Notificazione presso la cancelleria civile della Corte d’Appello in mancanza dell’indicazione di un indirizzo PEC

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 20076.

Notificazione presso la cancelleria civile della Corte d’Appello in mancanza dell’indicazione di un indirizzo PEC

L’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte territoriale, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della l. n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del cit. art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

Sentenza|| n. 20076. Notificazione presso la cancelleria civile della Corte d’Appello in mancanza dell’indicazione di un indirizzo PEC

Data udienza 24 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza d’appello – Notificazione presso la cancelleria civile della Corte d’Appello in mancanza dell’indicazione di un indirizzo PEC – Termine breve di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione – Tardività in caso di inosservanza – Inammissibilità

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