L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.a., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame

Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 23 aprile 2018, n. 2419.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, c.p.a., configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, in quanto successivamente è possibile eventualmente la rinunzia espressa all’impugnazione, consiste nell’accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, che può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in questo secondo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia.

Sentenza 23 aprile 2018, n. 2419
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7849 del 2016, proposto da:

Fr. Fu., rappresentato e difeso da sé medesimo, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura-C.S.M., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I QUATER n. 02499/2016, resa tra le parti, concernente il risarcimento dei danni per la perdita di immagine professionale dovuta a revoca dell’incarico di giudice onorario aggregato delle sezioni stralcio dei tribunali di Catania, Torino e Bergamo.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del C.S.M.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Stefano Fantini e udito per le parti l’avvocati dello Stato Di Le.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- L’avv. Fu. Fr. ha interposto appello nei confronti della sentenza 23 febbraio 2016, n. 2499 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I quater, con la quale è stato accolto il suo ricorso finalizzato al risarcimento dei danni morali e non patrimoniali connessi alla lesione dell’immagine infertagli dall’illegittimo provvedimento in data 21 settembre 2004 del Ministero della Giustizia, su conforme delibera del C.S.M. del precedente 8 settembre, di revoca dell’incarico di giudice onorario aggregato alle sezioni stralcio del Tribunale di Torino, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, a tale titolo, di euro mille/00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

Il provvedimento di revoca dall’incarico per pretesi comportamenti scorretti, sospeso in sede cautelare, è stato annullato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 4393 del 2007, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4608 del 2009.

Al giudicato di annullamento ha fatto seguito la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, inizialmente esperita dall’odierno appellante dinanzi al Tribunale, sez. lavoro, di Brescia, che ha però declinato la giurisdizione, e poi proseguita dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che, con la sentenza qui appellata, ha accolto la domanda, riconoscendo il danno all’immagine, all’onore ed al prestigio, e lo ha liquidato, come esposto, equitativamente in euro mille/00, sulla scorta di un’interpretazione del petitum, ad avviso dell’appellante erronea, contenuto nel valore simbolico di soli euro cinquecento/00.

2. – L’appello deduce l’erroneità, in parte qua, della sentenza allegando come già nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Brescia la sua pretesa risarcitoria fosse stata parametrata ad euro 500.000,00; la decisione sarebbe dunque viziata per non avere inteso la portata della domanda e per avere qualificato il ricorrente come giudice di pace, anziché come giudice aggregato delle Sezioni stralcio di Tribunale, senza tenere conto, tra l’altro, del suo prestigio professionale e scientifico.

3. – Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Giustizia ed il C.S.M., eccependo l’inammissibilità per acquiescenza del ricorso in appello, in considerazione di quanto dichiarato, da parte dell’appellante, nella precedente istanza di correzione di errore materiale della sentenza appellata, e comunque la sua infondatezza nel merito.

4. – All’udienza pubblica del 12 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello svolta dall’Amministrazione appellata in ragione dell’acquiescenza, a suo avviso inferibile dall’istanza di correzione dell’errore materiale concernente la sentenza n. 2499 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, precedentemente proposta dall’appellante.

Allega l’Amministrazione che nell’istanza di correzione l’avv. Fu. ha dichiarato di non voler impugnare la sentenza di primo grado, ammettendo altresì che l’importo riconosciuto nella statuizione di condanna può essere derivato da un lapsus calami in cui è incorso il ricorso, ove per errore nell’uso di una virgola, in luogo di un punto, è richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento nella “misura simbolica di Euro 500,000 (pari alla centesima parte del valore di un giocatore di calcio delle squadre di serie A!!)” (pag. 4 del ricorso di primo grado), anziché di 500.000,00 euro.

L’eccezione è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento.

L’acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi dell’art. 329, comma 1, Cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, in quanto successivamente è possibile eventualmente la rinunzia espressa all’impugnazione), consiste nell’accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, che può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in questo secondo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l’interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (in termini, tra le tante, Cons. Stato, IV, 19 ottobre 2015, n. 4781; V, 17 luglio 2014, n. 3802).

Nella vicenda controversa si assiste ad un’ipotesi di acquiescenza espressa, e non tacita, atteso che, come noto, la presentazione di un’istanza di correzione di errore materiale non costituisce di per sé fatto incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza di cui si chiede la correzione (Cass., III, 14 giugno 1991, n. 6732).

La manifestazione espressa, da parte dell’odierno appellante, della volontà di non impugnare si rinviene però proprio nell’istanza di correzione dell’errore materiale, alle pagg. 1 e 2, laddove l’avv. Fu., muovendo dalla considerazione del lapsus calami evincibile dal ricorso, che ha indotto il giudice a valutare un petitum di soli euro 500,00, afferma che “una così esaustiva sentenza […] non va di certo censurata con appello per avere determinato il danno morale e da immagine professionale in una somma inadeguata, quando invece l’errore è stato causato dallo stesso ricorrente a causa di un lapsus calami per avere interposto alla cifra una virgola, invece di un punto (500,000 invece di 500.000), nonché per avere la sentenza scambiato, tra l’altro, il ricorrente con un giudice di pace con un altro errore materiale. Di conseguenza la sentenza ha dovuto contenere la condanna ai danni entro la somma di Euro. 500,00 invece di quella simbolica di Euro. 500.000, limitandosi a elevarla equitativamente tutt’al più in mille euro, per la sua evidente esiguità, non potendo altro fare, onde non incorrere nel vizio di ultra ed extra petizione, che si verifica quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda”.

L’acquiescenza è espressa e si manifesta nell’affermazione che la sentenza non va appellata, poi argomentata alla luce della considerazione che (la sentenza) ha pronunciato in conformità del petitum azionato, con ciò implicitamente riconoscendo l’insussistenza di motivi di impugnazione, salvo poi dedurre che il lapsus calami del ricorso abbia determinato un errore materiale della sentenza, di cui viene pertanto chiesta la correzione, profilo, quest’ultimo, che ovviamente non assume rilievo in questa sede cognitoria, e sul quale il giudice di prime cure ha deciso con ordinanza n. 8388 del 2016.

Giova solamente aggiungere che anche l’ordinanza da ultimo citata, prendendo posizione sull’eccezione dell’Amministrazione secondo cui l’errore materiale che inficia la sentenza non ancora passata in giudicato deve essere denunciato con apposito motivo di impugnazione, ha posto in evidenza come il ricorrente abbia precisato “nell’istanza presentata per la correzione di errore materiale, che non intende proporre appello avverso la sentenza a lui favorevole e che, dunque, non vi sono i presupposti per ammettere la deroga a quanto disposto dal codice del processo amministrativo in via ordinaria”, in particolare all’art. 86.

2. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta acquiescenza alla sentenza.

La peculiarità della vicenda processuale costituisce un giusto ed eccezionale motivo per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini – Presidente

Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere

Alessandro Maggio – Consigliere

Angela Rotondano – Consigliere

Stefano Fantini – Consigliere, Estensorea

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