Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 14 novembre 2018, n. 6416.
La massima estrapolata:
Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello; l’onere di riproposizione si lega alla previsione contenuta nell’art. 105, comma 1, c.p.a. che, enunciando il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito dei ricorsi proposti in primo grado, anche se il giudizio innanzi al Tar si sia concluso con una erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità, il che si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia.
Sentenza 14 novembre 2018, n. 6416
Data udienza 20 settembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7370 del 2017, proposto dalla società Fa. Pa. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ve., Lu. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Fa. in Roma, via (…);
contro
Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio An. Ca. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Quinta n. 3950/2017.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati G. Ve., L. Co.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe appellata n. 3950/2017 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli- ha dichiarato irricevibile (per tardività del deposito) il ricorso proposto dalla odierna appellante società Fa. Pa. s.r.l., teso ad ottenere l’annullamento del decreto della Provincia di Benevento n. 60971/2015 del 6 agosto 2015 di acquisizione sanante ex art. 42 bis del TUEspropriazione di un’area di propria pertinenza.
2. La parte originaria ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. La Provincia di Benevento si era costituita chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero la reiezione dell’impugnazione in quanto infondata.
4. Il Ta.r. con la predetta impugnata sentenza, ha innanzitutto ricostruito l’iter infraprocedimentale della vicenda ed ha dato alle parti l’avviso ex art. 73 del cpa della possibile sussistenza di una causa di inammissibilità in rito, ed ha quindi rilevato che:
a) con la sentenza n. 4831/2013, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli- aveva annullato il Decreto di esproprio n. 250 del 9 gennaio 2009 relativo alle aree in Montesarchio, occupate dalla Provincia di Benevento per l’esecuzione di lavori di risanamento ambientale, infrastrutturale e polifunzionale dell’area in località “(omissis)”; con la successiva sentenza n. 7576/2015, il medesimo Tribunale aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza della precedente sentenza, intimando alla amministrazione provinciale di procedere alla acquisizione sanante o, previa rimessione nel pristino stato, alla restituzione delle aree illegittimamente occupate;
con il ricorso in esame, la società originaria ricorrente aveva impugnato il decreto del 6 agosto 2015, con il quale la Provincia di Benevento aveva disposto l’acquisizione sanante di una parte del fondo di proprietà della società ricorrente, illegittimamente occupato, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili;
b) il ricorso, tuttavia, era stato notificato il 2 novembre 2015, e risultava depositato in data 27 novembre 2015; era stato, quindi, disatteso il termine (dimidiato) di deposito di cui al combinato disposto degli artt. 45, 1° comma, e 119, 2° comma, del c.p.a.;
c) l’art. 119, 2° comma, del c.p.a. era certamente applicabile alle impugnazioni di provvedimenti emessi ex art. 42 bis del TUEspropriazione;
d) le deduzioni della società originaria ricorrente, secondo cui essa aveva proposto l’azione nelle forme del giudizio ordinario, sulla base della prima parte dell’art. 31, comma 4, del c.p.a., relativa alle azioni di nullità, erano inaccoglibili in quanto, a volere così ritenere, in ogni caso si sarebbe trattato di un’azione di ottemperanza, per la quale l’art. 87, comma 3, del c.p.a. prevedeva la dimidiazione dei termini processuali;
f) neppure sussistevano gli estremi per concedere il beneficio dell’errore scusabile.
5. La società originaria ricorrente rimasta soccombente ha proposto appello deducendo la erroneità in rito della sentenza impugnata e, nel merito, ha fatto riferimento alle medesime doglianze disattese in primo grado.
6. In data 1.2.2018 la provincia di Benevento si è costituita con atto di stile chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato
7. In data 19.7.2018 la società appellante ha depositato una memoria, puntualizzando e ribadendo le proprie difese.
8. In data 7.8.2018 la Provincia di Benevento ha depositato una memoria, facendo presente che:
a)il ricorso di primo grado doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (quantomeno parziale, relativamente ai profili concernenti l’importo da liquidare);
b)esso era infondato nel merito.
8. Alla odierna pubblica udienza del 20 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue.
1.1. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), e fatto presente che a mente del combinato disposto degli artt. artt. 91, 92 e 101, co. 1, c.p.a., il Collegio farà esclusivo riferimento alle censure poste a sostegno del ricorso in appello e già proposte in primo grado (senza tenere conto di motivi “nuovi” e ulteriori censure sviluppate nelle memorie difensive successivamente depositate, in quanto intempestive, violative del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e della natura puramente illustrativa delle comparse conclusionali- cfr. ex plurimis Cons. Stato Sez. V, n. 5865 del 2015) in via preliminare, si osserva che:
a) la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio;
b) la provincia di Benevento appellata, nel costituirsi, non ha riproposto tempestivamente alcuna delle eccezioni in rito prospettate in primo grado ed assorbite dal T.a.r.: è precluso quindi al Collegio l’esame delle medesime, e quindi il thema decidendi riposa unicamente nello scrutinio delle doglianze prospettate nell’appello proposto dalla parte privata originaria ricorrente; l’eccezione di difetto di giurisdizione (rilevabile ex officio) comunque, a tutto concedere inciderebbe soltanto sulla parte del ricorso di primo grado, in cui ci si doleva del valore (in tesi: eccessivamente basso) attribuito ai fondi.
2. Sempre in via preliminare osserva il Collegio che vi sarebbe già da dubitare della inammissibilità dell’appello in quanto:
a) per costante giurisprudenza formatasi già nel sistema normativo antecedente alla entrata in vigore del cpa la parte originaria ricorrente che censura una sentenza di primo grado che si è pronunciata soltanto in rito, ha l’onere di riproporre i motivi di merito non esaminati dal T.a.r., a pena di inammissibilità dell’appello proposto (di recente, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, 11/06/2015, n. 2880 “nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 101 comma 2, c.p.a., devono intendersi rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello; l’onere di riproposizione si lega alla previsione contenuta nell’art. 105 comma 1, c.p.a. che, enunciando il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito dei ricorsi proposti in primo grado, anche se il giudizio innanzi al Tar si sia concluso con una erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità, il che si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia.”);
b) tale regola, non sembra rispettata nel caso di specie, laddove i motivi del ricorso di primo grado (pagg. 6-16 del ricorso introduttivo) non sono stati espressamente riproposti dall’appellante, che si è limitato a sintetizzarne l’epigrafe nel primo paragrafo della pag. 4 dell’appello (così, testualmente, nell’atto di appello “a) violazione del principio del giusto procedimento amministrativo (art. 7 l. n. 241/1990), in quanto non aveva avuto modo di partecipare al procedimento; b) mancanza di potere, in quanto il decreto di acquisizione sanante era stato adottato oltre il termine di novanta giorni che il TAR le aveva assegnato per provvedere, scaduto il quale sarebbe subentrato il potere (e la legittimazione) del commissario ad actum,già preventivamente nominato; c) inadempimento e/o sostanziale elusione del giudicato, in quanto l’Amministrazione non aveva ottemperato ad un obbligo essenziale fissato dal TAR, ossia quello di ridurre in pristino lo stato delle aree che andava a restituire alla ricorrente, bonificando le aree irrimediabilmente compromesse per il fatto di avere nell’area espropriata allocato una discarica
(così che le stesse, senza la previa e necessaria bonifica, erano diventate inutilizzabili e prive di valore economico).”)
3. La infondatezza delle censure in rito proposte, avverso la motivazione della sentenza però, consente di prescindere dallo scandagliare esaustivamente il superiore profilo.
4. La esattezza dell’impugnata decisione, infatti, discende dall’applicazione di un orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale (Consiglio di Stato, sez. IV, 06/10/2017, n. 4661 sez. IV, 20/07/2016, n. 3245 il provvedimento di acquisizione, che la Pubblica amministrazione adotta ai sensi dell’art. 42 bis, dPR 8 giugno 2001, n. 327, rientra nei provvedimenti per la cui impugnazione l’art. 119 cpa contempla la dimidiazione dei termini.”.
4.1. Tale indirizzo, certamente maggioritario, è quello al quale il Collegio ritiene di dare continuità, tenuto conto che qualche isolato precedente contrario, da un canto non sembra avere tenuto conto dell’effetto comunque “acquisitivo” che scaturisce dal provvedimento ex art. 42 bis, dal quale discende una identità di disciplina rispetto al procedimento espropriativo “canonico” e, per altro verso, esclude la dimidiazione nei casi di controversia incentrata soltanto sul versante “risarcitorio”.
4.1. Il Collegio ritiene pertanto non accoglibile le deduzioni della parte appellante senza che risulti necessario investire l’Adunanza Plenaria della problematica. Tenuto conto poi della circostanza che la maggioritaria giurisprudenza è orientata in senso conforme alla motivazione del T.a.r., non sussistono gli (eccezionali) presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile.
4.2. V’è poi da considerare che risulta insuperata la considerazione del T.a.r. che nella sentenza impugnata fa presente che, ove anche non si opinasse nel senso prima indicato, sarebbe comunque incontestabile che il combinato disposto degli artt. 31 e 114 del c.p.a. indurrebbe a ritenere che trattavasi di giudizio di ottemperanza, comunque soggetto al dimezzamento dei termini.
5. E’ il caso di precisare, invece, che i profili di nullità dedotti non risentirebbero della preclusione processuale come sinora rilevata dal T.a.r. e confermata dal Collegio, e sarebbero denunciabili nuovamente nel termine prescrizionale dell’actio iudicati.
6. Conclusivamente, l’appello va respinto, mentre la particolarità delle questioni esaminate consente di compensare integralmente tra le parti le spese processuali del grado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.