Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 novembre 2018, n. 28509.

La massima estrapolata:

In tema di notificazione o comunicazione di atti giudiziari tra stati membri è onere del notificante dimostrare che l’atto fosse redatto o accompagnato da traduzione in lingua compresa dal destinatario o ufficiale dello stato di destinazione. Nel caso si accertata la carenza il destinatario ha diritto ad un termine per la regolarizzazione.

Sentenza 8 novembre 2018, n. 28509

Data udienza 26 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6788/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) mbH, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente e controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 15 dicembre 2015;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) mbH e l’Avv. (OMISSIS) per la (OMISSIS) S.r.l., che hanno insistito nei rispettivi ricorsi e controricorsi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, assorbito, per carenza di interesse, il ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

In data 3 gennaio 2011, la (OMISSIS) mbH (” (OMISSIS)”), societa’ di diritto austriaco, opponeva innanzi al Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo notificatole dalla (OMISSIS) S.r.l. (” (OMISSIS)”) per la somma complessiva di Euro 522.094,53 (relativa ad un contratto di fornitura di contenuti videotelevisivi), eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria italiana. In subordine, chiedeva l’annullamento del decreto opposto per insussistenza del credito e, in via riconvenzionale, domandava che la (OMISSIS) fosse ritenuta contrattualmente inadempiente e condannata al risarcimento del danno.
Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione in quanto tardiva, perche’ proposta oltre la scadenza del termine di cui all’articolo 641 c.p.c., comma 2; dichiarava, altresi’, inammissibili la domanda riconvenzionale spiegata dalla (OMISSIS).
Quest’ultima appellava la decisione, contestando la tardivita’ della propria opposizione. Appellava a sua volta, in via incidentale, la (OMISSIS), censurando la pronuncia di inammissibilita’ delle domande riconvenzionali proposte dalla (OMISSIS) e insistendo per il rigetto delle stesse nel merito.
La Corte d’appello di Milano respingeva entrambe le impugnazioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.
La decisione e’ stata fatta oggetto di ricorso per cassazione dalla (OMISSIS), sulla base di tre motivi. La (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha altresi’ proposto impugnazione incidentale, alla quale ha resistito, a sua volta, la (OMISSIS) con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive ex articolo 378 cod. proc. civ. In particolare, la (OMISSIS) ha eccepito il giudicato esterno Europeo formatosi, successivamente alla proposizione del ricorso e del suo controricorso, sulla questione della validita’ della notificazione del decreto ingiuntivo, a seguito della pronuncia in data 7 giugno 2017 dello Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca) sull’istanza di dichiarazione di esecutivita’ nel territorio austriaco del provvedimento monitorio in parola.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – una causa di nullita’ della sentenza impugnata, ravvisata nella violazione degli articoli 8, 9, 14, 15 e 19 del Regolamento CE n. 1393 del 2007, dei § 7, 13, 16 della legge austriaca sulle notificazioni (Bundesgesetz Ciber die Zustellung behbrdlicher Dokumente, Zustellgesezt – ZustG) n. 200 del 1982, degli articoli 148, 221 ss. e 641 cod. proc. civ., nonche’ dell’articolo 2700 cod. civ..
1.2 Per comprendere la portata della censura occorre premettere che il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla (OMISSIS) venne notificato in Austria, presso lo studio legale (OMISSIS) ove la (OMISSIS) aveva fissato la propria sede legale. La particolarita’ della vicenda – intorno alla quale ruota il problema della validita’ della notificazione del decreto ingiuntivo, ai fini della valutazione della tempestivita’ dell’opposizione – sta nel fatto che la copia dell’atto giudiziario non venne consegnata al titolare dello studio legale, bensi’ ad una sua collaboratrice (tale (OMISSIS); circostanza accertata dalla corte territoriale come non controversa).
La Corte d’appello ha ritenuto la validita’ e la piena efficacia di tale notificazione, osservando che la legislazione austriaca prevede che i soggetti diversi dalle persone fisiche possano stabilire la sede legale in un luogo diverso dal proprio stabilimento o dalla sede amministrativa; che la consegna degli atti possa farsi non solo al destinatario, ma anche a “destinatari sostitutivi”, tali dovendosi intendere coloro che siano dipendenti del destinatario o che vivano nella sua medesima residenza; che, combinando le due disposizioni, si ottiene che, qualora una persona giuridica abbia stabilito la propria sede presso uno studio legale, la consegna degli atti da notificare possa farsi non soltanto al titolare dello studio, quale “rappresentante autorizzato” della societa’, ma anche ai suoi diretti collaboratori, che costituiscono “destinatari sostitutivi” del titolare dello studio legale e, per esso, anche della societa’ da costui rappresentata ai fini della ricezione delle notificazioni.
Per l’effetto, ritenuta rituale ed efficace la notificazione del decreto monitorio effettuata in data 11 novembre 2010, i giudici di merito hanno ritenuto la tardivita’ e la conseguente inammissibilita’ dell’opposizione proposta in data 3 gennaio 2011.
1.3 La decisione e’ censurata in quanto, a parere della ricorrente, la Corte d’appello, una volta accertato che la (OMISSIS) era dipendente dello studio legale e non della (OMISSIS), avrebbe dovuto concludere che costei non era autorizzata al ritiro degli atti per conto della societa’ ingiunta, non essendone dipendente, sicche’ il procedimento notificatorio non poteva ritenersi perfezionato fino al momento dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte della (OMISSIS).
In sostanza, la ricorrente afferma che la legge austriaca richiederebbe che il “destinatario sostitutivo” di una persona giuridica sia un dipendente della stessa, qualifica che non ricorreva in capo alla (OMISSIS), e non invece un dipendente del “rappresentante autorizzato”. La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata a mani della (OMISSIS) sarebbe, dunque, invalida. E, poiche’ la legge austriaca dispone che “in caso di vizi nel processo di notificazione, la notifica sara’ tuttavia valida nel momento temporale in cui il documento e’ arrivato effettivamente al destinatario”, il termine di cui all’articolo 641 c.p.c., comma 2, sarebbe iniziato a decorrere dal 15 novembre 2010 (data di effettiva conoscenza dell’atto da parte della (OMISSIS)), con la conseguenza che l’opposizione, proposta il 3 gennaio 2011, sarebbe stata tempestiva.
1.4 Un secondo aspetto controverso della validita’ della notificazione riguarda la traduzione dell’atto in tedesco. Sul punto la Corte d’appello osserva che nell’ambito dell’attivita’ notificatoria e’ possibile scindere la fase di confezionamento dell’atto da recapitarsi, perfezionatasi in Italia, da quella della materiale consegna, verificatasi all’estero. Sulla base di tale distinzione, spettava all’ufficiale giudiziario italiano, non all’omologo austriaco, attestare che il plico comprendeva una copia del decreto ingiuntivo redatto in lingua italiana, nonche’ la sua traduzione giurata in lingua tedesca. Dato che l’attestazione in questione e’ stata effettuata e che questa fa fede fino a querela di falso (mai proposta dalla (OMISSIS)), la Corte d’appello ha concluso che le doglianze sul punto dell’appellante fossero inammissibili.
Le censure della (OMISSIS) possono essere cosi’ riassunte: la copia notificata del decreto ingiuntivo mancava della traduzione in lingua tedesca, come risulta documentalmente dalla produzione in giudizio di tale copia (allegata alla memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, n. 2); il Regolamento CE n. 1393 del 2007 pone la presenza della traduzione nella lingua ufficiale del luogo di una notificazione in un altro paese della Comunita’ Europea quale condizione di validita’ della stessa; l’ufficiale giudiziario italiano non avrebbe competenza ad accertare la completezza della documentazione notificata all’estero, anche perche’ l’Austria, avvalendosi della clausola di cui all’articolo 15 del Regolamento CE n. 1393 del 2007, si oppone alla notificazione di atti giudiziari sul proprio territorio direttamente attraverso pubblici ufficiali competenti nello Stato richiesto.
1.6 Il motivo e’ inammissibile.
Come gia’ parzialmente anticipato, la Oberster Gerichtshof (Corte Suprema austriaca) in data 7 giugno 2017 si e’ pronunciata sull’istanza di dichiarazione di esecutivita’ del decreto ingiuntivo nel territorio austriaco. Di tale pronuncia, intervenuta dopo la proposizione del ricorso principale e del controricorso, la (OMISSIS) ha dato notizia con la memoria difensiva prodotta ex articolo 378 cod. proc. civ.. Alla memoria sono state allegate due copie del provvedimento, una in tedesco e l’altra tradotta in italiano con asseverazione di conformita’ al testo in lingua originale.
Innanzi all’autorita’ giudiziaria austriaca la (OMISSIS) aveva sollevato, opponendosi alla richiesta della creditrice di dichiarare esecutivo all’estero il decreto ingiuntivo italiano, la medesima eccezione di nullita’ della notificazione di cui qui si discute.
Lo Oberster Gerichtshof ha rilevato, in fatto, che “dai documenti incontrovertibili./C e./D risulta chiaro per il Tribunale che anche la prima notifica era corredata dalla traduzione in lingua tedesca. (…) Anche la notifica effettuata il giorno dopo tramite il tribunale distrettuale di Josefstad quale tribunale adito era corredata dalla traduzione in tedesco” (pag. 5). Ha poi considerato che ” (OMISSIS) nella qualita’ di amministratore del Debitore ha conferito allo studio legale (OMISSIS) Rechtsanwalte GesbR o al Dr. (OMISSIS) espressamente ed anche in modo presuntivo la delega al ritiro delle raccomandate Rsb. Il Debitore ha inteso acconsentire ed ha acconsentito sin dall’inizio della sua attivita’ che le notifiche venissero fatte allo studio legale e non si e’ mai espresso contro la validita’ degli atti cosi’ notificati. In particolare questa volonta’ e documentata una volta di piu’ dalla scorretta ed errata iscrizione nel Registro delle ditte” (pag. 8). Ha, quindi, concluso nei seguenti termini: “Per tutti questi motivi e’ stata effettuata una valida notifica del decreto ingiuntivo italiano in data 11.11.2010 tramite delega postale presuntiva (anche dal punto di vista del diritto dello Stato), dalla quale hanno iniziato a decorrere i termini per l’opposizione” (pag. 10).
La decisione della corte suprema austriaca e’ definitiva per legge (articolo 92 della Costituzione austriaca). Pertanto si e’ formato un giudicato esterno sul punto della presenza della traduzione in lingua tedesca e della piena validita’ ed efficacia della notificazione del decreto ingiuntivo, in data 10 novembre 2010, ai sensi del diritto interno austriaco.
Il Regolamento (CE) n. 1393/2007, del 13 novembre 2007, in tema di notificazione e comunicazione degli atti giudiziari negli Stati membri, applicabile al caso in esame ratione temporis, “l’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto” (articolo 7, comma 1); ma il destinatario ha diritto di rifiutarsi di ricevere l’atto se lo stesso non e’ accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario ovvero nella la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto (articolo 8, comma 1).
Conseguentemente, l’accertamento definitivo compiuto dall’autorita’ giudiziaria austriaca, che copre tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di una valida notificazione all’estero, produce i propri effetti anche sulla questione sottoposta all’attenzione di questa Corte, che deve prendere atto che sul punto si e’ formato un giudicato esterno.
Tale giudicato determina l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso.
1.7 Al contempo, non ricorrono i presupposti per sollevare innanzi alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’U.E., le questioni pregiudiziali comunitarie prospettate dalla ricorrente. Infatti, la soluzione della questione innanzi prospettata non implica la soluzione di questioni interpretative del Regolamento CE n. 1393 del 2007.
Non vi e’ alcuna incertezza, infatti, circa la necessita’ che la notificazione dovesse farsi secondo la legge dello Stato membro richiesto (articolo 7, comma 1, Reg. CE n. 1393/2007), sicche’ nella specie il tema controverso riguarderebbe, semmai, la corretta interpretazione della legge austriaca, anziche’ del trattato comunitario. Ma sul punto, come si e’ gia’ detto, si e’ formato il giudicato esterno a seguito della definitiva pronuncia dello Oberster Gerichtshof.
1.8 Sebbene il primo motivo di ricorso sia inammissibile, questa Corte ritiene, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c., comma 4, di dovere pronunciare sul principio di diritto nell’interesse della legge.
Come gia’ in precedenza illustrato, la decisione della Corte d’appello poggia sull’idea che l’attivita’ di notificazione possa scomporsi in due fasi: una, per cosi’ dire, di “spedizione” e l’altra di “ricezione”, la prima regolata dalla legge nazionale e la seconda da quella del Paese di destinazione. In tal modo, l’attestazione della completezza del plico, riferibile alla “fase di spedizione” rientrerebbe interamente nella competenza dell’ufficiale giudiziario e farebbe fede fino a querela di falso.
Tale assunto non e’ condivisibile.
Anzitutto esso si pone in contrasto con quanto previsto dall’articolo 8 Reg. CE n. 1393/2007, a mente del quale “l’organo ricevente informa il destinatario (…) della sua facolta’ di rifiutare di ricevere l’atto da notificare (…) qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in (…) una lingua compresa dal destinatario oppure (nel)la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto”. La verifica della presenza della traduzione, pertanto, avviene (anche) nella fase della ricezione dell’atto e non (soltanto) al momento della spedizione.
Anche l’articolo 6, comma 2, Reg. CE n. 1393/2007 depone in tal senso, in quanto dispone che “se non puo’ dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto il piu’ rapidamente possibile con l’organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti”. Dunque, alla verifica dello “stato dei documenti” e dell’eventuale mancanza di alcuni di essi provvede pure l’organo ricevente, che, in difetto, si astiene dal notificare l’atto, chiedendo invece all’organo mittente di provvedere alle necessarie integrazioni.
In secondo luogo, e’ quantomeno opinabile l’idea che l’attestazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario italiano possa fare fede fino a querela di falso pure oltre i confini nazionali. Infatti, sebbene sul punto non si rinvengano precedenti specifici, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato che i poteri di certificazione che la legge riconosce a determinati soggetti si esauriscono entro i confini nazionali (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24938 del 20/10/2017, Rv. 646051; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 17301 del 12/07/2013, Rv. 627392; entrambe in tema di autenticazione, da parte dell’avvocato, della firma del proprio cliente). Ed ha altresi’ ritenuto, a parti invertite, che gli atti formati all’estero (nel caso deciso, si trattava di atti di stato civile) fanno fede fino a querela di falso anche in Italia, se ed in quanto trascritti nei registri nazionali, dato che con la trascrizione l’atto e’ recepito nell’ordinamento giuridico italiano e acquista efficacia sul territorio nazionale (Sez. 2, Sentenza n. 6363 del 07/06/1993, Rv. 482701). Consegue, ragionando allo stesso modo, che l’attestazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario italiano in tanto acquista valore di prova legale all’estero, in quanto l’ordinamento straniero preveda, in generale, la categoria degli atti fidefacienti e, in concreto, recepisca l’atto in questione come avente fede privilegiata.
Inoltre, la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (v., fra le altre, C 519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd contro Senh Dau Si e altri; C 384/14, Alta Realitat SL contro Erlock Film ApS e Ulrich Thomsen; C 354/15, Andrew Marcus Henderson contro Novo Banco SA) esclude che le eventuali incompletezze o irritualita’ del procedimento notificatorio, fra cui anche la carenza di traduzione, diano luogo a nullita’ o ad altri impedimenti in rito, ma ritiene conforme al diritto Eurounitario soltanto la doverosa ed anche ufficiosa assegnazione di un termine per la regolarizzazione. Ove il giudice del merito abbia, invece, erroneamente ritenuto sussistente un impedimento in rito all’espletamento di un’attivita’ processuale che comunque e’ stata posta in essere, occorrera’ invece considerare che il relativo termine non ha mai iniziato legittimamente a decorrere, tanto essendo precluso dalla vista irritualita’ consistente nella carenza di copia tradotta notificata.
Pertanto, in una simile ipotesi non e’ necessaria la rimessione in termini, intesa in senso per cosi’ dire tradizionale, come richiesta volta ad ottenere la concessione di un termine specifico per rinnovare l’attivita’ altrimenti preclusa. Ove tale attivita’ abbia avuto comunque luogo, semplicemente diviene erronea la qualificazione della stessa come tardiva, senza alcun onere per la parte di invocare espressamente una formale rimessione in termini (v. Sez. 1, Sentenza n. 7878 del 03/04/2014, Rv. 630705), ma con il solo onere di allegare la non imputabilita’ dell’inosservanza del relativo termine perentorio.
In conclusione, devono essere affermati i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge:
“In tema di notificazione o comunicazione di atti giudiziari fra Stati membri dell’Unione Europea, regolata dal Regolamento CE n. 1393/2007, e’ onere del notificante dimostrare che l’atto fosse, ai sensi dell’articolo 8 del citato Regolamento, redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Tale dimostrazione puo’ essere fornita anche mediante l’attestazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario italiano, ma tale attestazione, essendo relativa ad una notificazione che si perfeziona all’estero, secondo la legge del luogo di destinazione e sotto il controllo del relativo organo ricevente, non fa fede fino a querela di falso e puo’ essere superata dalla prova contraria”.
“Ove sia accertata la carenza, nella copia ricevuta dal destinatario di altro Stato membro, della traduzione dell’atto nella lingua richiesta da questa, il destinatario ha diritto ad un termine per la regolarizzazione, ovvero, in alternativa, il termine perentorio dalla ricezione dell’atto, a causa dell’irritualita’ di questo, non inizia a decorrere e, finche’ non sia provata – in base alla legge del luogo di destinazione della notifica – dal notificante la ricezione della copia tradotta, l’attivita’ da lui espletata non puo’ definirsi tardiva”.
2.1 Con il secondo motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 100 cod. proc. civ. e articolo 2909 cod. civ. che la Corte d’appello avrebbe commesso nel non pronunciate la parziale cessazione della materia del contendere.
A tesi della ricorrente, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare che la (OMISSIS) aveva ridotto la propria pretesa creditoria rispetto a quanto inizialmente richiesto con il provvedimento monitorio, in virtu’ di una compensazione parziale con taluni controcrediti vantati da (OMISSIS) nei suoi confronti. La corte territoriale avrebbe dovuto comunque pronunciare tale parziale cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla pronuncia dell’inammissibilita’ dell’opposizione al decreto ingiuntivo, incidendo la stessa sul diritto di credito vantato dal ricorrente alla base del decreto ingiuntivo.
2.2 Anche tale motivo incontra lo sbarramento posto dal giudicato formatosi sulla medesima vicenda e fra le stesse parti innanzi all’autorita’ giudiziaria austriaca.
Anzitutto, la menzionata sentenza dell’Oberster Gerichtshof indica espressamente come dovuta la somma di Euro 347.093,53 maggiorata degli interessi al tasso dell’8% sugli importi e sulle decorrenze meglio precisate nel dispositivo (pag. 1).
In secondo luogo, dall’accertamento definitivo circa la regolarita’ della notificazione del decreto ingiuntivo discende la tardivita’ della relativa opposizione. La decisione della Corte d’appello, pertanto, e’ sostanzialmente corretta, benche’ alla stessa il giudice di merito sia pervenuto attraverso un percorso argomentativo non conforme ai principi di diritto sopra enunciati. Il decreto ingiuntivo e’, quindi, passato in giudicato.
Com’e’ noto, la compensazione, quale fatto estintivo dell’obbligazione, opera di diritto dal giorno in cui vengono ad esistenza i crediti reciproci, ma il giudice non puo’ rilevarla d’ufficio (articolo 1242 cod. civ.). Quando uno dei crediti da compensare risulta da un decreto ingiuntivo, la disciplina dettata dall’articolo 1242 cod. civ. deve essere coordinata con l’attitudine del decreto ad acquisire l’autorita’ di cosa giudicata, se non tempestivamente opposto. Pertanto, qualora la coesistenza dei crediti reciproci sia anteriore alla pronuncia del decreto ingiuntivo, il fatto estintivo deve essere eccepito proponendo opposizione nel termine di cui all’articolo 641 cod. proc. civ.; altrimenti il giudicato che si formera’ sul provvedimento monitorio coprira’ anche l’eccezione che si sarebbe potuta dedurre. Qualora, invece, il fatto estintivo dell’obbligazione sia sorto successivamente alla formazione del titolo, lo stesso potra’ essere dedotto in sede esecutiva (Sez. 1, Sentenza n. 9912 del 24/04/2007, Rv. 597004; Sez. 3, Sentenza n. 9347 del 20/04/2009, Rv. 607522).
Pertanto, delle due l’una: o la coesistenza dei crediti reciproci era anteriore alla data di scadenza del termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo e, in tal caso, l’inammissibilita’ della stessa perche’ tardiva ha determinato l’irrilevanza del fatto estintivo, che non poteva essere accertato dal giudice di merito per via del passaggio in giudicato del provvedimento monitorio; o la coesistenza si era determinata in un momento successivo ed allora il fatto (parzialmente) estintivo del credito dovra’ essere dedotto innanzi al giudice dell’esecuzione.
Nell’uno e nell’altro caso, in conclusione, la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare la sopravvenuta parziale cessazione della materia del contendere, come invece invocato dalla societa’ ricorrente.
3. Con il terzo motivo, infine, la (OMISSIS) censura la statuizione di conferma delle spese del giudizio di primo grado: a parere della ricorrente, la corte territoriale avrebbe dovuto compensare anche le spese del giudizio svoltosi innanzi al tribunale, per le medesime ragioni che hanno portato alla compensazione delle spese in appello.
Il motivo e’ inammissibile.
Infatti, si deve rilevare che non risulta che la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado abbia costituito oggetto di specifico appello da parte della (OMISSIS) (v. conclusioni in appello rassegnate dalla (OMISSIS), come riportate dalla sentenza di appello). Quindi, si tratta di una censura inammissibile perche’ formulata in violazione del giudicato interno formatosi sul punto. In alternativa, il motivo sarebbe inammissibile per difetto del requisito di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, essendo stata omessa l’indicazione dell’atto processuale contenente il motivo d’appello.
In ogni caso, la (OMISSIS) e’ risultata integralmente soccombente nel grado di appello, sicche’ non si potrebbe parlare nemmeno di un effetto consequenziale alla riforma di alcune statuizioni della sentenza di primo grado, la quale e’ stata invece totalmente confermata. La compensazione delle spese del solo grado d’appello e’ stata determinata dalla soccombenza reciproca conseguente il rigetto di entrambe le impugnazioni; circostanza che non involge in alcun modo la decisione di primo grado.
4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 157 c.p.c., comma 2, articolo 167 c.p.c., comma 2, articoli 342 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in particolare, deduce di aver sollevato, in relazione ad entrambi i motivi dell’appello proposto da (OMISSIS), diverse eccezioni preliminari di inammissibilita’ che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare, respingendo l’impugnazione nel merito. Pertanto, “per massimo scrupolo difensivo (OMISSIS) propone a sua volta impugnazione avverso la sentenza di appello affinche’ codesta Suprema Corte voglia ritenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile tale primo motivo d’appello e, conseguentemente, voglia dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso principale”.
Senza necessita’ di passare in rassegna le argomentazioni di diritto poste a sostegno di tale censura, risulta evidente che la stessa sostanzialmente costituisce un ricorso incidentale condizionato.
Infatti, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il cui fine primario e’ la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte. Sicche’ tale ricorso va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell’attualita’ dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Sez. 3, Ordinanza n. 6138 del 14/03/2018, Rv. 648420; Sez. 1, Sentenza n. 4619 del 06/03/2015, Rv. 634674).
La carenza dell’interesse sotteso alla censura, peraltro, e’ resa parimenti evidente dalla circostanza che le medesime eccezioni di inammissibilita’ formulate dalla (OMISSIS) hanno costituito oggetto di accertamento definitivo da parte dell’autorita’ giudiziaria austriaca, con la decisione piu’ volte richiamata.
5. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile e quello incidentale, qualificato come condizionato, e’ assorbito.
Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, la (OMISSIS) deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, nella misura indicata nel dispositivo.
Ricorrono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello ricorso incidentale in quanto qualificato come condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.600 Per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Pronuncia nell’interesse della legge il principio di diritto di cui al paragrafo 1.8 della motivazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il proprio ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Avv. Renato D’Isa

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