L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10912.

L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso

 

L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via ovvero nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente, poiché la funzione del diritto riconosciuto dall’art. 1051 c.c. al proprietario del fondo intercluso si realizza solo con la costituzione della servitù di passaggio nella sua interezza, pena la pronuncia di una sentenza “inutiliter data”, non potendo applicarsi in via analogica, in caso di contraddittorio non integro, al fine di evitare detta inutilità, l’art. 1059, comma 2, c.c.

Ordinanza|| n. 10912. L’azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio va proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso

Data udienza  13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Litisconsorzio necessario – Azione costitutiva di servitù coattiva di passaggio – Proposizione nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via – Proposizione nei confronti di tutti i comproprietari dell’unico fondo intercludente

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