivamente liquidato per danno biologico permanente.
Il motivo merita, dunque, accoglimento.
Ricorso di (OMISSIS).
5) Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli articoli 1218, 2043, 2055 e 2059 c.c., articolo 115 c.p.c., articolo 41 c.p., comma 3, e articolo 651 c.p.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Oggetto di censura e’ la sentenza impugnata: a) nella parte in cui, seguendo la decisione del Tribunale, la Corte d’Appello ha recepito la sentenza penale passata in giudicato, ritenendolo responsabile, perche’, quale coordinatore della esecuzione dei lavori, non aveva provveduto, nel piano di sicurezza, a prevedere modalita’ specifiche per evitare il rischio di caduta dalle botole, avendo solo genericamente regolato il rischio di caduta dall’alto e non anche la chiusura delle botole dal basso; b) nella parte in cui gli e’ stato contestato di avere il compito, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, di intervenire attivamente per assicurare l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nei piani di sicurezza nonche’ di adeguarle alle esigenze del cantiere, dovendo conoscere e quindi fronteggiare la presenza di aperture sul tunnel di collegamento dei due corpi di fabbrica e la necessita’ che i lavori di impermeabilizzazione fossero eseguiti sul tetto; c) nella parte in cui ha ritenuto irrilevante che non gli fosse stato comunicato da parte della (OMISSIS) S.p.A. di avere stipulato un contratto di subappalto con (OMISSIS), sostenendo che, se non avesse omesso qualsiasi controllo sui lavori in corso, si sarebbe accorto che il lavoro di impermeabilizzazione era uno di quelli piu’ rischiosi proprio per l’altezza a cui veniva svolto e per la particolare presenza delle botole da impermeabilizzate nelle pareti verticali ed avrebbe apportato le modifiche necessarie al piano di sicurezza.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe apertamente violato e/o falsamente applicato le norme sull’accertamento del nesso causale, non avrebbe analizzato le cause che avevano provocato l’evento dannoso e, in particolare, avrebbe omesso di considerare che:
– (OMISSIS) era caduto all’indietro, dopo essere inciampato, mentre era intento a porre una copertura su un tunnel a 3,6 metri da terra che collegava la palazzina degli uffici e l’edifico posto al piano terra;
– (OMISSIS), avendo stipulato un contratto di subappalto, in quanto la sua ditta era specializzata proprio nella esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, ed avendo alle sue dipendenze almeno due addetti, avrebbe dovuto essere considerato un datore di lavoro, tenuto a predisporre tutte le idonee misure di sicurezza per i propri lavoratori ed il piano operativo di sicurezza;
– la (OMISSIS) S.p.A. non aveva comunicato ne’ alla committente ne’ alle figure ausiliari professionali, incaricate della direzione e del coordinamento della sicurezza sul cantiere, l’esistenza del contratto di subappalto;
– la (OMISSIS) S.p.A. non aveva chiesto l’autorizzazione necessaria per subappaltare i lavori di impermeabilizzazione dell’opificio;
– la (OMISSIS) S.p.A. non aveva trasmesso, come previsto dall’articolo 13 del contratto di appalto, la documentazione relativa al piano di sicurezza operativo coordinato con il piano di sicurezza generale del cantiere;
– la presenza sul cantiere di (OMISSIS) era ignota a tutti i tecnici che vi operavano;
– (OMISSIS) aveva riconosciuto di avere avuto contatti solo con (OMISSIS) e con (OMISSIS) e di non avere predisposto il piano operativo della sicurezza nella convinzione di non esservi tenuto;
– il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 5 e del punto 4.6 della norma UNI 10942, non ha tra i suoi compiti quello di accertare l’idoneita’ del sistema di protezione adottato per la copertura dei solai che la (OMISSIS) S.p.A. aveva commissionato a terzi ne’ quello di manutere e controllare gli impianti;
– la giurisprudenza di legittimita’ piu’ recente (ad es. Cass. 3288/2017) distingue il ruolo del coordinatore della sicurezza da quelli del datore di lavoro e di altre figure di garanzia; sul primo grava un obbligo di alta vigilanza che riguarda la configurazione delle lavorazioni e non la vigilanza, momento per momento, demandata al datore di lavoro, al dirigente, al preposto che, essendo figure operative prossime al posto di lavoro, hanno poteri di intervento diretto ed immediato, mentre invece il coordinatore della sicurezza opera attraverso procedure ed ha un potere-dovere di intervento diretto solo allorche’ constati direttamente gravi pericoli (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1, lettera f);
– dalle emergenze istruttorie (documentazione depositata e dalla testimonianza di (OMISSIS)) si era evinto che aveva predisposto ed inviato alle imprese appaltatrici misure di sicurezza per il rischio specifico delle cadute dall’alto e i presidi atti a scongiurarlo;
– (OMISSIS) non aveva indossato la prescritta imbracatura, si era spostato all’indietro senza garantirsi un punto di appoggio, abbandonando o non prendendo in considerazione alcun presidio di sicurezza; il suo comportamento era stato tale da integrare gli estremi del caso fortuito, cioe’ di un evento imprevedibile ed inaspettato che ha violato il principio di affidamento assumendo una sua iniziativa personale, ponendo in essere una serie causale autonoma rispetto a quella ipotizzabile, tale da escludere alcun suo profilo di negligenza.
Aggiunge il ricorrente che la decisione assunta nel giudizio penale, che lo aveva ritenuto responsabile, negando erroneamente l’autonomia della posizione lavorativa di (OMISSIS), per il carattere insignificante o comunque lo scarso rilievo economico e giuridico della stessa nel complesso dei lavori che lo rendevano sostanzialmente un lavoratore dipendente, e ritenendo non idonea la predisposizione dei presidi di sicurezza, non avrebbe potuto, nel giudizio civile a suo carico, esonerare il giudice civile dalla verifica della ricorrenza di cause esterne, anche limitatamente colpose di piu’ soggetti investiti della posizione di garanzia, ma certo indipendenti le une dalle altre, atte ad interrompere il nesso causale, secondo i principi propri del processo civile.
Il motivo e’ inammissibile.
L’ubi consistam delle critiche mosse alla sentenza impugnata si sostanzia nella richiesta di un diverso accertamento delle risultanze di causa.
Le censure, peraltro, sono del tutto prive di ogni correlazione con la sentenza impugnata, la quale, infatti, ha preso in considerazione tutte le circostanze indicate dal ricorrente, pervenendo ad una conclusione evidentemente non collimante coi suoi desiderata: ha infatti ritenuto corresponsabile (OMISSIS) per la condotta assolutamente imperita e negligente (p. 13) e per non aver predisposto un piano di sicurezza, in quanto lavoratore autonomo con alle dipendenza propri lavoratori (p. 13); ha preso in considerazione il fatto che (OMISSIS) non avesse comunicato all’odierno ricorrente l’avvenuto affidamento in subappalto alla ditta di (OMISSIS) dei lavori di impermeabilizzazione del capannone industriale, ma lo ha considerato irrilevante, perche’ la responsabilita’ del ricorrente e’ stata determinata dalla sua assenza dal cantiere: (OMISSIS) era intento ad impermeabilizzare l’opificio da ben due mesi e (OMISSIS) non se ne era avveduto, dimostrando superficialita’ nello svolgimento dell’incarico delicato che gli era stato assegnato (p. 12); in aggiunta, benche’ i lavori di impermeabilizzazione – uno dei lavori forse piu’ rischiosi proprio per l’altezza a cui veniva svolto e per la particolare presenza delle botole che andavano impermeabilizzate nelle loro pareti laterali – richiedeva “di approntare quelle necessarie modifiche al piano di sicurezza delle esigenze di cantiere” (p. 11, p. 12) per fronteggiare il rischio specifico rappresentato dalla caduta nelle botole, avendo egli solo previsto genericamente il rischio di caduta dall’alto, ma nulla quanto alle botole, alla necessita’ della loro chiusura dal basso in modo da garantirne l’impermeabilizzazione nelle pareti verticali (p. 10).
6) Con il secondo motivo, rubricato “Annullamento parziale della sentenza di secondo grado in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per abuso del diritto e conseguente exceptio doli generalis seu presentis per mancata dichiarazione della morte della parte: quale comportamento processuale che ha determinato per il Giudice di secondo grado l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia (gia’ oggetto di discussione tra le parti) tale da determinare, con ogni criterio di prognosi postuma, il diverso esito di questa”.
Il ricorrente deduce che (OMISSIS) era deceduto il (OMISSIS), quando era ancora pendente il giudizio di appello, prima della scadenza del termine per la redazione delle comparse conclusionali e le memorie di replica ex articolo 190 c.p.c., e che, pertanto, la difesa di (OMISSIS) avrebbe dovuto dichiarare la morte della parte assistita.
La mancata denuncia dell’evento avrebbe determinato non solo la mancata interruzione del processo, ma anche la diversa quantificazione del danno, sotto il profilo della personalizzazione del danno biologico a favore di (OMISSIS) e del danno liquidato alla moglie.
L’omessa denuncia della morte di (OMISSIS) si sarebbe, in particolare, concretizzata in un abuso del diritto che avrebbe consentito alla parte inerte di conseguire un vantaggio di natura patrimoniale.
Innanzitutto, il ricorrente e’ incorso in un palese errore di sussunzione, giacche’ il fatto storico asseritamente omesso non ha ne’ i caratteri del fatto controverso ne’ quelli del fatto di cui si sia discusso.
Anche se la Corte, avvalendosi del principio iura novit curia, correggesse detto errore, la censura non potrebbe essere accolta.
Va subito, comunque, sgombrato il campo dal dubbio che la sentenza sia viziata per mancata interruzione del processo a causa della sopravvenuta morte della parte. Ai sensi dell’articolo 300 c.p.c., se nel corso del giudizio interviene uno degli eventi interruttivi di cui all’articolo 299 c.p.c. relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, cosi’ determinando l’interruzione del giudizio (commi 1 e 2), ma se cio’ avviene dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione (u.c.).
La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito, infatti, che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale, atteso che la possibilita’ di portare a conoscenza l’evento interruttivo, dopo lo svolgimento dell’attivita’ istruttoria, e’ stata considerata in funzione della partecipazione alla discussione, ovvero in relazione alla riapertura della istruzione; sicche’, ove l’una o l’altra attivita’ non si prospettino, il procedimento, che assume il carattere della ufficiosita’ e non appalesa piu’ la esigenza del contatto diretto con il giudice, prosegue con le parti cosi’ come costituite, per le quali lo svolgimento dell’attivita’ difensiva, attraverso il deposito delle comparse e delle memorie, e’ assicurata dal procuratore che ne aveva assunto la difesa e prosegue sino alla soglia dell’eventuale nuovo grado di giudizio (Cass. 15/07/2007, n. 15669).
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la morte di (OMISSIS) era avvenuta nelle more tra l’assunzione della decisione e la concessione alle parti del termine per la redazione delle memorie conclusionali e le memorie di replica, percio’ ad esso si confanno le conclusioni dianzi enunciate.
Ne’ puo’ farsi a meno di rilevare che la dichiarazione dell’evento interruttivo che ha colpito la parte costituita, di cui all’articolo 300 c.p.c., comma 1, costituisce esercizio di un potere discrezionale del procuratore, al quale soltanto compete di valutarne l’opportunita’ nell’esclusivo interesse della parte rappresentata, cosi’ che la scelta di dichiarare o meno tale evento, ovvero del momento in cui dichiararlo, non puo’ integrare di per se’ abuso del processo (Cass. 20/08/2018, n. 20809).
Il Collegio rileva, poi, che la omessa dichiarazione del sopravvenuto decesso della vittima che ha impedito di determinare una diversa liquidazione del danno, in applicazione della giurisprudenza sul c.d. danno intermittente o da premorienza (su cui cfr. Cass. 29/12/2021, n. 41933), ove risultasse provata la violazione dell’obbligo di lealta’ e probita’ previsto dall’articolo 88 c.p.c., potrebbe integrare la fattispecie del dolo processuale atto a giustificare la revocazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 1, ma non e’ tale da dar luogo ad un vizio cassatorio.
Ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).
7) Con il primo motivo viene censurata la decisione con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha escluso la prescrizione delle pretese risarcitorie nei suoi confronti, sotto il profilo della violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere individuato l’exordium praescriptionis nella sua chiamata in causa da parte di (OMISSIS), senza aver indicato le ragioni per le quali dovesse ritenersi che solo in tal momento le parti attrici avessero avuto contezza o avessero potuto avere contezza con l’uso della normale diligenza della sua posizione quale responsabile dei lavori.
8) Con il secondo motivo si censura la decisione con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha escluso la prescrizione delle pretese risarcitorie avversarie per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo considerato la circostanza che le parti avevano avuto conoscenza della sua posizione quale responsabile dei lavori almeno a partire dal 2009.
9) Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si censura la decisione con la quale la Corte d’Appello ha escluso la prescrizione nei suoi confronti sotto il profilo della violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, in quanto avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione due circostanze di fatto assolutamente pacifiche affermate e riconosciute dalle controparti: a) le parti attrici avevano avuto conoscenza della sua posizione quale responsabile dei lavori almeno a partire dal 2009; b) sino all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 17 febbraio 2016 le parti attrici non avevano mai avanzato alcuna pretesa nei suoi confronti ed al contrario avevano espressamente dichiarato l’intenzione di escludere nei suoi confronti ogni effetto della domanda giudiziale introduttiva del presente giudizio.
10) Con il quarto motivo viene censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha escluso la prescrizione della pretesa risarcitoria nei suoi confronti per violazione e/o falsa applicazione: a) dell’articolo 2947 c.c., comma 1, in punto di individuazione dell’exordium praescriptionis, atteso che, nonostante le controparti avessero riconosciuto in maniera esplicita, chiara ed inequivocabile di avere avuto contezza almeno dal 2009 della sua posizione quale possibile corresponsabile del sinistro, i giudici di appello avrebbero ingiustificatamente indicato quale dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale la data della chiamata in causa da parte di (OMISSIS), risalente al 2012; b) delle disposizioni di cui agli articoli 2943 c.c., comma 1 e comma 2, dell’articolo 1310 c.c., comma 1, perche’ la Corte d’Appello di Perugia, per un verso, non avrebbe indicato quale sarebbe stato l’atto con cui le parti attrici avrebbero interrotto la prescrizione nei suoi confronti e, per l’altro verso, avrebbe omesso di rilevare che, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado del 17 Febbraio 2016, le parti attrici non avevano avanzato alcuna pretesa nei suoi confronti ed avevano dichiarato di non voler estendere nei suoi confronti la domanda.
Il ricorso incidentale, essendo condizionato, e’ assorbito, dal mancato accoglimento del ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS).
11) In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), va rigettato il primo motivo dello stesso, vanno rigettati il ricorso di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS). La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, la quale provvedera’ anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), rigetta il primo, rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS).
Cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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