L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato non comporta la nullità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19473.

L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato non comporta la nullità

L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata. A tal fine, ove la notificazione dell’appello sia stata ritualmente eseguita presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado, il riferimento alla decisione emessa dal giudice di prime cure ed agli atti relativi a quel procedimento non lascia dubbi circa l’effettivo destinatario dell’atto di gravame (Nel caso di specie, in cui l’atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale al difensore della società opposta nel pregresso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte, nel richiamare gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito, nel rigettare il gravame, ravvisato, a causa di un’inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta di cui all’articolo 164 cod. proc. civ., un vizio di nullità della citazione di secondo grado, ritenuto peraltro insuscettibile di sanatoria mediante l’emissione dell’ordine di rinnovazione previsto dal comma 2 della citata disposizione, in quanto asseritamente riguardante l'”editio actionis”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° dicembre 2015, n. 24441; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° agosto 2013, n. 18427; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 maggio 2009, n. 12655; Cassazione, sezione civile L, sentenza 24 marzo 2003, n. 4275).

Ordinanza|| n. 19473. L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato non comporta la nullità 

Data udienza  30 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Notifica – Errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato – Atto di citazione nel giudizio di primo o secondo grado e relate di notificazione della medesima – Nullità – Limiti – Cpc, articoli 149, 160, 163, 164 e 342

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