Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25826.
Negatoria servitutis e prova a carico dell’attore con ogni mezzo e anche in via presuntiva di possedere il fondo in forza di un titolo valido
Nella negatoria servitutis l’attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell’immobile da parte sua. A tale fine deve dare dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Deve, perciò, escludersi che sia legittimato ad agire per il rispetto delle distanze chi non sia proprietario finitimo del fundo su cui è stata eretta la costruzione in violazione. La legittimazione, pertanto, non può conseguire dall’essere proprietario di uno dei lotti della lottizzazione, anche non confinante.
Ordinanza|| n. 25826. Negatoria servitutis e prova a carico dell’attore con ogni mezzo e anche in via presuntiva di possedere il fondo in forza di un titolo valido
Data udienza 28 ottobre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. PAPA Patrizia – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 643-2018 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Messina, presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), dalla quale e’ rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 690/2016 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal consigliere Dott. PATRIZIA PAPA;
lette le memorie delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali proprietari del (OMISSIS) e, a loro dire, (i soli fratelli (OMISSIS) quali eredi della propria madre) proprietari per intervenuta usucapione del (OMISSIS), compresi nella lottizzazione (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS), convennero in giudizio, nel 2002, (OMISSIS) e (OMISSIS) quali nudi proprietari del confinante (OMISSIS) e la loro madre (OMISSIS) quale usufruttuaria, lamentando – per quel che qui ancora rileva – che la costruzione edificata su questo lotto fosse stata realizzata ad una distanza inferiore a 5 metri dai confini della loro proprieta’ e chiedendo in conseguenza l’arretramento.
Nella contumacia di (OMISSIS) e (OMISSIS), istruita la causa con c.t.u., il Tribunale di Patti, con sentenza n. 242/2007, in accoglimento della domanda dei fratelli (OMISSIS) e delle loro coniugi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’usufruttuaria (OMISSIS) perche’ deceduta in corso di causa e accertata la violazione delle distanze, condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) ad arretrare la costruzione, mediante demolizione della porzione posta a distanza inferiore di cinque metri dai confini dei (OMISSIS), compensando le spese.
2. Con sentenza n. 690/2016, la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello di (OMISSIS) e (OMISSIS), limito’ l’ordine di arretramento della costruzione soltanto rispetto al confine del (OMISSIS), confermando la compensazione delle spese; nel giudizio di gravame erano intervenuti (OMISSIS) quale erede dell’usufruttuaria e la (OMISSIS) s.r.l. dichiarandosi proprietaria del (OMISSIS), ad essa conferito nel 1997, prima della trasformazione in societa’ di capitali, e facendo presente che il relativo atto era stato trascritto soltanto nel (OMISSIS), dopo la citazione in giudizio dei danti causa.
La Corte d’appello escluse la legittimazione di (OMISSIS) perche’ l’usufrutto del (OMISSIS) di cui la dante causa (OMISSIS) era titolare si era estinto con la morte di quest’ultima; rilevo’ che la trascrizione successiva alla citazione dell’atto di conferimento rilevava unicamente sul piano dell’opponibilita’ agli attori appellati, i fratelli (OMISSIS) e le loro mogli, ma non escludeva la legittimita’ dell’intervento della societa’ (OMISSIS).
Quanto alla violazione delle distanze, limito’ l’ordine di arretramento perche’ non risultava prova dell’intervenuto acquisto per usucapione da parte degli attori del (OMISSIS): mancava, infatti, una sentenza che avesse riconosciuto l’usucapione, non risultando evidentemente rilevante la dichiarazione di riconoscimento asseritamente rilasciata dalla proprietaria del (OMISSIS) (OMISSIS), peraltro neppure allegata in primo grado.
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. si sono difesi con separati controricorsi; (OMISSIS) non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilita’ del controricorso di (OMISSIS) s.r.l. (sollevata nella memoria dai ricorrenti per difetto di prova della qualita’ di legale rappresentante della societa’ di colui che ha rilasciato la procura speciale): per giurisprudenza consolidata, la procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualita’ di legale rappresentante dell’ente costituito in giudizio, e’ valida, incombendo su chi nega tale qualita’ l’onere di fornire la prova contraria; il potere rappresentativo deriva infatti da un atto soggetto a pubblicita’ legale e non spetta a colui che abbia rilasciato la procura fornirne la prova, ma alla parte che ne contesti i poteri l’onere di dimostrarne l’inesistenza (Cass. Sez. 6 – 3, n. 8987 del 15/05/2020 con numerosi richiami giurisprudenziali conformi).
1. Con il primo motivo, (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno lamentato, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso l’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione ad impugnare di (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere stata conferita in societa’ la proprieta’ del (OMISSIS).
1.1. Il motivo e’ infondato.
Deve premettersi, in diritto, che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (nella specie, il difetto di legittimazione ad impugnare) non e’ suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma puo’ risolversi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’articolo 112 c.p.c. se ed in quanto la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata (Cass. Sez. 6 – 2, n. 321 del 12/01/2016 con richiami).
Nella specie, dunque, la Corte territoriale ha proprio esaminato e risolto in senso positivo (pag. 10 della sentenza) la questione della legittimazione all’impugnazione di (OMISSIS) e (OMISSIS) in quanto soggetti che avevano partecipato al processo e destinatari dell’ordine di demolizione, legittimamente convenuti in giudizio perche’ alla data della citazione l’atto di conferimento del lotto in favore della societa’ non era ancora trascritto e, percio’, non era opponibile agli attori. La tesi dei ricorrenti porterebbe oltretutto a conseguenze aberranti perche’ mira a precludere il diritto di impugnazione proprio ai soggetti individuati come convenuti e destinatari di una pronuncia di condanna.
2. Con il terzo motivo, che deve essere trattato con precedenza per ordine logico, i ricorrenti hanno sostenuto, ancora una volta in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione dell’articolo 873 c.c. e 21 del P.R.G. del Comune di (OMISSIS) per non avere la Corte territoriale valutato l’atto di acquisto di porzioni del (OMISSIS) non oggetto della domanda di usucapione – prodotto in allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello – e il contenuto della comparsa di risposta di (OMISSIS) nel giudizio di usucapione nella parte in cui contiene il riconoscimento dell’intervenuta usucapione; non avrebbe pure considerato che essi erano legittimati in quanto proprietari di un lotto a chiedere il rispetto delle distanze imposte a tutte le costruzioni della lottizzazione e che in ogni caso il giudizio di usucapione era in itinere ed era stato dedotto il possesso del lotto.
2.1. Il motivo e’ infondato.
In disparte il rilievo della tardiva produzione in appello di un atto del (OMISSIS), formatosi dunque in pendenza del giudizio di primo grado, va osservato che nella negatoria servitutis, l’attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della liberta’ del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo godimento dell’immobile da parte sua; a tal fine, deve dare dimostrazione, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass. Sez. 2, n. 472 del 11/01/2017).
Deve percio’ escludersi che sia legittimato ad agire per il rispetto delle distanze chi non sia proprietario finitimo del fondo su cui e’ stata eretta la costruzione in violazione; certamente, pertanto, la legittimazione non puo’ conseguire all’essere proprietari di uno dei lotti della lottizzazione, anche non confinante, come preteso dai ricorrenti.
Quanto ai due fatti non valutati, la formulazione del ricorso preclude a questa Corte la possibilita’ di valutarne la decisivita’, atteso che i ricorrenti non hanno indicato se la asserita violazione delle distanze ricorre anche rispetto alla porzione del (OMISSIS) di cui hanno acquistato la proprieta’, ne’, quanto al riconoscimento contenuto nell’atto giudiziario, se la dichiarazione sia stata resa anche dal proprietario oltre che dal difensore, perche’ le dichiarazioni di quest’ultimo, per se’ sole, non potrebbero avere valenza di riconoscimento (cfr. Cass. Sez. 2, n. 7015 del 08/05/2012).
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno infine prospettato, sempre in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte d’appello compensato le spese di giudizio, omettendo di esaminare la posizione delle parti e la soccombenza di ciascuna.
3.1. Anche questo motivo e’ infondato.
La Corte d’appello ha motivato la compensazione delle spese sulla sussistenza di soccombenza reciproca: per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
4. Il ricorso e’ percio’ respinto, con conseguente condanna in solido dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione all’indicato valore della causa, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) quali unica parte processuale e di (OMISSIS) s.r.l..
Non vi e’ statuizione nei confronti di (OMISSIS) che non ha svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna in solido i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al rimborso delle spese processuali in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) quali unica parte processuale e di (OMISSIS) s.r.l.., liquidandole per ciascuna parte in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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