Nel giudizio avente ad oggetto il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20330.

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento

Nel giudizio avente ad oggetto il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento di cui all’art. 34 legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora l’attività del conduttore comportante contatti diretti con il pubblico sia stata autorizzata dalla pubblica amministrazione con la previsione di prescrizioni da osservarsi nello svolgimento (nella specie, si trattava della prescrizione di utilizzare per l’accesso della clientela un vano piuttosto che un altro, che era contenuta nel nulla osta sanitario rilasciato in relazione a segnalazione certificata di inizio attività), la circostanza che il conduttore abbia svolto l’attività senza il rispetto di quelle prescrizioni non può essere dedotta dal locatore come ragione per escludere la spettanza della detta indennità, sul presupposto che lo svolgimento dell’attività non fosse lecito, essendo tale valutazione riservata alla competente autorità amministrativa e non potendo il giudice civile considerarla, in mancanza di un provvedimento di detta autorità che l’abbia constatata e sanzionata

Ordinanza|| n. 20330. Nel giudizio avente ad oggetto il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento

Data udienza 8 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Locazione – Immobili urbani adibiti ad uso diverso dall’abitazione – Indennità per la perdita dell’avviamento -Attività commerciali implicanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori – Violazione prescrizioni previste dalla autorizzazione amministrativa – Diritto all’indennità – Permanenza – Fondamento

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