Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29798.

La massima estrapolata:

Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali, mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’agente della riscossione e l’ente impositore neanche se l’opposizione riguarda l’esistenza stessa del credito. Spetta così al concessionario, nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato.

Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29798

Data udienza 28 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 126-2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– intimata –
avverso la sentenza n. 12136 del Tribunale di Roma, depositata il 15 giugno 2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis c.p.c.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

RITENUTO

(OMISSIS) ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.a., avverso un’intimazione di pagamento emessa da (OMISSIS) s.p.a., contestandone la legittimita’ per mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione del credito. Deduceva inoltre che l’intimazione era sprovvista di qualsivoglia riferimento all’origine del preteso credito, risultando addirittura impossibile evincere quale fosse l’ente impositore.
Il Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio con l’agente di riscossione, accoglieva l’opposizione.
(OMISSIS) s.p.a. appellava la sentenza e il Tribunale di Roma riteneva fondato il gravame, rilevando la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore Roma Capitale. Per l’effetto, rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 2.
Tale decisione e’ stata fatta oggetto, da parte del (OMISSIS), di ricorso per cassazione articolato in due motivi. La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 102 c.p.c. In particolare, il ricorrente sostiene che egli non avrebbe avuto alcun onere di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, essendo semmai facolta’ dell’agente di riscossione chiamarlo in causa.
Il motivo e’ fondato.
Questa Corte, infatti, ha gia’ ripetutamente affermato che, in tema di riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo, deve escludersi la configurabilita’ di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione qualora il giudizio sia promosso da quest’ultimo o nei confronti dello stesso, non assumendo a tal fine alcun rilievo che la domanda abbia ad oggetto, non la regolarita’ o la ritualita’ degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, posto che l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore (Sez. 1, Sentenza n. 9016 del 05/05/2016, Rv. 639535 – 01; da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019, Rv. 654264 01).
In tal senso e’ dirimente quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), a mente del quale “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita’ o la validita’ degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Dunque, la chiamata in causa dell’ente creditore deve essere ricondotta all’articolo 106 c.p.c., secondo cui ciascuna parte puo’ chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita.
Pertanto, la chiamata in causa dell’ente creditore deve avvenire per iniziativa dell’agente di riscossione e previa autorizzazione del giudice. Autorizzazione rimessa all’esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non e’ censurabile ne’ sindacabile in sede di ricorso per cassazione (Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15362 del 06/07/2006, Rv. 592025 – 01).
In continuita’ con i citato orientamento, va quindi riaffermato il seguente principio di diritto:
“Nelle cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l’opposizione abbia ad oggetto, non la regolarita’ o la ritualita’ degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 39 (Riordino del servizio nazionale della riscossione), spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita’ o la validita’ degli atti esecutivi, chiamare in causa l’ente creditore interessato”.
In applicazione di tale principio, il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento del secondo motivo.
Infatti, non sussistendo litisconsorzio necessario fra agente della riscossione ed ente impositore, ha errato il Tribunale – nella funzione di giudice d’appello – nel dichiarare la nullita’ del giudizio, con remissione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 2.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in persona di diverso magistrato, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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