Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 9 maggio 2019, n. 12391.
La massima estrapolata:
Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 5 del 2003, gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis cod. civ., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. In particolare, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. L’area dell’indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in particolare, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio. La violazione delle predette disposizioni comporta, infatti, l’illiceità e, quindi, la nullità della delibera di approvazione del bilancio, trattandosi di norme non solo imperative, ma contenenti principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
Ordinanza 9 maggio 2019, n. 12391
Data udienza 19 febbraio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9320-2018 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di socio della (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 492/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che, visto l’articolo 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del regolamento, affermi la competenza del Tribunale di Bologna, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) ha proposto istanza di regolamento di competenza, con un motivo, avverso la “sentenza” del 14 febbraio 2018, con cui il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla impugnazione della delibera assembleare del 27 maggio 2016, – con il seguente ordine del giorno “a) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale; b) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015; c) Deliberazione sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili” – da lui proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., per essere competente gli arbitri previsti dall’articolo 25 dello statuto della societa’ convenuta.
1.1. In estrema sintesi, quel tribunale ha ritenuto che i proposti motivi di impugnazione della delibera suddetta riguardassero presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni del presidente dell’assemblea, che non avrebbe raccolto le dichiarazioni relative all’esistenza e/o al contenuto dei patti parasociali stipulati dai presenti, distribuzione degli utili in misura illegittima con pretesa violazione del diritto del socio di minoranza, mancanza di verbalizzazione immediata seppure richiesta dal socio e, da ultimo, inerzia del presidente in ordine alle richieste dell’attore rivolte al presidente del collegio sindacale di dare riscontro alle numerose denunce relative a presunte incompatibilita’ di un sindaco. Ha pertanto, affermato essere “evidente come il perimetro dell’impugnazione della delibera assembleare di cui trattasi risulti circoscritto ai diritti disponibili dell’attore”, sicche’ la controversia doveva ritenersi devoluta ad arbitri in forza dell’articolo 25 dello statuto societario.
1.2. La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c., comma 5.
1.3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico Sorrentino, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
1.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A sostegno dell’istanza, il ricorrente prospetta “violazione dell’articolo 25 Cost. e dell’articolo 2377 c.c., nonche’ dell’articolo 25 dello Statuto societario”, assumendo che “Quando il bilancio non e’ idoneo a fornire una rappresentazione chiara e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della societa’ e del risultato economico dell’esercizio, o qualora si registri la totale assenza di informazioni in ordine alle operazioni realizzate con parti correlate in violazione dell’articolo 2427 c.c., n. 22-bis, non puo’ essere demandata agli arbitri la controversia sulla intervenuta impugnazione di approvazione dello stesso” pag. 12 del ricorso). Si invocano, dunque, la funzione informativa svolta dal bilancio di societa’ in favore del socio e dei terzi e la conseguente inderogabilita’ dei principi di chiarezza, precisione e verita’ che presiedono alla sua redazione, nonche’ l’inviolabilita’ del diritto del socio ad una corretta e veritiera rappresentazione della situazione della societa’. Da tanto si fa conseguire che la clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri delle controversie societarie non potrebbe trovare applicazione in presenza di diritti indisponibili, da intendersi come situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata o disciplinate da un regime legale che escluda qualsiasi potere di disposizione.
2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, gli atti costitutivi delle societa’, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la societa’ che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
2.1. A seguito dell’entrata in vigore della predetta disposizione, questa Corte ha ripetutamente riconosciuto che, in linea generale, le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatta eccezione soltanto per quelle che hanno ad oggetto interessi della societa’ o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi (fr., tra le piu’ recenti, Cass. n. 19729 del 2018; Cass. n. 12583 del 2018; Cass. n. 2692 del 2018; Cass. n. 17283 del 2015). Nell’affermare tale principio, si e’ peraltro precisato che l’area dell’indisponibilita’ deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali, in particolare, le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (c:fr. Cass. n. 2692 del 2018; Cass. n. 18600 del 2011; Cass. n. 3772 del 2005). La violazione delle predette disposizioni comporta, infatti, l’illiceita’ e, quindi, la nullita’ della delibera di approvazione del bilancio, trattandosi di norme non solo imperative, ma contenenti principi dettati a tutela, oltre che dell’interesse dei singoli soci ad essere informati dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la societa’ entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente (cfr. Cass. n. 12583 del 2018; Cass. n. 2692 del 2018; Cass. n. 20674 del 2016; Cass. n. 13031 del 2014).
3. Nella specie, i motivi di impugnazione della delibera assembleare di (OMISSIS) s.p.a. del 27 maggio 2016 investono (cfr., amplius, pag. 5-12 del ricorso): a) la mancata “corretta costituzione dell’assemblea” ed in particolare la mancata verifica della “titolarita’ degli aventi diritto al voto, anche attraverso l’esibizione dei certificati azionari”; b) la “distribuzione degli utili in misura illegittima, violando il diritto del socio di minoranza”; c) la “illegittima distribuzione degli utili al CdA ” in “conflitto di interessi”; d) il fatto che “il presidente nulla disponeva” circa le richieste del Guazzieri rivolte Collegio Sindacale di “dare riscontro alle numerose denunce presentate” ex articolo 2408 c.c., relative a presunta “omessa e/o mendace dichiarazione” di un sindaco “circa gli incarichi ricoperti” ed in merito ad una presunta situazione di incompatibilita’ di quest’ultimo; e) la mancata trascrizione a verbale “delle motivazioni del dissenso del socio di minoranza”, in asserita violazione dell’articolo 2375 c.c.; f) una generica “carenza di informazione e discussione sull’argomento all’ordine del giorno”; g) l’asserito “abuso di potere dei soci di maggioranza esercitato in danno del socio di minoranza” nell’espressione del voto in assemblea; h) la mancanza, in allegato al bilancio in questione, di un “bilancio di verifica”; i) la mancanza, sempre in allegato al bilancio de quo, non dell’ultimo bilancio della societa’ controllata SOL Polvmer s.r.l., come previsto dall’articolo 2429 c.c., ma di un ulteriore “bilancio stilato dall’amministratore della controllata al momento di passaggio di consegne al liquidatore”; l) l’indicazione in bilancio di dati occupazionali “non allineati” con quelli della Camera di Commercio “con conseguente distorsione del fatturato e del bilancio”; m) una diversa indicazione, nella comparsa di risposta del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, dell’ammontare dei compensi degli amministratori rispetto a quanto esposto nel bilancio; n) la mancata informazione circa asserite spese per servizi.
3.1. In disparte ogni considerazione circa la fondatezza, o meno, nel merito, di tutte queste doglianze (valutazione assolutamente estranea all’oggetto di questo regolamento), da quanto sopra esposto si ricava, allora, che se e’ possibile ritenere che, almeno limitatamente a quelle riportate da a) a g), il perimetro dell’impugnazione della delibera assembleare di cui trattasi appare circoscritto a diritti disponibili del ricorrente (che nulla hanno a che vedere con la correttezza o, meno, del bilancio impugnato), altrettanto non sembra sostenibile relativamente a quelle descritte da h) ad n), che, almeno in thesi, investono effettivamente vizi di chiarezza o verita’ del medesimo.
3.1.1. In relazione a queste ultime, peraltro, (OMISSIS) s.p.a. ha sostenuto: i) quanto ai documenti richiamati sub b) ed i), che si tratterebbe di documenti non previsti dalla legge, la cui mancanza non potrebbe, quindi, rappresentare, nemmeno in via di mera ipotesi, un vizio di chiarezza del bilancio; ii) la genericita’ e scarsa comprensibilita’ della doglianza sub l, rispetto alla quale il (OMISSIS) non spiega come si potrebbe produrre la lamentata “distorsione” e dove sarebbe da rinvenirsi la violazione del principio di chiarezza; iii) che la diversa indicazione dell’ammontare dei compensi di cui alla censura sub m) “non solo non dimostra che sia errata la posta di bilancio (cosa che controparte neppure afferma), ma dipende soltanto dal fatto che il ricorrente dimentica di leggere che i dati numerici riportati in comparsa sono comprensivi dei compensi amministratori, TFM, Inail, “premi” e rimborsi spese; iv) che, circa la mancata informazione per asserite spese “per servizi”, non viene contestata la correttezza della voce di bilancio, ma viene eccepito (senza altro chiarimento) che tali costi comprenderebbero presunte “spese personali degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale”, adducendo, quindi, una responsabilita’ di amministratori e sindaci (non un vizio di chiarezza del bilancio) e richiamando peraltro una norma, l’articolo 2427 c.c., n. 22-bis, che riguarda le operazioni con parti correlate e non ha, quindi, nulla a che vedere con l’illecito paventato da controparte.
3.1.2. E’ evidente, pero’, che trattasi di argomentazioni afferenti il merito delle contestazioni del (OMISSIS), affatto irrilevanti, come si e’ gia’ detto, in questa sede.
4. Ne deriva, pertanto, alla stregua dei principi tutti fin qui esposti, che, nella specie, non puo’ trovare applicazione l’articolo 25 dello statuto sociale della (OMISSIS) s.p.a., – secondo cui “tutte le controversie che potessero insorgere tra la societa’ ed i soci, gli amministratori, i liquidatori, in sindaci, in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno rimesse al giudizio di un collegio composto da tre arbitri, amichevoli compositori, da costituirsi e regolarsi secondo le norme della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della Provincia nella quale la societa’ ha la sede legale. Si applica il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34 e ss.” – per cui va accolto il ricorso e dichiarata la competenza a conoscere della controversia in esame da parte del Tribunale di Bologna, innanzi al quale essa dovra’ essere riassunta nei termini di legge.
4.1. Le spese del presente procedimento saranno regolate dal giudice di merito.
4.2. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza a conoscere della controversia in esame da parte del Tribunale di Bologna, innanzi al quale essa dovra’ essere riassunta nei termini di legge.
Le spese del presente procedimento saranno regolate dal giudice di merito.
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