Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 agosto 2022| n. 24915.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell’ambito del “deducibile” connesso all’azione di risoluzione del contratto, in quanto l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Sentenza|18 agosto 2022| n. 24915. L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Data udienza 5 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Lodo arbitrale – Impugnazione – Leasing – Risoluzione – Clausola risolutiva espressa – Revocatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – rel. Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18294/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato, (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO TRENTO n. 114/2017 depositata il 03/05/2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROLFI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) SPA convenne innanzi il Tribunale di Trento il FALLIMENTO (OMISSIS) SRL; (OMISSIS) SNC (OMISSIS) e (OMISSIS), quale titolare dell’impresa individuale (OMISSIS), chiedendo di accertarsi che la (OMISSIS) SNC (OMISSIS) e la (OMISSIS) SRL (gia’ dichiarata fallita) avevano indebitamente acquistato la piena proprieta’ della particella materiale (OMISSIS) della p. ed. (OMISSIS) in (OMISSIS), gia’ oggetto di un diritto di superficie costituito a favore della stessa (OMISSIS) SPA, con conseguente condanna delle convenute: 1) alla restituzione del bene ex articolo 2037 c.c.; 2) in subordine al pagamento di una indennita’ ex articolo 2041 c.c.; 3) in via ulteriormente subordinata al pagamento di una indennita’ ex articolo 936 c.c.
In via di estremo subordine la (OMISSIS) SPA propose domanda ex articolo 2901 c.c. volta all’accertamento dell’inefficacia relativa di un accordo transattivo concluso tra (OMISSIS) SNC (OMISSIS) ed (OMISSIS), in virtu’ del quale una quota indivisa della proprieta’ dell’immobile oggetto di causa era stata trasferita alla (OMISSIS) SRL, ledendo le ragioni creditorie della stessa attrice.
2. Le domande dell’odierna ricorrente si basavano sulla ricostruzione di una complessa vicenda in fatto che puo’ essere sintetizzata nei seguenti termini.
Con contratto di compravendita del 13 luglio 1999 la Provincia Autonoma di Trento aveva trasferito alla (OMISSIS) SNC (OMISSIS) un terreno p.f. (OMISSIS) in c.c. (OMISSIS), con vincolo di destinazione ad uso industriale o artigianale e con l’imposizione di un divieto di alienazione per la durata di 25 anni.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Con successivo contratto del 2 maggio 2000 la (OMISSIS) SNC (OMISSIS) aveva convenuto con la (OMISSIS) SPA il trasferimento -previa costituzione (avvenuta con atto del 1 marzo 2002, per la durata di 12 anni)- del diritto di superficie sulla p.f. (OMISSIS). La (OMISSIS) SPA, a propria volta, aveva concesso detto diritto di superficie in locazione finanziaria alla (OMISSIS) SNC (OMISSIS), impegnandosi altresi’ a finanziare la costruzione di un edificio sul fondo.
L’originaria unica particella p.f. (OMISSIS) era stata successivamente frazionata nelle pp. ff. (OMISSIS) e (OMISSIS), realizzandosi l’immobile solo sulla prima, con erezione della p. ed. (OMISSIS), la quale era stata poi suddivisa in tre porzioni materiali (p.m.).
Poiche’ la (OMISSIS) SNC (OMISSIS) non riusciva a far fronte al pagamento dei canoni mensili di locazione finanziaria, aveva concordato con la stessa attrice e con (OMISSIS) un’intesa in virtu’ della quale:
(OMISSIS) SNC (OMISSIS) concludeva con (OMISSIS) un preliminare di compravendita avente ad oggetto il trasferimento della p.m. (OMISSIS) della p. ed. (OMISSIS), al corrispettivo di Euro 800.000,00; l’originario contratto di leasing tra (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SNC (OMISSIS) veniva risolto;
(OMISSIS) SPA veniva a stipulare -in data 10 ottobre 2003- due distinti contratti di locazione finanziaria: uno con (OMISSIS) SNC (OMISSIS), avente ad oggetto il diritto di superficie sulle pp.mm. 1 e 3; l’altro con (OMISSIS), avente ad oggetto il diritto di superficie sulla p.m. 2 della p.ed. (OMISSIS) (e cioe’ dell’immobile eretto sul terreno), valutato in Euro 800.000,00 (cioe’ lo stesso valore indicato nel preliminare tra (OMISSIS) SNC (OMISSIS) ed (OMISSIS)).
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Nel 2005 (OMISSIS) SNC (OMISSIS) aveva provveduto al riscatto anticipato del diritto di superficie relativo alle pp.mm. (OMISSIS), divenendone quindi piena proprietaria.
Nel 2008. (OMISSIS) aveva a propria volta manifestato l’intenzione di riscattare anticipatamente il diritto di superficie della (OMISSIS) SPA sulla p.m. (OMISSIS). Il riscatto aveva tuttavia trovato un ostacolo nell’opposizione di (OMISSIS) SNC (OMISSIS), la quale rifiutava di trasferire la proprieta’ del terreno nonostante il vincolo preliminare concluso con lo stesso (OMISSIS), chiedendo un ulteriore corrispettivo.
Dopo aver sospeso il pagamento dei canoni di locazione finanziaria -sulla scorta dell’affermazione di una concorrente responsabilita’ della (OMISSIS) SPA per l’impossibilita’ di riscattare il bene- (OMISSIS) aveva instaurato procedimento arbitrale nei confronti della (OMISSIS) SNC (OMISSIS), chiedendo il trasferimento ex articolo 2932 c.c. del terreno, in modo da conseguire -una volta riscattato dalla (OMISSIS) SPA il diritto di superficie – la piena proprieta’ del terreno.
Il contenzioso si era concluso con un accordo transattivo col quale (OMISSIS) SNC (OMISSIS) si impegnava a trasferire a (OMISSIS) o a persona da quest’ultimo nominata, la piena proprieta’ della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS). L’intesa aveva trovato esecuzione con la conclusione di un contratto che contemplava il trasferimento alla terza nominata (OMISSIS) SRL della quota indivisa di 425,35/1000 della p.f. (OMISSIS) nonche’ un accordo preliminare di divisione col quale, in vista dell’estinzione del diritto di superficie della (OMISSIS) SPA, le parti contemplavano l’attribuzione alla (OMISSIS) SRL della proprieta’ esclusiva della p.m. (OMISSIS).
(OMISSIS) SPA aveva a propria volta avviato una distinta procedura arbitrale nei confronti di (OMISSIS), – inizialmente chiedendo la condanna al pagamento dei canoni;
successivamente chiedendo di accertare l’intervenuta risoluzione del contratto di leasing per effetto della clausola risolutiva espressa prevista in contratto e, in subordine, di dichiarare il contratto risolto per inadempimento;
infine, rinunciando alla domanda di accertamento dell’intervenuta risoluzione per effetto della clausola risolutiva, ed insistendo nella domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Il giudizio arbitrale si era concluso con un lodo che, ritenuto che il contratto di leasing si fosse comunque gia’ risolto per effetto dell’attivazione della clausola risolutiva espressa, aveva dichiarato “improponibile” la domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto.
Dichiarato nelle more il fallimento della (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA aveva, quindi, proposto la domanda giudiziale innanzi al Tribunale di Trento.
3. Costituitisi tutti i convenuti, il Tribunale di Trento, con sentenza del 16 ottobre 2015, dichiaro’ l’improcedibilita’ delle domande svolte nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, e rigetto’ le domande proposte nei confronti degli altri convenuti, ritenendo che:
– l’acquisto della p.m. (OMISSIS) della p.ed. (OMISSIS) non costituiva indebito arricchimento, derivando dalla scadenza della durata del diritto di superficie esistente a favore della (OMISSIS) SPA;
risultava in ogni caso carente il requisito della sussidiarieta’ per l’esercizio dell’azione ex articolo 2041 c.c.;
andava esclusa altresi’ l’applicazione dell’articolo 936 c.c., in quanto la realizzazione dell’immobile era avvenuta secondo gli accordi esistenti tra le parti;
l’azione revocatoria doveva essere respinta sia perche’ non era chiaro quale fosse il diritto a garanzia del quale era stata proposta, sia perche’ o tale diritto era da ricollegarsi alle domande ex articoli 2041 e 936 c.c. -ed allora era da ritenersi insussistente, stante il rigetto delle medesime- o aveva fonte contrattuale -nel qual caso la domanda era paralizzata dalle eccezioni di improcedibilita’, incompetenza territoriale e giudicato (derivante dall’esito del giudizio arbitrale), sollevate dai convenuti.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
3. Proposto appello dalla (OMISSIS) SPA, la Corte d’appello di Trento, con la decisione qui impugnata, ha disatteso il gravame, osservando, in relazione ai motivi dedotti dall’appellante, che:
andava ribadita la declaratoria di improcedibilita’ delle domande svolte nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna peculiarita’ -dedotta invece dall’appellante- tale da sottrarre le domande medesime al rito speciale dell’accertamento del passivo;
condivisibile era la decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui aveva disatteso l’azione revocatoria sulla scorta dell’esistenza di un giudicato derivante dal giudizio arbitrale precedentemente promosso da (OMISSIS) SPA nei confronti di (OMISSIS), in quanto l’esame dell’oggetto del lodo arbitrale reso tra le parti in data 23 gennaio 2013 evidenziava come il collegio si fosse pronunciato nel merito -e non meramente in rito, come dedotto dall’appellante-con la conseguenza che la pretesa restitutoria derivante dalla risoluzione del contratto di leasing concluso con (OMISSIS) risultava deducibile nel procedimento arbitrale, da cio’ derivando l’inammissibilita’ dell’azione revocatoria a tutela di un credito che doveva ritenersi non piu’ azionabile, per effetto della preclusione del giudicato;
condivisibili, altresi’, erano le conclusioni del giudice di prime cure in ordine al rigetto della domanda ex articolo 2041 c.c. per difetto del carattere di sussidiarieta’, dal momento che le pretese della (OMISSIS) SPA si basavano, in realta’, su un titolo contrattuale, e cioe’ il contratto di leasing;
infondate erano le deduzioni con cui l’appellante sosteneva che il diritto di superficie non si fosse estinto allo scadere dei dodici anni previsti nel contratto, essendo detta estinzione comunque subordinata al pagamento integrale dei canoni di locazione finanziaria, giacche’ per contro risultava dalle previsioni contrattuali che la durata di tale diritto era limitata a 12 anni, con la conseguenza che allo scadere di tale termine l’acquisto della proprieta’ dell’immobile da parte dei comproprietari del suolo era avvenuto per accessione ex articolo 953 c.c., da cio’ dovendosi escludere qualunque forma di indebito arricchimento.
4. Per la cassazione di detta decisione ricorre (OMISSIS) SPA.
Resistono separatamente con controricorso sia il FALLIMENTO (OMISSIS) SRL sia (OMISSIS) SNC (OMISSIS)
(OMISSIS) quale titolare della (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
5. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
6. Sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c. da parte di (OMISSIS) SPA ed (OMISSIS) SNC (OMISSIS)
Il FALLIMENTO (OMISSIS) SRL ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore.
7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilita’ e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso si articola in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli articoli 2909 c.c., articoli 112 e 324 c.p.c.
Il ricorso deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nel momento in cui ha ritenuto sussistente una preclusione da giudicato derivante dal lodo arbitrale del 23 gennaio 2013, deducendo, per contro, che il medesimo si era concluso con una pronuncia in mero rito. Tale conclusione sarebbe corroborata dal fatto che un successivo procedimento arbitrale promosso dalla stessa (OMISSIS) SPA nei confronti della (OMISSIS) sulla scorta di similari conclusioni si sarebbe concluso con lodo del 3 aprile 2017 con l’accoglimento nel merito delle domande dell’odierna ricorrente, avendo il collegio arbitrale espressamente affrontato -e risolto negativamente- il profilo della sussistenza di un vincolo di giudicato derivante dal precedente giudizio arbitrale.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione degli articoli 2037 e 2041 c.c.
Deduce il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti applicativi dell’articolo 2041 c.c., in quanto l’estinzione del diritto di superficie precludeva alla stessa (OMISSIS) SPA la possibilita’ di agire nei confronti dell’utilizzatore, se non con i mezzi residuali di cui -appunto- agli articoli 2037 e 2041 c.c.
Estintosi il diritto di superficie -e persa quindi la garanzia sul bene-la (OMISSIS) SPA non avrebbe potuto esercitare alcuna azione contrattuale nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, residuando quindi alla ricorrente i soli rimedi connessi all’indebito arricchimento di cui agli articoli 2037 e 2041 c.c.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione della L.Fall., articolo 92 e articoli 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c. per avere la Corte d’appello affermato la improcedibilita’ delle domande proposte nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Deduce la ricorrente che le domande da essa formulate non potrebbero essere proposte nella forma dell’insinuazione al passivo, non vantando la (OMISSIS) SPA alcun diritto di credito o alcuna pretesa reale nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL.
Argomenta la ricorrente che, se “e’ innegabile che le domande” della ricorrente medesima “ove accolte, andrebbero ad incidere sul patrimonio della fallita”, e’ pero’ vero che “esse si riferiscono ad un’ipotesi di “acquisto” del tutto particolare di un bene specifico, caduto nel patrimonio della fallita (peraltro solo dopo la dichiarazione di fallimento) per effetto legale dell’estinzione del diritto di superficie, senza corresponsione della controprestazione contrattualmente dovuta dall’utilizzatore”.
La societa’ ricorrente invoca, ulteriormente, il disposto di cui agli articoli 31 c.p.c. e ss., da cui discenderebbe che la domanda cumulativamente proposta nei confronti della fallita e della (OMISSIS) SNC (OMISSIS) debbano essere trattate congiuntamente con il rito ordinario, vertendosi in un’ipotesi di causa accessoria ex articolo 31 c.p.c.
2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
Va, preliminarmente, chiarito che il ricorso e’ ammissibile, non potendo trovare nella specie applicazione il principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, e’ inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 – Rv. 625631 – 01; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 – Rv. 654319 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 – Rv. 639158 – 01).
L’esame della decisione della Corte tridentina, infatti, evidenzia che il giudice di prime cure aveva ritenuto di disattendere la domanda revocatoria della (OMISSIS) SPA non solo ritenendo operante una preclusione derivante dal giudicato attribuito all’esito del giudizio arbitrale, ma anche sulla scorta della ratio alternativa costituita dall’affermazione della improcedibilita’ della domanda ed incompetenza del tribunale medesimo per effetto della presenza nel contratto di leasing sia di una clausola compromissoria sia di una clausola di individuazione quale foro esclusivo del Tribunale di Bolzano. Per contro, la Corte tridentina ha escluso l’operativita’ di tali ultime clausole in relazione alla domanda ex articolo 2901 c.c. dell’odierna ricorrente, ritenendo che tale azione si ponesse al di fuori del perimetro delle azioni contrattuali cui si riferivano le clausole stesse, ed ha invece fatto propria unicamente la ratio connessa all’affermazione della sussistenza di una preclusione pro iudicato. Unica e’, pertanto, la ratio su cui si fonda la decisione impugnata in relazione al profilo in esame, risultando quindi il motivo ammissibile.
Operata tale premessa, si osserva che il motivo deduce che il giudice di merito abbia erroneamente accertato ed interpretato il giudicato (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 17175 del 14/08/2020 (Rv. 658806 – 02), rectius che abbia ravvisato la sussistenza di un giudicato in una decisione che invece sarebbe stata assunta meramente in rito e senza scendere nel merito della vicenda.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Poiche’ la ricorrente risulta aver rispettato il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 – Rv. 658895 – 01; Cass. Sez. L – Sentenza n. 5508 del 08/03/2018 – Rv. 647532 – 01)- va rammentato che il giudice di legittimita’ puo’ direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24664 del 28/11/2007 – Rv. 600071 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 Rv. 610451 – 01).
Procedendo, allora, all’esame del lodo arbitrale pronunciato tra la (OMISSIS) SPA ed (OMISSIS), emerge la fondatezza delle deduzioni di cui al ricorso, per quanto le medesime in parte sovrappongano i distinti profili dell’esistenza di un giudicato sulla domanda di risoluzione del contratto e dell’esistenza di un giudicato sulla domanda di restituzione del bene concesso in leasing.
Premesso, infatti, che l’interpretazione del lodo arbitrale e’ resa alquanto tormentata dalla continua variazione delle conclusioni presentate nel corso del giudizio arbitrale dalla stessa ricorrente -la quale ha, con tale condotta, inutilmente complicato il quadro dei petita-il dato fondamentale e’ comunque costituito dal fatto che la Corte tridentina ha ritenuta coperta dal giudicato, in quanto “deducibile”, “la pretesa restitutoria derivante dalla risoluzione di diritto del contratto” (pag. 16 ultimo capoverso). Appaiono, quindi, ultronee alcune delle deduzioni della ricorrente dedicate alla deducibilita’ o meno della domanda di risoluzione nel giudizio arbitrale (pag. 19 segg. del ricorso), dal momento che deve ritenersi che nella presente sede il profilo rilevante sollevato dal motivo di ricorso sia costituito unicamente dal rapporto generale tra la domanda di risoluzione e la domanda di restituzione.
Cosi’ delimitato il quadro dell’analisi imposta dal motivo di ricorso, si deve rilevare che la valutazione espressa dalla Corte territoriale circa la riconducibilita’ della domanda restitutoria nell’ambito del “deducibile” connesso all’azione di risoluzione si pone in contrasto con la regola, affermata da questa Corte, per cui l’effetto restitutorio non puo’ ritenersi implicito nella domanda di risoluzione (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 – Rv. 661091 – 01), con la conseguenza che la risoluzione del contratto pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, atteso che rientra nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2075 del 29/01/2013 – Rv. 624949 – 01).
L’autonomia della domanda di risoluzione rispetto a quella di ripetizione, quindi, avrebbe dovuto indurre la Corte tridentina sia ad escludere che nell’ambito della domanda di risoluzione del contratto di leasing -quale che ne fosse la formulazione e quale che sia stato l’esito del giudizio arbitrale sul punto- potesse ritenersi compresa, quale profilo “deducibile”, la domanda restitutoria del bene concesso in locazione finanziaria, sia, conseguentemente, ad ammettere la successiva proponibilita’ di detta domanda in separata sede.
L’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione
Cio’ a maggior ragione ove si considerino due circostanze: la prima, costituita dal fatto che la stessa Corte aveva ritenuto la sussistenza di un giudicato apparentemente favorevole all’odierna ricorrente, concludendo che la decisione arbitrale aveva accertato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’operativita’ della clausola risolutiva espressa; la seconda, costituita dal fatto che, in realta’, il lodo arbitrale in questione si era pronunciato (pag. 19, fine del paragrafo 5) anche in ordine alla pretesa restitutoria formulata in esclusivo collegamento con la domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento, ritenendo, tuttavia, tutte le domande meramente improponibili, e quindi omettendo sul punto qualunque statuizione di merito.
La decisione della Corte tridentina, quindi, risulta non aver fatto buon governo dei principi sinora richiamati in tema di rapporto tra domanda di risoluzione del contratto e domanda di restituzione delle prestazioni effettuate sulla base del contratto medesimo avendo affermato la non condivisibile regola per cui la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto comporterebbe la necessita’ di formulare -quale profilo deducibile- la correlata domanda restitutoria, la cui separata proposizione risulterebbe altrimenti preclusa. Va invece affermata l’autonomia delle due domande e la conseguente possibilita’ di formulare la domanda restitutoria fondata sulla risoluzione del contratto anche in un successivo e separato giudizio.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.
4. Conserva, invece, autonoma rilevanza il terzo motivo di ricorso che tuttavia e’ infondato.
Infondate, in primo luogo, appaiono le deduzioni della ricorrente basate sugli articoli 31 c.p.c. e ss.
Questa Corte, infatti, ha piu’ volte enunciato il principio per cui l’attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all’attivo non discende dal principio di cui alla L.Fall., articolo 24 -il quale risolve, piu’ che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito-, ma e’ riconducibile al principio -dettato dall’articolo 52 stessa Legge- della obbligatorieta’ ed esclusivita’ del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione e’ disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza ma una questione di specialita’ del rito, con conseguente improponibilita’ della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto della L.Fall., articoli 52 e 93 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8782 del 31/05/2012 – Rv. 622801 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006 – Rv. 586896 – 01).
La L.Fall., articolo 52, comma 2, quindi viene a dettare una regola, in primo luogo, di specialita’ del rito, fissando il procedimento di verifica dello stato passivo quale strumento esclusivo di cognizione delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto restitutorio su beni acquisiti all’attivo. L’esclusivita’ dell’accertamento del passivo si pone, quindi, non come effetto di quella vis atractiva che concerne il solo L.Fall., articolo 24 bensi’ come conseguenza della creazione, ad opera del legislatore, di un rito speciale che risponde all’esigenza della unitarieta’ dell’accertamento dei crediti, e che, proprio per tale motivo, deve presentare carattere di esclusivita’. L’esclusivita’ dell’accertamento del passivo, quindi, assoggetta le pretese dei creditori -e di coloro che rivendicano beni-ad un rito speciale che si caratterizza per un profilo di unitarieta’ che consente l’accertamento di tutte le pretese all’interno di un unico ambito procedurale ed assicura, tra l’altro, la partecipazione collettiva di tutti gli interessati.
Cosi’ ricostruiti i principi generali in materia -dai quali peraltro gia’ discende in gran parte l’infondatezza delle deduzioni della ricorrente-si osserva che innanzi al Tribunale di Trento la (OMISSIS) SPA ha formulato nei confronti del FALLIMENTO (OMISSIS) SRL una nutrita serie di domande sia restitutorie e di pagamento sia ex articolo 2901 c.c.
Appare ininfluente nella presente sede operare uno specifico inquadramento di ciascuna delle domande formulate dall’odierna ricorrente -fedelmente riprodotte nella sentenza della Corte d’Appello di Trento- peraltro in relazione ad un diritto di superficie che si era gia’ “naturalmente” estinto per effetto per decorso del termine. E’ sufficiente osservare, infatti, che -come in parte dalla medesima ricorrente riconosciuto- tali domande andrebbero ad incidere sul patrimonio della fallita, in quanto finalizzate o a sottrarre integralmente un bene alla massa attiva del fallimento oppure -e’ il caso della revocatoria- a sottoporre il bene ad iniziative esecutive della stessa ricorrente.
L’insieme di tali domande, quindi, doveva e deve ritenersi assoggettato al rito speciale previsto per l’insinuazione allo stato passivo o per la rivendica di beni L.Fall., ex articolo 93, a nulla rilevando sia il mancato invio alla ricorrente dell’avviso ex articolo 92 L.F. -in quanto tale omissione, al piu’, avrebbe legittimato la (OMISSIS) SPA a presentare una domanda tardiva ex articolo 101 L.F., eventualmente (ricorrendo l’ipotesi prevista alla L.Fall., articolo 101, comma 4) deducendo la non imputabilita’ del ritardo, sia il fatto che l’estinzione del diritto di superficie si sia integrata dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) SRL -e cio’ per la semplice ragione che l’atto di cui si chiedeva la declaratoria di inefficacia relativa non era (evidentemente) l’estinzione del diritto di superficie, bensi’ l’atto, anteriore al fallimento, con cui la (OMISSIS) SRL aveva acquistato la quota di comproprieta’ del terreno e convenuto il successivo scioglimento della comunione.
Corretta, quindi, risulta la statuizione di improcedibilita’ della domanda, assunta dalla Corte tridentina, essendo le domande dell’odierna ricorrente assoggettate al rito speciale dell’insinuazione allo stato passivo e non potendo trovare applicazione il principio espresso da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018 – Rv. 649544 – 03 -secondo cui e’ attribuita alla competenza del tribunale ordinario e non di quello fallimentare, ai sensi della L.Fall., articolo 24, l’azione restitutoria ex articolo 1526 c.c. conseguente alla risoluzione del contratto di leasing finanziario intervenuta prima della dichiarazione di fallimento e, in quanto tale, ricompresa tra quelle gia’ esistenti nel patrimonio del fallito- per una ragione indicata dalla stessa (OMISSIS) SPA, costituita dal fatto che la (OMISSIS) SRL non era stata parte del contratto di leasing, ed era invece convenuta come terzo acquirente in revocatoria.
In relazione a tale ultima domanda, poi, vale il principio -cui questa Corte intende conformarsi- per cui oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non e’ il bene trasferito in se’, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, sicche’ quando l’azione sia stata promossa dopo il fallimento dell’accipiens, non potendo essere esperita con la finalita’ di recuperare il bene ceduto stante l’intangibilita’ dell’asse fallimentare-, i creditori del cedente (ovvero il curatore in caso di suo fallimento) potranno insinuarsi al passivo del fallimento del cessionario per il valore del bene oggetto dell’atto di disposizione (Cass. Sez. U – Sentenza n. 12476 del 24/06/2020 – Rv. 658004 – 01).
L’insegnamento delle Sezioni Unite, quindi, conferma che -quali che fossero i presupposti della domanda ex articolo 2901 c.c. proposta dalla (OMISSIS) SPA- l’unica forma di tutela di cui l’odierna ricorrente si sarebbe potuta avvalere era costituita dalla tutela per equivalente azionabile mediante insinuazione al passivo.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al solo primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione, che si atterra’ a quanto sopra rilevato, e che provvedera’ anche a statuire sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il terzo, assorbito il secondo; cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Trento in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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