Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19515.

L’esimente prevista dall’art.97 della l. n.633 del 1941

L’esimente prevista dall’art.97 della l. n.633 del 1941, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l’esimente legata alla notorietà di un famoso calciatore fosse strettamente correlata soltanto nell’ ambito dell’attività sportiva, ritenendo quindi che non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, foto del calciatore che lo ritraevano mentre scendeva da un aereo brandendo la coppa appena vinta con la squadra, altra fotografia che lo ritraeva insieme ad altri noti calciatori della nazionale italiana dell’epoca durante un ritiro della nazionale, un’altra, infine, che lo ritraeva nel corso di un’intervista).

Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19515. L’esimente prevista dall’art.97 della l. n.633 del 1941

Data udienza 8 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave Privacy – Pubblicazione fotografie – Personaggio sportivo famoso – Svolgimento di attività accessorie o connesse – Consenso – Necessità – Art. 97 l.d.a.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18642/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in virtu’ di procura speciale autenticata dal Notaio (OMISSIS) del (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 5246/2017 depositata il 14.12.2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8.6.2022 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 15.1.2012 (OMISSIS), ancor meglio noto come (OMISSIS), famoso (OMISSIS) e quindi (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la (OMISSIS) s.p.a., societa’ incorporante (OMISSIS) s.p.a. (di seguito, breviter, (OMISSIS)) lamentando che la convenuta si fosse resa responsabile di due diversi illeciti ai suoi danni, in contrasto con l’articolo 2 Cost., l’articolo 10 c.c., la L. 22 aprile 1941, n. 633, articoli 1, 2 e 96, sul diritto d’autore (di seguito l.d.a.) e il Codice di protezione dei dati personali: vale a dire il reiterato e abusivo, in difetto di previo consenso, sfruttamento del suo diritto all’immagine a scopo commerciale, relativamente ad opere audiovisive e a medaglie commemorative, e la violazione del diritto d’autore su una serie di frammenti di interviste da lui rilasciate a (OMISSIS) s.p.a., incluse in una serie di DVD intitolati rispettivamente “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)”, “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)”.
L’attore ha chiesto in conseguenza la condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni.
(OMISSIS) si e’ costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande di controparte e ottenendo la chiamata in causa della RAI s.p.a., in cui si era fusa per incorporazione (OMISSIS).
Questa si e’ costituita, chiedendo anch’essa il rigetto di tutte le domande proposte da (OMISSIS).
Il Tribunale di Milano con sentenza del 9.2.2015 ha parzialmente accolto le domande di (OMISSIS), ritenendo illecita la diffusione (a) di immagini fotografiche che ritraevano l’attore non in azioni di gioco, escluse quelle in cui egli era in posa con la propria squadra, e (b) di alcune medaglie richiamanti l’immagine dell’attore; ha conseguentemente condannato (OMISSIS) al risarcimento dei danni, equitativamente liquidati in Euro 50.000,00, ha respinto le domande di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); ha condannato (OMISSIS) a rifondere parzialmente le spese al sig. (OMISSIS) e totalmente alla (OMISSIS).
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello in via principale (OMISSIS), a cui ha resistito l’appellato (OMISSIS), proponendo appello incidentale.
La Corte di appello di Milano con sentenza del 14.12.2017 ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) verso (OMISSIS); ha dichiarato inammissibile, perche’ tardivo, l’appello incidentale del (OMISSIS); ha compensato le spese fra (OMISSIS) e (OMISSIS); ha condannato il (OMISSIS) a rifondere le spese alla (OMISSIS).
La Corte di appello ha ritenuto che l’esimente legata alla notorieta’ del personaggio sportivo (OMISSIS) fosse strettamente correlata all’ambito di effettiva esplicazione e che quindi non potessero essere utilizzate, in difetto di consenso, immagini del noto calciatore in scene di vita quotidiana e al di fuori del contesto calcistico in cui la notorieta’ trovava concretizzazione. Quanto alle medaglie commemorative, ha ritenuto che la stilizzazione evocasse con alto grado di fedelta’ il personaggio di (OMISSIS). Infine ha ritenuto congrua la liquidazione del danno operata in primo grado.
3. Avverso la predetta sentenza del 14.12.2017, non notificata, con atto notificato il 12.6.2018 ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), svolgendo due motivi, entrambi circoscritti alla responsabilita’ ravvisata a suo carico in relazione alle fotografie che ritraevano (OMISSIS) non in azione di gioco e senza la divisa della squadra di appartenenza e chiarendo espressamente che la sua impugnazione non era rivolta alla pronuncia relativa alle sopra citate medaglie commemorative.
Ha proposto controricorso e ricorso incidentale (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
La (OMISSIS) non si e’ costituita in giudizio.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Giova premettere che l’impugnazione proposta da (OMISSIS) riguarda esclusivamente il comportamento illecito e dannoso ravvisato dai giudici milanesi nella pubblicazione, in una serie di DVD, di alcune fotografie di (OMISSIS), che lo ritraevano in scene di vita quotidiana e non nell’atto della prestazione sportiva o comunque con la divisa della sua squadra (il Milan o la Nazionale italiana).
(OMISSIS) infatti ha prestato acquiescenza al dictum della sentenza impugnata per quanto riguarda le immagini stilizzate delle medaglie commemorative.
5. E’ altresi’ il caso di precisare come risulti chiaramente dalla sentenza impugnata e sia comunque pacifico in causa che le fotografie in questione non hanno alcunche’ di offensivo o sconveniente e non attengono neppure alla sfera intima e riservata della persona.
Presumibilmente inoltre – lo ha sostenuto, senza subire smentite, la ricorrente sulla base dell’atteggiamento e della postura delle persone ritratte – le fotografie sono state scattate, a loro tempo, con il consenso del sig. (OMISSIS); non si fa questione pero’ di una cessione dei diritti di utilizzazione delle fotografie da parte dell’autore originario dello scatto.
(OMISSIS) fonda il proprio diritto alla pubblicazione sulla notorieta’ del personaggio (OMISSIS) ritratto nelle fotografie e sull’esimente di cui all’articolo 97 L.d.a. che consentirebbe di delineare la sua figura pubblica all’interno dell’ampio contesto narrativo che caratterizza l’opera editoriale.
6. E’ infine escluso che le fotografie siano state utilizzate come strumento pubblicitario di prodotti o servizi.
Esse sono state semplicemente incluse in supporti DVD distribuiti commercialmente da (OMISSIS) e destinati a commemorare e documentare grandi eventi sportivi come la storia del Milan, o del Campionato di Serie A o del Campionato del Mondo o ancora di celebri partite di calcio che fanno fatto epoca.
7. Solo in parte dalla sentenza impugnata risulta il contesto preciso in cui le fotografie, considerate illecitamente pubblicate, sono state scattate.
Una, menzionata in ricorso e materialmente incorporata nella memoria illustrativa, raffigura (OMISSIS) che scende dall’aereo brandendo la Coppa intercontinentale appena vinta (cfr ricorso, pag.14, penultimo capoverso).
Un’altra, menzionata in ricorso, raffigura (OMISSIS), insieme ad altri noti calciatori della (OMISSIS) dell’epoca, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in un ritiro della Nazionale (cfr ricorso, pag.13, primo paragrafo); un’altra ancora (sempre in ricorso, pag.13, primo paragrafo) lo ritrarrebbe presumibilmente nel corso di un’intervista; nulla si sa di piu’ preciso, salvo la connotazione descrittiva in negativo operata dalla sentenza impugnata (esclusione della raffigurazione di (OMISSIS) in azione di gioco o in divisa da calciatore).
La sentenza impugnata, a pagina 8, primo capoverso, a parte le immagini commemorative stilizzate, ormai estranee alla presente fase processuale, si riferisce, senza ulteriori descrizioni:
(a) alla fotografia sulla copertina della brochure della pubblicazione “(OMISSIS)”;
(b) alla fotografia contenuta nel volume “(OMISSIS)”;
(c) a due fotografie in cui (OMISSIS) e’ raffigurato senza la divisa della squadra di appartenenza e al di fuori di un evento calcistico.
8. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 10 c.c., e articolo 97 L.d.a..
Secondo la Corte territoriale, le fotografie che ritraevano il notissimo calciatore e successivamente uomo politico (quattro volte deputato, poi parlamentare Europeo, tre volte sottosegretario alla Difesa) erano state pubblicate lecitamente solo quando (OMISSIS) era stato ripreso in abiti sportivi, ma non quando figurava in abiti borghesi, ipotesi nella quale si era in presenza di una finalita’ commerciale, con automatica esclusione dell’esimente di cui all’articolo 97 L.d.a..
Viceversa, a parere della ricorrente, i giudici milanesi erano incorsi in errore attribuendo rilevanza al tema delle fotografie, scattate peraltro con il consenso del signor (OMISSIS); infatti nel caso il tema non era offensivo dell’onore e della reputazione altrui e il ritratto fotografico non era stato utilizzato a fini pubblicitari, mentre si sarebbe dovuto considerare il prodotto/opera nel quale l’immagine era riprodotta che soddisfaceva finalita’ didattico-culturali e rappresentava esercizio legittimo del diritto di cronaca.
9. Le norme che vengono primariamente in rilievo sono l’articolo 10 c.c., e gli articoli 96 e 97 della L.d.a..
L’arti. c.c. e’ dedicato all’abuso dell’immagine altrui e prevede che qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione e’ dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorita’ giudiziaria, su richiesta dell’interessato, possa disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
La norma prevede sia la tutela inibitoria, sia quella risarcitoria, e formula un rinvio ad altre disposizioni di legge per individuare i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui sono consentite.
L’articolo 96 L.d.a. enuncia in linea generale il principio che il ritratto di una persona non puo’ essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salve le disposizioni dell’articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata (la legge usa questo participio dal verbo “ritrattare” in luogo del piu’ moderno “ritratta” dal verbo “ritrarre”) si applicano le disposizioni del secondo, terzo e l’articolo 93, comma 4, che individuano i parenti titolari del diritto di assentire e preservano le disposizioni di volonta’ del de cuius.
L’articolo 97 L.d.a. consente la deroga alla necessita’ del consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine e’ giustificata dalla notorieta’ o dall’ufficio pubblico coperto, da necessita’ di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione e’ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non puo’ tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata: ipotesi questa nella fattispecie esclusa.
10. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine ma soltanto l’esercizio di tale diritto, sicche’, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, il consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene ed e’ sempre revocabile, qualunque sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita ed a prescindere dalla pattuizione convenuta, che non integra un elemento del negozio autorizzativo (Sez. 1, n. 1748 del 29.1.2016, Rv. 638445 – 01).
Ai sensi dell’articolo 10 c.c., nonche’ degli articoli 96 e 97 L.d.a., la divulgazione dell’immagine senza il consenso dell’interessato e’ lecita soltanto se e in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari (Sez. 1, n. 1748 del 29.1.2016, Rv. 638444 – 01, Sez. 1, n. 1503 del 6.2.1993, Rv. 480779 – 01; Sez. 1, n. 5790 del 10.11.1979, Rv. 402433 – 01).
L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui, a norma dell’articolo 10 c.c., e degli articoli 96 e 97 L.d.a., sul diritto d’autore, e’ abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza – quali la notorieta’ del soggetto ripreso, l’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessita’ di perseguire finalita’ di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico – ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima (Sez. 3, n. 17211 del 27.8.2015, Rv. 636902 – 01).
La ratio della deroga e’ ispirata dall’interesse pubblico all’informazione e di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, e’ di stretta interpretazione (Sez. 3, n. 11353 del 11.5.2010, Rv. 613001 – 01).
In vari arresti, e’ stato anche precisato che la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca non implica, di per se’, la legittimita’ della pubblicazione o diffusione anche dell’immagine delle persone coinvolte, la cui liceita’ e’ subordinata, oltre che al rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 10 c.c., L. n. 633 del 1941, articoli 96 e 97, nonche’ del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 137, e dell’articolo 8 del codice deontologico dei giornalisti, anche alla verifica in concreto della sussistenza di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata, nell’ottica della essenzialita’ di tale divulgazione ai fini della completezza e correttezza della informazione fornita (Sez. 1, n. 15360 del 22.7.2015, Rv. 636199 – 01; Sez. 1, n. 4477 del 19.2.2021, Rv. 660512 – 01; Sez. 1, n. 18006 del 9.7.2018, Rv. 649524 – 02).
Da ultimo, si e’ osservato che la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in se’ non lesive dell’onore o della reputazione, non puo’ considerarsi integrativa dell’illecito da lesione del diritto all’immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilita’ anch’essa all’esercizio del diritto di cronaca (Sez. 1, n. 29583 del 24.12.2020, Rv. 660191 02).
11. Secondo la sentenza impugnata, la notorieta’ indubbia del personaggio (OMISSIS), scaturente dalle sue imprese sportive del passato e rinvigorita dalla sua carriera politica, parlamentare e governativa in eta’ matura, poteva autorizzare la pubblicazione, senza il suo consenso, di immagini fotografiche della sua persona ma solo nello stretto contesto in cui lui aveva raggiunto la notorieta’, e quindi in ambito strettamente sportivo.
La Corte milanese si e’ richiamata al citato precedente di questa Corte n. 11353 del 2010 per affermare che le esimenti di cui all’articolo 97 L.d.a., comportando deroga alla tutela del diritto all’immagine, diritto inviolabile della persona protetto dalla Costituzione, sono soggette a stretta interpretazione.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’esimente, nel caso in esame, dovesse essere circoscritta all’ambito in cui la notorieta’ trovava effettiva applicazione e non potesse estendersi a scenari di vita quotidiana e a contesti differenti da quello, strettamente sportivo, che concretizzava la notorieta’ del famoso calciatore.
Di qui la ravvisata illiceita’ di fotografie che riprendevano (OMISSIS) in abiti borghesi o nell’ambito della sua vita non agonistica e pure in una rielaborazione fotografica svincolata da un contesto sportivo reale.
12. Il Collegio ritiene che la decisione impugnata non possa essere confermata e che possano essere parzialmente condivise, sia pur con alcune delimitazioni e precisazioni di seguito illustrate, le ragioni esposte dalla Procura generale in adesione al primo motivo di ricorso della (OMISSIS).
13. E’ doveroso prender le mosse dal fatto che la ratio della deroga alla tutela dell’immagine, che consente la divulgazione del ritratto fotografico di una persona senza il suo consenso, va colta nelle esigenze della pubblica informazione e nel diritto di cronaca in relazione a vicende di interesse pubblico, anch’esso dotato di dignita’ costituzionale ex articolo 21 Cost..
La divulgazione della fotografia, a prescindere dal consenso della persona ritratta, e’ giustificata dalla notorieta’ del soggetto ripreso, dall’ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, dalla necessita’ di perseguire finalita’ di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o dal collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il punto e’ quindi se la notorieta’ di un personaggio possa essere rigorosamente delimitata allo stretto ambito delle attivita’ in cui si e’ inizialmente delineata e da cui e’ emersa.
14. La risposta non e’ positiva e si prescinde dalla caratteristiche, invero peculiari, della fattispecie concreta, laddove (OMISSIS), dopo la carriera sportiva di assoluta eccellenza sia nel (OMISSIS) sia nella (OMISSIS) ((OMISSIS)), che l’ha notoriamente consegnato all’immaginario collettivo (si pensi alla leggendaria rivalita’ con (OMISSIS), al celeberrimo gol (OMISSIS), alla famosa canzone (OMISSIS) di (OMISSIS)), ha avuto una seconda carriera politica di tutto rispetto (come parlamentare italiano ed Europeo e sottosegretario), come ricorda la ricorrente.
15. Secondo il Procuratore generale, la notorieta’ ex articolo 97 L.d.a. – fatta salva l’ipotesi di lesione del decoro, della reputazione e della riservatezza – non puo’ essere strettamente delimitata al contesto sociale (culturale, sportivo, artistico, letterario, politico) che ha reso celebre la persona riprodotta.
Cio’ perche’ l’interesse pubblico, strettamente commisto al concetto stesso di notorieta’, si comunica alla vita personale del personaggio famoso, sicche’ le esigenze di pubblica informazione si estendono a tutti gli aspetti della vita del personaggio celebre che il pubblico trova interessanti e vuol conoscere.
Il Procuratore generale osserva che, nel caso del personaggio del mondo del calcio, come pure dei protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento di massa, l’interesse del pubblico si rivolge anche agli aspetti e alle abitudini di vita che compongono inscindibilmente l’immagine pubblica del personaggio. Cio’ varrebbe, quindi, per le immagini che ritraggono il personaggio in viaggio, in un momento di relax, al bar o al ristorante, a passeggio o in un’attivita’ domestica, beninteso con la gia’ ricordata barriera del rispetto del decoro, della reputazione, dell’intimita’ e della riservatezza.
A maggior ragione tali considerazioni dovrebbero valere nella societa’ moderna globale, caratterizzata da potentissimi e strumenti di comunicazione iper-diffusivi, che declinano uno statuto della notorieta’ incompatibile con la lettura restrittiva offerta dalla Corte milanese.
16. Il caso in esame presenta notevoli divergenze dal noto caso “Audrey Hepburn”, trattato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. spec. Impresa, 27.2.2019 n. 940) e oggetto di intenso dibattito in dottrina.
A parte il fatto che in quel caso piu’ che di ritratto si trattava di un’immagine, sussistono due differenze decisive:
a) la raffigurazione del personaggio famoso era utilizzata con modificazioni sconvenienti e irrispettose e comunque lesive del diritto all’immagine e all’identita’ del personaggio iconico della mitica Audrey (masticazione indecorosa di chewing-gum, tatuaggi, esibizione sguaiata del dito medio….); nel nostro caso e’ assolutamente pacifico che (OMISSIS) sia ritratto in fotografie del tutto rispettose e in situazioni non intime ne’ riservate (in cui non figura in divisa da calciatore o in divisa sociale del club, questo essendo il criterio utilizzato dai giudici milanesi);
b) nel “caso Hepburn” l’immagine era utilizzata per fini propagandistici in quanto incorporata sulle magliette e serviva a venderle; mentre nel caso in esame, anche se (OMISSIS) e’ imprenditore e indubbiamente vendeva sul mercato le pubblicazioni, la finalita era di carattere informativo e latamente didattico-culturale.
17. Non viene in considerazione nella presente fattispecie neppure il tema del diritto all’oblio, su cui si e’ espressa la Sez. 1, n. 6919 del 20.3.2018, Rv. 647763 – 01, richiamata nelle conclusioni del Procuratore generale, secondo cui in tema di diritto alla riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale (articolo 2 Cost., articolo 10 c.c., e L. n. 633 del 1941, articolo 97) ed Europeo (articoli 8 e 10, comma 2, della CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto fondamentale all’oblio puo’ subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti specifici presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle liberta’ altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali); 3) l’elevato grado di notorieta’ del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese; 4) le modalita’ impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalita’ non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si’ da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.
Sul punto successivamente si sono espresse anche le Sezioni Unite affermando che in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la liberta’ della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che e’ espressione della liberta’ di stampa e di informazione protetta e garantita dall’articolo 21 Cost., – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettivita’, sia per ragioni di notorieta’ che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignita’ e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Sez. U, n. 19681 del 22.7.2019, 654836 – 01).
18. Il Collegio conviene con il Procuratore generale che non si tratta di addivenire a una lettura estensiva dell’articolo 97 L.d.a., ma piu’ semplicemente di diagnosticare e riconoscere l’ambito della notorieta’ effettivamente raggiunta da un personaggio pubblico e il correlativo spazio di operativita’ della deroga prevista dalla legge alla necessita’ del consenso del personaggio ritratto.
19. Pare tuttavia eccessivo spingersi sino a sostenere che i ritratti fotografici dei personaggi dello sport, come pure quelli dei protagonisti della musica di consumo o del cinema, per limitarsi ai casi esemplificati nella requisitoria del Procuratore generale, possano essere divulgati, senza il loro consenso, anche in contesti del tutto avulsi da quelli che hanno reso noti tali personaggi.
Occorre pur sempre verificare non solo il rispetto del decoro, della convenienza e della reputazione, ma anche quello della sfera di riservatezza che la persona ritratta ha inteso legittimamente proteggere dalle ingerenze altrui.
20. Il Collegio ritiene dunque che la corretta applicazione dell’esimente dell’articolo 97 L.d.a. renda lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo allorche’ essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attivita’ specifica che li ha consegnati alla pubblica notorieta’ (vale a dire: per lo sportivo l’attivita’ agonistica, per il cantante l’esibizione sul palco, per l’attore la recitazione in scena), come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attivita’ accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico dedicato dalla collettivita’ alla loro attivita’.
Vi rientrano pertanto certamente le fotografie che ritraggono un noto calciatore in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o mentre esibisce un trofeo vinto, o nell’atto di rilasciare a un giornalista una intervista legata alla sua attivita’, o ancora insieme ad altri calciatori, per di piu’ se in un ritiro organizzato dalla sua squadra o dalla (OMISSIS).
Ipotesi tutte in cui l’atleta, pur non indossando la divisa e non praticando attualmente il proprio sport, viene raffigurato in stretta connessione con l’ambito di attivita’ per cui ha conseguito la notorieta’, e in cui e’ oggetto di interesse da parte del pubblico proprio in quanto sportivo noto.
E’ evidente che nei casi esemplificati l’interesse del pubblico e’ rivolto proprio al personaggio sportivo, per vedere come gioisca dei propri trionfi, come si relazioni con la stampa specializzata, come si prepari alle partite e come si rilassi dopo di esse, come interagisca con altri atleti famosi: per personaggi di quel calibro non si puo’ circoscrivere la notorieta’ all’ambito originario da cui e’ germinata (nel caso il calcio) per escludere situazioni in cui l’atleta viaggia, parla con altri calciatori, o appare in pubblico in abiti borghesi ma in connessione con la propria attivita’.
Per giunta, la diversa interpretazione, troppo restrittiva dell’articolo 97 L.d.a., accolta dalla Corte milanese, dovrebbe valere anche per la stampa ordinaria, come osserva persuasivamente la ricorrente.
21. Resta invece fuori dall’ambito dell’esimente la fotografia del personaggio ritratto in occasioni private, prive di alcun collegamento, anche indiretto, con l’attivita’ che ha determinato la celebrita’ e per le quali, del tutto lecitamente, il personaggio noto ha esercitato il diritto di ammantare di riservatezza, attraverso uno jus excludendi alios, la propria sfera privata.
Si tratta della situazione fattuale che la giurisprudenza di questa Corte ha affrontato con la sentenza della Sez.1, n. 1875 del 23.1.2019, sia pur al solo fine di riconoscere il diritto al risarcimento del danno patrimoniale a un attore universalmente conosciuto che aveva espressamente vietato la pubblicazione di fotografie relative alla sua vita privata: in quel caso infatti erano state captate con strumenti tecnologici, e prolungati appostamenti, postazioni sopraelevate e utilizzo degli interstizi nelle siepi di recinzione, alcune immagini del noto attore con la compagna in ambiente privato e situazioni di vita quotidiana, per nulla disdicevoli o sconvenienti, ma private e riservate.
Analoghe problematiche sono state affrontate da queste Corte con l’ordinanza della Sez. 1, n. 29583 del 24.12.2020, Rv. 660191 – 02), ove e’ stato affermato che in tema di diritto alla riservatezza, la presenza delle condizioni legittimanti l’esercizio del diritto di cronaca mediante la pubblicazione di un articolo, per quanto non implichi, di per se’, la legittimita’ della pubblicazione anche dell’immagine delle persone coinvolte, puo’ condurre alla liceita’ di una tale diffusione ove esista uno specifico interesse pubblico alla identificazione immediata dei personaggi pubblici ai quali l’informazione si riferisce. Di conseguenza, la pubblicazione a corredo di un articolo di stampa di foto, in se’ non lesive dell’onore o della reputazione, non puo’ considerarsi integrativa dell’illecito da lesione del diritto all’immagine senza una previa, rigorosa e non atomistica valutazione in ordine alla riconducibilita’ anch’essa all’esercizio del diritto di cronaca.
In quel caso, affrontando il tema soprattutto sul versante delle norme (articoli 136 e 137) del c.d. “Codice della privacy” (Decreto Legislativo n.196 del 2003), questa Corte ha osservato che il trattamento dei dati personali per finalita’ giornalistiche puo’ essere effettuato anche senza il consenso dell’interessato, purche’ con modalita’ che garantiscano il rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali, della dignita’ dell’interessato medesimo e del diritto all’identita’ personale nonche’ del codice deontologico dei giornalisti che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall’articolo 139 cod. privacy; che tale articolo dispone all’ultimo comma che “in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita’ di cui all’articolo 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2, e, in particolare, quello dell’essenzialita’ dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”; che ai fini del requisito dell’attinenza a “fatti di interesse pubblico” non e’ necessario all’esercizio della finalita’ giornalistica che gli articoli di stampa o le fotografie siano altresi’ indispensabili a informare l’opinione pubblica su un fatto di una qualche utilita’ sociale, ne’ che siano attinenti all’attivita’ professionale del soggetto raffigurato; che cio’ che rileva e’ la circostanza che le fotografie (unitamente all’articolo al quale sono annesse) abbiano la funzione di veicolare una notizia di interesse pubblico, ancorche’ un tale interesse possa risultare parametrato al tipo di pubblicazione “leggera” (o perfino scandalistica) prediletta dal giornale o dal periodico di riferimento, in base al pubblico al quale esso e’ destinato; che pure in questo caso, cioe’, puo’ rilevare la finalita’ giornalistica (o di cronaca) e il giudice del merito deve semmai verificare che a garanzia degli interessati siano stati rispettati i requisiti di continenza di espressione (nell’associazione tra la rappresentazione fotografica e l’apparato didascalico a corredo) e gli accorgimenti resi necessari dalla natura dei dati con essa divulgati.
22. Nella fattispecie, inoltre, l’immagine di (OMISSIS) non e’ stata utilizzata a fini pubblicitari e promozionali, che non possono essere desunti meccanicamente dalla natura imprenditoriale dell’attivita’ di (OMISSIS).
Non bisogna infatti confondere la natura professionale dell’attivita’ di cronaca informativa e documentazione didattico-culturale, che comporta la pubblicazione di informazioni e di immagini, con le finalita’ di utilizzo dell’immagine in senso stretto.
Altrimenti – come osserva efficacemente la ricorrente – si finirebbe per interdire l’esercizio stesso della cronaca giornalistica: suona assai convincente l’argomentazione della difesa di (OMISSIS) che obietta che, cosi’ ragionando, le sarebbe stato interdetto pubblicare le foto anche sui quotidiani o settimanali del gruppo editoriale.
E difatti l’attivita’ informativa, didattica e culturale, ben puo’ essere rivolta anche con lo sguardo al passato, per raccontare e illustrare in modo organico vicende pregresse, e non solo con l’attenzione al presente per aggiornare sugli eventi in corso.
23. La giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez.1, 29.1.2016 n. 1748) e’ ferma nell’escludere la liceita’ dell’utilizzo dell’immagine o del ritratto del personaggio famoso a fini pubblicitari o propagandistici, agganciandola, cioe’, anche suggestivamente, ad un prodotto o un servizio al fine di incentivare i consumatori all’acquisto.
Cio’ non esclude pero’ che le finalita’ informative, didattiche o culturali, possano essere perseguite con la pubblicazione della fotografia nell’esercizio della circostanza esimente anche da un soggetto che agisca nell’esercizio di un’impresa e a fini di lucro, ove il profitto venga ricercato proprio per il tramite dell’attivita’ informativa.
Non si possono pertanto equiparare alle finalita’ commerciali (per cui sarebbe sempre necessario il consenso) l’uso propagandistico della fotografia del personaggio famoso per indurre all’acquisto di altri prodotti o l’applicazione dell’immagine sul prodotto stesso, alla vendita di un prodotto informativo (latamente didattico-culturale) in cui viene inserita la fotografia a fini di documentazione e integrazione delle informazioni fornite agli acquirenti.
Appare quindi erroneo il riferimento incidentale operato dalla Corte ai “fini commerciali”, sia pur per relationem al decisum di primo grado, quale discrimine fra il lecito e l’illecito, poiche’ la valutazione deve piuttosto essere condotta secondo la distinzione sopra illustrata.
24. La Corte non ritiene che l’accoglimento ut supra del motivo possa riguardare anche la specifica pubblicazione dell’immagine stilizzata di (OMISSIS) sulla brochure della pubblicazione “(OMISSIS)”, prodotta attraverso una rielaborazione fotografica complessiva, utilizzata senza inerenza al contesto calcistico ufficiale realmente svoltosi e decontestualizzata rispetto all’ambito storico della pubblicazione, a cui si riferisce la sentenza impugnata a cavallo tra le pagine 9 e 10.
La ricorrente non ha svolto specifiche censure sul punto, che siano dotate di effettiva attitudine critica delle ragioni spese al riguardo dalla Corte milanese e le argomentazioni generali sviluppate nel primo motivo di ricorso, con riferimento alle fotografie propriamente dette, non arrivano a confutarle.
25. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con riferimento al primo motivo accolto nei sensi di cui in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto ex articolo 384 c.p.c.: “L’esimente prevista dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 97, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine e’ giustificata dalla notorieta’ o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorche’ il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attivita’ da cui la sua notorieta’ e’ scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attivita’ a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi.”
26. Resta evidentemente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, con il quale la ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 2043 c.c., e articolo 158 L.d.a.: infatti la cassazione della sentenza impugnata impone il riesame delle fotografie pubblicate nell’ottica del principio di diritto sopra enunciato e, se del caso, il ricalcolo del risarcimento accordato al controricorrente.
27. A tal fine la Corte dispone il rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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