Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17546.
Mantenimento dei figli ed il carattere straordinario di una spesa
In tema di mantenimento dei figli il carattere straordinario di una spesa può derivare anche dalla onerosità della stessa che esula il regime ordinario di vita dei figli. Dunque sono da ritenersi straordinarie le spese relative ad una scuola militare che, per quanto pubblica, abbia dei costi molto elevati per la natura stessa della preparazione e dei corsi.
Ordinanza|| n. 17546. Mantenimento dei figli ed il carattere straordinario di una spesa
Data udienza 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Mantenimento dei figli – Retta della scuola militare – Carattere straordinario – Rilevanza in termini di onerosità – Spesa esulante dal regime ordinario di vita della prole – Cass. 3835/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25824/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
(OMISSIS);
-intimata-
Avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO ROMA R.G. n. 50652/2020 depositato il 03/08/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTO DI CAUSA
1.Il Tribunale di Roma, con decreto depositato il 15-3-2020, per quanto ora di interesse, poneva a carico di (OMISSIS) il contributo di mantenimento ordinario della figlia maggiorenne (OMISSIS), nata il 20-4-2002, quantificato nell’importo di Euro400,00 mensili, ferma la ripartizione in pari quota delle spese straordinarie.
2. Con decreto n. 2816/2021 pubblicato il 3-8-2021 la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto del Tribunale. La Corte di merito ha rilevato che: a) la figlia maggiorenne (OMISSIS), pur frequentando una scuola militare a Milano con vitto e alloggio, quando rientrava a Roma viveva con la madre, aveva rare frequentazioni con il padre e rispondeva all’interesse della ragazza che fosse la madre a gestire il suo mantenimento, anche in considerazione del periodo trascorso a Roma dalla figlia, con frequentazione della scuola a distanza durante la pandemia Covid-19; b) la riduzione del contributo di mantenimento a Euro400,00 mensili era congrua ed adeguata poiche’ la madre, mediamente, era sollevata per un tempo consistente dall’obbligo di mantenimento strettamente quotidiano della figlia, la quale percepiva anche una somma, seppur modesta (Euro100, 00 mensili), dalla scuola; c) non era congrua l’ulteriore riduzione chiesta dal padre, considerata la sicura professionalita’ e capacita’ reddituale di quest’ultimo, che non solo aveva uno studio dentistico, ma anche una partecipazione maggioritaria in una societa’ avente ad oggetto la gestione di una struttura per massaggi in una zona centrale di Roma, nonche’ considerate le proprieta’ immobiliari dello stesso, in raffronto con la situazione patrimoniale e reddituale della reclamata, proprietaria della casa di abitazione e amministratrice di condomini, con reddito mensile di Euro1.500; d) la retta per la scuola militare era da considerarsi spesa straordinaria, a cui aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso, avendo egli assistito alla cerimonia del giuramento, sia poiche’ di ammontare di gran lunga superiore a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, sia perche’ la scuola militare aveva un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle comuni scuole superiori, mentre le spese per i biglietti del treno dovevano comprendersi nel novero di quelle di mantenimento ordinario, in quanto conseguenti alla scelta della figlia di trasferirsi a Milano e di modificare radicalmente e stabilmente l’assetto giornaliero della convivenza.
3. Avverso questo decreto (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS), che e’ rimasta intimata.
4. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Mantenimento dei figli ed il carattere straordinario di una spesa
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione degli articolo 112, 115, 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto delle risultanze di causa (atto notorio depositato nel corso del giudizio di primo grado), da cui emergeva che l’odierno ricorrente era proprietario solo dell’immobile in cui viveva e dello studio, avendo egli venduto nell’ottobre 2019 l’altro immobile di via (OMISSIS) per necessita’ familiari (costose cure affrontate per la cura della malattia dell’attuale moglie); ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 148 c.c., per non avere la Corte di merito effettuato una valutazione comparata delle complessive situazioni patrimoniali degli ex coniugi e per violazione del principio di proporzionalita’, anche considerando che il rifiuto della figlia di stare con il padre nei periodi di vacanza non giustificava la corresponsione alla madre di importi non dovuti; iii) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter, 143 e 148 c.c., in quanto la frequentazione della scuola militare da parte di (OMISSIS), con vitto e alloggio, comportava il venire meno delle esigenze economiche per il genitore collocatario; iv) con il quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 315 bis c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte d’appello che la retta della scuola militare fosse spesa di natura straordinaria, mentre era spesa ordinaria, trattandosi di scuola pubblica, e gli esborsi relativi al pagamento delle relative rette non erano affatto riconducibili ad imprevedibili o eccezionali, come chiarito dalle pronunce di questa Corte che richiama.
6. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Le censure, per un verso, non si confrontano con la motivazione del decreto impugnato, considerato che la principale ratio decidendi e’ incentrata sulla valutazione della professionalita’ e capacita’ reddituale e patrimoniale del ricorrente- dentista- e titolare di una partecipazione maggioritaria in una societa’ avente ad oggetto la gestione di una struttura per massaggi in una zona centrale di Roma, e, per altro verso, tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e motivazionali, sono in realta’ dirette a sollecitare il riesame del merito.
In particolare la Corte d’appello ha proceduto a compiuto raffronto delle condizioni patrimoniali dei genitori, ha preso in considerazione il fatto che la figlia frequenta la scuola militare, rimarcando che da cio’ correttamente il Tribunale aveva fatto conseguire una riduzione del contributo per il suo mantenimento, ed ha congruamente motivato il convincimento espresso. Per contro, le doglianze del ricorrente si risolvono in una critica alla ricostruzione fattuale e, in buona sostanza, in un’impropria richiesta di rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimita’.
Occorre, inoltre, ribadire che l’omesso esame di un elemento istruttorio, in tesi la vendita di un bene immobile da parte del padre, neppure denunciata sub specie del vizio di omesso esame di fatto decisivo, non rileva qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass.27415 del 2018).
7. Il quarto motivo e’ infondato.
La Corte territoriale, chiaramente esplicitando le ragioni del proprio convincimento, ha rimarcato le connotazioni particolari della spesa di cui trattasi, evidenziando, in primo luogo, che comportava esborsi di ammontare di gran lunga superiori a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, per avere la scuola militare un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle ordinarie scuole superiori, e, in secondo luogo, che alla suddetta spesa aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso.
Detti assunti, implicanti anche accertamenti fattuali, non sono specificamente censurati dal ricorrente, il quale si limita a dedurre che si tratta di scuola pubblica e i relativi costi non erano imprevedibili, cio’ implicando, a suo dire, la natura ordinaria.
Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 3835/2021), il carattere straordinario della spesa puo’ inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosita’, percio’ esulante dal regime ordinario di vita della prole.
Nel caso di specie, infatti, e’ l’entita’ dell’esborso, unitamente alla sua temporaneita’, a caratterizzare la tipologia di contribuzione, si’ da renderne incompatibile l’inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita “pro quota” tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all’esito di procedimento di revisione.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto circa le spese del presente giudizio, stante la
mancata costituzione della parte intimata.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196, articolo 52.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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