Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20521.
L’azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale
L’azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento.
Ordinanza|| n. 20521. L’azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale
Data udienza 3 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: OPERE E LAVORI PUBBLICI – APPALTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14949/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) DI (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “(OMISSIS)”, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) per procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA R. G. n. 576/2016 depositata il 05/10/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
L’azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), titolare della ditta (OMISSIS)., esercente attivita’ di trasporti e trattamenti di rifiuti ospedalieri, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “(OMISSIS)”, con citazione notificata il 13-12-2006, chiedendo il pagamento di un giusto indennizzo ai sensi dell’articolo 2041 c.c., da quantificarsi mediante C.T.U., per il servizio di trasporto di arredi e attrezzature dalla stessa espletato nel periodo tra il 12.08.1997 ed il 30.04.1998 in favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “(OMISSIS)” (di seguito per brevita’ (OMISSIS)). Allegava che, in occasione della chiusura dell’Istituto Oncologico e del trasferimento dell’intero reparto al Policlinico, su incarico della suddetta azienda, aveva provveduto al trasporto degli arredi e delle attrezzature dell’ex Istituto Oncologico dalla contrada (OMISSIS) alla sede centrale dell’azienda medesima, posta a circa venti chilometri di distanza, fornendo cosi’, oltre ai servizi di facchinaggio e trasloco, anche quello di trasporto mediante camion e furgoni. L'(OMISSIS), nonostante avesse ricevuto ed utilizzato le suddette prestazioni, effettuava, secondo la prospettazione dell’attrice, soltanto un pagamento parziale, applicando il prezzario previsto nell’appalto concluso per i servizi di manovalanza, e rifiutava il pagamento del corrispettivo per l’impiego dei mezzi e per le relative spese. Il Tribunale di Messina rigettava la domanda, con sentenza n. 1180/2011 del 22.06.2011, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
2. Con sentenza n. 576/2016, pubblicata il 5-10-2016, la Corte di appello di Messina rigettava l’appello proposto dalla (OMISSIS).
In particolare la Corte di merito affermava di condividere integralmente la motivazione del Tribunale, da intendersi richiamata, e rilevava che i giudici di primo grado, dopo avere ripercorso cronologicamente la ricostruzione fattuale storica, peraltro conforme a quella descritta dall’appellante, dei “vari passaggi, inerenti gli accordi contrattuali tra le parti, l’intestazione e emissione della fattura e la relativa dicitura, i tempi e le modalita’ di pagamento, con un ragionamento logico – giuridico, esente da vizi, ha rigettato la domanda di natura contrattuale formulata dall’attrice, odierna appellante, che, dal canto suo, con i due motivi di impugnazione che, stante la loro omogeneita’, possono essere esaminati e decisi congiuntamente, propone questioni di dubbia valenza giuridica che, anche alla luce della esaustiva motivazione resa dal Tribunale, non possono trovare alcun credito nemmeno per inficiare, seppure minimamente, l’applicazione del generale principio di cui all’articolo 2697 c.c.”. La Corte d’appello, nel richiamare la giurisprudenza di questa Corte, affermava che la prova della domanda doveva farsi gravare sulla parte attrice, che, nella specie, non aveva fornito elementi di prova puntuali e diretti, sicche’ doveva desumersi in via indiziaria, da argomenti di carattere logico – deduttivo e dal comportamento tenuto dalle parti, che fosse stato integralmente satisfattivo il pagamento gia’ effettuato dall'(OMISSIS) del corrispettivo dovuto per tutte le prestazioni eseguite dall’appellante, sia di facchinaggio che di trasporto, inteso come utilizzo ed impiego di uomini e mezzi. La Corte d’appello riteneva la domanda di indebito arricchimento palesemente inammissibile, in quanto detta pretesa era stata prospettata da parte attrice in via alternativa e subordinata a quella principale, che era stata previamente esaminata e rigettata per infondatezza, nonche’ in ogni caso era carente dei due presupposti previsti all’articolo 2041 c.c., ossia l’univocita’ del fatto causativo del depauperamento e la mancanza di altro strumento giudiziale.
3. Avverso questa sentenza (OMISSIS). (di seguito per brevita’ (OMISSIS)) ha proposto ricorso affidato a due motivi, resistito dall'(OMISSIS) (Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “(OMISSIS)”).
4. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375, ultimo comma, e 380 bis 1, c.p.c.. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa il 26-4-2023, oltre il termine di legge.
L’azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto – articoli 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. – erronea valutazione delle prove – errore processuale in relazione all’articolo 360, n. 4) – erronea applicazione del principio dell’onere della prova in ordine alla omessa pronuncia nella parte in cui ha ritenuto, erroneamente, l’assenza di elementi di prova puntuali e diretti”, per avere i giudici del merito erroneamente valutato le prove offerte e per avere erroneamente ritenuto assenti elementi di prova puntuale e diretti, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia in relazione all’articolo 360 n. 4. Deduce la ricorrente che il Tribunale non avrebbe affermato la mancata assoluzione dell’onere probatorio, bensi’ concentrato la propria attenzione sul significato del pagamento effettuato dal Policlinico. Ad avviso della ricorrente, secondo il Tribunale, trattandosi di incarico unitario, era logico che anche il corrispettivo richiesto fosse tale ed inoltre la stessa tempistica della seconda richiesta di pagamento, avvenuta a distanza di quasi un anno dalla prima, con la quale non si deduceva affatto che il credito prioritariamente azionato era solo parzialmente compensativo, lasciava propendere per la tesi dell'(OMISSIS), secondo cui il pagamento effettuato era stato satisfattivo dell’intera prestazione resa. Rileva la ricorrente che, invece, dai documenti prodotti in primo grado era dato trarre conclusioni diverse, poiche’ per l’impiego di mezzi, stante l’assenza di previsioni nell’appalto, relativo solo ai servizi di facchinaggio, non era stato previsto il corrispettivo, che occorreva quindi concordare con l'(OMISSIS), e cio’ giustificava, secondo la ricorrente, il ritardo nella richiesta, riguardando la prima fattura emessa n. 38, pagata dall'(OMISSIS) con una decurtazione, solo le prestazioni di manodopera.
2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto – articolo 2041 c.c. – omessa ed erronea valutazione della domanda di ingiustificato arricchimento che la Corte di Appello ha ritenuto essere priva di entrambi gli elementi costitutivi”, per essere la decisione viziata da difetto di indagine sui presupposti dell’azione. In particolare, ad avviso della ricorrente, la valutazione circa il carattere satisfattivo o meno del pagamento effettuato dall'(OMISSIS) avrebbe dovuto compiersi in relazione alla congruita’ del pagamento, al fine di verificare se l’importo della prima fattura (emessa per servizi di facchinaggio) potesse essere potenzialmente sufficiente a coprire quanto meno le spese sostenute per i servizi di trasporto. Solo in caso di esito sfavorevole per l’attrice riguardo a detta indagine, la Corte di Appello avrebbe potuto rigettare la domanda di arricchimento senza causa, essendo incontroverse, a suo dire, la prestazione resa, comprensiva dell’impiego di mezzi, e anche l’utilitas. Nel merito, dunque, ad avviso della ricorrente, nessun dubbio puo’ sussistere riguardo al mancato pagamento dei servizi di trasporto da parte del Policlinico e, conseguentemente, sull’obbligo dell'(OMISSIS) di pagare quanto dovuto per i servizi ricevuti o, comunque, ipotizzando la buona fede, sull’obbligo di corrispondere l’indennizzo dovuto a titolo di indebito arricchimento, posto che non vi era stata disponibilita’ a saldare la fattura di L.89.700.200, oltre Iva, emessa dalla (OMISSIS) a gennaio 1999. Sotto altro profilo, deduce che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso la domanda ex articolo 2041 c.c. considerandola un’azione autonoma rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale e, quindi, non esperibile in via alternativa e subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli. Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, rimarca che, nel caso di specie, la domanda fondata sull’accordo delle parti – formatosi nel suo iter con la lettera di invito a trattativa privata, la proposta della (OMISSIS) e la relativa accettazione della P.A. – era stata rigettata perche’ il Tribunale, prima, e la Corte di Appello, dopo, avevano ritenuto che il titolo non legittimasse la richiesta delle somme reclamate dalla odierna ricorrente e perche’ la odierna ricorrente non avesse offerto prove sufficienti, laddove, viceversa, la deducente aveva assolto totalmente all’onus probandi su di essa incombente, depositando tutta la documentazione in atti, dalla stessa Corte di appello definita “doviziosa”. La ricorrente afferma, in particolare, di avere puntualmente depositato tutte le richieste specifiche di impiego mezzi indirizzate alla (OMISSIS) Sud dai direttori dei vari reparti dell’Istituto Oncologico, nonche’ i fogli riepilogativi dei servizi resi, giorno per giorno, degli arredi trasportati dal 24.9.1997 al 17.12.1997 (docc. nn. 9 e 10 delle memorie ex articolo 183, VI comma, n. 2), dimostrando, cosi’, inequivocabilmente come l’attivita’ espressamente richiesta dalla Azienda Policlinico – non fosse limitata al facchinaggio.
3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
3.1. Occorre ribadire che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, l’azione di arricchimento puo’ essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata proposta, non sia stata piu’ coltivata dall’interessato (Cass. 6295/2013, citata nella sentenza impugnata e dalla ricorrente; tra le tante, da ultimo Cass. 11682/2018 e Cass. 14944/2022).
3.2. Ora, la ricorrente non censura l’affermazione della Corte d’appello, dirimente ai fini dell’ammissibilita’ dell’azione ex articolo 2041 c.c. nei termini appena precisati, secondo cui la domanda di pagamento avente fonte contrattuale per il servizio di trasporto era stata rigettata per non avere la (OMISSIS) fornito prove sufficienti al suo accoglimento. Anzi, la ricorrente da’ atto che l’azione contrattuale e’ stata rigettata per mancanza di prove sufficienti (pag.16 ricorso) e sostiene di avere, invece, assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione della documentazione in atti.
L’azione di arricchimento proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale
Le censure sono inammissibili anche sotto ulteriori profili, nello specifico sia perche’ si risolvono in una critica alla valutazione delle prove da parte della Corte d’appello, cosi’ impropriamente sollecitando il riesame del merito, sia perche’ la denuncia del vizio di “omessa pronuncia” non solo e’ inconferente rispetto al decisum, ma e’ stata anche formulata mediante il generico assunto della mancata considerazione dei documenti prodotti, senza l’indicazione di fatti storici precisi e senza la denuncia di omesso esame degli stessi (primo motivo). Anche la doglianza inerente alla sussistenza dei presupposti ex articolo 2041 c.c. (secondo motivo) non esprime una critica compiuta e pertinente al percorso argomentativo della sentenza impugnata, dato che, come gia’ rilevato, la Corte territoriale ha affermato che la domanda contrattuale, azionata in relazione alla stessa pretesa, era stata rigettata per infondatezza (mancanza di prova), e detto dirimente assunto, ostativo all’esperibilita’ dell’azione in via alternativa/subordinata ex articolo 2041 c.c., non e’ oggetto di censura, ma e’ anzi riconosciuto dalla ricorrente, che ne da’ atto nei termini precisati, ossia riconoscendo che l’azione contrattuale era stata rigettata per mancanza di prove sufficienti (cfr. pag.16 ricorso). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
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