Le caratteristiche della sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 15 luglio 2020, n. 20904.

Massima estrapolata:

Le caratteristiche della sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso) non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cost. 

Sentenza 15 luglio 2020, n. 20904

Data udienza 8 luglio 2020

Tag – parola chiave: Diritto urbanistico – Edilizia – Ordine di demolizione – Natura di sanzione amministrativa – Funzione ripristinatoria del bene leso – Mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna – Effetti – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Prescrizione della sanzione a norma dell’art. 173 cod. pen. – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. MARINI Luigi – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 15/07/2019 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 luglio 2019 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di (OMISSIS), in forza della quale era stata richiesta la revoca dell’ingiunzione, emessa dal Pubblico ministero in data 25 giugno 2014 in esecuzione della sentenza irrevocabile del 3 novembre 1997 del Pretore di Napoli, di demolizione delle opere abusive.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, la ricorrente ha lamentato la mancata risposta alle censure difensive, soprattutto in relazione all’eccepita prescrizione, a norma dell’articolo 173 c.p., della sanzione accessoria della demolizione inflitta con la sentenza di condanna, atteso il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto l’11 gennaio 1998.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ inammissibile.
4.1. In relazione all’unico motivo di impugnazione formulato in ordine all’eccepita prescrizione della sanzione a norma dell’articolo 173 c.p., e’ nozione consolidata – come e’ stato anche ricordato dal Procuratore generale – che, quanto all’ordine di demolizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 31, le caratteristiche di detta sanzione amministrativa (che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalita’ punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non e’ l’autore dell’abuso) non consentono di ritenerla “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, e’ da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’articolo 117 Cost. (cfr. ad es. Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977; cfr. Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra srl, Rv. 275850). Ed in proposito questa Corte ha gia’ dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 117 Cost., dell’articolo 31 cit. per mancata previsione di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna (Sez. 3, n. 41475 cit.).
Cio’ ricordato per completezza, va invero rilevato che comunque la ricorrente non si e’ confrontata in alcun modo col contenuto della decisione impugnata, che aveva rilevato come la documentazione relativa al preteso condono edilizio, siccome dimessa, si riferiva ad altro immobile che nulla aveva a che vedere con quello oggetto dell’ingiunzione di demolizione.
4.1.1. Ne’ rileva di per se’ la mancata eventuale risposta del Giudice, attesa la richiamata manifesta infondatezza ab origine della questione sollevata, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. ad es. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).
4.2. Null’altro vi e’ da statuire, in quanto le ulteriori pretese censure si sono risolte in lamentele non specifiche circa i contenuti del provvedimento impugnato.
5. La manifesta infondatezza del ricorso non puo’ che comportare l’inammissibilita’ del ricorso.
5.1. Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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