Nel caso di richiesta di cittadinanza proposta da uno straniero condannato

Consiglio di Stato, Sentenza|5 marzo 2021| n. 1893.

Nel caso di richiesta di cittadinanza, proposta da uno straniero condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, la pubblica amministrazione, pur esercitando un ampio potere discrezionale, non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull’astratta tipologia di un reato – con riferimento specifico alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e non può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.

Sentenza|5 marzo 2021| n. 1893

Data udienza 11 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Istanza di concessione della cittadinanza italiana – Art. 9 comma 1 lettera f), L. n. 92/91 – Diniego – Condanna penale – Violazione art. 186, comma 1, D.Lvo n. 285/92 – Deferimento alla procura della Repubblica – Art. 76, D.P.R. n. 445/2000 – Mancato inserimento sociale dello straniero – Omessa valutazione complessiva sulla personalità del richiedente – Riesame

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ch. Bu., con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Modena, via (…);
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
pubblicata in data 12 aprile 2018, con la quale veniva respinto il ricorso avverso il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della l. n. 92/91 presentata per il tramite della Prefettura di Reggio Emilia in data 4 novembre 2005 e protocollata al n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 1, co. 17, d.l. 183 del 2020 che proroga quanto stabilito dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 con riferimento allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato sino alla data del 30 aprile 2021;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza con modalità da remoto del giorno 11 febbraio 2021 il Cons. Solveig Cogliani; nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I – Con l’appello indicato in epigrafe, l’istante censura la sentenza di primo grado, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana sopra specificato, in ragione della sussistenza di una condanna penale emessa dal giudice di pace di -OMISSIS- per: “violazione dell’art. 186, c. 1 del D.Lvo n. 285/92 [guida sotto l’influenza dell’alcool], con sentenza divenuta irrevocabile in data 27/03/2004” e per il deferimento alla procura della Repubblica per il reato punito ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, per non aver dichiarato la predetta condanna in sede di domanda di cittadinanza.
Avverso la detta sentenza, l’appellante deduce le seguenti censure:
1 – violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento, vizio di logicità e di congruenza con il presupposto fattuale e con la personalità complessiva dell’appellante, in quanto non sarebbero stati rispettati i canoni della ragionevolezza e proporzionalità ; da un lato, la condotta risalente a sedici anni or sono non sarebbe grave, dall’altro la mancata indicazione in sede di domanda della medesima condanna sarebbe comunque avvenuta in buona fede, poiché questa non era riportata nel certificato del casellario penale, rilasciato su richiesta del privato;
2 – violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento poiché il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire la statuizione della p.a., pronunziandosi genericamente sulla rilevanza di detta condanna.
Si è costituita per resistere l’Amministrazione, che ha prodotto una nota nella quale ribadisce la discrezionalità nella concessione della cittadinanza, riporta gli elementi posti a base della valutazione negativa e evidenzia la non applicabilità dell’art. 6 della l. n. 91/1992, inerente agli elementi ostativi all’acquisto della cittadinanza italiana, che sarebbe riferibile esclusivamente alle domande di attribuzione della cittadinanza per matrimonio.
L’istanza di discussione da remoto è stata respinta per tardività con decreto presidenziale.
All’udienza dell’11 febbraio 2021 con modalità da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
II – La Sezione ha già avuto modo di evidenziare, con la sentenza 20 marzo 2019 n. 1837, riferita proprio ad un caso ana di richiesta di cittadinanza proposta da uno straniero condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, che la pubblica amministrazione, pur esercitando un ampio potere discrezionale, non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale dello straniero sull’astratta tipologia di un reato – con riferimento specifico alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope – e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e non può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Infatti, se si prescinde dalle ipotesi di reato ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall’art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia.
Dalla documentazione in atti si evince che lo straniero lavora ed è stabilmente inserito nel contesto nazionale, alla luce dei modelli CUD relativi agli anni 2017, 2016, 2015 e 2014, prodotti in atti.
Il provvedimento impugnato dinanzi al TAR non tiene conto di tali circostanze di fatto e non svolge un’adeguata motivazione in ordine alla complessiva posizione sociale dello straniero istante.
Il collegio ritiene che, nel caso di specie, il provvedimento di diniego non risulti adeguatamente motivato nemmeno con riferimento alla mancata dichiarazione dell’avvenuta condanna, in sede di presentazione dell’istanza della cittadinanza italiana.
In linea generale, infatti, la lealtà e la correttezza dello straniero che formula la richiesta sono elementi di assoluto rilievo al fine di apprezzare le condizioni soggettive dell’interessato. In questo senso, il reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale presenta un oggettivo disvalore che l’amministrazione deve considerare con la massima attenzione.
Nella vicenda in esame, peraltro, l’interessato ha prospettato la giustificazione secondo cui l’omessa dichiarazione deriverebbe dall’errata convinzione che non costituiscono precedenti penali le remote condanne non iscritte nel certificato penale ad uso del provato.
A fronte di tale difesa, l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire gli accertamenti istruttori, anche in correlazione agli sviluppi del procedimento penale in atto, se del caso attendendo l’esito delle valutazioni spettanti all’organo inquirente.
III – L’appello, pertanto, deve essere accolto ai fini di una rivalutazione del comportamento quanto alle concrete modalità dei fatti contestati dalla Autorità, e ad una completa disamina in riferimento all’inserimento sociale e, quindi, all’integrazione nella comunità nazionale, al fine di valutare se, nel complesso della condotta di vita dell’aspirante cittadino, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, tutti gli elementi ritenuti rilevanti denotino una adesione o meno ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, a cominciare dal principio personalistico e da quello solidaristico, compendiati nel valore, posto “al vertice dell’ordinamento”, della dignità umana (v., sul punto, Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258).
IV – Per i motivi sopra esposti, l’appello deve essere accolto ed, in riforma della sentenza -OMISSIS- il provvedimento gravato deve essere annullato, ai fini del riesame.
V – Per quanto sin qui ritenuto, sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. -OMISSIS-, annulla il provvedimento impugnato, ai fini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello – Consigliere

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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