Laddove all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 maggio 2019, n. 20532.

La massima estrapolata:

In tema di reati fallimentari, laddove all’imputato siano contestati più fatti di bancarotta, la mancata contestazione della circostanza aggravante speciale di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall. non integra alcuna violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., in quanto la predetta circostanza comporta una disciplina più favorevole di quella derivante dalle regole generali sulla determinazione della pena in caso di pluralità di reati, e la contestazione di questi ultimi pone l’imputato in condizione di conoscere il significato dell’accusa e di esercitare il diritto di difesa.

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20532

Data udienza 2 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Giulio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2017 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie e che il ricorso sia rigettato nel resto;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 25 settembre 2015 del Tribunale di Rovereto che ha condannato (OMISSIS) per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, bancarotta fraudolenta impropria documentale mediante falsificazione delle scritture contabili e bancarotta semplice documentale e, unificati tali reati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2, n. 1, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre alle pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed affidandosi a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla eccezione di nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 522 c.p.p..
Sostiene che e’ stata applicata l’aggravante prevista dal Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2 n. 1, sebbene la stessa non fosse stata contestata.
Dal testo dell’imputazione non era possibile desumere la contestazione dell’aggravante e di essa non poteva, quindi, tenersi conto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente impugna le ordinanze del “Collegio” con le quali sono state rigettate le istanze istruttorie della difesa volte ad assumere le testimonianze delle persone informate sulla destinazione dei cespiti che si asserivano essere stati distratti.
Inoltre sostiene l’inutilizzabilita’ a fini di prova dell’elenco, redatto dalla Guardia di Finanza e prodotto in udienza dal curatore fallimentare, nel quale venivano specificati i singoli beni oggetto di distrazione, poiche’ tale documento non era mai stato inserito nel fascicolo degli atti del pubblico ministero ed il difensore non aveva potuto consultarlo. Proprio in conseguenza della sua produzione il difensore aveva chiesto l’ammissione della prova con i testi al fine di dimostrare quale fosse la destinazione dei beni indicati nell’elenco, ma la sua richiesta era stata rigettata. I testi avrebbero potuto chiarire che i cespiti erano stati smaltiti quali rifiuti o rottamati. In ogni caso era errata la stima dei beni oggetto di distrazione, non potendo il loro valore determinarsi in misura pari al passivo accertato.
Neppure, quanto alla contestazione della falsificazione delle scritture contabili, era stata mai fornita prova della inesistenza del credito di Euro 400.000,00 nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e non emergeva la prova della falsificazione delle scritture contabili.
Peraltro, non era possibile affermare la penale responsabilita’ dell’imputato per avere esposto una valutazione estimativa falsa.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta contraddittorieta’ della motivazione.
Sostiene che poiche’ il curatore ha potuto ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita, non poteva ritenersi sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale, che postula l’impossibilita’ di detta ricostruzione. Inoltre, in modo contraddittorio si contesta all’imputato il delitto di bancarotta semplice documentale mediante l’omessa tenuta delle scritture contabili ed al tempo stesso la falsificazione delle scritture.
Mancava anche l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, poiche’ l’ (OMISSIS) non aveva inteso arrecare danno ai creditori; era necessario il dolo specifico di arrecare a se’ o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Non era, invece, sufficiente un atteggiamento di mera superficialita’ dell’imprenditore fallito.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole sostenendo di essere stato condannato anche al risarcimento del danno in difetto di prova del danno stesso, oltre che dei delitti a lui contestati.
2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge, carenza o contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, non avendo la Corte di appello considerato che l’ (OMISSIS) ha sempre tenuto una condotta ineccepibile e che egli ha offerto a garanzia delle proprie obbligazioni immobili anche di proprieta’ di terzi, circostanze che dovevano condurre ad applicare le circostanze attenuanti generiche ed ad irrogare una pena contenuta nel minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per carenza di interesse.
Gia’ sotto il vigore del codice di rito ormai abrogato la giurisprudenza di legittimita’ aveva affermato che qualora con il mandato di cattura fossero stati contestati piu’ fatti di bancarotta, doveva tenersi conto anche dell’aumento di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219 cpv., n. 1, malgrado la mancata specifica indicazione di tale articolo di legge, perche’ la pluralita’ dei fatti descritti nell’articolo 216 L. Fall., non fa venir meno il carattere unitario del reato e costituisce una circostanza aggravante dell’unico reato previsto dalla norma stessa e perche’, ai fini della regolarita’ della contestazione, l’inesatta o la incompleta indicazione della disposizione di legge non produce incertezza sull’oggetto dell’addebito (Sez. 5, ord. n. 26 del 19/01/1972, Ottieri, Rv. 12023201).
In tempi recenti questa Corte di Cassazione ha ribadito (Sez. 5 n. 13390 del 23/01/2019, Simonetta, non massimata) che la circostanza aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta attribuiti (Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2, n. 1), non richiede alcuna formale contestazione (diversa, s’intende da quella dei fatti di bancarotta), in quanto l’utilizzazione di tale istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina piu’ favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pena in caso di pluralita’ di reati.
Nel caso di specie, all’imputato sono stati contestati piu’ reati – e quindi era ben consapevole di essere accusato di una pluralita’ di fatti di bancarotta e poteva esercitare il suo diritto di difesa – ed in relazione ad essi e’ stata affermata la sua responsabilita’, cosicche’ del tutto correttamente e legittimamente e’ stata fatta applicazione del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2, n. 1.
Peraltro, il ricorrente non ha interesse ad impugnare tale punto della decisione, poiche’ laddove non venisse applicata la citata disposizione dovrebbe trovare applicazione la ben piu’ gravosa disciplina della continuazione.
La diversa tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe ad applicare piu’ volte al condannato la pena per ciascun delitto di bancarotta con conseguente pregiudizio per lo stesso.
La Suprema Corte ha per tale ragione evidenziato che non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza – ne’ viola il divieto di reformatio in peius la decisione con la quale il giudice di appello applichi la circostanza aggravante speciale della bancarotta (pluralita’ di fatti di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2, n. 1) in riforma della statuizione del giudice di primo grado che abbia, invece, applicato la disciplina della continuazione (articolo 81 c.p., comma 2), in quanto la predetta circostanza e’, in realta’, una deroga in favor rei alla disciplina generale del concorso dei reati, del cumulo delle pene e della continuazione, i cui presupposti non si discostano da quelli di cui all’articolo 81 c.p., con la conseguenza che l’imputato puo’ ben conoscere sin dall’inizio il significato dell’accusa ed esercitare il relativo diritto di difesa (Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Scala, Rv. 24448901).
3. Il secondo motivo e’ anch’esso inammissibile.
Nella sentenza di secondo grado si da’ atto (vedi pag. 7 della sentenza della Corte di appello di Trento) che con l’atto di appello non e’ stata impugnata l’ordinanza con la quale e’ stata chiesta al Tribunale l’ammissione delle prove testimoniali al fine di provare la destinazione dei cespiti di cui viene contestata all’imputato la distrazione, cosicche’ la questione non puo’ essere sollevata per la prima volta in questa sede.
Quanto alla istanza di rinnovazione dell’istruttoria, rivolta al giudice di secondo grado, la Corte di appello ha illustrato le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere l’istanza; in particolare ha spiegato che la rinnovazione non appare assolutamente necessaria poiche’ dai formulari dei rifiuti della (OMISSIS) s.r.l. risulta che la fallita ha smaltito in discarica solo materiali inerti e non macchinari.
Il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento di tale decisione.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia’ discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’ (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 – dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Quanto all’inutilizzabilita’ dell’elenco redatto dalla Guardia di Finanza e prodotto dal curatore fallimentare, deve considerarsi che, in tema di ricorso per cassazione, e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresi’ la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilita’ di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilita’ per aspecificita’, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 – dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).
Nel caso di specie il ricorrente non chiarisce nel suo ricorso tali aspetti e pertanto il motivo e’ sul punto inammissibile.
Nel resto il motivo di ricorso e’ generico ed appare diretto a sollevare censure che, attenendo al merito, sono inammissibili in questa sede di legittimita’.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
In tema di bancarotta fraudolenta, nelle prime tre ipotesi previste dal Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, comma 1, n. 2, al quale rinvia il comma 2 parte seconda dello stesso articolo per la bancarotta documentale post fallimentare, il reato si perfeziona indipendentemente dall’impossibilita’ di ricostruire la contabilita’ dell’impresa, in quanto l’evento della non ricostruibilita’ non e’ riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione), ma soltanto alla quarta che concerne l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili (Sez. 6, n. 4038 del 13/01/1994, D’Episcopo, Rv. 19845301).
All’ (OMISSIS) e’ stato contestato il delitto di bancarotta fraudolenta impropria documentale mediante falsificazione delle scritture contabili e quindi, in applicazione del principio sopra esposto, non ha rilevanza la circostanza che il curatore abbia o meno potuto ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita.
Ne’ sussiste alcuna contraddizione per avere la Corte di appello affermato la penale responsabilita’ dell’ (OMISSIS) sia per la bancarotta fraudolenta documentale, sia per la bancarotta semplice documentale. Infatti quest’ultima e’ stata commessa omettendo di provvedere alla regolare tenuta delle scritture contabili nei tre anni anteriori al fallimento, mentre la bancarotta fraudolenta documentale e’ stata commessa in un momento antecedente a tale periodo triennale mediante la falsificazione delle scritture, facendo apparire la societa’ fallita titolare di un credito di Euro 400.000,00 nei confronti della (OMISSIS) mentre tale credito era in realta’ in massima parte inesistente. Le due condotte si collocano in momenti diversi e possono coesistere.
Quanto all’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella sentenza di secondo grado si evidenzia che sussiste il dolo specifico in quanto la falsificazione era volta a far apparire la societa’ maggiormente capitalizzata e quindi a consentire all’ (OMISSIS) di eludere le norme che imponevano il suo scioglimento o la sua ricapitalizzazione e trarre in inganno i creditori della societa’, che venivano erroneamente indotti a ritenere che le condizioni patrimoniali della societa’ fossero piu’ floride e quindi a concederle credito.
Anche in relazione all’elemento soggettivo, quindi, il ricorrente non si confronta con le ragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione.
5. Inammissibili sono, infine, il quarto ed il quinto motivo, in quanto estremamente generici e volti a muovere censure che attengono al merito e che sono quindi inammissibili in questa sede.
6. Deve invece essere rilevata l’illegalita’ delle pene accessorie la cui durata e’ stata determinata, ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, u.c., nella misura fissa di anni dieci.
Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la illegittimita’ del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 216, u.c., nella parte in cui determina nella misura fissa di anni dieci la durata della pena accessoria da essa prevista. Per effetto di detta sentenza, la pena accessoria inflitta con la sentenza impugnata in questa sede e’ divenuta illegale, cosicche’ la sentenza deve, in tale parte, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Peraltro, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato, con sentenza adottata all’udienza del 28 febbraio 2019, in attesa di pubblicazione, che la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri fissati dall’articolo 133 c.p. e non in misura pari a quella della pena principale ai sensi dell’articolo 37 c.p..
7. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata delle pene accessorie previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 216, u.c., con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

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