Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9339.
La massima estrapolata:
La liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.
Ordinanza 4 aprile 2019, n. 9339
Data udienza 25 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R. G. n. 17647/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso per procura speciale a margine ricorso per cassazione dall’AVVOCATO (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 932 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il 18/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2019 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) impugna, con tre motivi di ricorso, proposti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha disatteso l’appello avverso sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda di rimborso di somme e di risarcimento dei danni subiti dagli immobili del (OMISSIS) in conseguenza del comportamento di (OMISSIS).
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo deduce violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli articoli 112 e 132 codice di rito, avendo omesso la Corte territoriale qualsiasi statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni subiti dal (OMISSIS) a causa dell’accumulo di materiale di risulta, proveniente dal terreno confinante di proprieta’ del (OMISSIS).
Il motivo e’ fondato.
La sentenza della Corte di appello di Catania alla pag. 4 espone che il Tribunale aveva negato a (OMISSIS), attore in primo grado ed appellante, “il risarcimento per i lamentati danni alla facciata ed il rimborso delle spese sostenute per lo spostamento del materiale, proveniente dal fondo del convenuto, che si era ammassato a ridosso dell’immobile dell’attore”.
A fronte di detta chiara affermazione circa la statuizione di rigetto contenuta nella sentenza del Tribunale la sentenza della Corte di Catania nulla espone sulla domanda di rimborso delle spese sostenute da (OMISSIS), pur accertando che la domanda, o il capo di domanda era stato ritualmente proposto in primo grado.
Dal richiamo dell’atto di appello effettuato ai fini della cd. autosufficienza del ricorso risulta che il motivo di impugnazione era stato proposto alla Corte territoriale, alle pag. 29 e 30 della citazione in fase di gravame.
E’, quindi, integrato il vizio di omessa pronuncia, di cui all’articolo 112 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso e’, pertanto accolto.
Il secondo ed il terzo motivo attengono alla violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 115, 116, 163 e 163 c.p.c. e articoli 1226, 2056 e 2697 c.c.
In quanto strettamente connessi i due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati.
Essi sono fondati.
La sentenza impugnata esordisce nella motivazione affermando che “Il primo Giudice riteneva, sulla base delle concordanti dichiarazioni dei testimoni, che sussistesse la prova della verificazione dell’incendio e, pertanto, la responsabilita’ del convenuto, ai sensi dell’articolo 2051 c.c. Rilevava, pero’, che il materiale istruttorio raccolto non consentiva di procedere alla quantificazione dei pretesi danni”.
Dette affermazioni sono sostanzialmente condivise dalla Corte di appello, che, pero’, imputa al (OMISSIS) la mancata quantificazione dei danni, non avendo questi chiesto un accertamento tecnico preventivo nell’immediatezza dei fatti “…e non avesse, invece, atteso oltre quattordici anni per iniziare la causa e dimostrare gli asseriti pregiudizi subiti”.
Il tal modo, tuttavia, la Corte territoriale non governa adeguatamente le risultanze di causa, in quanto sostanzialmente, a fronte di una ritenuta, alle prime righe della motivazione, accertata responsabilita’ per custodia, con riferimento all’incendio (la sentenza, sul punto, non applica adeguatamente l’articolo 2051 c.c., che prevede una forma di responsabilita’ sostanzialmente oggettiva, implicante l’onere della prova del caso fortuito da parte del custode), esclude possa applicarsi la liquidazione equitativa dei danni, che, viceversa, in materia di responsabilita’ extracontrattuale e’ ammessa, giusta il rinvio dell’articolo 2056 c.c. all’articolo 1226 c.c.
La Corte di appello ha, inoltre, del tutto disatteso di confrontarsi con il materiale probatorio raccolto, che, come risulta dagli stralci delle deposizioni testimoniali riportati nel ricorso di legittimita’, corroborava l’effettiva verificazione di danni al fondo del (OMISSIS).
Per costante e risalente giurisprudenza (Cass. n. 00957 del 26/01/1995): “Il giudice di merito ha la facolta’ di liquidare il danno in via equitativa, anche d’ufficio, quando sia mancata la prova del dedotto ammontare dello stesso, per l’impossibilita’ per la parte di fornire sufficienti elementi, ovvero quando gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficolta’ di una precisa quantificazione.” ed ancora (Cass. n. 01201 del 06/02/1998): “L’impossibilita’ di provare il danno nel suo preciso ammontare richiesta dall’articolo 1226 c.c. come condizione dell’esercizio da parte del giudice del potere di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto e pertanto deve ritenersi sussistente anche quando in relazione alla peculiarita’ del fatto dannoso la precisa determinazione del danno si presenti difficoltosa”.
Il giudice del merito non ha correttamente applicato i detti principi in tema di liquidazione del danno da responsabilita’ extracontrattuale.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e, non sussistendo i presupposti per la decisione nel merito, la causa rinviata, in applicazione dell’articolo 383 c.p.c., comma 1, alla Corte di appello di Catania, con vincolo di diversa composizione, che la decidera’ adeguandosi a quanto statuito.
Al giudice del rinvio e’ demandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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