Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6621.
L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata
L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex articolo 1282 del codice civile, dal giorno dell’avvenuto pagamento.
Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6621. L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata
Data udienza 10 gennaio 2003
Integrale
Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – SVALUTAZIONE MONETARIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4313/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Arena Mirko che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e in veste di erede del marito (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato Bortone Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferrazzi Annuska, Contaldo Alessandro;
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato BORTONE GIUSEPPE rappresentato e difeso dagli avvocati FERRAZZI ANNUSKA CONTALDO ALESSANDRO;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2519/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 da PELLECCHIA ANTONELLA.
L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata
RILEVATO
che:
1. Il presente giudizio trae origine da un sinistro stradale, in cui ha perso la vita il signor (OMISSIS) travolto da un’automobile, condotta da (OMISSIS), mentre si trovava sul ciglio della strada in procinto di attraversare.
La moglie del (OMISSIS), (OMISSIS), conveniva in giudizio l’ (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni patiti sia iure proprio sia iure hereditatis per il decesso del marito.
La Compagnia assicuratrice costituitasi chiedeva il rigetto della domanda asserendo che il sinistro mortale si sarebbe verificato per fatto e colpa esclusivi del (OMISSIS) e, in subordine, per l’ipotesi di concorso di colpa del danneggiato, chiedeva limitarsi conseguentemente il risarcimento.
Il Tribunale di Belluno con sentenza n. 608/2016 in accoglimento delle domande dell’attrice, accertava la responsabilita’ del sinistro oggetto di causa in via esclusiva del (OMISSIS) e condannava l’ (OMISSIS) S.p.A., in solido con il (OMISSIS), al pagamento in favore di (OMISSIS) dell’importo di 295.597,90 oltre interessi e rivalutazioni, detratte le somme gia’ ricevute in precedenza a titolo di acconto dalla (OMISSIS).
2. La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2519 del 18 giugno 2019, in parziale riforma della sentenza impugnata ritenendo sussistere un concorso di colpa a carico di (OMISSIS) del 15%, condannava in solido tra loro il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) S.p.A. a versare alla (OMISSIS) la minor somma di Euro 187.253,21. Conseguentemente ha condannato la (OMISSIS) alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza rispetto all’importo di 187.253,21 oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo. La Corte, inoltre, in ragione del complessivo esito del giudizio condannava l’ (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione delle spese di lite del secondo grado.
3. Propone ricorso in cassazione sulla base di tre motivi l’ (OMISSIS) s.p.a..
4. (OMISSIS) resiste con controricorso e ricorso incidentale con 3 motivi.
CONSIDERATO
che:
5. Ricorso principale.
5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non aver rispettato il disposto di cui all’articolo 1223 c.c.”. La ricorrente lamenta un errore nella rideterminazione della somma che non terrebbe conto dei due acconti versati prima della sentenza di primo grado.
Censura che il Tribunale aveva condannato la compagnia a risarcire la somma di 295.597,90 da cui andavano detratti gli acconti gia’ percepiti dalla (OMISSIS) per Euro 25.100,00 e 50.200,00. La Corte territoriale, poi, riformando la sentenza di primo grado ha condannato la compagnia assicuratrice alla minor somma di 187.253,21.
Ebbene, lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato nel calcolare la somma dovuta alla (OMISSIS) perche’ la detrazione doveva essere applicata sulla somma di 295.597,90 e non su quella gia’ decurtata dall’acconto.
Il motivo e’ fondato in quanto il metodo di calcolo effettuato dalla Corte d’Appello risulta contrario a quanto statuito da questa Corte in materia di risarcimento del danno da fatto illecito (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9950/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25817/2017; Cass. Sez. 3, n. 28627/ 2019).
La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. anche Cass. SU, n. 1712/1995).
Era compito del giudice d’appello determinare con esattezza la somma dovuta, provvedendo a defalcare tutti gli importi che erano stati gia’ corrisposti per il medesimo titolo nelle more del giudizio, anche se con differente causale, al fine di giungere ad un decisum chiaro e definitivo sull’importo dovuto che – in ragione del principio del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost. ed articolo 6 della CEDU, declinato anche in termini di economia processuale – consentisse di evitare ulteriori fasi giurisdizionali.
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia la “violazione di legge per non aver applicato il dispositivo dell’articolo 1277 c.c.”. Sostiene la compagnia assicuratrice che la Corte avrebbe omesso di applicare anche la rivalutazione oltre agli interessi legali trattandosi di un’obbligazione pecuniaria.
La Corte d’Appello avrebbe errato perche’ si e’ limitata a condannare la (OMISSIS) a restituire quanto ricevuto in eccedenza rispetto all’importo sopra indicato, oltre interessi al tasso legale alla data del pagamento al saldo senza considerare che il maggiore importo versato dalla compagnia alla controricorrente doveva essere rivalutato dal momento in cui la (OMISSIS) ha ricevuto la somma in eccedenza al saldo in ossequio al principio nominalistico.
Anche tale motivo e’ fondato.
L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non e’ riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perche’ si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell’accipiens; per ottenere la restituzione di quanto pagato e’ necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex articolo 1282 c.c., dal giorno dell’avvenuto pagamento (Cass. n. 34011/2021; Cass. n. 24475/2019).
5.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della “violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.”. Denuncia che la Corte d’Appello ha condannato l’assicuratrice dal Piave, in solido con il (OMISSIS), a rifondere a Scalavacca le spese di lite di primo e secondo grado nonostante la domanda giudiziale dell’Assicuratrice abbia trovato accoglimento seppur parziale.
Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei primi due articoli.
6. Ricorso incidentale.
6.1. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione degli articoli 2043, 2054 e 1227 c.c., articoli 40 e 41 c.p., articoli 140, 141, 143, 145 e 148 C.d.S. La Corte d’appello avrebbe errato perche’ ha attribuito al pedone un concorso di colpa in assenza di una minima condotta colposa ed in assenza di un nesso di causa tra la condotta del pedone l’evento dannoso.
6.2. Con il secondo motivo lamenta ex articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione degli articoli 2697, 2699, 2700, 2727, 2729, 2730, 2734 e 2735 c.c. articoli 113, 115, 116, 228 e 229 c.p.c.. Lamenta che il giudice del merito ha ritenuto sussistere il concorso di colpa del pedone disattendendo le risultanze degli accertamenti della polizia intervenuta sul luogo del sinistro e la confessione stragiudiziale resa dal conducente nell’immediatezza del fatto.
6.3. Con il terzo motivo censura la violazione degli articoli 2697 e 2721 c.c., articoli 101, 113 e 116 c.p.c. per aver ritenuto erroneamente sussistere il concorso di colpa del pedone sulla base delle dichiarazioni spontanee rese da (OMISSIS) e per aver ignorato le deposizioni testimoniali dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
7. I motivi che possono essere congiuntamente esaminati data la loro connessione, sono inammissibili in quanto richiedono una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalita’ del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’.
Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne’ il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili, e’ tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).
Per quanto riguarda, poi, il secondo e terzo motivo, in essi l’articolo 116 c.p.c. e’ evocato in modo inidoneo, secondo Cass. sez. un. 16598 del 2016, e si risolvono in una sollecitazione alla rivalutazione della quaestio facti.
8. Pertanto, la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche, per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione personale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche, per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione personale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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