Nei casi in cui i provvedimenti amministrativi non siano assoggettati al regime della partecipazione personale

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5815.

La massima estrapolata:

Nei casi in cui i provvedimenti amministrativi non siano assoggettati al regime della partecipazione personale o della pubblicazione in base alla legge (che sono idonei, di per sé, ad individuare con precisione il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per proporre il ricorso in annullamento), deve conferirsi rilievo (ad evitare che l’azione amministrativa sia senza limiti temporali soggetta a contestazione) alla “piena conoscenza”.

Sentenza 23 agosto 2019, n. 5815

Data udienza 14 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10319 del 2010, proposto da
Vi. To., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. e Li. Va., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cr. Ca., con domicilio eletto presso lo studio Re. Cu. in Roma, via (…);
ed altri;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Seconda n. 3275/2010, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di (omissis) e di Pino e Giuseppe Gattulli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Gi. Va. e Re. Cu., su delega dell’avvocato Cr. Ca.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto notificato in data 20 maggio 2010 e depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari in data 26 maggio 2010, Vi. To. premetteva di essere residente nel Comune di (omissis) alla Via Piave, 32, nelle immediate vicinanze del Ca. Tu. dei Cu. Ga. Pi. e Gi. s.n. c..
Esponeva che l’attività produttiva del suddetto caseificio produceva emissioni rumorose di intensità talmente forte da comprometterne del tutto il riposo e da indurre nel medesimo una grave debilitazione; la predetta forte rumorosità era stata dal medesimo denunciata inutilmente sia al Comune di (omissis) che alla ASL e i rilievi fonometrici condotti dall’ARPA presso la sua abitazione avevano confermato la rilevante entità delle emissioni rumorose causate dall’attività produttiva del caseificio.
A seguito di istanza di accesso agli atti, era venuto a conoscenza della circostanza per cui il Ca. Tu. non aveva mai fornito la valutazione di impatto acustico.
Tanto premesso, proponeva ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva rilasciato all’allora Ca. Tu., deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 co.1 lett.d) L.447/95 e dell’art. 14 L.R.17/2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co.4 L.447/95 in quanto il Comune di (omissis) al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione aveva omesso di effettuare i controlli previsti dalla normativa indicata;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 co.4 e 6 L.447/95, una ad eccesso di potere, perché l’autorizzazione avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dalla valutazione di impatto acustico.
2.- Nel rituale contraddittorio delle parti, con la sentenza epigrafata il primo giudice dichiarava il ricorso inammissibile.
La decisione fondava sull’argomentato assunto per cui il ricorrente non solo non aveva prodotto copia dell’atto impugnato, ma neppure ne aveva indicato gli estremi, che non erano evincibili da alcuno dei documenti prodotti, né dal ricorso stesso. Ciò aveva reso impossibile una attività istruttoria del Collegio, finalizzata a sopperire alla mancata produzione dell’atto gravato, non potendo il Collegio sostituirsi al ricorrente nel corretto esercizio del diritto di accesso.
La mancata individuazione e disponibilità del provvedimento impugnato rendeva, quindi, impossibile l’esercizio del sindacato, anche sotto il profilo della eccepita tardività .
3.- Avverso la ridetta statuizione, l’appellante insorge con atto notificato nei tempi e nelle forme di rito, che ne lamenta l’erroneità e l’ingiustizia, invocandone la complessiva riforma, con conseguente disamina dei motivi rimasti assorbiti dalla decisione di rito, devolutivamente reiterati.
Si costituivano in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di (omissis) e i fratelli Pi. e Gi. Ga., titolari della azienda casearia nelle more cancellata dal registro delle imprese.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2019, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- Il ricorso non è fondato e merita di essere respinto.
2.- In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità, formulata dall’Amministrazione intimata e dai controinteressati in base al rilievo che, in corso di causa, il Casificio avrebbe definitivamente cessato l’attività . Invero, in base all’art. 34, comma 3 c.p.a., il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’atto impugnato non è, di per sé, preclusivo all’accertamento della sua illegittimità, anche ai prospettici fini risarcitori.
3.- Ancora in rito, deve ritenersi integro il contraddittorio anche all’esito del venir meno, per cancellazione dal registro delle imprese, della società appellata: e ciò in forza della avvenuta costituzione, in prosecuzione, dei soci della stessa, il che impedisce l’operare di fenomeni interruttivi.
4.- Ciò posto, osserva il Collegio che la decisione impugnata si fonda su una duplice e concorrente ratio decidendi, in quanto:
a) per un verso, il provvedimento impugnato non solo (cosa di per sé notoriamente non rilevante, essendo possibile e doverosa l’acquisizione officiosa) non sarebbe stato prodotto in giudizio, ma non sarebbe stato neppure individuato nei suoi esatti estremi (nonostante la formalizzazione di una strumentale istanza ostensiva, peraltro formulata in termini generici e non idonei allo scopo acquisitivo);
b) per altro verso, il Collegio non sarebbe stato messo in condizioni di apprezzare (non solo l’effettiva esistenza del ventilato provvedimento, ma anche) l’eccezione di tardività formulate dalle controparti.
5.- A sostegno del gravame, l’appellante criticamente assume:
a) che – trattandosi di decisione fondata su rilievo officioso, avrebbe dovuto, sul punto, essere attivato il necessario contraddittorio procedimentale ex art. 73 c.p.a., che avrebbe in tesi consentito una utile interlocuzione;
b) che, in ogni caso, la decisione sarebbe fondata su un evidente errore di fatto, posto che dagli atti, depositati in giudizio dall’Amministrazione, sarebbe stato dato di agevolmente evincere gli estremi dell’atto impugnato (la licenza n. 216 del 10 giugno 1996);
c) che, infine, la (insussistente) tardività avrebbe dovuto essere dimostrata da chi l’aveva eccepita (laddove, nella specie, l’appellante non era stato messo in condizioni di conoscere il risalente rilascio del titolo abilitativo a favore della società controinteressata).
6.- Può soprassedersi su ogni altro rilievo, in quanto deve essere respinto il rilievo con il quale si contesta il (peraltro incidentale) rilievo di tardività .
Come è noto, nei casi in cui i provvedimenti amministrativi non siano assoggettati al regime della partecipazione personale o della pubblicazione in base alla legge (che sono idonei, di per sé, ad individuare con precisione il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale per proporre il ricorso in annullamento), deve conferirsi rilievo (ad evitare che l’azione amministrativa sia senza limiti temporali soggetta a contestazione) alla “piena conoscenza” (cfr. l’attuale art. 41, comma 2 c.p.a.).
Si tratta, come è chiaro, di un dato obiettivamente incerto, la cui dimostrazione: a) deve essere, in via di principio rimessa (giusta l’ordinario canone della prova, che rimette al resistente la prova dei fatti impeditivi: cfr. art. 2697 c.c.) alla parte che abbia eccepito la tardività, anche attraverso idonee presunzioni; b) è soggetta al temperamento del criterio di c.d. vicinanza della prova.
In particolare, nei casi di permessi rilasciati dall’amministrazione per l’esercizio di attività private, si ritiene comunemente idoneo a far presumere il rilascio di apposito titolo abilitativo il compimento, percepibile all’esterno e rilevante nella sfera dei terzi, della attività materiale (per esempio, l’attività costruttiva, l’attività estrattiva, la trasmissione di dati su frequenze audio et similia: cfr., per tutte e paradigmaticamente, Cons Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5674).
Il principio è, con ogni evidenza, estensibile al caso di specie, in cui l’appellante (che ebbe a dolersi in sede civile delle intollerabili immissioni rumorose derivanti dall’attività dei caseificio) era perfettamente in condizioni di presumere (essendo, con ciò, onerato alla relativa acquisizione) l’esistenza del (necessario) permesso (in concreto risalente all’anno 1996),
Per l’effetto – in disparte il rilievo della omessa indicazione puntuale degli estremi dell’atto – deve concludersi nel senso della obiettiva fondatezza della formalizzata eccezione di tardività e l’appello deve, per tale assorbente ordine di ragioni, essere respinto.
7.- Sussistono, ad avviso del Collegio, giustificate ragioni per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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