Obbligazione di pagamento ed autonomia rispetto agli interessi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2157.

Obbligazione di pagamento ed autonomia rispetto agli interessi.

Poiché l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell’una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell’altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che il pagamento degli interessi fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione).

Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2157. Obbligazione di pagamento ed autonomia rispetto agli interessi

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Restituzione di prestito – Onere di riproposizione ex art. 346 cpc delle eccezioni non accolta in primo grado – Rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937 comma 3 cc – Obbligazione di pagamento – Autonomia rispetto al pagamento degli interessi – Prescrizione quinquennale del pagamento degli interessi – Differenza nel caso in cui gli interessi si riferiscono ad un debito rateizzato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25618-2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali procuratori speciali di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 571/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

Obbligazione di pagamento ed autonomia rispetto agli interessi

RILEVATO

che:
(OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi a due motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 571/2020, notificata in data 1 luglio 2020, della Corte d’Appello di Torino.
Nessuna attivita’ difensiva risulta svolta dagli intimati.
La vicenda trae origine dal decreto n. 499/2015, emesso dal Tribunale di Aosta, che ingiungeva agli odierni ricorrenti il pagamento, a favore degli eredi di (OMISSIS), della somma di Euro 25.882,84, oltre agli interessi annui, nella misura dell’8%, dal 15 febbraio 2008, oggetto di un prestito loro concesso dalla de cuius, che i mutuatari avrebbero riconosciuto con una scrittura privata in data (OMISSIS), dalla quale si evinceva che era stata pattuita la corresponsione degli interessi all’8% in cambio della possibilita’ di posticipare la restituzione della somma: restituzione che era stata subordinata alla richiesta della de cuius in caso di fabbisogno previo preavviso di un mese, e che era stata oggetto di una richiesta di adempimento risalente al 17 marzo 2014.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si opponevano, eccependo la prescrizione sia del credito alla restituzione della somma capitale sia del credito alla corresponsione degli interessi, deducendo l’indeterminatezza della scrittura del (OMISSIS); inoltre, (OMISSIS) disconosceva la sottoscrizione in calce alla scrittura privata e (OMISSIS) eccepiva l’avvenuta restituzione della somma capitale
Il Tribunale di Aosta, con la sentenza n. 172/2017, revocava il decreto ingiuntivo opposto, perche’ riteneva meritevole di accoglimento l’eccezione di prescrizione stante che, in assenza di alcun impedimento giuridico, il diritto alla restituzione del capitale era stato esercitato tardivamente solo con la lettera raccomandata del 17 marzo 2014 e che, scaduto nel 2001 il termine per l’esercizio del credito restitutorio, nel 2006 si era prescritto anche il credito agli interessi, ai sensi dell’articolo 2949 c.c., n. 4.
Gli eredi di (OMISSIS) impugnavano la suddetta decisione, affermando che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione, non avendo tenuto conto degli atti di interruzione della prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c., ne’ del riconoscimento del diritto da parte dei creditori fino all’anno 2007, giacche’ al puntuale pagamento degli interessi, con cadenza annuale, avrebbe dovuto riconoscersi effetto ricognitivo del debito atto ad interrompere il termine di prescrizione, senza necessita’ di ulteriori atti interruttivi.
La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse, che (OMISSIS) non avesse contestato di avere ricevuto la somma di Lire 50.000.000, in quanto, pur senza ammissione di debito, aveva affermato di avere adempiuto l’obbligazione assunta nei confronti di (OMISSIS), che dalla scrittura privata del (OMISSIS) si evincesse che (OMISSIS) ed (OMISSIS) avevano ricevuto la somma indicata con l’interesse dell’8%, e che, dalle annotazioni in calce alla scrittura privata anno per anno fino al 31 marzo 2007, da parte della mutuante, delle somme ricevute a titolo di interessi, si desumesse la rinuncia a far valere la prescrizione. Condannava, pertanto, in solido (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 25.882,34 maggiorata degli interessi convenzionali a far data dal 20 marzo 2009.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

 

Obbligazione di pagamento ed autonomia rispetto agli interessi

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo e’ dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perche’ la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento della scrittura privata, contenente anche le annotazioni relative al versamento degli interessi, da parte di (OMISSIS) ex articolo 214 c.p.c., con eccezione formulata sin dall’atto di costituzione nel giudizio di primo grado, reiterata in tutti gli scritti difensivi dinanzi al Tribunale di Aosta, accolta da quest’ultimo, e riproposta nel giudizio di appello attraverso la comparsa di costituzione e le successive comparse conclusionali. Ne’ avrebbe considerato che (OMISSIS) aveva, a sua volta, negato la ricorrenza della pretesa creditoria, dichiarando di non dovere nulla a qualsiasi titolo agli eredi di (OMISSIS) avendo gia’ adempiuto all’obbligazione restitutoria nel 2007. Errata sarebbe anche la conclusione tratta dalla Corte d’Appello in ordine all’effetto interruttivo della prescrizione determinata dal pagamento degli interessi sulla somma mutuata, stante che gli appellanti a fondamento della loro pretesa creditoria adducevano la lettera del 17 marzo 2014, nella quale veniva rappresentato che dal 2008 non erano stati piu’ corrisposti interessi.
2. Il motivo e’ inammissibile.
3. Gli appellanti avevano l’onere di riproporre espressamente l’eccezione di disconoscimento ex articolo 346 c.p.c.: onere che nel caso di specie non risulta soddisfatto, considerando che quanto affermato a tal proposito a p. 22 del ricorso, e cioe’ il rinvio ad eccezioni e conclusioni di primo grado, non soddisfa l’esigenza che la riproposizione dell’eccezione sia espressa e non basta ad evitare che l’eccezione venga considerata rinunciata. Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all’articolo 346 c.p.c., l’appellante, infatti, ha l’onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volonta’ di chiederne il riesame al giudice superiore (Cass. 13/11/2020, n. 25840).
4. Con il secondo motivo e’ lamentata la violazione ed errata applicazione dell’articolo 2946 e articolo 2948 c.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata ritenuto che, avendo proceduto al pagamento degli interessi, fino al 31 marzo 2007, (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero fino a quella data riconosciuto di essere debitori della somma mutuata, perche’ il pagamento configura rinuncia a far valere la prescrizione. La richiesta degli eredi di (OMISSIS) era stata fondata su due documenti: la scrittura privata del febbraio 2001 e la richiesta di pagamento risalente al marzo 2014. La scrittura privata non conteneva alcun termine restitutorio, avendo le parti convenuto che la somma maggiorata degli interessi avrebbe potuto essere richiesta al fabbisogno un mese prima; la lettera del 2014 precisava che gli interessi non erano stati piu’ corrisposti dal 2008.
4.1. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata e’ quella di non avere rilevato la prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n. 4, del diritto alla percezione degli interessi convenzionali.
5. Il motivo merita accoglimento, in entrambe le sue articolazioni.
5.1. In primo luogo, occorre osservare che perche’ sussista una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell’articolo 2937 c.c., comma 3, e’ necessario l’accertamento di una incompatibilita’ assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta’ del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, vale a dire che nel comportamento del debitore deve essere insita, senza possibilita’ di una diversa interpretazione, l’inequivocabile volonta’ di rinunciare alla prescrizione gia’ maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era invece estinto.
Dal comportamento tenuto dai ricorrenti nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente desunto la rinuncia tacita alla prescrizione, perche’ non ha considerato che l’obbligazione del pagamento degli interessi e’ autonoma, seppure accessoria, rispetto a quella avente ad oggetto la restituzione della somma capitale. Proprio poiche’ l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro e’ distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, e’ possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell’una senza che cio’ implichi anche la rinuncia a quella dell’altra (Cass. 30/12/1997, n. 13097; Cass. 27/11/2009, n. 25047).
5.2. Segnatamente, questa Corte ha avuto occasione di affermare che l’obbligazione relativa agli interessi e’ legata da un vincolo di accessorieta’ all’obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dagli atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest’ultima e che, costituendo una prestazione dovuta in base ad una causa debendi continuativa, la relativa prescrizione e’ quella quinquennale regolata dall’articolo 2948 c.c., n. 4, (cfr. Cass. 14/03/2007, n. 5954; Cass. 30/03/2001, n. 4704). A diversa conclusione puo’ pervenirsi soltanto ove l’obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un’unica obbligazione principale, giacche’ unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell’adempimento, l’identita’ della causa debendi della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell’ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047).
5.3. In aggiunta, va rilevato che, pur potendo il riconoscimento di un debito – quale atto interruttivo della prescrizione – risultare da qualsiasi atto o fatto che implichi, comunque, l’esistenza del diritto, il pagamento parziale non propaga il suo effetto interruttivo della prescrizione all’intera posta (cfr. Cass. 16/11/2007, n. 23746) e, in ogni caso, l’autonomia del credito per interessi da quello per capitale e la natura continuativa della sua causa debendi escludono che il riconoscimento del capitale e l’integrale pagamento degli interessi gia’ maturati, possano comportare il riconoscimento del credito per interessi futuri.
5.4. Va accolta anche la seconda censura prospettata dai ricorrenti, perche’ il giudice a quo non ha verificato se ricorressero o meno i presupposti per ritenere prescritto il diritto alla percezione degli interessi pattuiti in applicazione di quanto precisato supra § 5.2.
6. In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, e’ meritevole di accoglimento il secondo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, che provedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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