Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 11691.
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
L’omesso esame di una questione processuale (anche ove questa sia rilevabile d’ufficio) non integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità.
Sentenza|| n. 11691. L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
Data udienza 12 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: revocazione – Pignoramento presso terzi – Opposizione agli atti esecutivi – Terzo pignorato – Vizi procedurali – Errore di fatto revocatorio – Non sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23744/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS) Spa, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6587/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2022 dal Cons. Dott. Lina RUBINO.
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) propone ricorso per revocazione ex articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4, avverso la sentenza di questa Corte n. 6587 del 2021, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS) s.p.a., nonche’ di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS), sentenza con la quale sono stati accolti il ricorso principale di (OMISSIS) e il ricorso incidentale di (OMISSIS) nei suoi confronti, e cassata con rinvio l’impugnata sentenza del Tribunale di Foggia.
2. (OMISSIS) s.p.a. (quale incorporante (OMISSIS) s.p.a.) e (OMISSIS) s.p.a. resistono con distinti controricorsi.
3. Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attivita’ difensive in questa sede.
4. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede si dichiari l’inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso essendo state dedotte esclusivamente questioni processuali.
5. Il ricorrente ha depositato memoria, la controricorrente (OMISSIS) alcuni documenti ex articolo 372 c.p.c..
6. Questi i fatti del precedente giudizio, come esposti nella sentenza oggetto di revocazione, n. 6587 del 2021:
“1. (OMISSIS), creditore di (OMISSIS), nel (OMISSIS) inizio’ l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi. A tal fine pignoro’ i crediti vantati dal suo debitore nei confronti di cinque diversi soggetti: (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS) s.p.a.; (OMISSIS); (OMISSIS) s.p.a..
2. Il giudice dell’esecuzione con ordinanza 29 gennaio 2015 assegno’ al creditore procedente la somma di 91.013,45 Euro.
3. Avverso tale ordinanza proposero opposizione agli atti esecutivi (cosi’ da essi qualificata) tutti e cinque i terzi pignorati. Per quanto in questa sede rileva, la societa’ (OMISSIS) dedusse a fondamento dell’opposizione:
-) che l’atto di pignoramento non era stato notificato al debitore principale;
-) che l’atto di pignoramento non era stato notificato al terzo pignorato presso la sua sede legale, ma presso la sede di vari uffici postali, privi di personalita’ giuridica ed autonomia operativa;
-) in ogni caso, che l’ordinanza di assegnazione non poteva essere pronunciata, avendo la (OMISSIS) s.p.a. reso dichiarazione negativa.
4. Anche la (OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi, deducendo anch’essa l’illegittimita’ dell’ordinanza di assegnazione, in quanto pronunciata nonostante essa opponente avesse previamente reso una dichiarazione di quantita’ negativa.
5. All’esito della fase cautelare il giudice dell’esecuzione sospese la procedura. Il giudizio di merito venne riassunto con separati atti dalla (OMISSIS) s.p.a. e dal creditore procedente. Riuniti i due giudizi, con sentenza 28 luglio 2017 n. 1858 il Tribunale di Foggia rigetto’ tutte le opposizioni.
6. L’opposizione proposta dalla (OMISSIS) venne ritenuta, contemporaneamente:
-) inammissibile, perche’ tardiva;
-) infondata, perche’ l’omessa notifica del pignoramento al debitore doveva ritenersi “sanata” dalla notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi.
7. Per quanto e’ dato comprendere dalla faticosa sintassi adoperata dal Tribunale, questo ha motivato la propria decisione coi seguenti argomenti:
-) l’eccezione di nullita’ della procedura esecutiva per difetto di notifica dell’atto di pignoramento al debitore esecutato andava rigettata, in quanto il debitore, avendo ricevuto la notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., “avrebbe comunque avuto piena e totale cognizione della procedura esecutiva e dello stesso atto di pignoramento presso terzi che lo riguardava”; il Tribunale ha aggiunto che doveva “ragionevolmente supporsi” che il debitore fosse comunque venuto a conoscenza dell’esistenza della procedura esecutiva in suo danno, e che di conseguenza il pignoramento avesse raggiunto il suo scopo ai sensi dell’articolo 156 c.p.c.;
-) in ogni caso il pignoramento non notificato al debitore doveva ritenersi non gia’ inesistente, ma soltanto nullo, e quindi ne era consentita la rinnovazione. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, la rinnovazione della notifica del pignoramento era stata “surrogata” dalla notifica dell’atto di opposizione agli atti esecutivi compiuto da (OMISSIS) s.p.a. al debitore, e col decorso del termine di legge per proporre opposizione agli atti esecutivi da parte dello stesso debitore.
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7.1. Dopo avere rigettato nel merito l’eccezione di nullita’ del pignoramento sollevata dal terzo pignorato opponente, il Tribunale ha comunque ritenuto di dovere qualificare tardiva ex articolo 617 c.p.c., l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) (pagina 13 della sentenza). Il Tribunale a tal fine ha ragionato in questo modo:
(a) nella udienza di discussione della fase sommaria dell’opposizione, dinanzi al giudice dell’esecuzione, il creditore procedente dichiaro’ a verbale che la notifica del pignoramento debitore non era andata a buon fine;
(b) tale verbale fu notificato dal creditore procedente ai terzi pignorati;
(c) la (OMISSIS), in quanto terzo pignorato, poiche’ in tale momento ebbe conoscenza della nullita’ del pignoramento, lascio’ colpevolmente spirare del termine di 20 giorni per proporre l’opposizione agli atti esecutivi.
7.2. Infine, con ulteriore ed autonoma motivazione, il Tribunale ha affermato che, avendo comunque la societa’ (OMISSIS) reso quattro diverse dichiarazioni negative di quantita’ (prima del pignoramento), cio’ dimostrava di per se’ che il pignoramento aveva raggiunto il suo scopo, e che la (OMISSIS) avrebbe dovuto “insorgere tempestivamente entro i 20 giorni successivi alla notifica (del pignoramento e dei verbali dell’udienza della fase sommaria, come gia’ detto), oltre che contro ognuno di tali atti”.
7.3. In merito al secondo motivo di opposizione (irritualita’ della notifica del pignoramento alla (OMISSIS)) il Tribunale ha ritenuto che il vizio di tale notifica, eseguita presso 12 diversi uffici postali, anziche’ presso la sede centrale dell’ente, fosse sanata dal conseguimento dello scopo, dimostrato dal fatto che la (OMISSIS) comunque rese quattro dichiarazioni negative al creditore procedente.
7.4. L’adesione degli altri terzi pignorati ed opponenti all’eccezione, sollevata dalla (OMISSIS), di nullita’ della notifica del pignoramento al debitore esecutato, era tardiva ed inammissibile, perche’ costituiva una inammissibile mutatio libelli.
8. Liquidata nei termini che precedono l’opposizione proposta dalla (OMISSIS), il Tribunale e’ passato ad esaminare quella proposta dalla (OMISSIS). Anche tale posizione e’ stata ritenuta “inammissibile”; in questo caso in base a plurime rationes decidendi, e cioe’:
a) la (OMISSIS) non aveva provveduto, entro i termini stabiliti dal Tribunale, a notificare il proprio ricorso in opposizione a tutti i litisconsorti necessari (il Tribunale non chiarisce a quale parte la notifica non e’ stata effettuata);
b) l’inammissibilita’ dell’opposizione non era esclusa dalla mancata comunicazione, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione di udienza (non e’ dato comprendere pronunciato da chi), “incombendo sul ricorrente l’obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso”;
-) la (OMISSIS) non aveva tempestivamente depositato l’originale della procura speciale “a seguito del suo avvenuto disconoscimento da parte del creditore”.
7. Cio’ premesso quanto alla ricostruzione della vicenda processuale, la sentenza n. 6587 2021 qui impugnata ha accolto i ricorsi di entrambi i terzi pignorati, con la seguente motivazione.
“1. Il ricorso della (OMISSIS).
Col primo motivo (OMISSIS) lamenta sia la violazione degli articoli 548, 549 e 552 c.p.c., sia la nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c.. Il ricorso contiene due censure.
Con una prima censura la ricorrente deduce la nullita’ della sentenza per inintelligibilita’ delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.
Con una seconda censura la ricorrente deduce l’omissione di pronuncia sul motivo d’opposizione da essa proposto, cioe’ la nullita’ dell’ordinanza di assegnazione.
1.1. Ambedue le censure sono fondate.
La motivazione della sentenza impugnata, in primo luogo, e’ un collage di massime giurisprudenziali non pertinenti ed un calembour di affermazioni totalmente irrispettose dell’ordine logico di cui all’articolo 276 c.p.c., comma 2.
Anche a voler prescindere dalla sequela di inesattezze giuridiche in essa contenute (ad es., che la notifica dell’opposizione sana la mancata notifica del pignoramento; che il termine per proporre opposizione all’ordinanza di assegnazione decorre da un momento precedente all’ordinanza; che il vizio della notifica del pignoramento al debitore e’ sanato dalla condotta del terzo anteriore al pignoramento), resta il fatto che la sentenza impugnata e’ nulla a causa della totale impossibilita’ di stabilire quale sia stata la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’opposizione: se la tardivita’ di quest’ultima o la sua infondatezza nel merito.
Si tratta, in definitiva, d’una sentenza la cui motivazione si colloca ben al di sotto di quel “minimo costituzionale” che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, rappresenta la soglia oltre la quale i provvedimenti giurisdizionali vanno dichiarati nulli ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Ovviamente la censura concernente l’omessa pronuncia resta assorbita dalle considerazioni che precedono.
2. Col secondo motivo la ricorrente principale lamenta la violazione dell’articolo 145 c.p.c..
Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione del pignoramento presso terzi (e degli atti successivi della procedura) presso gli uffici postali della provincia di Foggia, nei quali non vi erano rappresentanti legali autorizzati a rendere la dichiarazione di quantita’.
2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del motivo precedente.
3. Il ricorso della (OMISSIS).
3.1. Dei tre motivi di ricorso proposti dalla (OMISSIS) va esaminato per primo il terzo, quindi il secondo, e per ultimo il primo, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2.
3.2. Col terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 2719 c.c.. Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio della (OMISSIS), per “omesso deposito dell’originale della procura”.
Deduce la ricorrente incidentale di avere depositato, nei due giudizi di merito poi riuniti aventi ad oggetto l’opposizione esecutiva, altrettanti mandati alle liti in originale.
Quanto, poi, alla fase sommaria, la ricorrente deduce che il creditore procedente nella prima difesa successiva alla proposizione del ricorso ex articolo 617 c.p.c., e cioe’ all’udienza del 4 giugno 2015, nulla osservo’ circa la conformita’ all’originale del mandato apposto in calce al ricorso ex articolo 617 c.p.c., della (OMISSIS).
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3.3. Il motivo e’ fondato.
La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della (OMISSIS) “per omesso deposito dell’originale della procura speciale”.
E tuttavia risulta dagli atti che la (OMISSIS) aveva ritualmente depositato l’originale della procura alle liti conferita dal suo rappresentante all’avvocato.
3.4. Col secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 102 e 153 c.p.c.. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto “inammissibile” l’opposizione proposta dalla (OMISSIS), per non aver rinnovato entro i termini stabiliti dal giudice la notifica del ricorso in opposizione “a tutti i litisconsorti necessari”. Deduce al riguardo la ricorrente incidentale la seguente vicenda processuale:
-) il giudice dell’esecuzione il 31 marzo 2015 aveva rimesso in termini (OMISSIS) per la notifica del ricorso alle controparti, fissando il termine fino al 15 aprile 2015;
-) la (OMISSIS) aveva rinnovato la notifica con l’atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 14 aprile 2015, e quindi tempestivamente;
-) tale notifica al debitore esecutato non ando’ a buon fine, perche’ “sconosciuto” il destinatario;
-) cio’ imponeva la concessione di un ulteriore termine alla (OMISSIS) per un nuovo tentativo;
-) in ogni caso il giudice dell’opposizione non poteva sindacare la legittimita’ dei provvedimenti adottati ex articoli 291 e/o 102 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione della fase sommaria.
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3.5. Il motivo e’ fondato.
Non e’ in contestazione fra le parti che la fase di merito dell’opposizione sia stata tempestivamente introdotta.
La tempestiva introduzione della fase di merito dell’opposizione rendeva irrilevanti, e comunque non sindacabili da parte del giudice dell’opposizione, le vicende della fase sommaria, attesa l’autonomia dei due giudizi.
3.6. Col primo motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 491, 492 e 543 c.p.c..
Il motivo investe la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che la mancata notifica del pignoramento al debitore esecutato potesse essere sanata dalla ricezione, da parte del medesimo debitore, dell’atto d’opposizione agli atti esecutivi proposto dalla (OMISSIS) s.p.a.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la decisione sarebbe erronea in quanto:
-) erronea fu la decisione del Tribunale di ritenere tardiva la relativa eccezione, in quanto la (OMISSIS) l’aveva sollevata alla prima difesa utile successiva alla mancata rinnovazione della notifica del pignoramento da parte del creditore procedente, cioe’ l’udienza del 4 giugno 2015;
-) erronea fu la decisione del Tribunale di non tenere conto della circostanza che la notifica del pignoramento all’esecutato risulto’ negativa “per irreperibilita’ del debitore esecutato”; il pignoramento doveva pertanto ritenersi inesistente e non sanabile attraverso la notifica, da parte dei terzi pignorati, dei rispettivi atti di opposizione agli atti esecutivi al debitore.
3.7. Il motivo e’ manifestamente fondato.
Una volta mancata la notifica del pignoramento al debitore, l’esecuzione risultava inefficacemente incardinata, e nessun rilievo sanante avrebbe potuto avere, ne’ la tardivita’ dell’eccezione da parte del terzo pignorato, ne’ la circostanza che il debitore, pur non avendo ricevuto la notifica del pignoramento, aveva pero’ ricevuto, “in sostituzione” di quello, la notifica dell’atto d’opposizione compiuto dal terzo pignorato”.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, formulato in relazione al ricorso principale allora proposto da (OMISSIS) s.p.a., il ricorrente denuncia innanzi tutto la violazione dell’articolo 365 c.p.c., in relazione all’articolo 391 bis c.p.c., e articolo 395 c.p.c., n. 4, ovvero l’esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale essendo stato omesso il rilievo d’ufficio della nullita’ della procura speciale, rilasciata con delega a margine del proposto ricorso per cassazione da (OMISSIS), per mancanza, in atti, della procura speciale legittimante il prof. (OMISSIS) a rilasciare procura speciale alle liti per (OMISSIS) (circostanza rilevata dall’avv. del (OMISSIS) nel giudizio revocando soltanto con la memoria ex articolo 378 c.p.c.).
2. Sempre in relazione al ricorso proposto da (OMISSIS), il (OMISSIS) denuncia, con il secondo motivo, che (OMISSIS) non deposito’ la copia autentica, ovvero la copia dotata di attestazione di conformita’ da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell’attestazione di conformita’ all’originale notificato a mezzo pec. Anche questa carenza formale fu rilevata dal controricorrente (OMISSIS) con la memoria ex articolo 378 c.p.c..
Sostiene il ricorrente che cio’ avrebbe dovuto comportare la pronuncia di improcedibilita’ del ricorso principale, mentre di questa questione non e’ traccia nella sentenza.
3. Il ricorrente deduce poi un terzo motivo di ricorso per revocazione in relazione alla posizione di (OMISSIS), consistente nel fatto che un motivo di ricorso di (OMISSIS) sarebbe stato rubricato sotto l’articolo 360 c.p.c., n. 3, mentre avrebbe dovuto essere rubricato sotto l’articolo 360 c.p.c., n. 4. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, con mera svista percettiva, avrebbe accolto questo motivo del ricorso principale trattandolo come una questione di nullita’ della sentenza e quindi non rilevando che fosse stato diversamente rubricato.
4. Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., il ricorrente denuncia, con il quarto motivo, il difetto di legittimazione attiva e, anche in questo caso, l’esistenza di un errore di percezione di un fatto processuale perche’ non sarebbe stata rilevata d’ufficio l’improcedibilita’ o inammissibilita’ del ricorso incidentale per cassazione, che assume essere configurabili sotto due diversi profili.
4.1. Con il primo, assume che il ricorso sarebbe stato proposto da un soggetto, (OMISSIS) s.p.a., gia’ privo della relativa legittimazione ex articolo 2504 bis c.c., essendo gia’ avvenuta, precedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione, la messa in liquidazione coatta della societa’ capogruppo, (OMISSIS) s.p.a., del cui gruppo (OMISSIS) faceva parte, messa in liquidazione all’esito della quale tutte le banche del gruppo, compresa la (OMISSIS), secondo quanto riferisce il ricorrente, furono incorporate in (OMISSIS).
Sostiene di aver tempestivamente eccepito tale carenza di legittimazione attiva a suo tempo nel controricorso e poi nella memoria e che anche questa eccezione non sia stata colta, nella sua esistenza storica, dal provvedimento impugnato, e non sia stata quindi esaminata.
4.2. Il ricorrente deduce poi un secondo profilo di revocabilita’ della sentenza in relazione alla posizione di (OMISSIS): il predetto istituto di credito, prima della proposizione del ricorso, era gia’ appartenente al gruppo bancario (OMISSIS), ed era soggetto come tale all’attivita’ di direzione e coordinamento di (OMISSIS); successivamente, in data 14 maggio 2019, si fondeva per incorporazione in (OMISSIS) senza che l’incorporante intervenisse al posto del soggetto incorporato. Sulla base di questa evoluzione dei fatti, deduce che la procura speciale con la quale era stato sottoscritto il ricorso incidentale proposto nel 2017 da (OMISSIS) sarebbe stata nulla e che tale nullita’ non sarebbe stata percepita.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la mancanza in atti della procura speciale per (OMISSIS) nel giudizio di legittimita’, depositata solo in fotocopia. Dubita anche, in ogni caso, della legittimazione di tale soggetto attese le vicende societarie di (OMISSIS) denunciate col motivo precedente.
6. Infine, con il sesto motivo di ricorso il ricorrente deduce un terzo profilo di revocazione in relazione alla posizione di (OMISSIS): l’istituto di credito deposito’ la copia notificata a mezzo pec della sentenza del Tribunale di Foggia con attestazione di conformita’ rilasciata dall’avvocato (OMISSIS) in originale, in difetto, in capo a questi, di procura speciale, non essendosi mai costituito l’avv. (OMISSIS) nel giudizio di legittimita’, in cui (OMISSIS) era assistita dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
7. Il ricorso pone sei questioni processuali di diritto, non espressamente affrontate dalla sentenza impugnata, che il ricorrente ritiene siano state indebitamente non colte e non esaminate dalla sentenza revocanda, cosi’ riassumibili in estrema sintesi:
1) Omesso rilievo d’ufficio della nullita’ della procura speciale per omesso deposito della procura notarile al rappresentante sostanziale.
2) Omesso deposito, da parte di (OMISSIS), della copia della sentenza impugnata dotata della attestazione di conformita’ all’originale informatico notificato a mezzo pec.
3) Omessa declaratoria di inammissibilita’ del motivo, perche’, rubricato sub articolo 365 c.p.c., comma 1, n. 3,era in effetti riconducibile ed e’ stato valutato come se fosse un n. 4.
4) Carenza di legittimazione attiva in capo a (OMISSIS) perche’ la capogruppo era stata collocata in liquidazione coatta amministrativa, e perche’ la stessa era cessata per incorporazione.
5) Omesso deposito della procura speciale per (OMISSIS).
6) Omesso deposito della copia della sentenza impugnata dotata di conformita’ all’originale notificato a mezzo pec da parte di (OMISSIS), perche’ la conformita’ all’originale e’ stata attestata da avvocato privo di mandato nel giudizio di legittimita’.
8. Occorre preliminarmente verificare, ai fini della stessa ammissibilita’ del giudizio revocatorio, se e quando esse siano state dedotte dal ricorrente, e – nella sola eventualita’ che esse fossero state dedotte nel giudizio revocando -, se esse siano effettivamente riconducibili alla nozione di errore di fatto revocatorio, nella accezione di svista sull’esistenza di un motivo formulato, o se siano piuttosto riconducibili a profili di interpretazione di norme giuridiche, il che renderebbe il ricorso inammissibile.
9. Non costituisce infatti errore di fatto revocatorio l’eventuale omessa considerazione da parte della Corte di una questione processuale, quand’anche essa fosse stata rilevabile anche d’ufficio. Come piu’ volte affermato da questa Corte di legittimita’, infatti, l’omesso esame di una circostanza processuale non corrisponde alla falsa percezione, sostrato dell’errore revocatorio, perche’, mentre quest’ultima comporta l’erronea supposizione, la prima resta un fatto che non si traduce in alcuna attivita’, cui la legge collega unicamente l’effetto dell’eventuale vizio motivazionale, o della violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse dalla Cassazione (v. Cass. n. 14610 del 2021 e numerose altre).
10. Fatta questa premessa, nessuna delle censure formulate supera il vaglio preliminare di ammissibilita’.
11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia su un’eccezione di difetto di procura sostanziale, che l’attuale ricorrente avrebbe sollevato solo nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
Il motivo e’ inammissibile.
La sentenza da’ atto che l’attuale ricorrente ed allora resistente aveva depositato memoria, ma non accenna in alcun modo, all’interno della motivazione, al suo contenuto e non esamina l’eccezione di difetto di procura, relativa alla mancata produzione della procura dalla quale risultava l’investitura in capo ad (OMISSIS) dei poteri necessari per conferire la procura speciale alle liti relativa al giudizio di cassazione, formulata solo in memoria.
Dal fatto che non si faccia cenno, nella sentenza impugnata, alla eccezione proposta solo in memoria ed attinente ad una questione rilevabile anche d’ufficio non si puo’ trarre, in mancanza di alcuna indicazione univoca in tal senso, la conclusione che il fatto dell’avvenuta proposizione dell’eccezione non sia stato colto e pertanto il motivo non sia stato esaminato.
La circostanza dedotta non e’ quindi astrattamente idonea ad integrare l’errore di fatto revocatorio, che potrebbe essere ipotizzabile solo se la sentenza avesse riferito del contenuto della memoria e gli avesse attribuito determinati contenuti senza percepire quello concernente l’eccezione.
E’ ben possibile infatti, nel caso di specie, che il Collegio abbia colto la presenza dell’eccezione, ne abbia verificato la possibile fondatezza e, avendola ritenuta infondata, l’abbia implicitamente rigettata, procedendo all’esame nel merito del ricorso.
La circostanza che il rilievo contenuto in memoria sia stato ritenuto infondato, e che per questo la Corte abbia, legittimamente, proceduto oltre, e’ implicitamente confermata dal fatto che, esaminati gli atti, nel fascicolo di parte di (OMISSIS), e’ presente la procura alle liti in favore di (OMISSIS), richiamata a margine del ricorso per cassazione, datata 2014, in forma di scrittura privata con autentica di firma da parte del notaio (OMISSIS), depositata in fotocopia, della cui conformita’ all’originale non risulta ne’ viene dedotto che si sia mai dubitato in giudizio.
Tanto evidenzia che, se anche – in denegata ipotesi – non si reputasse che la questione sia stata decisa in modo implicito e che la Corte nel provvedimento impugnato fosse incorsa in una omissione di pronuncia e, dunque, astrattamente in un errore di diritto (e non in un errore di fatto), in ogni caso l’ipotetico errore – ferma l’irrilevanza ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per revocazione – sarebbe stato del tutto ininfluente sulla sorte del ricorso ordinario.
12. Con il secondo motivo, relativo anch’esso alla posizione di (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) denuncia che non sia stata depositata la copia dotata di attestazione di conformita’ da parte del difensore, della sentenza impugnata ma soltanto una copia informale, priva dell’attestazione di conformita’ all’originale notificato a mezzo pec.
Anche di questo profilo il ricorrente si sarebbe avveduto, o quanto meno l’avrebbe denunciato, solo con la memoria ex articolo 378 c.p.c., e lamenta che la Corte, invece di dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso avversario, l’ha accolto.
Il motivo e’ inammissibile, perche’ non si tratta di circostanza rilevabile d’ufficio e quindi la contestazione avrebbe dovuto essere effettuata, per potersi dolere della sua omessa considerazione, tempestivamente nel controricorso, mentre, per affermazione dello stesso odierno ricorrente, e’ stata effettuata solo in memoria. Tanto esimerebbe dal dover esaminare la sussumibilita’ dell’omessa pronuncia sul punto all’interno dell’errore di fatto revocatorio.
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
A cio’ si aggiunga che pure questo motivo, come il precedente, sarebbe anche infondato in fatto, e quindi radicalmente inammissibile per insussistenza materiale del presupposto di fatto dell’errore revocatorio: (OMISSIS) segnala infatti che nel suo fascicolo di parte esistevano due copie della sentenza del Tribunale di Foggia impugnata, entrambe munite di asseverazione: una e’ la copia della sentenza ricevuta a mezzo pec, una e’ la copia dell’originale informatico, estratta dal fascicolo telematico. E cosi’ e’, in effetti: all’esito di una verifica degli atti risultano prodotte nel fascicolo di parte due copie della sentenza di primo grado, una notificata via pec dall’avvocato dell’odierno ricorrente all’avv. di (OMISSIS), che ne certifica la conformita’ all’originale telematico ricevuto, e una seconda, estratta dal fascicolo telematico di (OMISSIS), anche questa con attestazione di conformita’ all’originale.
13. Con il terzo motivo, anch’esso relativo alla posizione di (OMISSIS), il ricorrente lamenta che questa Corte, nella sentenza qui impugnata, non abbia dichiarato l’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso della predetta societa’, perche’ rubricato sub articolo 360 c.p.c., n. 3, mentre era in effetti riconducibile ed e’ stato valutato come se fosse sussumibile all’interno dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Il motivo e’ radicalmente inammissibile, perche’ lamenta, in effetti non un errore di fatto ma un preteso errore di giudizio del collegio, che non avrebbe dichiarato l’inammissibilita’ del motivo per il vizio formale indicato. Non e’ nel caso di specie neppure astrattamente ipotizzabile che questo esito sia dovuto ad una svista percettiva da parte del collegio revocando, atteso che nel ricorso introduttivo il motivo denunciava l’ipotesi della violazione di legge ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma all’interno dello stesso motivo era contestualmente denunciata la violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., ovvero ipotesi di nullita’ del provvedimento impugnato, riconducibili nella ipotesi di cui all’articolo 365 c.p.c., n. 4. La corte revocanda poi, nell’ambito della sua valutazione, ha in effetti valorizzato le censure relative alla nullita’ del provvedimento impugnato, ben potendo, in ogni caso, procedendo all’esame delle censure formulate dalle parti, riqualificarle e sussumere le stesse all’interno della ipotesi di censura di legittimita’ piu’ appropriata.
Tanto non esime dal rilevare il carattere pretestuoso della contestazione, specie se si considera che le Sezioni Unite, nel caso di erronea indicazione del paradigma dell’articolo 360 c.p.c. ed anche della norma violata, ove il motivo riveli chiaramente la sostanza della censura, ne ammettono lo scrutinio: vedi Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013.
14. All’interno del quarto motivo, relativo alla posizione di (OMISSIS), il ricorrente articola due diverse censure. Con la prima, non prospetta neppure un errore di fatto revocatorio, ma l’omessa considerazione di una questione di diritto, ovvero la perdita della legittimazione attiva da parte della banca.
Il motivo proposto e’ per questo, in ogni caso, inammissibile.
Si aggiunga che esso sarebbe anche nel merito infondato, atteso che la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’impresa capogruppo, di per se’, non configura il venir meno dei soggetti che ne fanno parte. Al contrario, sono le vicende successive (cessioni, incorporazioni, fusioni) che possono determinare, a seconda dei casi, successioni a titolo particolare o universale. Per cui, la messa in liquidazione di (OMISSIS) s.p.a., controllante di (OMISSIS), nel giugno 2017, non incideva di per se’ sulla legittimazione di (OMISSIS), e sulla sua possibilita’, nel settembre 2017, di conferire mandato al difensore nel giudizio di cassazione, avv. (OMISSIS).
14.2. Il secondo punto contenuto nel quarto motivo e’ anch’esso del tutto inammissibile perche’ concerne una questione di diritto e non un errore di fatto revocatorio. Anch’esso sarebbe inoltre del tutto infondato, in quanto (OMISSIS) non era ancora cessata per incorporazione quando inizio’ la causa, la procura fu regolarmente rilasciata, e solo in corso di causa essa venne incorporata in (OMISSIS). Ne consegue che, da un lato, la legittimazione a proseguire il giudizio dell’incorporata non viene meno, dall’altro che nessun obbligo aveva l’incorporante di intervenire (v. in proposito Cass. S.U. n. 21970 del 2021: “La fusione per incorporazione estingue la societa’ incorporata, che non puo’ dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facolta’ per la societa’ incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l’interruzione del processo, esclusa “ex lege” dall’articolo 2504 bis c.c.”).Cio’ a prescindere dal fatto che l’intervento non e’ neppure ammissibile in sede di legittimita’.
15. Sul quinto motivo, relativo alla mancanza in atti della procura speciale per (OMISSIS) in originale, la censura originariamente proposta, e qui riproposta sub specie di errore revocatorio, era talmente generica che essa e’ stata implicitamente rigettata dal Collegio che ha proceduto oltre, definendo la causa nel merito.
E’ quindi in questa sede inammissibile perche’ generica e perche’, nei limiti in cui risulta comprensibile, adombra al piu’ un – del tutto ipotetico – errore di diritto del giudice a quo. Si richiamano qui integralmente le considerazioni svolte sul primo motivo.
16. Con il sesto motivo si lamenta che la Corte di cassazione con la sentenza impugnata non abbia individuato la censura, secondo la quale la conformita’ all’originale della copia notificata della sentenza impugnata prodotta da (OMISSIS) sarebbe stata attestata da un avvocato non costituito nel giudizio di legittimita’.
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
Anche questo rilievo attiene ad una questione di diritto, e non ad un errore di fatto revocatorio, ed e’ pertanto inammissibile, oltre ad essere privo di decisivita’ e del tutto infondato. L’avv. (OMISSIS), attestante la conformita’ dell’atto all’originale, effettivamente non era costituito in favore dell’istituto di credito controricorrente nel giudizio di legittimita’, in cui (OMISSIS) era assistita dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
Controllati gli atti, egli risulta essere stato, pero’, l’avvocato che assisteva (OMISSIS) nel giudizio di merito. La sua attestazione di conformita’ era dunque conforme al principio, piu’ volte affermato da questa Corte, secondo il quale “Nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l’attestazione di conformita’ della copia analogica predisposta ai fini del ricorso per cassazione puo’ essere redatta, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimita’ ad un altro difensore. (Nella specie, l’attestazione di conformita’ della sentenza impugnata con il ricorso dichiarato improcedibile era stata redatta dal difensore in grado di appello successivamente al conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione ad altro difensore).” (Cass. n. 10941 del 2018, Cass. n. 6907 del 2020, da ultimo Cass. n. 25969 del 2022).
17. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
L’esito del ricorso giustifica che si dia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
L’omesso esame di una questione processuale non integra l’errore di fatto revocatorio
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 5.600 ciascuna, oltre Euro duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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