L’attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11675. 

L’attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa

L’attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera, come pure è consentito che le parti sostituiscano altri a se stessi nella stipulazione del contratto, senza pregiudizio per i diritti del mediatore. Sussiste l’identità dell’affare ai fini del diritto alla provvigione ove i contraenti, in luogo che perfezionare la vendita di un immobile, originariamente programmata, abbiano inteso ottenere il medesimo risultato economico mediante il trasferimento delle quote della società titolare, dovendo ritenersi che, anche in tal caso, l’operazione sia stata condotta in porto per effetto dell’opera del mediatore.

Ordinanza|| n. 11675. L’attività del mediatore deve essere remunerata anche quando le parti diano all’affare una forma giuridica diversa

Data udienza 14 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Mediazione – Provvigione – Decreto ingiuntivo – Ruolo della Camera di Commercio – Iscrizione – Legge n. 39/1989 – Requisito necessario per il diritto al compenso – Identità dell’operazione dal punto di vista soggettivo – Continuità nel rapporto

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