Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 gennaio 2021| n. 1898.
Nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.
Sentenza|18 gennaio 2021| n. 1898
Data udienza 17 settembre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Ricettazione e detenzione illegale di armi – Concorso – Elemento soggettivo del reato – Detenzione illegale di munizioni – Irrilevanza ignoranza della norma penale – Art. 697 c.p. – Integrazione del reato – Omissione denuncia munizioni eccedenti il normale munizionamento dell’arma posseduta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente
Dott. BIANCHI Michele – rel. Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/03/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BIANCHI MICHELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIRRELLI FRANCESCA ROMANA che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 7.7.2016 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato (OMISSIS) responsabile della ricettazione (capo D) e della detenzione illegale di una pistola marca Beretta calibro 6.35, con matricola abrasa (capi B e C) e della detenzione di cartucce di vario calibro senza averne fatto denuncia all’autorita’ (capo E), condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.
Con sentenza pronunciata in data 7.3.2019 la Corte di appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato l’assorbimento del capo B nel delitto di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 23, di cui al capo C e, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione ed Euro 400 di multa, con il beneficio della non menzione della condanna.
Nel corso di perquisizione presso l’abitazione di (OMISSIS), in data (OMISSIS), veniva rinvenuta una pistola Beretta calibro 6,35 con matricola abrasa e numerose cartucce, fra le quali n. 81 di calibro 7,65 parabellum, n. 42 calibro 9×21, n. 7 di calibro 6,35 e n. 17 di calibro 9×17.
L’imputato aveva dichiarato di aver rinvenuto la pistola clandestina in campagna.
La Corte territoriale ha osservato che il capo E riguardava la detenzione di cartucce ulteriori rispetto alla dotazione delle armi regolarmente detenute.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha fissato la pena base per il piu’ grave capo D in anni due di reclusione ed Euro 600 di multa, diminuita per le attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa, aumentata per il capo C di mesi uno, giorni quindici di reclusione ed Euro 150 di multa e per il capo E di giorni quindici di reclusione ed Euro 50 di multa.
La pena complessiva di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa veniva infine ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), tramite il difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 648 c.p., in quanto era stata ritenuta la sussistenza del reato ascritto al capo D nonostante la fattispecie ascritta richieda che il reato presupposto sia contro il patrimonio e tale non sia l’abrasione della matricola di un’arma.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’articolo 697 c.p., per insussistenza del dolo essendo la volonta’ dell’imputato viziata da errore per ignoranza dell’articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Inoltre si tratta di cartucce di armi regolarmente denunciate e dunque le relative munizioni potevano essere detenute senza obbligo di denuncia alla autorita’.
In particolare, dal verbale di sequestro risulta che erano state rinvenute una pistola Smith & Wesson cal. 7,65 con due caricatori da dieci cartucce cadauno e una pistola Beretta cal. 9×21 con un caricatore contenente n. 14 cartucce.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione della L. n. 110 del 1975, articolo 23, essendo la fattispecie di cui all’articolo 697 c.p. relativa alla detenzione delle cartucce (capo E) assorbita nel reato di detenzione illegale della relativa arma (capo C).
Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’articolo 442 c.p.p., avendo la Corte territoriale omesso di applicare la diminuente della meta’ in relazione alla pena inflitta per la contravvenzione di cui al capo E.
Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
Con il sesto motivo viene denunciata violazione di legge in ordine alla mancata restituzione delle due armi, sopra indicate, legittimamente detenute.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In parziale accoglimento del ricorso va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal. 7.65 e di 14 munizioni cal. 9×21, contestata nell’ambito del reato di cui all’articolo 697 c.p., al capo E), perche’ il fatto non sussiste, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di seguito indicata.
Nel resto, il ricorso, complessivamente considerato, e’ infondato e va respinto.
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, con riferimento alla condanna per il capo D, la violazione dell’articolo 648 c.p., in quanto il delitto presupposto e’ quello di cancellazione del numero di matricola, che non e’ delitto contro il patrimonio.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La norma di cui all’articolo 648 c.p., non richiede che il delitto presupposto sia un delitto contro il patrimonio.
E’ pacifico l’orientamento che ravvisa concorso di reati tra la detenzione di arma clandestina e la ricettazione della stessa arma, nel caso in cui la cancellazione del numero di matricola abbia preceduto la ricezione dell’arma da parte del reo (Sez. 6, 16/10/2013, Iengo, Rv. 257387; Sez. 5, 19/10/2010, Perre, Rv. 248605).
Il primo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.
Il motivo e’ generico.
La sentenza di appello, infatti, ha motivato il punto, osservando che l’imputato “… militare in congedo non puo’ non aver notato l’abrasione della matricola della pistola rinvenuta…”.
Il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione data dal secondo giudice, limitandosi ad una apodittica asserzione di insussistenza della consapevolezza del delitto presupposto.
2. Con i motivi secondo e terzo viene denunciata, con riguardo alla condanna per il capo E, la violazione dell’articolo 697 c.p..
La indicata imputazione ascrive la illegale detenzione di numerose munizioni di vario calibro.
Il motivo secondo, innanzitutto, deduce la insussistenza del dolo per ignoranza della norma che impone la denuncia all’autorita’ della detenzione di munizioni; viene, quindi, dedotta la insussistenza del reato con riferimento alle munizioni aventi calibro che corrisponde a quello di armi legalmente detenute dall’imputato (pistola Smith&Wesson calibro 7,65; pistola Beretta calibro 9×21).
Il motivo terzo, infine, sostiene l’assorbimento del capo E, limitatamente alle munizioni calibro 6,35, nel capo C, che riguarda la detenzione di pistola clandestina calibro 6,35.
2.1. Quanto all’elemento soggettivo della fattispecie ascritta al capo E, innanzitutto si deve rilevare che il punto non era stato devoluto alla cognizione del giudice di appello, e quindi il motivo, in parte qua, non e’ consentito.
Comunque, e’ pacifico l’orientamento secondo il quale la ignoranza dell’obbligo di denunciare la detenzione di munizioni riguarda norma integrativa del precetto penale e dunque si risolve in errore sul precetto penale, che, al di fuori del caso di ignoranza inevitabile nel caso in esame nemmeno allegata, non scusa ai sensi dell’articolo 5 c.p..
2.2. La giurisprudenza ha precisato che “integra il reato previsto dall’articolo 697 c.p., l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma gia’ regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore” (Sez. 1, 28.3.2008, D’Urso, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, Naccarato, Rv. 247755; Sez. 1, 5.2.2016, Aiello, Rv. 269888, Sez. 1, 24/10/2018, DEDA ARBEN, Rv. 275170).
Nel caso in esame, l’imputato aveva la detenzione, da una parte, di una pistola cal. 6,35 clandestina e di una Smih&Wesson cal. 7.65 e una Beretta cal. 9×21, quest’ultime legalmente detenute, e, dall’altra n. 81 cartucce cal. 7,65; n. 42 cartucce cal. 9×21, e n. 7 cartucce cal. 6.35.
Le due pistole legalmente detenute erano dotate anche di caricatore, rispettivamente, da dieci e quattordici munizioni.
Con riferimento, dunque, alla detenzione delle munizioni che costituiscono ordinaria dotazione, e quindi nel numero consentito dal caricatore dell’arma, va pronunciata assoluzione perche’ il fatto non sussiste.
2.3. Quanto alle munizioni di calibro 6,35 va confermata la qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 697 c.p..
La parte ricorrente, con il terzo motivo, ha sostenuto l’assorbimento della detenzione di queste munizioni nel reato (ascritto al capo C) di detenzione della pistola calibro 6,35 clandestina, valorizzando l’orientamento giurisprudenziale che ha affermato l’assorbimento del reato di detenzione illegale di munizioni nel reato di detenzione illegale di arma comune da sparo di cui alla L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 7.
Viene posta, dunque, la questione di diritto se la detenzione illegale di munizioni costituenti dotazione di arma clandestina sia da ritenere, o meno, assorbita nella fattispecie di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 23.
Il collegio osserva che la giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui la detenzione illegale di munizioni costituenti l’ordinaria dotazione di arma comune da sparo, a sua volta oggetto di detenzione illegale, e’ assorbito nella fattispecie di detenzione illegale dell’arma (Sez. 1, 16/12/2013, Shatku, Rv. 258922) si fonda direttamente sull’ulteriore assunto, di cui si e’ gia’ fatto menzione, della insussistenza della fattispecie di cui all’articolo 697 c.p., nel caso di omessa denuncia della detenzione di munizioni che costituiscano ordinaria dotazione di arma comune da sparo legalmente detenuta (Sez. 1, 28/03/2008 D’Urso Rv. 240280; Sez. 1, 05/02/2016, Aiello, Rv. 269888).
Questo orientamento ha superato altro, piu’ risalente – che aveva, invece, ravvisato la menzionata contravvenzione nella descritta fattispecie sul rilievo che la normativa stabilisce la obbligatorieta’ della denuncia alla autorita’ di pubblica sicurezza sia delle armi che delle munizioni detenute, senza prevedere casi in cui la seconda non sia dovuta (Sez. 1, 13/10/1986 n. 10805, Marigliano, Rv. 173936) – valorizzando la portata della norma di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 26, che esime dalla denuncia di cui all’articolo 38 testo unico leggi di pubblica sicurezza “chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detenga munizioni per armi comuni da sparo (non) eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia”.
In particolare, tale norma e’ stata interpretata, in coerenza con la ratio di esonerare da adempimenti inutili quella che appare la “regolarita’” e cioe’ il possesso di quantitativi di munizioni “normali”, per l’uso cui e’ destinata l’arma regolarmente denunciata, nel senso che la denuncia di una pistola per uso di difesa comprenda anche la dotazione delle munizioni contenute nel caricatore della stessa con cui viene acquistata.
Se, dunque, le armi che possono essere detenute previa denuncia all’autorita’ di pubblica sicurezza sono da considerare un tutt’uno con le munizioni che ne siano la ordinaria detenzione – di tal che la omessa denuncia della detenzione di queste munizioni non assume autonomo rilievo penale – a conclusioni opposte si deve giungere nel caso di munizioni che potrebbero costituire, per calibro e numero, l’ordinaria dotazione di un’arma comune da sparo clandestina – perche’ priva del numero di matricola – e dunque in assoluto non detenibile.
La clandestinita’ e la conseguente non detenibilita’ dell’arma non consente di ritenere non dovuta, e quindi penalmente irrilevante, la denuncia della detenzione di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere legalmente detenuta.
Il collegio quindi ritiene che debba essere affermato il principio di diritto secondo cui “Integra la fattispecie di cui all’articolo 697 c.p., la detenzione illegale di munizioni, pur in astratto considerabili, per numero e calibro, ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto”.
Il terzo motivo e’ dunque infondato.
3. I motivi quarto e quinto riguardano, sotto diversi profili, la commisurazione del trattamento sanzionatorio.
3.1. Quanto alla congruita’ della pena inflitta, rispetto alla quale il motivo quinto denuncia carenza motivazionale, si deve rilevare, che la pena base del reato piu’ grave (capo D) e’ stata contenuta nel minimo, previo riconoscimento nella massima estensione delle attenuanti generiche, e gli aumenti di pena in termini assai modesti: mesi uno, giorni 15 di reclusione ed Euro 150 di multa per il capo C e giorni 15 di reclusione ed Euro 50 di multa per il capo E.
Il motivo di ricorso, che denuncia difetto di motivazione in relazione al calcolo dell'”entita’ dell’aumento” e comunque la sua eccessivita’, e’ manifestamente infondato e con contenuto di merito.
Il secondo giudice, cui, peraltro, non era stata devoluta cognizione sul punto concernente il calcolo degli aumenti di pena per la continuazione, ha specificato gli aumenti per la continuazione con riguardo ai due reati cosi’ detti satellite, cosi’ adempiendo al relativo onere motivazionale.
La doglianza relativa alla eccessivita’ degli aumenti attiene al merito, ed e’ comunque formulata genericamente.
3.2. Con il motivo quarto viene denunciata la violazione dell’articolo 442 c.p.p., in relazione alla entita’ della diminuzione per il rito della pena inflitta in ordine alla contravvenzione di cui al capo E.
Il motivo, che evidenzia come sia stata operata la diminuzione nella misura di un terzo e non della meta’, e’ fondato.
Anche il secondo giudice ha operato la diminuzione di un terzo con riguardo alla pena complessiva, senza tener conto che in relazione alla pena inflitta per la contravvenzione doveva essere operata la riduzione della meta’, come stabilito dall’articolo 442 c.p.p., nel testo novellato dalla L. n. 103 del 2017.
4. Con il sesto motivo viene impugnata, per violazione di legge e omessa motivazione, l’omessa restituzione delle due armi comuni da sparo legalmente detenute e pur tuttavia sottoposte a sequestro.
Il punto non era stato devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado, non risultando dall’atto di appello alcuna richiesta di restituzione delle menzionate armi.
Si tratta dunque di motivo inammissibile perche’ non consentito ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
5. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal. 7.65 e di 14 munizioni cal. 9×21, contestata nell’ambito del reato di cui all’articolo 697 c.p., al capo E), perche’ il fatto non sussiste, e alla relativa pena.
Si deve procedere alla rideterminazione della pena con riguardo alla residua fattispecie contestata al capo E, tenendo conto della specifica diminuzione per la scelta del rito abbreviato.
A tale rideterminazione, tenuto conto della valutazione compiuta dai giudici del merito, puo’ procedere, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), questa Corte.
Come gia’ indicato, il secondo giudice aveva commisurato un aumento di pena di giorni quindici di reclusione ed Euro 50 di multa, ridotta per il rito nella misura di un terzo, e dunque alla pena di giorni dieci di reclusione ed Euro 34 di multa.
Si deve rilevare che la norma di cui all’articolo 697 c.p., prevede la pena dell’arresto o quella dell’ammenda, diversamente dall’articolo 648 c.p., che stabilisce la pena della reclusione congiunta a quella della multa.
Va applicato il principio di diritto secondo il quale “In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalita’ della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite” (Sez. Un., 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751).
L’aumento di pena per l’imputazione di cui all’articolo 697 c.p., va dunque limitato alla sola pena detentiva, e non anche a quella pecuniaria.
In relazione alla fattispecie di cui al capo E risulta congruo un aumento di giorni dieci di pena detentiva, da ridurre, ai sensi dell’articolo 442 c.p.p., a giorni 5 di pena detentiva.
La pena complessiva, inflitta dal secondo giudice nella misura di anni uno di reclusione ed Euro 400 di multa, va dunque rideterminata in mesi undici, giorni 25 di reclusione e 366,00 Euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione di 10 munizioni cal. 7.65 e di 14 munizioni cal. 9×21, contestata nell’ambito del reato di cui all’articolo 697 c.p., al capo E), perche’ il fatto non sussiste, e alla pena inflitta per tale reato, che ridetermina in giorni cinque di pena detentiva, gia’ calcolata la riduzione di pena di 1/2 per il rito, cosi’ rideterminando la pena complessiva inflitta in mesi undici, giorni 25 di reclusione e 366,00 Euro di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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