L’errore di fatto revocatorio

Consiglio di Stato, Sentenza|12 maggio 2021| n. 3767.

L’errore di fatto revocatorio deve: a) consistere nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell'”abbaglio dei sensi”) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità con la pronuncia adottata dal giudice, di modo che si possa dire che, se l’errore non sia fosse verificato, l’esito sarebbe stato diverso.

Sentenza|12 maggio 2021| n. 3767

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ricorso per revocazione – Militari – Ferma volontaria di un anno nell’Esercito – Decadenza – Carenza requisito assenza di sentenze penali di condanna o procedimenti penali in corso – Impugnazione – Improcedibilità e rigetto – Appello – Rigetto – Ricorso per revocazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gu. Ga., Ca. Au. Me. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, Comando Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. II n. -OMISSIS-, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Carmelina Addesso e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- chiede la revocazione della sentenza n. -OMISSIS-, emessa da questa Sezione, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- che ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte rigettato il ricorso di primo grado.
1.1 Il -OMISSIS-era stato dichiarato decaduto dalla ferma volontaria di un anno nell’Esercito, in quanto non in possesso del requisito previsto dall’art 2, punto 1, lettera f), del bando di arruolamento per l’anno -OMISSIS-.
L’articolo in questione impone, tra i requisiti per l’arruolamento, “l’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi anche ai sensi dell’art 444 del c.p.p., ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi”.
1.2 Con decreto n. -OMISSIS- della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa veniva disposta la decadenza del ricorrente dalla ferma volontaria per la mancanza del requisito previsto dal sopra citato art 2, punto 1, lettera f), del bando a cagione della “sussistenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi”.
1.3 Successivamente, con decreto n. -OMISSIS-, l’Amministrazione rettificava in parte il decreto n. -OMISSIS-, facendone salvi gli effetti, in quanto, per mero errore materiale di trascrizione nelle premesse, era stata indicata quale causa di esclusione l’esistenza di una sentenza penale di condanna, anziché di un procedimento penale in corso per delitto non colposo con richiesta di decreto penale di condanna.
Dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS-e datato -OMISSIS- -OMISSIS-, infatti, era emerso a carico del ricorrente il procedimento penale n. -OMISSIS- per il reato previsto dal combinato disposto degli articoli -OMISSIS-.
1.4 Avverso gli atti sopra indicati, il -OMISSIS-proponeva ricorso (inizialmente al Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-, sede -OMISSIS-e, successivamente) al Tribunale Amministrativo per il -OMISSIS-. Il Giudice di primo grado dichiarava il ricorso in parte improcedibile e lo rigettava per il resto.
La sentenza del TAR veniva confermata da questa Sezione del Consiglio di Stato che, con sentenza n. -OMISSIS-, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.
2 Con l’odierno ricorso il -OMISSIS-chiede la revocazione per errore di fatto della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato.
La richiesta di revocazione è fondata sui seguenti motivi, desumibili dal testo del ricorso, sebbene non enucleati in maniera ordinata ed articolati per punti chiari e distinti:
a) la sentenza si basa su un presupposto di fatto erroneo. Da quando inviato in congedo illimitato, il ricorrente non ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia, nessun atto, nessun decreto penale, nessuna citazione a giudizio. “Ciò nonostante, documentalmente provata l’inesistenza di ogni elemento successivo alla presunta (e mai prodotta, si badi bene) richiesta della Procura, la pendenza di un procedimento penale, ovvero il suo esito, è stato posto a fondamento della decisione”;
b) quanto alla dichiarata improcedibilità del decreto n. -OMISSIS-, in quanto rettificato e sostituito dal decreto n. -OMISSIS-, il ricorrente contesta le conclusioni cui sono pervenuti il TAR e il Consiglio di Stato in quanto “il provvedimento oggetto di seconda ostensione era diretto alla correzione di un errore (non materiale ma ideologico) e dunque un nuovo provvedimento, essendo altresì assente ogni nesso evolutivo tra i due atti”. Di conseguenza, “Un secondo provvedimento è stato emanato per evitare di dover rispondere del fatto che un provvedimento è stato emanato sulla base di presupposti inesistenti” Per tale ragione, il Giudice di primo grado non ha correttamente qualificato la situazione nel momento in cui ha dichiarato l’improcedibilità per una sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al primo decreto impugnato;
c) sussiste una omessa pronuncia del primo giudice sulla questione di eventuale costituzionalità della norma di legge da cui promana l’art 2 punto 1 lettera f) del bando di arruolamento per l’anno -OMISSIS-, in quanto il “Tribunale neppure dedica una riga”;
d) sussiste una “discriminazione personale” a danno del ricorrente, il quale ha perso “la propria posizione lavorativa e le successive occasioni di inserimento previste dalla legge solo in virtù di pure illazioni rivelatesi del tutto infondate”.
2.1 Conclusivamente, il -OMISSIS-chiede la revocazione della sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado e del successivo appello. Chiede, altresì, la sospensione dell’esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 373 e 401 c.p.c.
2.2. Con istanza depositata in data 24 gennaio 2021, il difensore del ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensiva ed ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione della causa nel merito.
2.3 In data 12 marzo 2021 si è costituito il Ministero della Difesa, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso. Con successiva memoria del 27 marzo 2021, il Ministero ha contestato le deduzioni di controparte, rilevando che la dichiarazione di decadenza del -OMISSIS-è stata adottata per la pendenza di un procedimento penale a suo carico per delitto non colposo, con richiesta di decreto penale di condanna e che, ai fini del giudizio amministrativo sulla legittimità del decreto di decadenza, è irrilevante la mancata notifica al ricorrente del procedimento penale o del decreto penale conclusivo del procedimento stesso.
2.4 Le parti hanno depositato memorie di replica in data 6 aprile 2021, insistendo nelle rispettive difese.
2.5 Con nota di udienza del 25 aprile 2021 il ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione.
2.6 All’udienza del 27 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il ricorrente lamenta l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello e chiede la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, c.p.a. e 395, comma 1 n. 4), c.p.c.
4.1. Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non possa ravvisarsi l’errore di fatto revocatorio contemplato, quale causa di revocazione ordinaria, dagli articoli sopra richiamati.
L’errore revocatorio, in particolare, deve consistere nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo e deve investire la sfera senso-percettiva del giudicante, determinando una vera e propria “svista ” o “abbaglio dei sensi” (cfr., tra le tante, Cons. Stato sez IV 15 aprile 2021 n. 3089, Cons. Stato sez. VI 26 aprile 2021 n. 3327, Cons Stato sez. V 27 aprile 2021 n. 3404, Cons. Stato sez. 3327/2021; Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2889; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 19/04/2021, n. 10249, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/11/2020, n. 25952).
La giurisprudenza sopra richiamata, sia amministrativa che ordinaria, ha enucleato le caratteristiche dell’errore in questione, al fine delinearne con certezza il confine rispetto all’errore di diritto ed evitare che la revocazione venga trasformata, surrettiziamente, in un nuovo giudizio di appello.
L’errore di fatto revocatorio, in particolare, deve: a) consistere nell’erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (ovvero in una svista, in un errore di lettura, nell'”abbaglio dei sensi”) per il quale il giudice abbia fondato il suo convincimento su di un falso presupposto di fatto; b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere decisivo, vale a dire trovarsi in un rapporto di stretta consequenzialità con la pronuncia adottata dal giudice, di modo che si possa dire che, se l’errore non sia fosse verificato, l’esito sarebbe stato diverso.
Solo in presenza delle condizioni sopra indicate, sussiste l’errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza ai sensi dell’art 395 comma 1 n. 4 c.p.c.
Ove, invece, l’errore investa l’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali oppure afferisca all’interpretazione o applicazione di norme giuridiche si verte in tema di errore di diritto.
Premesso quanto sopra, è escluso che dal testo della sentenza impugnata emergano vizi riconducibili al paradigma dell’errore di fatto revocatorio, come delineato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
4.2.Con il motivo contrassegnato alla lettera a) nella parte in fatto, il ricorrente lamenta che il giudice ha posto, a fondamento della decisione, un fatto di cui sarebbe “documentalmente provata l’inesistenza” ovvero “ogni elemento successivo alla presunta (e mai prodotta, si badi bene) richiesta della Procura, la pendenza di un procedimento penale, ovvero il suo esito”.
La sentenza, sul punto, statuisce: “tra i requisiti richiesti dal bando, l’articolo 2, punto 1, lettera f), indicava sia l’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi (anche ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.) che di procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
-al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, l’appellante risultava sottoposto a procedimento penale con richiesta da parte del P.M. al G.I.P. di un decreto penale di condanna;
-prima ancora dell’arruolamento, dunque, egli si trovava già sottoposto all’esercizio dell’azione penale, recte del potere punitivo dello Stato (quindi, non di semplice indagato), a cagione, appunto, della formalizzata richiesta del decreto di condanna: con la richiesta di decreto penale era stata, infatti, elevata imputazione”.
La pendenza del procedimento penale risultava provata sul piano documentale dal certificato dei carichi pendenti datato -OMISSIS- -OMISSIS-, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS-. Il ricorrente, pertanto, al momento della presentazione della domanda, non era in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Da quanto sopra osservato emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice abbia posto a fondamento della decisione un fatto esistente e documentalmente provato, ossia l’esistenza di un procedimento penale per danneggiamento aggravato e continuato in concorso.
Il ricorrente, per contro, con un meccanismo di sostituzione logica, tenta di porre a fondamento della decisione un fatto inesistente, ossia la (mancata) successiva emanazione del decreto penale di condanna ovvero “ogni elemento successivo alla presunta (e mai prodotta, si badi bene) richiesta della Procura, la pendenza di un procedimento penale, ovvero il suo esito”, circostanza di cui sarebbe “documentalmente provata l’inesistenza”. Senonché, è sufficiente leggere il testo del più volte richiamato art 2, punto 1, lettera f) del bando per concludere che il successivo esito del procedimento penale è un fatto -inesistente o meno-assolutamente irrilevante: quello che conta è la pendenza del procedimento al momento della partecipazione alla procedura di arruolamento, come emergente dal certificato dei carichi pendenti.
Poiché il fatto posto alla base della decisione è – si ribadisce-la pendenza del procedimento penale, non vi è alcun contrasto tra la rappresentazione dei fatti emergente dalla impugnata sentenza e quella che incontrovertibilmente emerge dagli atti di causa.
Per le sopra esposte ragioni, il motivo contrassegnato con la lettera a), non integra i presupposti dell’errore revocatorio.
4.3 Quanto al motivo contrassegnato con la lettera b), relativo alla non corretta qualificazione ed interpretazione del secondo provvedimento impugnato con motivi aggiunti nel giudizio di primo grado, anche tale censura non può integrare la causa di revocazione di cui all’art 395, comma 1 n. 4 c.p.c., in quanto afferente ad un asserito errore di interpretazione e di valutazione in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbero incorsi i giudici di primo e di secondo grado.
Come più sopra precisato, infatti, l’errore di fatto revocatorio deve essere rigorosamente circoscritto alla sfera senso-percettiva e non può sconfinare nella sfera valutativa ed interpretativa, trasformando in via surrettizia il giudizio di revocazione in un “appello sull’appello”.
Per tali ragioni, nemmeno il motivo di cui alla lettera b) integra l’errore di fatto revocatorio.
4.4 Quanto alla lettera c) con cui il ricorrente lamenta l’omesso esame della censura di incostituzionalità delle norme poste alla base del bando di concorso -in disparte la circostanza che si tratta di censura proposta avverso la sentenza del TAR, ormai passata in giudicato e, quindi, insuscettibile di revocazione ordinaria ai sensi dell’art 395 comma 1 n. 4) c.p.c.- si osserva che l’omissione di pronuncia è ragione di revocazione solo allorché la stessa sia stata determinata da un errore di fatto evincibile dalla motivazione della sentenza, frutto di un’errata percezione del materiale processuale e, in particolare, di una svista oggettivamente e immediatamente rilevabile in cui sia incorso il giudice nella ricostruzione del contenuto degli atti di giudizio, considerando inesistente una censura invero proposta in modo indiscutibile e, per l’effetto, omettendo di pronunciare sulla relativa doglianza. (cfr. Adunanza plenaria 22 gennaio 1997, n. 3, Cons. Stato, sez. VI 26 aprile 2021 n. 3321, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5444; IV, 26 aprile 2018, n. 2530).
Siffatta circostanza non ricorre nel caso di specie, avendo il giudice d’appello esaminato espressamente e rigettato la censura di incostituzionalità . Sul punto, la sentenza d’appello ha osservato: “Le norme in commento appaiono, peraltro, immuni da sospetti di incostituzionalità rientrando nella scelta discrezionale del Legislatore la predeterminazione di requisiti particolarmente rigorosi per il reclutamento del personale delle Forze Armate con rapporto di lavoro a tempo determinato. Pertanto, benché la mera pendenza di procedimento penale non valga a vincere la presunzione di non colpevolezza di cui all’articolo 27 della Costituzione, tuttavia la stessa può non irragionevolmente assumere negativa rilevanza sotto il profilo dell’assenza dei requisiti per l’accesso alle Forze Armate”.
Per tali ragioni, nemmeno il motivo proposto alla lettera c) integra l’errore di fatto revocatorio.
4.5. Infine, quanto al motivo contrassegnato alla lettera d) ed afferente alla situazione personale del ricorrente, il Collegio ricorda che la revocazione si configura quale impugnazione a critica vincolata: quanto riferito investe mere circostanze di fatto ed appare ultroneo e irrilevante ai fini della configurabilità dell’errore revocatorio.
5. In conclusione, il ricorso per revocazione è inammissibile.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori e spese di legge, a favore del Ministero della Difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 20020, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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