Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4579.

Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati.

Al fine di far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

Ordinanza|11 febbraio 2022| n. 4579. Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

Data udienza 20 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: OBBLIGAZIONI – COMPENSAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10076/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 262/2018, depositata il 6 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal Consigliere Emilio Iannello.

Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 325/2016 il Tribunale di Trento ingiunse a (OMISSIS) di pagare a (OMISSIS) l’importo di Euro 25.000, oltre interessi e spese, richiesto da quest’ultimo in virtu’ di cessione in suo favore del credito di cui l’ingiunto si era riconosciuto debitore (nei confronti del padre e cedente, (OMISSIS)), con scrittura del 29 dicembre 2011.
Il (OMISSIS) propose opposizione eccependo la compensazione con un suo maggior credito fondato su accordi contenuti in altra parte della medesima scrittura privata.
Il tribunale rigetto’ l’opposizione ritenendo che il credito opposto in compensazione non fosse ne’ certo ne’ liquido ne’ esigibile.
2. Con sentenza n. 262/2018, depositata il 6 novembre 2018, la Corte d’appello di Trento ha rigettato il gravame interposto dal soccombente, confermando la decisione di primo grado seppure con diversa motivazione.
2.1. La corte tridentina ha anzitutto descritto la presupposta vicenda contrattuale, e il reticolo dei rapporti tra i soggetti che ne erano coinvolti, nei termini che qui di seguito si sintetizzano (v. pagg. 4 – 5 della sentenza impugnata):
– con scrittura del 16 maggio 2011 il (OMISSIS) concedeva alla societa’ (OMISSIS) S.r.l., che accettava, un prestito per l’importo di Euro 170.000 a fronte del quale i soci della predetta (ossia: (OMISSIS), padre dell’ingiungente appellato nonche’ cedente del credito da questo azionato, (OMISSIS) e (OMISSIS)) si obbligavano, in solido, a garantire l’obbligo restitutorio gravante sulla societa’;
– con successiva scrittura del 29 dicembre 2011 il (OMISSIS), onde favorire la cessione di quote che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano in programma di fare in favore di tale societa’ (OMISSIS) S.r.l., si dichiarava disposto a stipulare in proprio nome, ma per conto del (OMISSIS), del (OMISSIS) e del (OMISSIS), preliminare di compravendita di immobile di proprieta’ di detta societa’, verso il prezzo di Euro 160.000 (clausole nn. 2 e 3);
– nella stessa scrittura le parti stabilivano che questo sarebbe stato pagato mediante cessione del credito di pari importo che il (OMISSIS) vantava nei confronti della societa’ e dei soci (clausola n. 4);
– “a fronte della stipulanda cessione delle quote della societa’ (OMISSIS), nonche’ a fronte della garanzia fideiussoria solidale a suo tempo prestata” dai predetti tre soci, questi ultimi si impegnavano, personalmente e solidalmente, al pagamento dei ratei del mutuo contratto dal (OMISSIS) per ottenere la provvista del finanziamento erogato alla (OMISSIS) S.r.l., al netto dell’importo di Euro 10.000 che il (OMISSIS) assumeva a proprio carico (clausola n. 5);

 

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– “a fronte del ribadito impegno al pagamento integrale del mutuo di cui sopra da parte dei tre soci”, il (OMISSIS) si impegnava a vendere “l’immobile di cui al precedente punto 2” ed a versare il prezzo ricavato dalla vendita alla banca mutuante “a parziale ovvero integrale restituzione del mutuo di cui sopra” (clausola n. 6);
– le parti tenevano “fermo che, qualora il prezzo di compravendita non dovesse essere in grado di estinguere integralmente l’importo del mutuo”, i detti tre soci, sempre in via solidale, “si impegnavano al pagamento dell’eventuale residuo importo, cosi’ da liberare integralmente l’Avv. (OMISSIS) dall’obbligo di restituzione del mutuo acceso a suo tempo e utilizzato per effettuare il finanziamento a favore della (OMISSIS)” (clausola n. 7);
– con la successiva clausola n. 9, infine, “l’avv. (OMISSIS) si impegna(va) a restituire il prezzo di cessione delle quote della (OMISSIS) S.r.l., a suo tempo perfezionata con il sig. (OMISSIS), restituendo a quest’ultimo entro 12 mesi dalla sottoscrizione della scrittura, la somma dallo stesso incassata pari ad Euro 25.000,00”.
2.2. Cio’ premesso, e rimarcato il carattere “piuttosto articolato” delle pattuizioni, “non sempre chiare nel loro evolversi, ed anche caratterizzate da talune contraddizioni, specie con riferimento ad alcune singolari operazioni previste per il trasferimento di quote dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS) S.r.l.”, la corte territoriale ha ritenuto “sufficiente, alla luce della decisione” che si accingeva a prendere, tener presenti le seguenti “poche ma essenziali circostanze”:
– l’Avv. (OMISSIS), per agevolare la situazione precaria della (OMISSIS) S.r.l. e dei suoi soci, ebbe a prestare alla societa’ Euro 160.000 (essendosi egli stesso accollato ulteriori Euro 10.000);
– i soci di (OMISSIS) si impegnarono a restituire tale importo quali garanti in solido del debito della (OMISSIS);
– l’Avv. (OMISSIS) ha chiesto di opporre questo importo di Euro 160.000 in compensazione con l’importo di Euro 25.000 di cui al monitorio;
– tuttavia, l’Avv. (OMISSIS) si era impegnato a cedere detto suo credito verso (OMISSIS) alla societa’ (OMISSIS) S.r.l., quale corrispettivo di un immobile di proprieta’ di quest’ultima che lo stesso avvocato si era impegnato ad acquistare in virtu’ di apposito preliminare.
2.3. Sulla base di tali circostanze ha ritenuto che la sentenza di primo grado meritasse conferma, “seppur con diversa motivazione, facendo perno su differenti, e purtuttavia assorbenti, rilievi”.
Ne ha infatti tratto il convincimento che il (OMISSIS) non avesse piu’ la disponibilita’ del credito di Euro 160.000 opposto in compensazione, per averlo ceduto ad altri, ancor prima dell’instaurazione del presente giudizio.
2.4. Ha ritenuto “assorbita” “ogni altra questione”.
2.5. Ha rilevato la novita’ – “perche’ mai prima prospettati e quindi tardivi” – degli argomenti secondo cui: a) la dazione dei 160.000 Euro configurerebbe una donazione nulla per difetto di forma; b) il credito del (OMISSIS) azionato monitoriamente poggerebbe su negozio privo di causa.

 

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2.6. Ha soggiunto che:
– il credito suddetto non e’ mai stato contestato sotto alcun profilo in primo grado, essendo stata la difesa dell’opponente impostata sulla sua compensazione con il dedotto controcredito;
– risultava comunque condivisibile il ragionamento del primo giudice, secondo cui l’obbligo assunto dai soci di (OMISSIS) con la clausola n. 5 della scrittura del 29 dicembre 2011 era “da ritenersi superato dalla successiva clausola 7 e da quanto (era) avvenuto a mente della clausola 6”, ossia dal fatto che il (OMISSIS) aveva poi “acquistato un immobile, peraltro a nome proprio e non per conto degli altri soci come era previsto, al fine di rivenderlo ed utilizzare cosi’ il ricavato per appianare il mutuo”.
Nel contesto del complesso accordo, la clausola n. 5 era dunque da interpretarsi, secondo la corte, come destinata ad “aver vigore solo per il caso di mancata rivendita dell’immobile”, con la conseguenza che non essendo questa ancora avvenuta, era impossibile quantificare l’eventuale residuo debito dei garanti.
Del resto, hanno conclusivamente osservato i giudici a quibus, trattandosi di previsioni contraddittorie, “una di esse deve necessariamente esser stata stabilita per il caso di mancato avveramento dell’altra”.
3. Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste l’intimato depositando controricorso.
La trattazione e’ stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1421 c.c.; omesso esame del rilievo di nullita’ sollevato dall’appellante; rinnovazione del rilievo di nullita’ e richiesta di ripetizione di indebito” (questa l’intestazione).
1.1. Premette che:
– al credito dell’ingiungente egli aveva opposto in compensazione il controcredito derivante dall’inadempimento dell’obbligo assunto dai tre soci della (OMISSIS) S.r.l. con la clausola n. 5 della scrittura del 29 dicembre 2011, sollevando altresi’ eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c.;
– il tribunale aveva respinto tali eccezioni rilevando, quanto alla prima, che il credito opposto in compensazione non era ne’ liquido ne’ esigibile e, quanto alla seconda, che “l’obbligo restitutorio del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), oggetto del monitorio, non era stato in alcun modo compreso nel regolamento negoziale del debito di (OMISSIS) e degli altri sul costo del mutuo e sulla (eventuale) differenza di valore tra questo e il ricavato della vendita dell’immobile, restando quindi del tutto svincolato dagli esiti della vicenda di tale obbligazione”;
– con il quarto motivo d’appello egli aveva criticato tale ultima affermazione rilevando che, per negare la sussistenza di un vincolo sinallagmatico tra la clausola 9 e le precedenti della medesima scrittura, il giudice avrebbe dovuto indicare una diversa causa idonea a sorreggere l’obbligo di cui alla predetta clausola 9; non avendolo fatto, e in difetto anche di qualsivoglia allegazione sul punto da parte del (OMISSIS), se ne doveva dedurre che si trattava di un puro atto di liberalita’ da parte del (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), che come tale doveva pero’ considerarsi nullo per difetto di forma: nullita’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (articolo 1421 c.c.);
– aveva quindi concluso chiedendo, “in alternativa”, dichiararsi la nullita’ della clausola 9 della scrittura privata del 29 dicembre 2011 per difetto di causa o per difetto di forma, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
1.2. Cio’ premesso censura la sentenza d’appello:
a) per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte di merito pronunciato su una eccezione mai proposta (quella secondo cui la dazione dei 160.000 Euro configurerebbe una donazione nulla per difetto di forma) e, per converso, omesso di pronunciare su quella effettivamente proposta (nullita’ per difetto di causa o di forma dell’accordo con il quale il (OMISSIS) si impegnava a restituire il corrispettivo incassato per una precedente cessione di quote: clausola n. 9);
b) per violazione dell’articolo 1421 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto precluso l’esame dell’eccezione di nullita’ perche’ nuova e tardiva; rileva al riguardo che la dedotta nullita’ si fonda su allegazioni e documenti agli atti di causa che descrivono fatti da ritenersi definitivamente accertati, tra i quali l’assenza di vincolo sinallagmatico con altre clausole del medesimo contratto, in quanto oggetto di giudicato interno, in mancanza di impugnazione in questa sede.

 

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2. Il motivo e’ infondato.
2.1. Non sussiste, anzitutto, il dedotto vizio di omessa pronuncia.
La corte d’appello prende espressamente in esame la tesi della nullita’, per difetto di causa o di forma, della fonte negoziale posta a base del credito monitoriamente azionato e la disattende sul rilievo che si tratta di argomenti “mai prima prospettati e quindi tardivi” (v. sentenza, pag. 8). Appare irrilevante che, nel far cio’, identifichi erroneamente (alla stregua di quello che puo’ ritenersi un mero errore materiale) il negozio di cui si prospetta la nullita’ con quello a base della “dazione dei 160.000 Euro”, dal momento che altri testuali riferimenti e, comunque, gli argomenti spesi consentono di riferire tale valutazione esattamente al motivo di gravame di cui l’odierno ricorrente lamenta – dunque, infondatamente – l’omesso scrutinio.
Univoci in tal senso si appalesano: da un lato, la esatta descrizione, a pag. 6, del secondo motivo d’appello, dove la questione era posta; dall’altro, l’inciso leggibile a pag. 8, righi 13-14, secondo cui “il credito suddetto” – ossia, e’ precisato nella riga precedente, “il credito del (OMISSIS) monitoriamente azionato” – “non e’ mai stato contestato sotto alcun profilo in primo grado, dato che tutta la difesa dell’opponente fu impostata sulla compensazione del suo controcredito”.
E’ dunque evidente che il ricorso, la’ dove evoca, a pag. 16, fra virgolette, la frase contenuta a pag. 8 della sentenza (“la dazione dei 160.000 Euro sarebbe una donazione, come tale nulla per difetto di forma”), per argomentare sulla base di essa un travisamento della (e dunque una omessa pronuncia sulla) eccezione effettivamente opposta, ignora le considerazioni svolte in sentenza prima e dopo quell’inciso, sicche’ e’ pretestuoso imputare alla corte di merito di avere deciso un’altra eccezione.
2.2. Nemmeno e’ ravvisabile la dedotta violazione dell’articolo 1421 c.c., sul punto occorrendo solo procedere alla correzione della motivazione, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.
Secondo quanto affermato in ricorso (v. ricorso, pagg. 7, 12, 14) e secondo quanto anche riferito in sentenza (pag. 6), con l’appello si era dedotto che: a) la cessione delle quote dal (OMISSIS) a (OMISSIS) (cessione presupposta nella clausola n. 9, dicendosi in sostanza che in corrispettivo di essa il (OMISSIS) aveva a suo tempo ricevuto il prezzo di Euro 25.000 che ora si impegnava a restituire) non aveva mai perso validita’ o efficacia, ne’ era stata risolta o seguita da retrovendita; b) per tale supposta ragione l’accordo – la’ dove prevedeva, con la detta clausola n. 9, l’impegno del (OMISSIS) a restituire il prezzo di detta cessione di quote, poiche’ non sorretto (come ritenuto dal primo giudice) da rapporto sinallagmatico con i contrapporti impegni di cui alle clausole nn. 5 e 7 – era da considerare nullo per mancanza di causa ovvero espressivo di un mero intento liberale e, in quanto tale, nullo per difetto di forma.
Come s’e’ detto (v. supra, “Fatti di causa”, p. 2.5), la corte d’appello ha ritenuto “del tutto nuovi, perche’ mai prima prospettati e quindi tardivi,… gli argomenti con cui l’appellante sostiene che la dazione dei 160.000,00 Euro sarebbe una donazione, come tale nulla per difetto di forma; ovvero (comparsa conclusionale) che lo scritto da cui deriva il credito del (OMISSIS) azionato monitoriamente, sarebbe priv(o) di causa”.
2.2.1. Cio’ premesso va anzitutto rilevato che la doglianza e’ mal posta in relazione a quest’ultima prospettazione.
Essa, infatti, sottende la simulazione relativa della dichiarazione negoziale: dietro l’apparenza dell’assunzione di obbligo restitutorio, si ipotizza un diverso negozio dissimulato (donazione), nullo per difetto di forma.

 

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Prima ancora della nullita’, in tal caso, occorrerebbe dunque poter rilevare il carattere relativamente simulato del negozio apparente, al qual fine, pero’, occorrerebbe poter ricorrere ad un elemento esterno al contratto simulato – la controdichiarazione – la cui prova soggiace peraltro, fra le parti, alle limitazioni previste per i contratti (articoli 1417 e 2721 c.c. e segg.), che in particolare escludono la prova per presunzioni.
Orbene, l’emergenza in atti di un siffatto elemento non viene nemmeno dedotta dal ricorrente.
2.2.2. A non diverso risultato conduce l’alternativo percorso censorio (error in iudicando per mancato rilievo officioso della nullita’ della clausola per mancanza di causa: articolo 1325 c.c., articolo 1418 c.c., comma 2, articoli 1419 e 1421 c.c.).
La nullita’ del negozio per difetto di causa e’ certamente soggetta alla regola della rilevabilita’ d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’articolo 1421 c.c. (v. Cass. Sez. U. del 12/12/2014, nn. 26242 e 26243), salva la preclusione (nella specie non predicabile) eventualmente derivante da giudicato interno ovvero dalla omessa pronuncia sull’eccezione che non sia dedotta come tale (ossia come omessa pronuncia) nel successivo giudizio di impugnazione (v. Cass. 17/01/2017, n. 923 e, ivi richiamati, i precedenti di Cass. 04/03/1998, n. 2388; 26/06/2006, n. 14755; 10/01/2014, n. 440, quest’ultimo con particolare riferimento al giudizio di appello; v. anche, Cass. 10/05/2018, n. 11259).
Detta rilevabilita’ officiosa e’, pero’, pur sempre condizionata, come tutte le eccezioni in senso lato, dalla emergenza ex actis (non anche dalla allegazione: v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 26/02/2014, n. 4548; 31/10/2018, n. 27998) degli elementi fattuali sulla cui base essa possa esplicarsi (v. Cass. Sez. U. 12/12/2014, nn. 26242 e 26243, ove e’ ripetutamente precisato, anche con richiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass. Sez. U. 04/09/2012, n. 14828, che “il giudice puo’ rilevare d’ufficio la nullita’… solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque ex actis”).
Sostiene il ricorrente (v. ricorso, pag. 18, pp. (v) e (vi)) che la prova della mancanza di causa, e dunque della nullita’, della clausola, avrebbe potuto e dovuto desumersi “dallo stesso contratto del 29/12/2011”, poiche’ da esso “risulta che le quote di (OMISSIS) S.r.l. cedute da (OMISSIS) a (OMISSIS) verso il corrispettivo di Euro 25.000,00, che il primo, con la clausola n. 9), si era impegnato a restituire al secondo, fossero ancora nella piena titolarita’ del (OMISSIS) e che questi fosse intenzionato a cederle a terzi, ossia alla (OMISSIS) S.r.l.”; rimanda, al riguardo, il ricorrente, alle premesse della scrittura, alle clausole 1) e 2) della stessa, alla prima premessa alla scrittura di data 16/5/2011.
Ora – in disparte il rilievo della inosservanza degli oneri di specifica indicazione imposti, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, avendo il ricorrente bensi’ adeguatamente localizzato nel fascicolo di causa i documenti richiamati ma omesso di riportarne il testo e di illustrare anche la ragione per la quale dalle menzionate premesse dovesse desumersi che le quote nella titolarita’ del (OMISSIS) di cui in esse si parla coincidessero e comprendessero quelle che a lui erano state cedute dal (OMISSIS) – appare comunque evidente che, quand’anche potesse ritenersi desumibile dagli atti che le quote in questione non fossero mai state retrocedute al (OMISSIS), cio’ di per se’ non varrebbe comunque ad escludere che l’impegno di quest’ultimo di restituire il prezzo ricevuto per la loro cessione al (OMISSIS) non potesse avere altra giustificazione causale (ad es., e solo in via d’ipotesi, in relazione a precedenti rapporti di dare-avere o al rilievo che si trattava di prezzo gia’ altrimenti ricevuto o eccedente l’effettivo valore).
Per la stessa ragione tale postulato (mancanza di causa) non puo’ dirsi riscontrato dal passaggio della motivazione della sentenza di primo grado – che viene a tal fine testualmente richiamato in ricorso – secondo il quale “l’obbligo restitutorio del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), oggetto del monitorio, non era stato in alcun modo compreso nel regolamento negoziale del debito di (OMISSIS) e degli altri sul costo del mutuo e sulla (eventuale) differenza di valore tra questo e il ricavato della vendita dell’immobile, restando quindi del tutto svincolato dagli esiti della vicenda di tale obbligazione”.
Questa affermazione vale bensi’ ad escludere che detto obbligo restitutorio (di cui alla clausola n. 9) fosse, nell’interpretazione del complessivo accordo accolta dal giudice di merito, da vedersi in rapporto sinallagmatico con quello invece assunto (nella clausole 5 e 7) dai tre soci della (OMISSIS) S.r.l. nei confronti dell’Avv. (OMISSIS), ma non esclude certo che esso potesse comunque avere altra e indipendente causa giustificativa.
Il fatto che non se ne parli ne’ in sentenza ne’ negli atti processali non equivale certo ad accertamento della mancanza di altra causa giustificativa dell’obbligo.
A ben vedere, nella clausola in questione (il cui testo e’ pacifico in causa, per essere negli stessi termini riportato sia in sentenza, sia nel ricorso come nel controricorso: “L’avv. (OMISSIS) si impegna a restituire il prezzo di cessione delle quote della (OMISSIS) S.r.l. a suo tempo perfezionata con il sig. (OMISSIS), restituendo a quest’ultimo entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente scrittura, la somma dallo stesso incassata pari ad Euro 25.000,00”) non si dice affatto che l’obbligo di restituzione e’ assunto in ragione dell’annullamento o della risoluzione della precedente cessione o di un successivo accordo di retrovendita, ma anzi si rammenta che tale cessione e’ stata “a suo tempo perfezionata”.
In definitiva, stando a quel poco che rivela la clausola, nel suo tenore letterale, l’obbligo di restituzione del prezzo di cessione delle quote deve intendersi giustificato da un evento che non risulta indicato. Il riferimento al prezzo ricevuto per la cessione e alla sua restituzione vale invero solo a qualificare la prestazione, ma non ancora la sua origine causale (il perche’, cioe’, quel prezzo debba essere restituito).
Tale origine causale l’ingiungente non aveva pero’ l’onere di provare, da esso essendo sollevato dalle eccezioni mosse dall’ingiunto opponente – ossia, come s’e’ detto, compensazione ed exceptio inadimpleti contractus (articolo 1460 c.c.) – le quali, entrambe, implicavano la non contestazione dell’esistenza di una causa debendi a fondamento dell’obbligo assunto dal (OMISSIS) con la clausola n. 9.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione degli articoli 112 e 81 c.p.c.: l’odierno ricorrente non ha chiesto di porre in compensazione il credito di Euro 160.000,00 ceduto a terzi” (cosi’ nell’intestazione).
Rileva che, diversamente da quanto affermato in sentenza, non e’ questo il credito opposto in compensazione, bensi’ quello fondato sulla clausola n. 5 della scrittura del 29 dicembre 2011 con il quale (OMISSIS) e gli altri due soci della (OMISSIS) S.r.l. si erano obbligati personalmente e solidalmente al pagamento dei ratei di mutuo da lui acceso presso la (OMISSIS) a fronte del prestito effettuato alla (OMISSIS).
Evidenzia che l’individuazione del credito opposto in compensazione era stata correttamente effettuata dal tribunale, il quale pero’ aveva ritenuto quel credito, esattamente identificato, non ancora liquido ne’ esigibile e pertanto inidoneo a fondare la relativa eccezione.
Da qui la dedotta violazione: a) dell’articolo 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato non sull’appello effettivamente proposto ma su una domanda del tutto diversa da quella effettivamente fatta valere in giudizio; b) dell’articolo 81 c.p.c., per avere ritenuto il (OMISSIS) non legittimato a far valere il credito opposto in compensazione.
4. Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.

 

Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

4.1. In via preliminare va rilevato che esso perviene all’asserto della violazione degli articoli 112 e 81 c.p.c., all’esito di una lunga e complessa esposizione (da pag. 20 a pag. 36 del ricorso) che menziona e/o riproduce una serie di atti processuali (atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado; ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione; memorie ex articolo 183 c.p.c.; sentenza di primo grado; atto d’appello; comparsa di costituzione di controparte in appello; comparsa conclusionale in appello; memoria di replica) i quali hanno un contenuto argomentativo che evoca circostanze di fatto e ne prospetta un certo significato. Solo all’esito trae la conclusione circa l’individuazione della domanda proposta, ma tale conclusione suppone l’apprezzamento di quelle circostanze, la cui evocazione culmina con la spiegazione del significato dei giudicati esterni a pag. 34, riguardo ai quali non si rispetta l’onere di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Non potendo questa Corte verificare le dette circostanze e i detti giudicati, il motivo impinge in una violazione sotto tale profilo dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, sicche’ la conclusione enunciata a pag. 35 in chiusura del motivo risulta del tutto assertoria nell’identificare il tenore della domanda proposta.
Che il motivo abbia la singolare struttura che si e’ indicata e’ rivelato dall’argomentare del punto g), in cui, riproducendosi un breve passo dell’appello, si conclude con la sottolineatura che in realta’ allude ad una contrarieta’ dell’interpretazione accolta dal primo giudice all’intenzione dei contraenti e alle norme esegetiche di cui agli articoli 1363, 1366 e 1367 c.c., con cio’ restando dimostrato che di questo con l’appello si era discusso e venne reinvestito il giudice di appello, sicche’ e’ del tutto fantomatica la prospettazione che davanti a quel giudice fosse in giuoco una domanda esattamente individuata e non piuttosto la prospettazione dello svolgimento della vicenda inter partes in un certo modo e solo di conseguenza con un certo significato.
4.2. Il motivo si appalesa comunque anche infondato.
Va infatti respinta la tesi, che ne e’ posta a fondamento, secondo cui vi sarebbe ontologica diversita’ tra il credito ceduto da (OMISSIS) a (OMISSIS) S.r.l. e quello opposto in compensazione.
Come evidenzia la sentenza impugnata, la ragione dell’impegno, che i tre soci assumono con la clausola n. 5 della scrittura del 29 dicembre 2011, di provvedere personalmente e solidalmente al pagamento dei ratei del mutuo contratto da (OMISSIS): a) da un lato, risiede pur sempre – secondo la richiamata testuale formulazione della detta clausola – nella “garanzia fideiussoria solidale a suo tempo prestata” dai soci rispetto all’obbligo restitutorio del prestito erogato dal (OMISSIS) alla (OMISSIS) S.r.l.; b) dall’altro, tiene conto della “stipulanda cessione delle quote della societa’ (OMISSIS)” in favore di (OMISSIS) S.r.l..
La sentenza inoltre da’ atto dei seguenti fatti:
a) la cessione del credito di Euro 160.000,00 vantato dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., prevista nella clausola n. 4 della detta scrittura quale modalita’ di pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile della (OMISSIS) S.r.l., “si e’ effettivamente realizzata e perfezionata”;
b) proprio in ragione di cio’ (OMISSIS) ha ottenuto, in separato giudizio, il trasferimento coattivo, ex articolo 2932 c.c., dell’immobile a lui promesso in vendita da (OMISSIS) S.r.l., essendosi ritenuto, con sentenza passata in giudicato, che il prezzo fosse stato corrisposto con detta attuata cessione;
c) (OMISSIS) S.r.l. ha gia’ fatto valere il credito ad essa ceduto nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. e dei suoi garanti, con decreto ingiuntivo.
Il collegamento con tali ulteriori aspetti della complessa operazione e’ certamente evidenziato dai riferimenti che ad essa si fanno all’interno della medesima clausola n. 5 e impedisce di ritenere che essa fondi un credito diverso e totalmente scisso da quello restitutorio oggetto di cessione ma impone piuttosto di tener conto dei relativi sviluppi.
Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che i predetti tre soci (cedenti/fideiussori) abbiano inteso obbligarsi due volte al pagamento del medesimo importo: una prima volta verso la creditrice cessionaria; una seconda verso il creditore cedente, il che e’ palesemente contrario ai canoni di ermeneusi legale, in particolare a quelli di cui all’articolo 1362 c.c. (intenzione dei contraenti), 1363 (interpretazione complessiva delle clausole), articolo 1366 (interpretazione di buona fede).
Verrebbe inoltre in tal modo a configurarsi un credito privo di fondamento giustificativo e, correlativamente, un accordo privo di causa.
Se invece la causa e’ la stessa – il che del resto sembra pacifico anche nella narrazione che della vicenda offre il ricorrente – non puo’ certo restare indifferente, anche sulla sorte di quell’impegno e, a monte, nella interpretazione di quella clausola, il fatto che il credito garantito dai soci sia stato ceduto a terzi.
Tutto cio’ giustifica il convincimento espresso in sentenza che, in conseguenza di tali sviluppi della complessa operazione, il (OMISSIS) non avesse piu’ la disponibilita’ del credito opposto in compensazione e che, al suo posto, egli potesse solo vantare il diritto ad ottenere l’eventuale differenza tra l’ammontare delle rate di mutuo da rimborsare alla banca e il ricavato, eventualmente inferiore, dalla vendita dell’immobile a lui alienato da (OMISSIS) S.r.l.: credito quest’ultimo non ancora certo ne’ liquido non essendosi ancora proceduto alla vendita.
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c..
Afferma che la motivazione risulta intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria in quanto, da un lato, fondata sull’assorbente rilievo della carenza di legittimazione attiva in capo all’opponente rispetto al credito opposto in compensazione (in quanto gia’ ceduto a terzi), dall’altro, poggiante anche sulla condivisa decisione del primo giudice che aveva al contrario ritenuto il (OMISSIS) titolare del credito opposto in compensazione e che tale credito era pero’ inidoneo a giustificarla in quanto non ancora liquido, ne’ esigibile. 6. Il motivo e’ manifestamente infondato.

 

Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

6.1. Occorre anzitutto rammentare che una nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) puo’ ammettersi solo in quattro casi:
– quando la motivazione manchi del tutto finanche “sotto l’aspetto materiale e grafico”;
– quando contenga un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”;
– quando sia “perplessa ed obiettivamente incomprensibile”;
– quando, infine, sia puramente apparente.
Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimita’, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.
Di tale riformulazione si e’ detto, infatti, come noto, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come “riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione”, e che “pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nella specie non e’ ravvisabile alcuna di tali ipotesi limite.
Non puo’ dubitarsi che la motivazione consenta di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, il che e’, del resto, dimostrato dal fatto che il ricorrente la coglie perfettamente, tanto da porla ad oggetto delle altre censure.
6.2. Varra’ comunque rimarcare, alla luce di quanto si e’ gia’ sopra rilevato con riferimento al secondo motivo, che, lungi dal potersi rilevare una duplice e contraddittoria ratio decidendi a fondamento della decisione, ve ne e’ in realta’ una sola.
Vi e’ infatti piena compatibilita’ tra l’individuazione del credito opposto in compensazione e l’affermazione della sua indisponibilita’, in capo al (OMISSIS), da un lato, e, dall’altro, il rilievo che, in conformita’ alla sentenza di primo grado, attribuisce importanza preminente alla clausola n. 7 nella interpretazione dell’impegno assunto dai tre soci nei confronti del (OMISSIS).
Questo invero si rivela mera conseguente appendice, corollario della medesima interpretazione delle varie clausole complessivamente considerate.
Implicito ma univoco fondamento di questa sta, infatti, nel rilievo che, cedendo a (OMISSIS) S.r.l. il proprio credito in cambio del trasferimento dell’immobile, il (OMISSIS), pur non interessato a detto bene ma solo al suo equivalente monetario, ha di fatto accettato di soddisfare il proprio credito restitutorio con il ricavato della vendita.
Supporre il contrario comporterebbe anche una ingiustificata locupletazione del cedente che, pur avendo acquisito il bene immobile nel proprio patrimonio, conserverebbe anche per intero il credito restititutorio nei confronti dei soci, non essendo nemmeno dedotto che l’accordo prevedesse in tal caso (ossia in caso di integrale pagamento del credito ceduto al cedente) il ritrasferimento dell’immobile ai tre soci.
7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in subordine, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, c.p.c., “violazione dell’articolo 1367 c.c., anche in combinato agli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nell’interpretazione della scrittura del 29 dicembre 2011”.
Lamenta che, nella parte in cui aderisce alla motivazione della sentenza di primo grado, quella d’appello finisce per privare di qualsiasi efficacia – a dispetto del canone ermeneutico di cui all’articolo 1367 c.c. – la clausola n. 5 della scrittura del 29 dicembre 2011, sulla quale era invece fondato il credito opposto in compensazione.
Sostiene che tra la clausola n. 5 e quella n. 7 non vi era rapporto di subordinazione (come ritenuto dal primo giudice) ne’ contraddizione (come ritenuto dalla corte d’appello) e neppure vi era un problema di coordinamento, seguendo esse un “percorso logico e diacronico del tutto coerente”.
Osserva, infatti, che entrambe si iscrivono nell’unitario e coerente regolamento (desumibile dalla complessiva considerazione delle varie clausole della scrittura) dei contrapposti interessi dei tre soggetti della complessiva operazione, ossia: da un lato, i tre soci della (OMISSIS) che, pur essendo obbligati in proprio a restituire il prestito a questa erogato dal (OMISSIS), intendevano cedere ad altra societa’ ( (OMISSIS) S.r.l.) le proprie quote; dall’altro, detta societa’ cessionaria che, intendendo acquisire dette quote ma non avendo la liquidita’ necessaria per estinguere il credito del (OMISSIS), si era offerta di acquisirlo in cambio della cessione di un proprio immobile di pari valore a quest’ultimo; da altro ancora, il (OMISSIS) che, non essendo interessato all’immobile ma solo al rimborso del mutuo contratto per effettuare il prestito predetto, aveva accettato di acquistare in proprio nome, ma nell’interesse dei tre suoi debitori, l’immobile, per utilizzare il ricavato ai fini dell’estinzione del mutuo contratto (clausola n. 6), fermo tuttavia l’obbligo di questi ultimi di tenere, in ogni caso, indenne il (OMISSIS) dagli oneri del mutuo contratto (clausole nn. 5 e 7).
8. La censura e’ inammissibile, risolvendosi nella mera sollecitazione di una nuova valutazione di merito non consentita in questa sede.
Si svolgono con essa, infatti, considerazioni ricostruttive della quaestio facti in dissenso dalla sentenza impugnata e solo dopo e tra l’altro in modo assertorio e generico considerazioni sul perche’ sarebbero violati i canoni esegetici.
Mette conto al riguardo ricordare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attivita’ riservata al giudice di merito, ed e’ censurabile in sede di legittimita’ soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione e’ oggi consentita dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non e’ sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma e’ altresi’ necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539); con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

 

Le regole legali d’interpretazione ed i canoni asseritamente violati

Sul punto, va altresi’ ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, non e’ necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma e’ sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.
Nella specie, non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.
Peraltro, il ricorrente non spiega nemmeno quale sia il “percorso logico e diacronico del tutto coerente” che legherebbe le due clausole della scrittura (n. 5 e n. 7) in termini diversi da quelli esposti in sentenza.
9. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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