Ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite e presenti all’udienza in camera di consiglio, della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.

Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 20 aprile 2018, n. 2405.

Ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite e presenti all’udienza in camera di consiglio, della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 2405
Data udienza 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2018, proposto da:

Ma. Ma., rappresentato e difeso dall’avvocato Er. Tr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Be., con domicilio eletto presso il suo studio in Pisa, Lungarno (…);

nei confronti

Ma. Gr., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Ca. e Ni. Pi., con domicilio eletto presso lo studio Va. Pe. in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. per la TOSCANA – FIRENZE – SEZIONE PRIMA, n. 1086/2017, resa tra le parti, concernente il ricorso per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento dei seguenti atti:

– Delibera del 12.06.2017 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pisa adottata con verbale n. 14 contenente la proposta di chiamata della Prof. Ma. Gr. come professore ordinario per il Settore concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni” Codice Selezione PO2016/30 SSD ING-INF/03 “Telecomunicazioni”;

– Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2017 dell’Università degli Studi di Pisa di approvazione della proposta di chiamata per professore ordinario della Prof. Ma. Gr. per il suddetto settore;

– Decreto del Rettore dell’Università di Pisa di immissione della Prof. Ma. Gr. nel ruolo dell’organico dei professori di I fascia dell’Università degli studi di Pisa per il suddetto settore;

– ove occorra, del Bando del 19.7.2016 recante “Procedure selettive per la copertura di n. 40 posti di Professore Universitario di ruolo – prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010” emesso dal Rettore dell’Università degli Studi di Pisa nella parte in cui prevede all’art. 5: “Il consiglio di dipartimento che ha richiesto la copertura del posto propone, entro due mesi dall’approvazione degli atti, al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato prescelto tra gli idonei”.

– ove occorre del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della L. n. 240 del 2010, emanato con decreto rettorale n. 12958 del. 21.10.2011, e successive modificazioni, adottato dal Rettore dell’Università di Pisa, nella parte in cui prevede all’art. 8 che “all’esito della procedura di cui agli artt. precedenti il Consiglio di Dipartimento propone entro due mesi dall’approvazione degli atti al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto fra gli idonei”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa e di Ma. Gr.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Sentite le parti ex art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l’appellante, l’avvocato Er. Tr., per la controinteressata Ma. Gr., l’avvocato Ni. Pi. e, per l’Università di Pisa, l’avvocato Laura Marras, in dichiarata delega dell’avvocato Sa. Be.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il T.A.R. per la Toscana, con la sentenza qui impugnata, emessa in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, respingeva il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso: 1) la delibera del 12.06.2017 del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli studi di Pisa adottata con verbale n. 14 contenente la proposta di chiamata della prof. Ma. Gr. come professore ordinario per il settore concorsuale 09/F2 “Telecomunicazioni”, codice di selezione PO2016/30 SSD ING_INF/03 “Telecomunicazioni”, 2) la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.06.2017 dell’Università degli Studi di Pisa di approvazione della proposta di chiamata per professore ordinario della prof. Ma. Gr. per il suddetto settore e 3) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa di immissione della prof. Ma. Gr. nel ruolo dell’organico dei professori di I fascia dell’Università degli Studi di Pisa per il medesimo settore, nonché, ove occorra, 4) del bando del 19.07.2016 e 5) del regolamento dell’Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente soccombente, deducendo, oltre a vari motivi riguardanti il merito della controversia, anche la nullità della sentenza per violazione dell’art. 60 c.p.a., avendo il T.A.R. pronunciato sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare del 7 settembre 2017, senza previo correlativo avviso alle parti costituite in giudizio.

3. All’udienza del 19 aprile 2018, sentite le parti ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Risultano sussistenti i presupposti di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stata data comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

1. Merita accoglimento il motivo d’appello, col quale è dedotta la violazione del contraddittorio nell’ambito del giudizio di primo grado, per mancato avviso alle parti costituite, della possibilità di definire la sentenza in forma semplificata, all’udienza fissata per la decisione sull’istanza cautelare, ai sensi del disposto dell’art. 60 c.p.a..

1.1. Si premette, in linea di diritto, che secondo consolidato orientamento di questo Consiglio (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7201; C.d.S., Sez. V, 1° marzo 2003, n. 1131), da cui non vi è motivo per discostarsi, ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell’istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite – e presenti all’udienza in camera di consiglio – della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia. Detta informazione, che non è finalizzata alla previa acquisizione del consenso delle parti (non richiesto dalla legge), bensì a consentire alle parti l’esercizio completo ed esauriente del proprio diritto di difesa nel caso concreto (mediante l’eventuale richiesta di un rinvio per la produzione di nuove prove o per proporre motivi aggiunti, ovvero per chiedere un termine a difesa; v. C.d.S., Sez. VI, 26 giugno 2003, n. 3852), deve essere riferita specificamente alla singola controversia e non può pertanto essere considerata validamente sostituita dall’avvertimento eventualmente fatto in sede di “preliminari d’udienza” per tutte le istanze cautelari da chiamare nella camera di consiglio, in quanto siffatto modus procedendi frustrerebbe la specifica funzione di garanzia del diritto di difesa immanente alla prescrizione normativa dell’audizione delle parti sul punto (v. in tal senso, per tutte, C.d.S., Sez. VI, 6 giugno 2006, n. 3395; C.d.S., Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 2741), essendo invero nell’udienza in camera di consiglio essenziale l’apporto delle parti che deve poter essere dato nella pienezza degli elementi conoscitivi riferiti anche alle tesi avversarie, e potendosi dunque solo in tale momento processuale (re cognita) acquisire un parere delle parti, seppure non vincolante per l’organo giudicante. Ne consegue che del tutto superflua e non significativa è la mera comunicazione effettuata indistintamente per tutte le cause chiamate all’udienza cautelare e concernente la possibilità di una decisione nel merito della controversia, risolvendosi simile comunicazione in un mero richiamo astratto del dato normativo, mentre il contraddittorio va instaurato sul punto in esame nell’ambito di ogni singola controversia, onde consentire una valutazione in concreto della ricorrenza, o meno, dei presupposti cui le norme sopra richiamate subordinano il ricorso alla decisione semplificata.

1.2. Orbene, in esito all’esame del verbale d’udienza del 7 settembre 2017 rinvenibile sulla piattaforma del sistema informatico della giustizia amministrativa, deve ragionevolmente escludersi che, nel caso di specie, le enunciate regole processuali abbiano trovato retta applicazione, in quanto nel verbale manca qualsiasi attestazione relativa all’avvenuta audizione delle parti costituite e comparse in ordine alla possibilità di una definizione della causa in forma semplificata, essendovi riportata unicamente la frase “la sospensiva passa in decisione”.

1.3. La violazione del contraddittorio conseguente a tale omissione assume una particolare valenza nel caso di specie, avendo l’Amministrazione e la controinteressata prodotto nuovi documenti in sede di costituzione, talché alla data dell’udienza fissata per la trattazione della sospensiva (7 settembre 2017) era ancora pendente il termine per la proposizione di motivi aggiunti, con conseguente compressione concreta dei poteri processuali di parte ricorrente.

1.4. A fronte del rilevato difetto di procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente in primo grado, a norma dell’art. 105, comma 1, c.p.a., s’impone l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al primo giudice. Attesa la natura pregiudiziale di tale statuizione in rito, resta impedito l’ingresso delle questioni di merito dedotte con gli altri motivi di gravame.

2. Tenuto conto delle ragioni d’annullamento della gravata sentenza, si ravvisano i presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la controversia al primo giudice.

Dichiara le spese del doppio grado interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Santoro – Presidente

Bernhard Lageder – Consigliere

Vincenzo Lopilato – Consigliere

Italo Volpe – Consigliere

Oswald Leitner – Consigliere, Estensore

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