L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43262.

La massima estrapolata:

La continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di piu’ violazioni della legge penale, gia’ insieme presenti alla mente del reo nella loro specificita’, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazione della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunita’ in base ad un programma generico di attivita’ delittuosa.
La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di piu’ benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacita’ di delinquere di chi si determina a commettere illeciti in forza di un singolo impulso, anziche’ spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorita’ psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.
Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificativi elencazioni (fra gli altri, l’omogeneita’ delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarieta’ progettuale degli illeciti, che e’ indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’articolo 81 c.p.. Detto accertamento affidato all’apprezzamento del giudice di merito e’ insindacabile in sede di legittimita’, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
A tal fine, la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall’istante, gravato in tema di esecuzione – quando invoca l’applicazione della disciplina del reato continuato – non da un onere probatorio, ma dall’onere di allegare, e cioe’ di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, incombendo, invece, all’autorita’ giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 5, che disciplina in genere l’attivita’ probatoria in sede esecutiva, e ai sensi dell’articolo 186 disp. att. c.p.p., che riguarda specificamente l’applicazione della disciplina del reato continuato.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43262

Data udienza 23 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco Mar – Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 06/07/2017 del TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DOMENICO FIORDALISI;
Il Procuratore generale, Dr. spinaci Sante, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al diniego dell’applicazione della disciplina della continuazione per i reati di cui alle sentenze numero 1 e 8, 4 e 7, 9 e 10 indicate nell’ordinanza e di seguito menzionate.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 6 luglio 2017, limitatamente alla parte in cui e’ stata rigettata la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra – il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, commesso a (OMISSIS) (cui alla sentenza n. 385/2017 del 18 gennaio 2017 del Tribunale di Milano) e il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6 commesso a (OMISSIS) (di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 15 luglio 2014 n.8219/14);
– il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, commesso a (OMISSIS) (di cui alla sentenza del tribunale di Milano del 2 dicembre 2012 numero 12999/2016) e il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6 commesso a (OMISSIS) (di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 16 marzo 2015 n. 5170/2015);
– il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6, commesso a (OMISSIS), (di cui alla sentenza dell’8 ottobre 2010 del Tribunale di Milano) e il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, articolo 6, comma 6 commesso a (OMISSIS) (di cui alla sentenza numero 3791/2014 emessa il 31 marzo 2014 del Tribunale di Milano).
2. Denuncia il ricorrente vizio di motivazione sotto il profilo della ommissione e manifesta illogicita’ della motivazione con riferimento alla mancata positiva applicazione alle sentenze suindicate, della disciplina della continuazione, attesa la strettissima vicinanza temporale tra le violazioni tutto omogenee e l’esito positivo assicurato dallo stesso giudice ad analoga istanza relativa ad altri gruppi di sentenze, per i quali aveva parzialmente accolto l’istanza del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 n. 35797 del 12 maggio 2006, Sez. 1 n. 34259 del 18/06/2015) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di piu’ violazioni della legge penale, gia’ insieme presenti alla mente del reo nella loro specificita’, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazione della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunita’ in base ad un programma generico di attivita’ delittuosa (cfr. per tutte sez. 2 07/04/2004, Tuzzeo; Sez. 1 15/11/2000, Barresi). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di piu’ benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacita’ di delinquere di chi si determina a commettere illeciti in forza di un singolo impulso, anziche’ spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorita’ psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.
Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificativi elencazioni (fra gli altri, l’omogeneita’ delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicita’ e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (v. anche, Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, Piras, Rv. 256307, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632, Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).
L’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, pertanto, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarieta’ progettuale degli illeciti, che e’ indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell’articolo 81 c.p.. Detto accertamento affidato all’apprezzamento del giudice di merito e’ insindacabile in sede di legittimita’, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti (tra le altre, Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).
A tal fine, la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna, conseguite alle azioni o omissioni che si assumono essere in continuazione e, attraverso il loro raffronto, alla luce delle ragioni enunciate dall’istante, gravato in tema di esecuzione – quando invoca l’applicazione della disciplina del reato continuato – non da un onere probatorio, ma dall’onere di allegare, e cioe’ di prospettare e indicare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza (tra le altre, Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D’Amato, Rv. 242476; Sez. 1, n. 2298 del 25/11/2009, dep. 2010, Marianera, Rv. 245970; Sez. 1, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356), incombendo, invece, all’autorita’ giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, ai sensi dell’articolo 666 c.p.p., comma 5, che disciplina in genere l’attivita’ probatoria in sede esecutiva, e ai sensi dell’articolo 186 disp. att. c.p.p., che riguarda specificamente l’applicazione della disciplina del reato continuato, (tra le altre, Sez. 1, n. 4469 del 11/11/2009, Nazar, Rv. 245512; Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stesse norme incriminatrici, nonche’ della notevole vicinanza cronologica degli episodi delittuosi distanti, uno dall’altro, il primo gruppo solo 4 giorni, il secondo gruppo 7 giorni, il terzo gruppo meno di tre mesi.
3. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, limitatamente al diniego dell’applicazione la disciplina della continuazione tra i predetti gruppi di reati, con rinvio Tribunale di Milano per il nuovo esame, tenendo conto del suddetto principio di diritto e dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al rigetto parziale della istanza difensiva e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Milano.
Motivazione semplificata.

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