Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32216.
Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”
Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del predetto D.lgs. n. 206 del 2005
Ordinanza|2 novembre 2022| n. 32216. Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”
Data udienza 14 ottobre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Professioni – Compensi – Rito speciale previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14 – Applicabilità solo ai compensi relative ad attività giudiziale civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9308-2022 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio, nonche’ dall’avv. ZAULI CESARE MENOTTO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 23/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata, resa nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14, in relazione ad una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da (OMISSIS) per attivita’ prestata in parte in un processo civile ed in parte in un processo tributario, entrambi articolati su piu’ gradi, il Tribunale di Forli’ si dichiarava incompetente, in relazione alla domanda concernente il compenso per l’attivita’ giudiziale civile, a favore della Corte di Appello di Bologna, ultimo giudice di merito che aveva conosciuto la causa presupposta.
Propone ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS), affidandosi a dieci motivi. La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria e nota spese.
Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 42 c.p.c., perche’ l’incompetenza sarebbe stata tardivamente rilevata d’ufficio dal Tribunale, oltre la prima udienza di trattazione. Con il secondo motivo, la violazione dell’articolo 38 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato d’ufficio l’incompetenza funzionale successivamente alla prima udienza di trattazione.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
Il verbale della prima udienza, svoltasi in data 17.10.2018, riportato integralmente a pag. 25 del ricorso, dimostra che, all’esito della stessa, il Tribunale si e’ riservato di provvedere; con la successiva ordinanza, riportata a pag. 26 del ricorso, il giudice a quo ha disposto la separazione della domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS), gia’ cliente dell’avv. (OMISSIS), avente ad oggetto l’accertamento della responsabilita’ professionale di quest’ultimo, rinviando la causa, limitatamente alla domanda inerente il compenso, all’udienza del 10.10.2019 per la decisione. Solo con l’ordinanza conclusiva del giudizio, emessa in esito a tale seconda udienza ed oggetto del presente ricorso, l’incompetenza e’ stata rilevata d’ufficio dal Tribunale di Forli’.
Il rilievo e’, di conseguenza, tardivo, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui “Nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all’articolo 38 c.p.c., nel testo sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile nella comparsa di risposta depositata direttamente all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., anziche’ nel termine di cui all’articolo 166 c.p.c. e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione o di una diversa eccezione di incompetenza territoriale inderogabile dev’essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, restando, in mancanza, la competenza radicata avanti al giudice adito” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3537 del 14/02/2014, Rv. 629922; conf. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6734 del 19/03/2018, Rv. 648492 e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019, Rv. 654221).
Il principio e’ stato ribadito da questa Corte anche con riferimento alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’indennita’ di espropriazione, affidate alla competenza funzionale della Corte di Appello in unico grado (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9552 del 25/05/2020, Rv. 657738 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21434 del 12/10/2007, Rv. 600666) e alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata in sede di legittimita’, in relazione alla quale si e’ affermato che, ove essa sia stata proposta al giudice che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie, e non invece al giudice del rinvio, funzionalmente competente a seguito della pronuncia di cassazione, l’eccezione d’incompetenza funzionale va formulata non oltre la prima udienza di trattazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22359 del 05/08/2021, Rv. 662102). Stesso dicasi anche per il regolamento di competenza d’ufficio, che dev’essere sollevato non oltre la prima udienza o, in appello, entro l’esaurimento della trattazione della causa, e dunque prima dell’invito alle parti a precisare le conclusioni o dell’eventuale pronuncia sull’ammissione delle istanze istruttorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11866 del 18/06/2020, Rv. 658035).
Ne deriva che l’incompetenza funzionale dev’essere rilevata necessariamente, sia all’esito di eccezione di parte, sia d’ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione: il che, nella specie, non e’ accaduto, con conseguente accoglimento delle due censure in esame.
Con il quinto e sesto motivo, da esaminare prima del terzo e quarto, il ricorrente denuncia, rispettivamente:
con il quinto, la violazione degli articolo 38 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 33, perche’ il Tribunale non avrebbe ravvisato la natura inderogabile del foro del consumatore; con il sesto, l’erronea individuazione del cd. foro del consumatore nella Corte di Appello di Bologna.
Le due censure, suscettibili esse pure di esame congiunto, sono fondate.
Il Tribunale di Forli’ ha affermato che nel caso di specie il cd. foro del consumatore dovrebbe essere individuate nella Corte di Appello di Bologna, essendo stata quest’ultima l’ultimo giudice che ha deciso nel merito la controversia alla quale si riferisce la pretesa creditoria dell’avvocato, nonche’ il giudice di secondo grado rispetto alle decisioni del Tribunale di Forli’, nel cui territorio risiedeva la cliente (OMISSIS).
L’affermazione e’ erronea, dovendosi, sul punto, ribadire il principio per cui “In tema di competenza per territorio ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articolo 637, comma 3, c.p.c. e Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtu’ delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014, Rv.630504; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12685 del 09/06/2011, Rv. 618124 e Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8406 del 15/03/2022, Rv. 664433).
Il Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u), (cd. codice del consumo), dal canto suo, prevede la presunzione di vessatorieta’, fino a prova contraria, per le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita’ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”. Ne deriva che la competenza funzionale del cd. foro del consumatore va individuata con riferimento alla residenza o domicilio effettivo dello stesso, che, nella specie, ricade nella circoscrizione del Tribunale di Forli’, essendo la (OMISSIS) residente in (OMISSIS).
Questa Corte ha affermato che, nei rapporti con l’avvocato, il cliente riveste la qualita’ di consumatore quando si rivolge al professionista non in veste di esercente una impresa o professione, ma come persona fisica. Il principio, affermato come obiter dictum dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316: cfr., in particolare, pag. 45) e’ stato ribadito da successive pronunce, secondo le quali “Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualita’ di “consumatore”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 3, comma 1, lettera a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8598 del 06/04/2018, non massimata e Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7357 del 07/03/2022, Rv. 664445; nonche’ Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961).
La successiva precisazione delle Sezioni Unite, secondo cui, nell’ipotesi in cui l’avvocato abbia agito per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni svolte in piu’ gradi o fasi dello stesso giudizio, la competenza ex Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14 e’ dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo il giudizio in cui e’ stato prestato il patrocinio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4247 del 19/02/2020, Rv. 657193) non sposta i termini della questione, poiche’ la decisione non si sofferma sul rapporto tra il foro speciale previsto dal D. Lgs n. 150 del 2011 articolo 14, comma 2, ed il cd. foro del consumatore, di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005 articolo 33, comma 2, lettera u), risultando gia’ acquisito il principio della prevalenza di quest’ultimo.
Ne deriva l’erroneita’ dell’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui potrebbe essere configurata “… la ricorrenza di un foro del consumatore nella Corte di Appello di Bologna, quale, appunto, giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa, e, quindi, competente a conoscere dei gravami proposti avverso le sentenze del Tribunale di Forli’, foro del consumatore in primo grado” (cfr. pag. 5). Il foro del consumatore, infatti, e’ quello individuato in base alla residenza o domicilio del consumatore, e dunque, nella fattispecie e il Tribunale di Forli’. Il fatto che le sentenze di quest’ultimo ufficio siano appellabili innanzi alla Corte di Appello di Bologna non assume alcuna rilevanza ai fini dell’individuazione del foro del consumatore, che rimane ancorato alla residenza o domicilio effettivo dello stesso e, in assenza di norma che preveda la competenza funzionale della Corte di Appello, va individuato nel Tribunale territorialmente competente. Diversamente
argomentando, il foro previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14, per le cause aventi ad oggetto compensi per attivita’ professionale prestata dall’avvocato in ambito giudiziale civile, finirebbe per prevalere su quello cd. del consumatore, stabilito dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005: eventualita’, questa, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaramente escluso.
L’accoglimento del primo, secondo, quinto e sesto motivo implica l’assorbimento del terzo e quarto, con i quali il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 6 e 13 della Convenzione di Roma, 47 della Carta di Nizza e 111 Cost., perche’ la decisione impugnata violerebbe i principi del cd. giusto processo. Del pari assorbito e’ il settimo motivo, con il quale viene denunciata la violazione dell’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, perche’ la scelta del foro spetterebbe, di regola, all’attore, e non al convenuto.
Con l’ottavo motivo, il ricorrente lamenta la nullita’ della decisione impugnata, perche’ il Tribunale non avrebbe preso posizione sul rito applicabile, in presenza di domanda di pagamento di compensi professionali relativi, in parte, ad attivita’ giudiziale civile, ed in parte ad attivita’ giudiziale resa in un processo tributario.
La doglianza e’ inammissibile, in quanto non tiene conto che nel dispositivo del provvedimento impugnato il giudice a quo ha espressamente disposto la separazione delle due domande, trattenendo quella relativa al compenso per l’attivita’ prestata dallo (OMISSIS) nel processo tributario e mandando alla cancelleria di formare autonomo fascicolo e di trasmetterlo al Presidente del Tribunale per l’assegnazione ad un giudice.
La decisione e’ coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui il rito speciale previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14 si applica solo ai compensi relative ad attivita’ giudiziale civile, e non anche a quelli concernenti prestazioni professionali rese in giudizi penali o di fronte a giudici speciali. La separazione delle due domande, operata dal Tribunale di Forli’, e’ dunque corretta, dovendosi ribadire che “Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest’ultimo ex Decreto Legislativo n. 546 del 2002 articolo 2, e non potendo trovare applicazione ne’ l’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, che e’ norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, ne’ Decreto Legislativo n. 546 del 2002 articolo 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018, Rv. 650871).
Il nono motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata pronuncia del Tribunale sull’obbligo di concentrare le richieste economiche per evitare abusivi frazionamenti del credito, e’ assorbito dall’inammissibilita’ dell’ottavo. Il giudice forlivese, infatti, ha preso posizione sul rito applicabile, separando le due domande di pagamento del compenso, avviando quella relativa all’attivita’ prestata in sede tributaria alla decisione nelle forme ordinarie, ed assoggettando invece all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2011 quella relativa ai compensi per l’opera svolta dallo (OMISSIS) in sede giudiziale civile.
Del pari assorbito e’ il decimo motivo, con il quale (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 88 c.p.c., perche’ il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare la contrarieta’ della condotta processuale serbata dalla (OMISSIS) ai doveri di lealta’ e correttezza, e condannarla di conseguenza alla refusione del danno da lite temeraria.
In definitiva, vanno accolti il primo, secondo, quinto e sesto motivo, va dichiarato inammissibile l’ottavo e vanno dichiarati assorbiti i restanti. La decisione impugnata va di conseguenza cassata in relazione alle censure accolte e va dichiarata la competenza del Tribunale di Forli’ anche per la domanda di riconoscimento del compenso per l’attivita’ giudiziale civile, da trattarsi nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 2011 articolo 14. Le spese del presente regolamento saranno governate dal predetto Tribunale, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nel termine di legge.
Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”
PQM
La Corte accoglie primo, secondo, quinto e sesto motivo; dichiara inammissibile l’ottavo ed assorbiti i restanti; cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e dichiara la competenza del Tribunale di Forli’, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge, anche per le spese del presente regolamento di competenza.
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