Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 7 agosto 2020, n. 23666.
L’ammissione alla semilibertà può essere deliberata anche in difetto di previo accesso del detenuto a misure extramurarie meno impegnative (nella specie, permessi-premio) attraverso le quali verificare l’esito positivo del percorso dal medesimo intrapreso, atteso che l’art. 50 ord. pen. non prevede alcuna obbligatoria gradualità, demandando invece al giudice di compiere una valutazione non rigidamente predeterminata – di cui è tenuto a render conto nella motivazione del provvedimento – in ordine ai progressi compiuti dal detenuto nel corso del trattamento, ferma la necessità che ricorrano altresì le condizioni per un suo graduale reinserimento nella società.
Sentenza 7 agosto 2020, n. 23666
Data udienza 16 luglio 2020
Tag – parola chiave: ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA – AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI GIURO Gaetano – Presidente
Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova in data 23/1/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Sgroi Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/1/2020, il Tribunale di sorveglianza di Genova rigetto’ l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da (OMISSIS), ammettendolo al regime di semiliberta’ e dichiarando non luogo a provvedere sulla richiesta di detenzione domiciliare; istanze formulate in relazione alla pena di due anni e undici mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Massa in data 11/9/2018, con la quale egli era stato riconosciuto colpevole per i delitti di furto in abitazione e di indebito utilizzo di carte di credito del 2012. Secondo il Collegio, tenuto conto dei procedimenti penali pendenti a carico del detenuto per reati contro il patrimonio e del tenore negativo delle informazioni di polizia sulla condotta di vita del soggetto, non poteva essere formulata, allo stato, una prognosi positiva in relazione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, atteso l’elevato pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio e considerato che (OMISSIS), pur avendo mantenuto una positiva condotta penitenziaria, non aveva ancora beneficiato di permessi premio in ambito familiare; sicche’, in linea con il principio di gradualita’ del trattamento, la misura alternativa alla semiliberta’ appariva la piu’ idonea a realizzare un efficace contenimento e, al tempo stesso, il progressivo reinserimento sociale del detenuto, tenuto conto dell’assenza di attuali collegamenti con la criminalita’ organizzata attestata dalle Forze di polizia, della presenza di una seria e verificabile attivita’ risocializzante presso la ditta (OMISSIS) di (OMISSIS) e di validi riferimenti affettivo-familiari in ambiente esterno.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 50, comma 4, Ord. pen., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
In particolare, il ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che l’applicazione della semiliberta’, subordinata ai positivi risultati del trattamento individualizzato sulla base dell’esame scientifico della personalita’ e all’esistenza delle condizioni per un graduale reinserimento nella societa’, avrebbe richiesto l’accertamento di una sicura evoluzione positiva del trattamento penitenziario, tanto piu’ in rapporto all’elevata pericolosita’ del soggetto, desunta dal numero, dalla gravita’ dei reati commessi e dalle relative modalita’ di esecuzione e dalla presenza di carichi pendenti, e tenuto conto, altresi’, del breve lasso di tempo trascorso in carcere (a decorrere dal 21/8/2019), di quello che doveva ancora trascorrere fino al termine della pena e, soprattutto, della mancata fruizione di permessi-premio da parte del detenuto.
3. In data 18/6/2020, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Ai fini dell’ammissione al regime di semiliberta’, l’articolo 50 Ord. pen. prevede che il giudice debba valutare “i progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella societa’”. Dunque, il relativo giudizio si articola attraverso una duplice verifica: da un lato, quella relativa ai risultati del trattamento penitenziario individualizzato; e, dall’altro lato, quella relativa alla sussistenza delle condizioni del graduale reinserimento del condannato nella societa’ (Sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, Bertotti, Rv. 259622)
2.1. Ora, le censure articolate nel ricorso attengono, essenzialmente, al primo profilo della valutazione prognostica, concernente la positiva evoluzione del trattamento rieducativo, in specie sotto l’aspetto della mancata ammissione dei permessi-premio e tenuto conto del breve tempo di detenzione; in cio’ rilevandosi una marcata distanza da talune pronunce di legittimita’ che invece sembrerebbero postulare, necessariamente, il precedente accesso a misure “meno impegnative”, attraverso le quali verificare il percorso positivo intrapreso dal detenuto (viene citata, in argomento, Sez. 1, n. 40992 del 14/10/2008, Cantelli, Rv. 241430).
3. Rileva, in proposito, il Collegio che in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puo’ legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacita’ a delinquere e sussista una verosimile contiguita’ con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 41914 del 29/9/2009, Mavilla, Rv. 245051).
Nondimeno, l’articolo 50 Ord. pen. non prevede espressamente alcuna necessaria gradualita’, quantomeno in forma cogente, affidando al giudice una valutazione ad ampio spettro, non predefinita secondo una rigida sequenza, lungo il duplice crinale gia’ indicato.
3.1. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha puntualmente articolato il predetto giudizio, ritenendo, da un lato, non concedibile la misura piu’ ampia in ragione della opportunita’ di adottare una soluzione piu’ contenitiva e idonea a consentire un maggiore controllo; e, dall’altro lato, ammettendo il condannato alla semiliberta’, sulla base dei positivi indici ricavabili, sul piano dell’evoluzione trattamentale, dalla pur breve detenzione e della possibilita’ di fruire di una valida opportunita’ risocializzante, prevedendo altresi’, quale elemento di ragionevole cautela, la definizione di un programma di trattamento modulato attraverso la previsione di “spazi di liberta’ strettamente limitati alle esigenze di lavoro per verificare l’affidabilita’ del condannato in ambiente esterno”.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle prospettate ragioni di censure.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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