Consiglio di Stato, Sentenza|22 aprile 2021| n. 3254.
L’indennità supplementare di aerosoccorso non è cumulabile con altre indennità supplementari (nella specie indennità di volo e di pronto intervento aereo) in quanto vige, in materia, il principio del divieto di cumulo delle indennità, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, per cui la contemporanea corresponsione di entrambi gli emolumenti per la medesima attività non avrebbe alcuna giustificazione.
Sentenza|22 aprile 2021| n. 3254
Data udienza 25 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Personale militare – Aereosoccoritore – Trattamento economico – Indennità supplementare di soccorso – Cumulabilità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4335 del 2012, proposto dal signor Wi. De Ge., rappresentato e difeso dall’avvocato Lu. Pa., con domicilio eletto presso lo studio Lu. Co. in Roma, via (…);
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege, in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 2795 del 30 maro 2011, resa tra le parti, concernente diniego pagamento dell’indennità di aerosoccorso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Vista la sentenza non definitiva di questa sezione n. 4715 del 31 luglio 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2021 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto al T.a.r. per il Lazio, il signor Wi. De Ge. ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di aerosoccorso in misura mensile prevista dall’art. 9, l. n. 78 del 1983.
2. Il primo giudice – con l’impugnata sentenza n. 2795 del 2011 – nella premessa che il militare avesse richiesto il pagamento della indennità di aerosoccorso c.d. occasionale (articolo 9, comma 2, legge cit.), rigettava il ricorso per la ritenuta, sua palese infondatezza, rilevando quanto segue.
2.1. Ai fini della richiesta indennità non era sufficiente l’aver fatto parte di un equipaggio di aerosoccorso, per essere lo stesso composto oltre che dai veri e propri aerosoccorritori (e, ovviamente, dai piloti: percettori di una specifica indennità ) – da militari (quali l’assistente di volo, il coadiutore tattico, il fotografo, l’operatore elettronico, ecc…) in possesso di diverse (ed apposite) specializzazioni.
2.2. L’originario ricorrente non aveva offerto la prova ex art. 2697 c.c.:
a) di aver svolto, in un determinato arco temporale, l’attività di cui è causa (consistente, è opportuno rammentarlo, nel calarsi – a mezzo di verricello – fuori dall’aeromobile per recuperare chi si trova, in terra o in mare, in una situazione di pericolo);
b) di quali fossero stati i giorni in cui aveva effettivamente partecipato ad operazioni od esercitazioni di soccorso.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe ha proposto appello il sig. De Ge. – affidato a due complessi motivi da pagina 2 a pagina 14 del ricorso – lamentando che non vi sarebbe stato alcun deficit probatorio nel giudizio di primo grado, nel corso del quale egli avrebbe dimostrato:
a) di aver prestato attività presso una struttura istituzionalmente destinata a disimpegnare l’attività di soccorso;
b) che la stessa amministrazione aveva iniziato a corrispondere la dovuta indennità, tanto che l’azione aveva ad oggetto solo gli arretrati, restando in tal modo da determinare non l’an della richiesta indennità, ma solo il quantum;
c) che l’azione intentata in prime cure avrebbe avuto ad oggetto solo la illegittimità del provvedimento dell’amministrazione e non la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro determinata, ma alla mera conformazione dell’attività amministrativa una volta accertato il diritto dell’appellante all’indennità de qua in ragione dei giorni nei quali l’amministrazione stessa lo avrebbe impiegato nel disbrigo delle dette mansioni, ossia quella giornaliera;
d) di avere provato, con il deposito documentale effettuato in primo grado, il suo impiego quale aerosoccorritore presso la 672^ Squadriglia Collegamenti e Recupero RB di stanza in (omissis) ed il 4° Stormo – 604^ Squadriglia Collegamenti e Soccorso di stanza a Grosseto e dunque il suo diritto a percepire l’indennità mensile e non quella c.d. occasionale di aerosoccorso.
4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione ha posto in luce che:
a) l’unica struttura attualmente individuata con apposito provvedimento formale, quale strumento operativo per lo specifico compito di cui si tratta, è costituito dal “Centro di sopravvivenza e aerosoccorritori di Fu.”, con la conseguenza che, nell’ipotesi di svolgimento di attività simili presso altri reparti – come nel caso del ricorrente, non in servizio presso tale Reparto – non può applicarsi, in via analogica od estensiva, la peculiare disciplina dettata dal citato art. 9;
b) nel caso in esame, il ricorrente non avrebbe assolto all’onere della prova, non avendo indicato gli elementi di fatto che, in base alla richiamata normativa, giustificherebbero il riconoscimento del richiesto beneficio, ancorché si tratti di elementi nella piena disponibilità del militare e cioè di circostanze documentabili in quanto relative ai tempi ed alle modalità delle prestazioni che si afferma essere state rese, considerando, come detto, che l’art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, riconoscerebbe l’indennità in questione “limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni”.
5. Con sentenza irrevocabile n. 4715 del 31 luglio 2018, questa sezione “non definitivamente pronunciando sul ricorso”, ha in parte respinto e in parte accolto l’appello disponendo incombenti istruttori.
5.1. In particolare, è stato assodato che:
a) l’oggetto del giudizio è costituito da un diritto di credito azionato davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;
b) il credito richiesto in giudizio è quello riconosciuto dall’art. 9, comma 2, l. n. 78 del 1983 a titolo di indennità mensile di aerosoccorso (e non a titolo di indennità giornaliera ovvero occasionale come erroneamente stabilito dal T.a.r.);
c) la prova degli elementi costitutivi del credito (e quindi della fondatezza della domanda) incombe sul creditore che agisce in giudizio;
d) nella specie risultano provati: l’assegnazione del militare a mansioni di aerosoccorritore; il possesso di apposito titolo abilitativo; la destinazione ad un reparto SAR (search and rescue);
e) risulta invece carente la prova, a carico dell’amministrazione, che al militare non sia stata corrisposta atra indennità supplementare (di volo o di pronto soccorso aereo): tale requisito (di indole negativa), infatti, deve ritenersi indefettibile in ossequio al principio consolidato del divieto di cumulo delle indennità erogate nel presupposto comune della pronta impiegabilità del militare;
f) è indispensabile acquisire a cura dell’Amministrazione la prova che l’interessato non abbia percepito – durante il servizio prestato presso la 672° squadriglia collegamenti e recupero RB di stanza a (omissis) e presso il 4° stormo – 604° squadriglia collegamento e soccorso di stanza a Grosseto – indennità di volo e di pronto intervento aereo o altri analoghi emolumenti.
6. L’Amministrazione ha depositato documentata relazione (datata 24 ottobre 2018) da cui è emerso che il signor De Ge., nel periodo in cui è stato in servizio presso le squadriglie di stanza a (omissis) e Grosseto, ha percepito sia l’indennità di volo per equipaggi fissi che quella di pronto intervento.
7. Le parti hanno scambiato ulteriori memorie (il Ministero della difesa in data 22 febbraio 2021, il privato in data 1 marzo 2021).
8. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2021 – svoltasi ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137 del 2020 – la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello è infondato.
9.1. Il punto centrale da dirimere, all’esito della decisione non definitiva della Sezione, n. 4715 del 2018, consisteva nell’appurare se e quali indennità fossero “state corrisposte all’odierno appellante per il periodo di servizio prestato con la qualifica di aerosoccorritore presso la 672^ Squadriglia Collegamenti e Recupero RB di stanza in (omissis) ed il 4° Stormo – 604^ Squadriglia Collegamenti e Soccorso di stanza a Grosseto”.
9.3. L’istruttoria ha consentito di accertare che il signor De Ge. ha percepito l’indennità di volo per equipaggi fissi nei periodi in cui è stato impiegato presso (omissis) e l’indennità di volo per equipaggi fissi e di pronto intervento a Grosseto.
9.4. Tanto si evince dalla documentazione depositata in giudizio il 24 ottobre 2018, in particolare, dalle attestazioni prodotte dall’Aeronautica militare – Poligono sperimentale e di addestramento interforze di (omissis); segnatamente rilasciate:
a) dal Centro sperimentale di volo di (omissis), con data 5 ottobre 2000, per gli anni dal 1996 al 1999 in cui l’appellante ha percepito l’indennità mensile di volo per Equipaggi fissi;
b) dall’Aeronautica Militare 4^ Stormo, in data 14 settembre 2018, in cui si dà atto che sono state corrisposte all’appellante le “Indennità Equipaggi Fissi di Volo per il periodo 28/01/2000 – 31/07/2005” nonché le “Indennità Pronto Intervento per Equipaggi Fissi di Volo per il periodo 28/01/2000 – 31/07/2005:
c) dal prospetto riepilogativo dell’Aeronautica Militare 4^ Stormo del 16 settembre 2005, da cui risulta la corresponsione della indennità di “intervento equipaggi fissi di volo” per il periodo 1985-2005.
10. Le suddette circostanze fattuali, secondo le quali l’appellante percepisce le indennità previste per gli equipaggi fissi di volo e di pronto intervento, non risultano contestate. Da ciò deriva, secondo quanto sopra precisato che, pur essendo egli in possesso della qualifica di aerosoccorritore, non può cumulare l’indennità percepita come pilota con quella oggetto della presente domanda.
11. La Sezione, come già anticipato nella sentenza non definitiva e interlocutoria n. 4715 del 2018, osserva, infatti, che l’indennità supplementare di aerosoccorso non è cumulabile con altre indennità supplementari (nella specie indennità di volo e di pronto intervento aereo) in quanto vige, in materia, il principio del divieto di cumulo delle indennità, trattandosi di compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, per cui la contemporanea corresponsione di entrambi gli emolumenti per la medesima attività non avrebbe alcuna giustificazione.
Si tratterebbe, infatti, di una indebita locupletazione per compensi erogati a fronte di compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità ; in altri termini, una doppia corresponsione di compensi per la medesima attività (Cons. Stato, sez. IV, 1° marzo 2006, n. 1006; sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1157 e 1186; sez. IV, 23 marzo 2006, n. 1514).
11. In definitiva, è stato provato che l’interessato ha percepito, nei periodi di interesse ai fini del presente giudizio, altre indennità di pronto impiego operativo, incompatibili con la liquidazione dell’indennità di aerosoccorso; da qui l’infondatezza della domanda (cfr. negli esatti termini ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 940 del 2020).
12. Nè possono trovare ingresso le argomentazioni sviluppate dal privato nella memoria di replica del 1 marzo 2021 in quanto rivolte a sovvertire le statuizioni poste a base della sentenza di questa sezione n. 4715 del 2018 ormai passate in giudicato.
13. In conclusione l’appello deve essere respinto e, per l’effetto, va confermata l’impugnata sentenza con diversa motivazione.
14. Le spese del grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, co. 1, c.p.a., sono liquidate come da dispositivo.
15. Il Collegio rileva, inoltre, che la pronuncia di infondatezza dell’appello si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, e cioè sull’applicazione di norma da lungo tempo in vigore e certamente applicabile alla fattispecie esaminata, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, nn. 1117 e 1186 del 2018 cit.; sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2200; Cass. civ., sez. VI, 2 novembre 2016, n. 2215, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria).
15.1. La condanna dell’originario ricorrente ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, eventualmente anche agli effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Wi. De Ge. al pagamento delle spese dell’odierno grado di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del Ministero della difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Giuseppe Rotondo – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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