Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21953.
L’avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
L’avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un avvocato che, al fine di opporsi all’espropriazione per pubblica utilità di un fondo dei propri clienti, si era limitato ad impugnare le delibere comunali finalizzate all’avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, omettendo l’impugnazione del successivo atto di approvazione del progetto esecutivo dell’opera al quale invece, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva riconnettersi la concretizzazione dell’effetto lesivo per la parte privata).
Ordinanza|| n. 21953. L’avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
Data udienza 20 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Avvocato e procuratore – Responsabilita’ civile – In genere difensore – Obblighi professionali – Portata – Linea difensiva conforme all’orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso – Necessità – Fondamento – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi – Presidente
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14744/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), avvocato, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA n. 322/2019, depositata il 06/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI.
L’avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
FATTI DI CAUSA
1. – Con ricorso affidato ad unico complesso motivo articolato in plurimi profili di doglianza, (OMISSIS), avvocato, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, resa pubblica in data 6 marzo 2019, che, provvedendo sull’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), riformava parzialmente la decisione del Giudice di pace della medesima Citta’, rigettando la domanda dello stesso (OMISSIS) di condanna degli appellanti, originariamente convenuti, al pagamento della complessiva somma di Euro 4.536,77 a titolo di compenso per l’attivita’ professionale svolta nell’ambito del procedimento n. r.g. 177/08 svoltosi dinanzi al T.A.R. Emilia-Romagna, sezione di Parma, instaurato contro il Comune di Scandiano e conclusosi con la sentenza n. 326/13.
2. – Il giudice di appello, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) l’avv. (OMISSIS), su mandato dei Signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aveva impugnato la Delib. Consiglio comunale di Scandiano n. 27/08 e la successiva Delib. Giunta comunale n. 15/09 “finalizzate ad avviare il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di beni per la realizzazione di una pista ciclabile, insistente in parte sulla proprieta’ dei predetti”; b) con la sentenza n. 326/13 il TAR adito dichiarava “l’improcedibilita’ dell’azione proposta in quanto i ricorrenti non hanno impugnato l’atto di approvazione del progetto esecutivo “ovvero il provvedimento sulla base del quale si sarebbe realizzata l’opera in questione e si sarebbe concretizzato l’effetto lesivo paventato solo come potenziale in ricorso””; b.1) il TAR richiamava il principio giurisprudenziale secondo cui gli atti – tra i quali, l’approvazione del progetto preliminare, l’approvazione del progetto esecutivo, etc. “non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi, salvo che per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3033)”; b.2) il giudice amministrativo, quindi, riteneva che, nel caso di specie, “il rinvio della valutazione delle deduzioni del ricorrente (OMISSIS) ad una successiva fase (scelta censurata in sede di ricorso introduttivo con specifico motivo in quanto alterante l’iter procedimentale comportando, secondo i ricorrenti, una modifica del vincolo espropriativo originariamente apposto che andrebbe ad incidere su di “un’area diversa da quella individuata dalla presupposta deliberazione di ubicazione dell’opera”) produceva l’effetto di differire a quella sede l’attualizzazione della lesione ipotizzata in quanto solo in quel momento poteva essere valutata l’incidenza dei lavori necessari sul mantenimento delle presenze arboree di interesse del ricorrente”; c) la sentenza del TAR non veniva impugnata dai ricorrenti pur avendo l’avv. (OMISSIS) prospettato tale possibilita’; d) l’avv. (OMISSIS) aveva, quindi, agito per i compensi professionali in relazione all’attivita’ svolta nel predetto procedimento e i convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano eccepito l’inadempimento del proprio legale, avendo questi infranto l’obbligo di diligenza professionale per “non aver impugnato il progetto esecutivo nell’ambito del procedimento di esproprio avviato dal Comune di Scandiano, rendendo sostanzialmente inutile l’impugnazione degli atti precedenti e determinando l’improcedibilita’ del ricorso avanti il TAR”; d.1) gli stessi convenuti, inoltre, avevano agito in via riconvenzionale per il risarcimento del danno, consistente nell’importo di Euro 2.854,80, pari alle spese processuali dovute alla parte vittoriosa del giudizio svoltosi dinanzi al giudice amministrativo; e) il Giudice di pace di Reggio Emilia aveva parzialmente accolto la domanda dell’avv. (OMISSIS) e rigettato quella riconvenzionale dei convenuti; f) l’appello proposto dai Signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) era meritevole di accoglimento quanto al motivo con il quale si ribadiva che l’avv. (OMISSIS) era incorso nell’inadempimento dell’obbligo di diligenza professionale, avendo mancato di dimostrare che un siffatto obbligo “non imponeva, in quel caso concreto, di impugnare anche quell’atto”, ossia l’anzidetto progetto esecutivo; f.1.) in particolare, a fronte della decisione del TAR – che aveva ritenuto, in base a giurisprudenza amministrativa consolidata, che si vertesse proprio in un’ipotesi in cui era necessaria l’impugnazione del progetto esecutivo – il legale si era limitato “a contestare l’erroneita’ della sentenza del TAR” e, poi, “ad affermare che nella specie non vi e’ stata alcuna alterazione dell’iter procedimentale, ma senza allegare ne’ provare per quale motivo il caso concreto non rientrasse in tale ipotesi, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR”; g) era, invece, da confermare la sentenza di primo grado quanto al rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, in assenza di prova circa il nesso causale tra il dedotto danno e la condotta del legale, non avendo gli appellanti dimostrato che “laddove fosse stato impugnato anche il progetto esecutivo il ricorso sarebbe stato accolto nel merito”.
3. – Resistono con congiunto controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente, dopo aver esposto i fatti della causa (da p. 2 a p. 10 del ricorso), ha provveduto a declinare nei termini che seguono l’impugnazione:
“1 – Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’articolo 360, comma 1, punto 3, con particolare riferimento all’articolo 1176 c.c., comma 2, c.c..
2 – Altresi’ violazione e/o erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 98 nonche’ del Decreto Legislativo n. 207 del 2010, agli articolo 17, 24, 33.
3 – Ancora violazione e/o erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 17 nonche’ della Legge Regionale emiliana 37 del 2002, articoli 8, 9, 15 e 20 nonche’ con 4 – Violazione e/o erronea applicazione del principio della domanda nonche’ dell’onere della prova e della sua spettanza. 5 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’articolo 360, comma 1, punto 5” (p. 10 del ricorso).
Segue una esposizione preliminare sulla “normativa di riferimento” (p. 11 ricorso), ossia sulle norme indicate nelle anzidette rubriche dei motivi di denuncia dedotti (da p. 11 a p. 13 del ricorso).
Il ricorrente, quindi, sostiene che non sarebbe mai stata sollevata (o comunque sollevata tempestivamente) l’eccezione per cui la controversia dinanzi al TAR comportava che “l’approvazione del progetto esecutivo avrebbe dovuto essere impugnato in via autonoma” (p. 14 del ricorso), avendo in ogni caso esso legale sostenuto – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale – che “nella fattispecie non c’e’ stata la alterazione dell’iter procedimentale (tant’e’ vero che nessuno lo ha sostenuto), essendosi in presenza di un atto privo di immediata lesivita’ (quale, si ripete, e il progetto esecutivo e la sua approvazione) non solo non era necessario impugnarlo, ma come ha asserito il Consiglio di Stato, il ricorso ugualmente contro di esso presentato, sarebbe stato da dichiararsi inammissibile, “in quanto inutile”” (pp. 14 e 15 ricorso).
Parte ricorrente deduce, altresi’ che, la responsabilita’ professionale non puo’ essere affermata solo in presenza di un inadempimento, occorrendo anche la verifica di un nesso di causa tra il pregiudizio patito dal cliente e la condotta negligente del professionista; cio’ che il giudice di appello avrebbe mancato di effettuare (pp. 15-17 ricorso), cosi’ come avrebbe errato a porre in capo ad esso difensore la prova della “alterazione dell’iter procedimentale”, che sarebbe spettata a chi l’aveva eccepita (pp. 17-18 ricorso).
L’avvocato è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente
Il ricorrente ha, quindi, conclusivamente dedotto in questi termini:
“- il Tribunale non ha applicato correttamente le previsioni/prescrizioni di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, anche per quel che attiene all’onere della prova, per la quale ha operato una palese inversione; – il Tribunale, disattendendo le indicazioni discendenti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, punto 5, ha omesso l’esame di atti decisivi ai fini del giudizio, sui quali era stata richiamata la sua attenzione; nel contempo, non attenendosi al principio della domanda, ma decidendo al di la’ di quanto richiesto e/o eccepito dalle parti”.
2. – Occorre preliminarmente ribadire, in relazione al confezionamento dei motivi di impugnazione, il principio secondo cui il giudizio di cassazione e’ un giudizio a critica vincolata, per cui si richiede che i motivi di denuncia posseggano i caratteri della tassativita’ e della specificita’, esigendo una precisa enunciazione, di modo che il vizio dedotto rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 c.p.c., con conseguente inammissibilita’ di critiche generiche, in cui profili di doglianza molteplici siano articolati confusamente e in modo inestricabile tra loro, senza rispondere, chiaramente, alle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito civile (tra le tante, Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 11603/2018; Cass. n. 36881/2021).
In siffatta prospettiva, pero’, dovra’ valutarsi se la strutturazione del ricorso presenti solo una mera disarmonia rispetto al modello di giudizio di legittimita’ delineato dal legislatore processuale, rendendo comunque possibile, in base ad una piana lettura dell’atto, individuare ed isolare immediatamente quelle prospettazioni che, di per se’, si configurino, senza equivoci, come autonome censure astrattamente riconducibili nell’alveo dei vizi paradigmatici di cui alla citata norma, vigente, dell’articolo 360 c.p.c. o, comunque, tali da potersi con essa puntualmente rapportare.
Cio’ in considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (articoli 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (articolo 47 della Carta di Nizza, articolo 19 del Trattato sull’Unione Europea, articolo 6 CEDU), da cui si diramano due principi tra loro complementari, il cui coordinamento consente, a valle di esigenze diverse ma convergenti, una sintesi compiuta e, quindi, volta a far si’ che possa trovare attuazione, tramite la funzione servente dei primi, il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo e’ di per se’ orientato, ossia l’effettivita’ della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito (tra le altre, Cass., S.U., n. 22438/2018; Cass. n. 22515/2019).
Da un lato, il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali; dall’altro, quello di garantire alle parti una coerente esplicazione del diritto di azione e di difesa nel rispetto della struttura dialettica del processo e del principio di “parita’ delle armi”, cio’ che sarebbe all’evidenza vulnerato ove l’impugnazione (che e’ componente essenziale del diritto di azione) non fosse imperniata su ragioni provenienti dalla stessa parte, bensi’ frutto di intervento officioso del giudice del gravame.
Sicche’, nella specie, il ricorso principale, sebbene presenti la veste, disarmonica, sopra illustrata (§ 1., che precede), puo’ comunque essere oggetto di scrutinio solo e soltanto in riferimento alle specifiche censure i cui termini, di seguito indicati, e’ stato possibile, alle luce delle coordinate innanzi tracciate, trarre direttamente e immediatamente dallo stesso atto e, quindi, nel rispetto, ineludibile, del modello processuale in base al quale il legislatore ha configurato il giudizio civile di legittimita’ come giudizio a critica vincolata.
3. – Sono, anzitutto, inammissibili le censura rubricate sub n. 2 e n. 3 e richiamanti varie disposizioni che, tuttavia, non trovano alcuna rispondenza nella ratio decidendi a fondamento della sentenza impugnata; ratio che il ricorrente, dunque, non coglie, giacche’ la stessa fa leva su un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza amministrativa (tra cui Cons Stato n. 3033/2001 e n. 5035/2014) che, come tale, neppure e’ contestato nella sua portata, rappresentando detto principio – ossia la necessita’ di impugnare in via autonoma l’approvazione del progetto esecutivo in casi di alterazione dell’iter procedimentale – il parametro concreto rispetto al quale il giudice di appello ha misurato la condotta dovuta dal professionista e l’ha reputata non diligente ex articolo 1176 c.c., comma 2.
4. – E’ infondata la censura (sub 1) che deduce la violazione dell’articolo 1176 c.c., comma 2, e del criterio di riparto dell’onere della prova.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui l’avvocato e’ tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui all’articolo 1176 c.c., comma 2, e della buona fede oggettiva o correttezza, cosi’ da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente (tra le altre: Cass. n. 10289/2015; Cass. n. 8494/2020).
Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata da giurisprudenza consolidata (nella specie, dall’organo di vertice del plesso della giustizia amministrativa), non e’ esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell’orientamento ermeneutico da cui pur dissente (Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 4790/2014).
Il giudice di appello, inoltre, ha fatto buon governo della regola di riparto dell’onere di prova, ponendo a carico dell’avv. (OMISSIS) – a fronte dell’allegato inadempimento della prestazione professionale per la quale richiedeva il compenso, dedotto e provato in ragione della mancata autonoma impugnazione dell’approvazione del progetto esecutivo in controversia nella quale, secondo la giurisprudenza consolidata, tale impugnazione era necessaria – di dimostrare l’esatto adempimento della prestazione, sotto il profilo dell’obbligo di diligenza e perizia nella specie richiesti (cfr. Cass. n. 17306/2006; Cass. n. 19520/2019).
5. – Le ulteriori doglianze (sub 4 e sub 5) sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Manifestamente infondata e’ la censura che deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacche’ il thema decidendum introdotto dall’eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti, attenendo all’omessa impugnazione autonoma dell’approvazione di progetto esecutivo in un caso in cui questa era necessaria in base ai principi giurisprudenziali della materia, ricomprendeva, all’evidenza, anche le ragioni per cui, secondo la stessa giurisprudenza, l’avvocato avrebbe dovuto impugnare quell’atto autonomamente.
Inammissibili sono, infine, le doglianze che lamentano la violazione del principio per cui la responsabilita’ professionale comporta anche la verifica di sussistenza di un danno in relazione causale con la condotta inadempiente, avendo il giudice di appello a tal fine omesso di esaminare taluni atti ritenuti decisivi in termini di esclusione di ogni pregiudizio per i clienti.
Si tratta di censure che non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, per un verso, ha considerato la condotta inadempiente del professionista unicamente ai fini di escludere il diritto al compenso richiesto per l’opera prestata e, per altro verso, ha respinto la domanda risarcitoria avanzata dai clienti per conseguire il risarcimento del danno subito, in assenza di prova circa l’esito positivo del giudizio intentato dinanzi al T.A.R.
6. – Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
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