Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19532.
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
In tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie, a differenza di quelle ordinarie che si caratterizzano per la costanza e prevedibilità del loro ripetersi, sono connotate non solo dalla imprevedibilità, ma altresì dalla rilevanza, sicché vi rientrano anche i costi sostenuti per l’alloggio del figlio che frequenti studi universitari lontano dal luogo di residenza, stante quantomeno la loro usuale rilevanza, per il riconoscimento dei quali è, pertanto, necessario l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.
Ordinanza|| n. 19532. Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
Data udienza 31 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Divorzio – Assegno di mantenimento per i figli minori – Rimborso delle spese straordinarie sostenute dai genitori per i figli – Imprevedibilità e rilevanza – Genericità dei motivi di ricorso – Rigetto
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11595/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1085/2020 depositata il 21/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dal Consigliere Alberto Pazzi.
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
Rilevato che:
1. (OMISSIS) evocava in giudizio avanti al Tribunale di Fermo l’ex coniuge (OMISSIS) al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 40.279,84, in forza delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio emessa dal medesimo tribunale, con cui era stato disposto l’affido, in via esclusiva, dei due figli (all’epoca minorenni) al padre ed il versamento, ad opera della madre, di un assegno mensile di Euro 320 a titolo di contributo al loro mantenimento, a cui si assommava l’obbligo di rimborsare la meta’ delle spese mediche e scolastiche, nonche’ di quelle straordinarie.
Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 76/2020, accoglieva parzialmente la domanda, detraendo dall’ammontare della somma pretesa quanto richiesto a titolo di rimborso per le spese di alloggio relative al corso di studi frequentato dalla figlia maggiore (OMISSIS) presso l’universita’ di (OMISSIS), e condannava la (OMISSIS) al pagamento di Euro 27.979,84, oltre accessori.
2. La Corte d’appello di Ancona, a seguito dell’impugnazione principale presentata dalla (OMISSIS) e di quella incidentale proposta dal (OMISSIS), riteneva – fra l’altro e per quanto di interesse – che le previsioni della sentenza di divorzio, secondo cui la (OMISSIS) era tenuta a corrispondere il 50% “delle spese mediche, scolastiche e straordinarie (opportunamente documentate e previamente concordate) sostenute nell’interesse dei figli”, dovessero essere intese come riferite, nella loro ultima parte, soltanto alle spese straordinarie.
Disattendeva le deduzioni dell’appellante principale in ordine alla necessita’ di distinguere, all’interno delle spese scolastiche, fra spese ordinarie, da intendersi gia’ ricomprese nell’assegno di mantenimento, e spese straordinarie, poiche’ dal contenuto della sentenza di divorzio si ricavava che le spese scolastiche non dovevano ritenersi ricomprese fra quelle da sostenere con la somma prevista a titolo di assegno di mantenimento.
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
Ricordava che in ogni caso il genitore collocatario non e’ tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali fossero derivate le spese straordinarie, poiche’ l’articolo 337-ter c.c. consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario e’ tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Osservava, quanto alle spese straordinarie, fra le quali dovevano essere certamente ricondotte le spese riguardanti la sede universitaria, che le ammissioni della (OMISSIS) valevano al piu’ a dimostrare che la stessa era venuta a conoscenza delle scelte dei figli circa la sede universitaria da frequentare, ma non il fatto che le relative spese erano state concordate preventivamente, come richiesto dal titolo azionato; allo stesso modo le prove testimoniali richieste da parte appellata si riferivano soltanto alla circostanza che i figli avevano ricevuto l’assenso da parte di entrambi i genitori in ordine alle rispettive scelte circa la facolta’ e la sede universitaria, ma non contenevano alcun riferimento in merito all’esistenza di un preventivo accordo fra i due genitori rispetto alle spese correlate e risultavano, pertanto irrilevanti.
Riteneva, pertanto, che simili argomentazioni imponessero di detrarre da quanto richiesto anche le spese di alloggio sostenute dal figlio minore (OMISSIS) per l’alloggio a (OMISSIS), dove aveva frequentato il corso universitario, e, di conseguenza, condannava (OMISSIS) a corrispondere al coniuge la minor somma di Euro 22.470,09.
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 21 ottobre 2020, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito (OMISSIS) con controricorso. Quest’ultimo, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a sei motivi di doglianza, a cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
La difesa di (OMISSIS) ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
Considerato che:
4.1 Il primo motivo del ricorso principale, sotto la rubrica “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, lamenta che la Corte d’appello abbia interpretato il contenuto della sentenza di divorzio nel senso che le sole spese straordinarie, e non quelle mediche e scolastiche, dovessero essere previamente concordate, senza fornire la benche’ minima motivazione dell’interpretazione offerta.
4.2 Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 161 c.p.c. e la conseguente nullita’ della sentenza impugnata, perche’ la Corte di merito non ha spiegato le ragioni per le quali abbia limitato la necessita’ di documentare opportunamente e concordare previamente le spese sostenute nell’interesse dei figli alle sole spese straordinarie e non anche a quelle mediche e scolastiche.
5. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro sostanziale sovrapponibilita’, risultano il primo inammissibile, il secondo infondato.
La prima censura si parametra al vizio di motivazione che poteva essere dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prima che il Decreto Legge 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, limitasse questo canone di critica al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti.
In seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piu’ ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorieta’ e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dalla Cost., articolo 111, comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. 7090/2022, Cass. n. 23940/2017). La carenza motivazionale denunciata non e’ riconducibile nell’alveo del vizio di motivazione cosi’ rimodellato, perche’ la decisione impugnata, laddove spiega che “la dizione “opportunamente documentate e previamente concordate” appare riferita soltanto all’ultima voce costituita dalle spese straordinarie, distinte dalle spese mediche e scolastiche”, ha fornito un’inequivoca argomentazione, fondata sulla collocazione dell’inciso all’interno della struttura del periodo, obiettivamente idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016).
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
6.1 Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e falsa applicazione dell’articolo 337-ter c.p.c.: l’assegno di mantenimento dei figli tiene in considerazione – spiega la ricorrente – le loro complessive esigenze e ricomprende anche quelle spese che, pur non ricorrenti mensilmente, siano prevedibili in un determinato assetto di vita, mentre le spese straordinarie sono quelle che devono ricollegarsi a fatti imprevedibili ed eccezionali.
La Corte di merito avrebbe cosi’ erroneamente preso in considerazione spese mediche e scolastiche che, in quanto routinarie e prevedibili, dovevano ritenersi ricomprese all’interno dell’assegno di mantenimento mensile corrisposto dalla madre.
6.2 Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e l’esistenza di un difetto di motivazione, in ragione del carattere apparente e/o manifestamente illogico della pronuncia, perche’ la Corte d’appello ha ritenuto che le spese di permanenza presso la sede universitaria avessero natura di spese straordinarie, escludendo cosi’ in maniera apodittica e senza motivazione alcuna che le stesse dovessero essere ricondotte nell’alveo delle spese scolastiche.
6.3 Il secondo motivo del ricorso incidentale prospetta la violazione o falsa applicazione degli articoli 337-ter, 147 e 315-bis c.c., perche’ secondo queste norme, nell’interpretazione loro data dalla giurisprudenza, le spese di permanenza presso la sede universitaria prescelta hanno natura di spese ordinarie escluse dal contributo mensile, dato che non sono imprevedibili e si ripetono con cadenza regolare, e, di conseguenza, possono essere decise dal padre, senza necessita’ di preventiva concertazione o informazione, trattandosi di spese inerenti agli aspetti fondamentali e irrinunciabili della vita della prole.
7. I motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione del rapporto di connessione fra loro esistente.
7.1 E’ pacifico fra le parti che il (OMISSIS) avesse agito in giudizio “in virtu’ di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del 2005” (pag. 2 della decisione impugnata), cosicche’ la Corte di merito era chiamata non a fare diretta applicazione del disposto dell’articolo 337-ter c.c., ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’esistenza del giudicato esterno costituisce un elemento che, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, e’ ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 13916/2006).
Non e’ dunque possibile rimettere in discussione l’assetto di interessi emergente dal titolo posto a fondamento della pretesa, benche’ la normativa sulla base della quale il titolo giudiziale e’ stato formato possa risultare d’ausilio nell’interpretazione della portata e dei limiti del comando giuridico in cui consiste il giudicato.
Mantenimento dei figli e le spese straordinarie sono connotate non solo dalla imprevedibilità ma altresì dalla rilevanza
7.2 Questa Corte ha gia’ chiarito, in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, che occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali piu’ o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilita’ in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita’ del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa un’allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidita’ ed esigibilita’; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarieta’ dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilita’, l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilita’ genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullita’ del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 379/2021).
Spesa straordinaria, dunque, non e’ solo l’imprevisto, ma anche il rilevante.
Non vi e’ dubbio che la spesa per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza, nella parte riferibile all’alloggio, rientri in quest’ultimo genere di spese, in ragione, quanto meno, della sua usuale rilevanza (oltre che, normalmente, dell’imprevedibilita’ della sede presso cui lo studente decidera’ di svolgere i propri studi).
7.3 Cio’ posto, il terzo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
E’ pacifico fra le parti che il (OMISSIS) avesse agito in giudizio “in virtu’ di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Fermo n. 529 del 2005” (pag. 2 della decisione impugnata), cosicche’ la Corte di merito era chiamata non a far diretta applicazione del disposto dell’articolo 337-ter c.c., ma a interpretare il titolo formatosi fra le parti al fine di verificarne la portata e farne concreta applicazione.
Il motivo in esame muove, percio’, secondo una logica estranea al thema decidendum, limitandosi a predicare la violazione di una norma sostanziale senza preoccuparsi del giudicato intervenuto fra le parti.
In questa prospettiva, peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata, laddove la stessa esclude, in ragione del particolare tenore della statuizione emessa in sede di divorzio, che le spese scolastiche, di qualsiasi natura, fossero ricomprese all’interno dell’assegno di mantenimento.
7.4 Il primo motivo del ricorso incidentale non e’ fondato.
La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., costituisce la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione; essa percio’ assume carattere solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da error in procedendo, quando, benche’ graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).
Nel caso di specie la Corte di merito ha spiegato – al lume del giudicato intervenuto fra le parti, da interpretarsi tenendo conto della norma sulla base del quale era stato pronunciato – che le spese correlate alla scelta della sede universitaria dipendevano da una decisione di maggior interesse per i figli, che i genitori dovevano assumere di comune accordo ex articolo 337-ter, comma 3, c.c., e rientravano, di conseguenza, nel novero delle spese straordinarie (per le quali, appunto, il titolo prevedeva la necessita’ un preventivo accordo).
In questo modo e’ stata offerta una motivazione capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fondava.
7.5 Il secondo motivo del ricorso incidentale non e’ fondato.
Si e’ gia’ detto che il genitore puo’ esperire un’autonoma azione di accertamento per il recupero di spese straordinarie, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare ed estranee all’ordinarieta’ dell’assegno di contributo al mantenimento.
La censura in esame predica il carattere ordinario delle spese reclamate dal (OMISSIS) senza considerare puntualmente le caratteristiche, di imprevedibilita’ e rilevanza, che la giurisprudenza in precedenza richiamata ha valorizzato.
Essa, infatti, non spiega la ragione per cui queste spese fossero prevedibili, al momento della formazione del titolo giudiziale, sotto il profilo della scelta dell’ubicazione della sede universitaria dove i figli avrebbero svolto il corso di studi, ne’ si cura in alcun modo di prendere in considerazione il criterio della rilevanza che caratterizza, in termini di straordinarieta’, l’esborso.
8.1 Il terzo motivo del ricorso incidentale si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 337-ter, 147 e 315-bis c.c., perche’ la Corte d’appello ha ritenuto necessaria l’esistenza di un vero e proprio accordo espresso fra i due coniugi, quando invece il tacito assenso della madre, derivante da un’omessa giustificata contestazione della spesa, non poteva non essere considerato sufficiente a integrare gli estremi della preventiva concertazione.
8.2 Il sesto motivo del ricorso incidentale assume la manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della sentenza impugnata, la quale, da una parte, ha riconosciuto che la (OMISSIS) era venuta a conoscenza delle aspirazioni dei figli e che i giovani avevano ricevuto l’assenso da parte dei genitori, dall’altra, pero’, ha inspiegabilmente ritenuto che il benestare di entrambi i genitori alle rispettive scelte circa la facolta’ e la sede universitaria fosse irrilevante.
9. I motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilita’, risultano ambedue inammissibili.
La Corte d’appello, tenuto conto che la sentenza di divorzio imponeva che le spese straordinarie dovessero essere “previamente concordate”, ha spiegato le allegazioni del (OMISSIS) non integravano le condizioni per il recupero richieste dal titolo, dato che la conoscenza delle scelte di studio compiute dai figli non implicava alcuna accettazione dell’onere di partecipazione alle relative spese (“Tale accordo non puo’, difatti, presumersi sulla base della mera conoscenza da parte della sig.ra (OMISSIS) delle scelte operate dai figli circa la sede universitaria per gli studi dagli stessi intrapresi non potendosi attribuire alla riportata condotta – in mancanza di una specifica comunicazione al riguardo da parte del sig. (OMISSIS) – valenza di accettazione dell’assunzione dei relativi oneri economici, non potendosi escludere che l’odierna appellante avesse ritenuto che le relative spese sarebbero state sostenute interamente dal padre”; pag. 8 della sentenza impugnata).
Ambedue i mezzi, sotto le spoglie dell’eccepita violazione di legge, sostanziale o processuale, tentano di introdurre un inammissibile sindacato di fatto sulla valutazione compiuta dalla Corte di merito, la quale ha ritenuto che le allegazioni attoree fossero irrilevanti al fine di dimostrare la conclusione di un accordo, in qualsiasi forma, sulla compartecipazione alle spese.
10. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta l’omessa pronuncia sul secondo motivo appello incidentale, con cui era stata richiesta, in riforma della decisione di primo grado, la condanna della (OMISSIS) al rimborso delle spese sostenute dal padre per la permanenza della figlia (OMISSIS) presso la sede universitaria di (OMISSIS).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; nello stesso senso Cass. 2151/2021, Cass. 7662/2020).
Nel caso di specie la Corte distrettuale, nell’accogliere il terzo motivo dell’appello principale, ha ritenuto che dalla somma complessiva richiesta dal padre dovessero essere sottratti non solo i costi per la permanenza a (OMISSIS) della figlia (OMISSIS), ma anche “l’analoga voce” riguardante il figlio (OMISSIS) per l’alloggio a (OMISSIS).
In questo modo i giudici distrettuali hanno ritenuto implicitamente infondato anche l’appello incidentale, sulla base delle “svolte argomentazioni” (vale a dire in ragione dell’assenza di un previo accordo fra i genitori).
12. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione della Cost., articoli 24 e 111, 115 c.p.c., 2697 e 2907 c.c., perche’ la Corte d’appello non ha valutato le prove testimoniali addotte della difesa del (OMISSIS), ritualmente riproposte in sede di gravame, che affrontavano i profili oggetto di controversia.
13. Il motivo e’ inammissibile.
Il mezzo, in realta’, intende contestare non l’omessa, ma la non corretta valutazione delle prove testimoniali dedotte, la cui ammissione la Corte ha respinto in maniera argomentata, ritenendo che le stesse fossero irrilevanti perche’ volte a dimostrare soltanto la conoscenza da parte della madre del percorso di studi che i figli intendevano intraprendere, ma non l’esistenza di quell’accordo fra i genitori che il titolo dedotto in giudizio richiedeva per il recupero delle spese straordinarie.
Una simile valutazione non e’ sindacabile in questa sede, posto che il giudizio sulla rilevanza delle singole deposizioni testimoniali e’ rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito, le cui valutazioni sono incensurabili in Cassazione tutte le volte che esse siano sorrette da congrua e logica motivazione (v. Cass. 578/1975, Cass. 1741/1973, Cass. 878/1973).
14. Per tutto quanto sopra esposto, devono essere rigettati tanto il ricorso principale, quanto il ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi del del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri titoli identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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