Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2022| n. 7543.

In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l’esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di divisione, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata di rigetto del gravame proposto dal ricorrente, in quanto la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, oggetto del secondo motivo d’appello, era ampiamente ricompresa nello scaglione di valore indeterminabile, la cui applicabilità discendeva dalla natura processuale della questione posta con il primo motivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 4 settembre 2018, n. 21613).

Ordinanza|8 marzo 2022| n. 7543. Liquidazione delle spese del giudizio di appello

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Divisione – Controversia – Procedimento civile – Spese di giudizio – Liquidazione delle spese del giudizio di appello – Determinazione del valore della controversia – Sentenza di primo grado impugnata solo in ordine ad una questione processuale – Ipotetico accoglimento – Necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado – Valore della causa – Considerazione come indeterminabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12828-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 263/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello, nella causa di divisione fra i fratelli Parola, ha rigettato l’appello proposto dall’attuale ricorrente (OMISSIS), il quale aveva eccepito, con apposito motivo d’appello, l’improcedibilita’ del giudizio in conseguenza del mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; la corte di merito ha poi respinto anche il secondo motivo d’appello, volto a censurare la liquidazione delle spese di lite da parte del primo giudice.
Quindi i giudici d’appello, nel regolare le spese del grado, hanno opinato che l’eccezione di improcedibilita’ attingesse l’intero giudizio: da cio’ la determinazione del valore del giudizio d’appello sulla base del valore della causa di divisione.
Tale ratio decidendi e’ oggetto del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS), con il quale si sostiene che, in ipotesi la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine a una questione processuale, la causa deve ritenersi di valore indeterminabile, poiche’ l’esame di tale unica questione non comporta la necessita’ di esaminare il merito della causa.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
Il controricorrente ha depositato memoria, con la quale ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 380-bis c.p.c.. La questione e’ stata ripetutamente affrontata da questa Corte, che l’ha esaminata sotto molteplici profili e l’ha ritenuta manifestamente infondata. Sul punto, pertanto, si richiamano tali precedenti, senza che occorra aggiungere altro (Cass. n. 395/2017; n. 5371/2017; n. 24088/2017).
In quanto all’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, proposta nel controricorso (e reiterata con la memoria), con la quale si evidenzia che la questione del valore indeterminabile non fu affrontata dinanzi al giudice di merito, la stessa non coglie nel segno, trattandosi di questione che sorge e diventa attuale nel momento in cui il giudice provvede alla liquidazione delle spese. Analogamente e’ infondata l’ulteriore eccezione del controricorrente, secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto dolersi della liquidazione eccessiva, denunciando la violazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ma avrebbe dovuto in ipotesi denunciare la violazione della norma in base alla quale si deve stabilire il valore della causa. E’ noto, infatti, che in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilita’ di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma e’ solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 12690/2018; n. 14026/2012).
Nel caso in esame in senso della censura, quale risulta dall’esame del ricorso, e’ del tutto chiaro: in ragione della materia controversa in appello, il giudice avrebbe dovuto considerare la causa di valore indeterminabile e liquidare le spese secondo quanto dispone il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, il quale integra un regolamento adottato da una autorita’ non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformita’ dell’articolo 3 disp. gen., e che non e’ trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione emanato nell’esercizio di un potere di controllo (Cass. n. 9514/1996; n. 13547/2000).
Il ricorso e’ fondato. Vengono in considerazione i seguenti principi:
a) Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalita’ ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, e’ dato dall’importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all’esame del giudice di appello. (Cass. n. 27871/2017; n. 536/2011);
b) In tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessita’ da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiche’ l’esame di tale unica questione non comporta la necessita’ di esaminare il merito della causa (Cass. n. 21613/2018). Nella specie, come giustamente fa notare il ricorrente, la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, oggetto del secondo motivo d’appello, era ampiamente ricompresa nello scaglione di valore indeterminabile, la cui applicabilita’ discendeva dalla natura processuale della questione posta con il primo motivo.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvedera’ alla liquidazione delle spese del giudizio d’appello in base ai criteri sopra indicati e regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per le spese.

 

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