Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9297.
La massima estrapolata:
In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva.
Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9297
Data udienza 11 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15264-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMINTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1595/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
FATTI DI CAUSA
1. – Su istanza di Mar s.r.l., il Tribunale di Cosenza dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..
2. – La pronuncia era impugnata dalla societa’ dichiarata fallita; la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 17 dicembre 2015, respingeva il reclamo.
3. – La stessa (OMISSIS) ricorre ora per cassazione facendo valere due motivi di impugnazione. La curatela fallimentare e la societa’ (OMISSIS), intimate, non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo e’ lamentata l’omessa motivazione in relazione alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, nonche’ l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che, avendo riguardo ai dati emergenti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, vi erano alcune voci che dovevano essere detratte dal computo dei ricavi che figuravano nel conto economico; rileva, altresi’, che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe emerso un superamento delle soglie dimensionali anche con riferimento all’ammontare complessivo dei debiti (oltre che con riguardo ai ricavi, di cui si e’ appena detto) si poneva in chiaro contrasto con le emergenze documentali di causa.
Il motivo e’ nel complesso infondato.
La Corte di merito ha spiegato che con riguardo all’esercizio 2010 si delineava “un superamento delle soglie dimensionali sia con riguardo ai ricavi che con riguardo all’ammontare complessivo dei debiti”.
Come e’ noto, nella nuova formulazione dell’articolo 360, n. 5, risultante dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, e’ mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (sicche’ rilevano vizi radicali quali la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficiente” della motivazione: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Nessuno di tali radicali carenze motivazionali ricorre nel caso in esame.
Vero e’ che la questione attinente alla dedotta necessita’ di detrarre dall’ammontare dei ricavi alcune voci del conto economico pare sottendere l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, Oggetto di discussione tra le parti, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5.: nondimeno, la rituale deduzione di un tale vizio implica che la parte ricorrente non solo indichi il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, nonche’ il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. L. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 cit.). La societa’ (OMISSIS), di contro, non ha precisato quando ebbe a prospettare il fatto suddetto (essendo del tutto inidoneo, a tal fine, il richiamo a quanto da essa osservato “nel corso del giudizio di gravame”), ne’ ha chiarito se e come la propria deduzione riferita all’erroneo computo dei ricavi trovasse riscontro nel conto economico dell’esercizio del 2010 (essendo insoddisfacente, al riguardo, il generico richiamo effettuato nel corpo del motivo ad alcune voci: voci che – oltretutto – nemmeno paiono pertinenti al valore della produzione (e che quindi non si vede come possano incidere sul complessivo ammontare dei ricavi dell’esercizio).
Risulta cosi’ non decisiva la censura fondata sull’asserita erroneita’ dell’affermazione secondo cui l’importo globale dei debiti dell’esercizio 2010 sarebbe risultato inferiore alla soglia di legge: infatti, l’articolo 1 L. fall. condiziona l’esclusione della fallibilita’ dell’imprenditore al “possesso congiunto” dei valori dell’attivo patrimoniale, dei ricavi lordi e dei debiti; sicche’ l’eccedenza dei ricavi dell’esercizio 2010 rispetto al limite normativo di Euro 200.000,00 e’ di per se’ sufficiente a giustificare la sottoposizione della societa’ ricorrente alla procedura concorsuale. Peraltro, la stessa (OMISSIS) non potrebbe aspirare a un riesame, in questa sede, delle risultanze documentali prese in considerazione, ai fini dello scrutinio del superamento della soglia dimensionale, dalla Corte di appello: tale aspetto inerisce, infatti, al giudizio di fatto che e’ riservato al giudice del merito.
2. – Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 L. fall., l’insufficienza della motivazione e il vizio logico della medesima. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe attribuito rilievo allo squilibrio tra l’attivo e il passivo patrimoniale, laddove cio’ che andava preso in considerazione era il dato dell’incapacita’ del debitore di soddisfare con regolarita’ le proprie obbligazioni.
Il motivo e’ privo di fondamento.
L’apprezzamento compiuto dalla Corte di appello e’ stato correttamente indirizzato alla verifica della incapacita’, da parte della societa’ istante, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. In tal senso si spiega, del resto, la valorizzazione, da parte del giudice del gravame, sia del dato costituito dai numerosi protesti levati nei confronti di (OMISSIS), sia della circostanza per cui quest’ultima si era dimostrata incapace di operare versamenti, anche parziali, al fine di estinguere il credito fatto valere dalla societa’ (OMISSIS) (di appena 4.000,00): e’ qui da rimarcare come lo stato di insolvenza rappresenti una situazione oggettiva dell’imprenditore che prescinde totalmente dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (Cass. 15 gennaio 2015, n. 583, non massimata; cfr. pure Cass. 30 settembre 2004, n. 19611).
3. – In conclusione, il ricorso e’ respinto.
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Motivazione semplificata.
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