Le valutazioni della Commissione medica concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica

Consiglio di Stato, Sentenza|12 maggio 2021| n. 3765.

Le valutazioni della Commissione medica concorsuale sono espressione di discrezionalità tecnica; di natura infungibile, non potendo essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva; sindacabili soltanto ove inattendibili; soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta.

Sentenza|12 maggio 2021| n. 3765

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

 

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Polizia di Stato – Concorso assunzione – Esclusione – Per carenza dei requisiti psico-fisici al servizio di Polizia – Art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2624 del 2021, proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via (…)
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. De Lu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza -OMISSIS-, resa inter partes dalla -OMISSIS- del T.A.R. del -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;
Nessuno presente per le parti;
1. Con ricorso N.R.G. -OMISSIS-, proposto dinanzi al T.A.R. del -OMISSIS-, l’odierno appellato, sig. -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento della determinazione, con la quale ne è stata disposta l’esclusione dal concorso per l’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, per carenza dei requisiti psico-fisici al servizio di Polizia, di cui all’art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, con la seguente motivazione: “Marcati aspetti disforici in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo narcisistico e oppositivo”.
Disposta, con ordinanza n. -OMISSIS-, verificazione presso il Centro Militare di Medicina Legale -OMISSIS-, l’adito Tribunale, in relazione agli esiti dell’incombente, accoglieva il ricorso, con sentenza n. -OMISSIS-, con conseguente ammissione dell’interessato al prosieguo dell’iter concorsuale.
2. Con l’appello oggetto di odierna disamina, il Ministero dell’Interno ha impugnato l’anzidetta sentenza, assumendo che il giudice di prime cure, nell’accogliere le censure di parte ricorrente, non abbia, tuttavia, confutato le argomentazioni svolte nel merito dall’Amministrazione; né fornito adeguata motivazione circa la maggiore attendibilità dallo stesso annessa, dapprima, alla relazione del consulente di parte (con riferimento alla quale è stata disposta l’anzidetta verificazione), e, successivamente, al giudizio espresso dall’organo verificatore, sostanziato in un giudizio di idoneità dell’odierno appellato.
Rammentata la disciplina in ordine all’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, successivamente integrato dal D.M. 198 del 2003, modificato dal D.P.R. n. 207/2015), con riferimento ai requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletino funzioni di Polizia, l’appellante Amministrazione evidenzia che la causa di inidoneità psichica riscontrata in capo al ricorrente di primo grado trova riferimento nell’art. 3, comma 2, Tabella 1, punto 8, lettera b) del D.M. 198 del 2003.
Se il giudizio reso dalla Commissione medica esaminatrice integra espressione di un apprezzamento tecnico-sanitario, rientrante nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione (e, pertanto, non sindacabile in sede giurisdizionale), viene dalla parte appellante evidenziato come l’anzidetta valutazione medico-legale sia preordinata all’accertamento di una idoneità non generica, bensì specifica, connessa ad una attività, quale quella dell’operatore di Polizia, che, per definizione, è da considerarsi maggiormente “esposta”, rispetto ad altri ambiti professionali.
Viene, per l’effetto, sostenuto che, a fronte della rilevata rispondenza degli accertamenti effettuati nei confronti del sig. -OMISSIS-alle prescrizioni dettate dall’applicabile disciplina, nonché della chiara concludenza degli esiti medico-legali a fondamento della disposta esclusione di quest’ultimo dall’anzidetta selezione concorsuale, non rilevino né le diverse conclusioni della documentazione medica di parte, né gli esiti della verificazione disposta dal giudice di prime cure.
In ordine a quest’ultima, in particolare, viene sostenuta l’irripetibilità di accertamenti interni ad una procedura concorsuale, posto che, a fronte di un giudizio di inidoneità, quale quello oggetto del presente giudizio, il difforme esito di una successiva verificazione non ha, di per sé, rilievo dirimente ove non venga acclarato che il primo giudizio sia conseguenza di travisamento, ovvero, comunque inattendibile (ad esempio, per inaffidabilità delle metodiche utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti).
3. Conclude la parte per l’accoglimento della formulata istanza cautelare, con riveniente sospensione dell’esecuzione della gravata sentenza del T.A.R. del -OMISSIS-; nel merito, insistendo per l’annullamento dell’anzidetta pronunzia, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
4. Costituitosi in giudizio in data 16 aprile 2021, l’appellato sig. -OMISSIS-ha ribadito le argomentazioni già in primo grado articolate; conseguentemente, chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare all’esame e, nel merito, del proposto mezzo di tutela.
5. L’appello cautelare, trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2021, è suscettibile di immediata definizione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in ragione dell’unicità della questione sulla quale è fondata la sentenza di prime cure.
Né l’immediata definizione della presente controversia trova elementi preclusivi nella mancata comparizione, all’odierna camera di consiglio, delle parti.
Rileva, in tal senso, la previsione dettata dal comma 2 dell’art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), la quale dispone che, nel periodo compreso fra il 9 novembre 2020 ed il 31 luglio 2021, “… gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso”.
6. Quanto sopra premesso, l’appello è, alla stregua di quanto infra precisato, fondato; e merita, pertanto, accoglimento.
7. Giova osservare, in primo luogo, come il Tribunale di primo grado – dato atto della ammissibilità del sindacato giurisdizionale sulla attendibilità della valutazione idoneativa – abbia ritenuto, a seguito della verificazione come sopra disposta, che il giudizio reso dalla Commissione medica concorsuale fosse inficiato da errore di fatto, consistente nel travisamento della condizione di salute psico-fisica dell’interessato; e, per l’effetto, con l’appellata sentenza n. 650 del 2021, ha accolto il ricorso (con annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione e riveniente ammissione dell’appellato alle successive fasi concorsuali).
8. Tale fondamento motivazionale non si presta a condivisione.
L’indirizzo esegetico seguito dalla giurisprudenza di questo Consiglio è consolidato nel ritenere le valutazioni della Commissione concorsuale di che trattasi:
– espressione di discrezionalità tecnica;
– di natura infungibile, non potendo essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti secondo la disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva;
– sindacabili soltanto ove inattendibili;
– soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596).
Va, quindi, escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò, in quanto nell’ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse.
Se, per effetto di quanto sopra, può formare oggetto di reiterazione la (sola) valutazione tecnica delle prove già svolte, ovviamente nei limiti di quelle che siano soggette a piena documentazione (come, ad esempio, nel caso di rivalutazione dei test somministrati al candidato), diverso convincimento va declinato con riferimento agli accertamenti intrinsecamente insuscettibili di ripetizione, fuori dal mutamento delle condizioni che ne hanno assistito l’originario svolgimento.
9.Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio.
Giova, al riguardo, rammentare come la Sezione IV (sentenza 6 aprile 2020, n. 2296), richiamando principi già in precedenza enucleati (cfr., ex multis, Sez. III, 3 febbraio 2020, n. 829 e Sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7423):
– nel ribadire che “le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico-fisici e attitudinale, richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, sono espressione di discrezionalità tecnica; hanno natura infungibile, non potendo essere sostituite e/o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi, e svolti in epoca successiva; sono sindacabili solo ove inattendibili; sono soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali resultanze di segno difforme rese in epoca successiva non valgono ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione all’uopo preposta”,
– e nell’osservare che “la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere esaminata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei relativi provvedimenti”, sicché “gli accertamenti sanitari svolti in sede concorsuale costituiscono prove normalmente non ripetibili, non essendo possibile procedere ad una rivalutazione dei risultati in quella sede emersi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1767 del 26 marzo 2012)”,
ha escluso che “gli accertamenti medici eseguiti da altri organi (anche se di natura pubblica) ed in altre date in ordine al possesso di un requisito di idoneità psico-fisica, o attitudinale” siano “equivalenti a quello compiuto dalla commissione medica ministeriale, non potendosi ragionevolmente escludere che tali visite potrebbero essere state svolte in condizioni ambientali particolarmente favorevoli, mentre, al fine di garantire la parità tra i concorrenti, il possesso dei requisiti in capo ai candidati deve essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2017, n. 4693)”.
Ancor più recentemente, la stessa Sezione IV (sentenza 8 aprile 2021, n. 2833) ha riaffermato i suesposti principi, osservando che:
– “nell’ambito delle procedure concorsuali, i requisiti di idoneità devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la partecipazione e devono essere verificabili nei tempi della selezione concorsuale, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”;
– “il riscontro della legittimità del giudizio medico legale, graduato in funzione delle peculiarità dei diversi status di impiego, deve essere effettuato avuto riguardo alle circostanze di fatto e di diritto vigenti al momento della sua emanazione (che coincide con il momento della sottoposizione dell’interessato agli accertamenti sanitari e attitudinali), essendo irrilevante la prospettiva di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute, dovuto a successivi trattamenti terapeutici o al semplice decorso del tempo”;
– “i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili”.
10. Nel condividere le considerazioni come sopra riportate, il Collegio ritiene di dover ribadire, essenzialmente ove si verta, com’è nel caso in esame, in ambito concorsuale, l’esclusione di qualsivoglia possibile rilevanza di altre valutazioni medico-legali, nonché a fortiori psico-attitudinali, che siano state rese al di fuori del medesimo ambito concorsuale, pure se espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari (o da pareri pro veritate di medici di fiducia), diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (cfr., relativamente a reclutamenti nella Polizia di Stato, Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2020 n. 3015; nonché Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117, riguardante una fattispecie di esclusione per inidoneità derivante dalla carenza dei requisiti fisici per indice di massa grassa superiore rispetto al valore massimo consentito; e, con riferimento ai reclutamenti nelle Forze Armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 1720 del 2020, 5843 del 2018, 5615 del 2017, 4038 del 2016 e 2870 del 2016).
Pertanto, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non può assumere, ex se, rilievo dirimente, ove non sia stato previamente acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti): una eventuale verificazione rettamente disposta in sede giurisdizionale potendo, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall’Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta.
Può, conseguentemente, formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio; mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell’idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti.
11. Ribadito, alla stregua di quanto precedentemente posto in luce, che gli accertamenti psico-fisici (e ancor più quelli psico-attitudinali) sono tendenzialmente irripetibili e debbono pertanto essere necessariamente svolti ed avere rilievo esclusivamente all’interno della procedura concorsuale, ritiene il Collegio che la ragione di tale limite vada ricercata, oltre che nella peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale medico della Polizia di Stato, al quale la normativa vigente ha demandato l’apprezzamento della condizione psichica di un soggetto che intenda svolgere i delicati compiti affidati alla stessa forza di polizia, soprattutto nella finalità, insita in dette prove, di verificare la capacità e la modalità di reazione del candidato nella situazione data, necessariamente comprensiva dello stress prestazionale da prova concorsuale, che risulta essenziale per l’effettuazione di un credibile giudizio prognostico anche in ordine all’attitudine del candidato alla futura corretta gestione, soprattutto nelle situazioni di pericolo di vita propria o altrui, dell’armamento individuale di cui in servizio sarà costantemente munito; nonché nella possibilità, evidentemente inaccettabile rispetto a un ambito concorsuale, che la condizione psico-fisica o psico-attitudinale oggetto di indagine possa subire modificazioni, sia per il decorso del tempo, sia per il diverso contesto, anche emotivo, in cui necessariamente si svolgerebbe la reiterazione della prova, non essendo per essa predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili (quali per es. l’altezza), una perdurante invarianza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5536 e 20 luglio 2020, n. 4641).
La metodologia istruttoria seguita dal giudice di primo grado, il quale ha disposto verificazione al fine di sottoporre a revisione il giudizio di non idoneità espresso nei confronti dell’appellato, non si presta, pertanto, a condivisione, laddove riferita ad accertamenti, non ripetibili, interni ad una procedura concorsuale.
12. Nel caso di specie, risulta dagli atti del giudizio di primo grado, nonché dall’ulteriore documentazione depositata in appello, che l’Amministrazione è pervenuta all’evidenza diagnostica sopra riportata, in esito allo svolgimento delle previste indagini, espletate, anche a mezzo di un accurato esame obiettivo del candidato, in occasione degli accertamenti effettuati in sede concorsuale.
Escluso che le risultanze di che trattasi possano formare oggetto di contestazione attraverso il rinnovato svolgimento degli accertamenti ad esse preordinati, ed ulteriormente constatata l’indimostrata presenza di emersioni inficianti il giudizio in prime cure avversato (sostanziate da una non corretta applicazione delle previste metodologie di indagine, dal travisamento di risultanze fattuali, ovvero da una evidente illogicità : ipotesi, queste, che devono essere riscontrabili ab externo e ictu oculi, per effetto della sola lettura degli atti), ritiene il Collegio che le doglianze rivolte avverso l’appellata sentenza meritino accoglimento, con conseguente riforma di essa e reiezione del ricorso in prime cure promosso dinanzi al T.A.R. del -OMISSIS- da parte dell’odierno appellato.
Le spese del doppio grado, in ragione della novità della controversia rispetto allo scrutinio di merito da parte di questa Seconda Sezione, possono formare oggetto di compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’appello indicato in epigrafe, lo accoglie; e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 20 aprile 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Ermanno de Francisco – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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