La violazione o l’errata applicazione di protocolli di indagine in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|4 marzo 2021| n. 8893.

La violazione o l’errata applicazione di protocolli di indagine in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova, che contengono regole condivise di carattere tecnico-scientifico, non costituisce motivo di nullità o inutilizzabilità della prova acquisita, potendo, al più, incidere sull’attendibilità degli esiti della stessa, valutazione di fatto insindacabile nel giudizio di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.

Sentenza|4 marzo 2021| n. 8893

Data udienza 11 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Lesioni personali gravi e porto di strumenti atti ad offendere – Dichiarazioni della persona offesa – Vaglio dell’attendibilità – Sussistenza di riscontri esterni – Comparazione tra circostanze – Giudizio di merito – Genericità dei motivi di ricorso – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo A. – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antoni – rel. Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FILIPPI PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
l’avvocato (OMISSIS), per la parte civile, chiede il rigetto o l’inammissibilita’ del ricorso, deposita conclusioni e nota spese;
l’avvocato (OMISSIS) chiede l’annullamento senza rinvio;
l’avv.to (OMISSIS) chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte d’appello di Roma ha confermato il giudizio di responsabilita’ formulato dal giudice di prima cura a carico di (OMISSIS) – in servizio alla Polizia di Stato – per il reato di lesioni personali volontarie gravi commesso in danno di (OMISSIS), nonche’ per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, articolo 5 e, rivalutata la gravita’ del fatto, ha ridotto la pena irrogata all’imputato.
Secondo la ricostruzione dei giudicanti l’imputato, condomino della persona offesa, fortemente irritato nei confronti di quest’ultima per dissapori condominiali, per una querela presentata nei suoi confronti alcuni mesi prima e per il danneggiamento della propria autovettura, avvenuto il giorno precedente e addebitato alla persona offesa, la aggredi’ con una mazza da baseball nella prima mattina dell'(OMISSIS) (verso le 6,30), procurandole gravi lesioni personali (trauma cranio facciale con perdita di coscienza, trauma cervico dorsale con contusioni e fratture multiple). Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa e, fondamentalmente, due riscontri ritenuti obbiettivi: il fatto che nell’auto dell’imputato – in particolare, sulla manopola del vano portaoggetti – fu rinvenuta una traccia di sangue univocamente riconducibile, secondo una perizia bio-genetica, alla persona offesa; il fatto che sulla tomaia della scarpa destra di quest’ultima fu riscontrata l’esistenza di una traccia biologica (il DNA) riconducibile, questa volta, all’imputato. A giudizio del Tribunale e della Corte d’appello l’esistenza – nel posto indicato – della traccia di sangue non poteva imputarsi a contaminazione involontaria, operata dagli investigatori, per le cautele da questi adottate nella repertazione, mentre l’esistenza del DNA dell’imputato sulla scarpa della persona offesa era certamente imputabile ad un contatto fisico tra vittima e aggressore.
2. Contro la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato con tredici motivi, tutti incentrati sulla violazione di legge e il vizio di motivazione. Dopo aver ricostruito – dal suo punto di vista, nelle prime quattordici pagine – la vicenda processuale, il ricorrente espone quanto segue.
2.1. Col primo motivo deduce l’incomprensibilita’ del percorso logico seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della dinamica dell’aggressione. Il Tribunale che ha escluso la partecipazione di altre persone all’aggressione – non ha spiegato l’origine dello sputo sul parabrezza dell’auto della (OMISSIS), ne’ ha spiegato come la sua ricostruzione sia compatibile con le dichiarazioni del teste (OMISSIS), che – attratta dalle urla della vittima – vide un altro condomino (Pennacchio) rientrare precipitosamente in casa nella mattina del fatto. Tali circostanze, valorizzate dalla Corte d’appello per affermare la credibilita’ della persona offesa (che aveva parlato della presenza di altri soggetti intorno a lei), non spiegano perche’ sia stata scartata la tesi difensiva, che rimanda ad altri quale autore del reato, atteso che lo sputo sul parabrezza – non addebitabile all’imputato – e’ dimostrativo del disprezzo nutrito da altri verso la vittima e atteso che l’abitazione del (OMISSIS) era quella piu’ vicina al luogo dell’aggressione, tanto piu’ che sul muro esterno della sua abitazione furono rinvenute tracce di sangue della (OMISSIS). Oltretutto, l’istruttoria ha dimostrato che anche (OMISSIS) (altro condomino) nutriva astio nei confronti della (OMISSIS), essendo stato da quest’ultima querelato, infondatamente, almeno tre volte ed essendosi il (OMISSIS) reso responsabile di analoga condotta aggressiva in data (OMISSIS).
2.2. Col secondo motivo lamenta l’illogicita’ della spiegazione, fornita dalla Corte d’appello, circa la presenza di (OMISSIS), alle 6,30 del mattino, nel cortile condominiale. Infatti, se lo scopo dell’imputato era quello – individuato dalla Corte d’appello – di sorprendere e punire il soggetto che si rendeva autore di danneggiamenti nei confronti dei beni dei condomini, non si spiega perche’ (OMISSIS) – che era convinto della responsabilita’ della (OMISSIS) – l’abbia fatto senza adottare alcuna precauzione, onde evitare di essere riconosciuto, e perche’ non abbia seguito l’altra strada, per un poliziotto sicuramente piu’ soddisfacente, di arrestare in flagranza l’autore dei danneggiamenti; arresto reso possibile dal fatto che i precedenti danneggiamenti (incendio di vetture appartenenti ai condomini) erano avvenuti con l’utilizzo di una piccozza, di un coltello, dell’acido e della vernice.
2.3. Col terzo motivo lamenta che sia stata completamente obliterata la testimonianza della teste (OMISSIS), condomina dello stabile, che udi’ le “grida inquietanti” provenienti dal piazzale condominiale e, scesa dall’abitazione, vide un ragazzo a torso nudo che “veniva su, praticamente dall’entrata del condominio”, la guardo’ senza salutarla, busso’ all’appartamento in cui abitava insieme alla sua ragazza ed entro’ imprecando nello stesso. Tale teste non vide, invece, il (OMISSIS), che, per rientrare in casa, sarebbe dovuto passare dinanzi all’abitazione della teste suddetta.
2.4. Col quarto motivo lamenta che la Corte d’appello abbia illogicamente e illegittimamente valorizzato contro l’imputato un episodio di alcuni mesi prima, occorso il (OMISSIS), allorche’, a seguito di un alterco con l’ (OMISSIS), (OMISSIS) secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello – colpi’ quest’ultima con uno schiaffo; e, sempre secondo la Corte d’appello, (OMISSIS) fu portato ad aggredire la (OMISSIS) perche’ “particolarmente esposto al rischi di discredito interno ed esterno e di sanzioni disciplinari ove fosse stato accusato con specifica e documentata querela” dalla (OMISSIS).
Tale ricostruzione, sostiene il ricorrente, e’ illogica, perche’ viene attribuito ad un poliziotto – consapevole delle conseguenze a cui va incontro – un reato grave, come quello per cui e’ processo, per il timore di rischiare un processo dinanzi al Giudice di pace; inoltre, e’ completamente errata, perche’ contrastante con le dichiarazioni dei tre testi presenti ai fatti del (OMISSIS), tant’e’ che la querela della (OMISSIS) e’ stata archiviata dal Giudice per le indagini preliminari, nonche’ dal Tribunale in sede di opposizione. La valutazione di questo fatto ad opera del giudicante dimostra, in verita’, secondo il ricorrente, l’inconsapevole pregiudizio nutrito dal giudice di merito nei confronti dell’imputato e l’acritico recepimento della versione accusatoria, giacche’, contrariamente a quanto si legge in sentenza, non fu l’imputato a proporre querela alla scadenza del trimestre, per parare un’analoga iniziativa della (OMISSIS), ma proprio quest’ultima. Inoltre, l’accusa mossa a suo tempo dalla (OMISSIS) per questo fatto dimostra l’incontenibile avversione della persona offesa nei confronti dell’imputato e la sua abitudine ad accusarlo ingiustamente.
2.5. Col quinto motivo lamenta il travisamento delle dichiarazioni del teste (OMISSIS), della Polizia Scientifica, che ha deposto sul funzionamento dell’impianto di videosorveglianza, installato dalla (OMISSIS) all’esterno della sua abitazione. Per il teste tale impianto non era dotato di alimentazione autonoma, perche’ funzionante esclusivamente a corrente elettrica, come emerge dalla lettura di pag. 100 della trascrizione. Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto che si trattasse di impianto funzionante – in caso di distacco della corrente elettrica – a batteria.
Questa la conclusione del ricorrente: “Quanto sopra dimostra sia che la sig.ra (OMISSIS) mente quando dichiara di essere uscita per recarsi al locale condominiale ove sono ubicati i contatori e sia, circostanza ancora piu’ rilevante, che non aveva nulla da temere dall’imputato tanto che inizialmente attendera’ i soccorsi nel giardino prospiciente alle finestre dell’imputato e poi decidera’ di andare ad aspettarli al parcheggio condominiale uscendo dalla porta principale (non quella secondaria che da’ sul parcheggio) e percorrendo il vialetto pedonale situato all’interno del condominio”.
E dimostra anche che “la Corte avrebbe dovuto dedicare maggiore attenzione all’impianto di videosorveglianza”, perche’ tale impianto riprendeva il vialetto pedonale che (OMISSIS) avrebbe dovuto necessariamente percorrere per tornare a casa, ove fosse stato lui l’aggressore. Il fatto che (OMISSIS) non compare nei filmati dimostra, quindi, che il reato non e’ stato da lui commesso.
2.6. Col sesto motivo si duole della ritenuta attendibilita’ della persona offesa, nonostante le contrarie indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione (che ha annullato la misura custodiale applicata all’imputato), dal Tribunale – che ha rilevato la complessa e inquietante personalita’ della (OMISSIS) – e dal Pubblico Ministero d’udienza, che ha chiesto, all’esito del primo e del secondo giudizio, una pronuncia assolutoria; e nonostante le innumerevoli criticita’ evidenziate dalla difesa in sede di appello. Criticita’ che avevano riguardato:
a) l’interruzione della corrente elettrica. Ad avviso della difesa, la (OMISSIS) ha mentito quando ha asserito di essere uscita di casa per l’improvvisa interruzione della corrente elettrica, atteso che il teste (OMISSIS) ha dimostrato che nessun distacco di corrente vi era stato, nell’abitazione della (OMISSIS), tra le 4 e le 7,7 del mattino. Solo a fronte di tale evidenza la (OMISSIS) ha introdotto una “sensazione” di distacco, dovuto all’accensione della spia della lampada Beghelli;
b) il numero degli aggressori. La (OMISSIS) ha parlato, in un primo momento, di un unico aggressore, salvo correggere il tiro allorche’ ha saputo dello sputo presente sul parabrezza della sua auto;
c) la distanza dai contatori. La (OMISSIS) ha mentito allorche’ ha asserito di essere uscita dalla porta secondaria perche’ piu’ vicina ai contatori: circostanza su cui e’ stata smentita dalle foto aeree prodotte dalla difesa;
d) i problemi col condomino (OMISSIS). Non e’ vero che (OMISSIS) era uscita dalla porta secondaria per i problemi avuti con detto condomino – il quale si lamentava del fatto che, quando (OMISSIS) usciva dalla porta principale, i suoi cani abbaiavano e disturbavano il vicinato – perche’ (OMISSIS) si era allontanato dal condominio alcuni mesi prima;
e) l’uso di una mazza da baseball da parte dell’aggressore. Se le accuse della (OMISSIS) fossero vere le lesioni a lei procurate sarebbero state ben piu’ gravi – come confermato dal perito medico legale – e avrebbero avuto natura concava, mentre l’unica frattura riscontrata sul suo cranio e’ piatta;
f) le conseguenze dell’aggressione. La (OMISSIS) e’ stata smentita dall’istruttoria anche su tale punto, essendo stato dimostrato che – contrariamente a quanto la lei sostenuto – dopo l’aggressione ha continuato a guidare l’automobile e a recarsi in piscina per corsi di nuoto avanzato, e non per semplice idrokinesiterapia.
2.7. Col settimo motivo il ricorrente si duole del fatto che, all’esito della discussione, la Corte d’appello abbia disposto un nuovo esame delle parti e il loro confronto, invece che dedicarsi ad attivita’ ben piu’ proficue dal punto di vista dimostrativo; nonche’ del fatto che abbia attribuito all’imputato un sentimento di odio nei confronti della (OMISSIS) sulla base di considerazioni – relative al colore dei capelli della (OMISSIS) – fatte dall’imputato a dibattimento; considerazioni che sono intervenute quattro anni dopo i fatti e che non provano nulla.
2.8. Con l’ottavo motivo si duole della valenza attribuita alle prove sul DNA, ritenute confermative dell’ipotesi accusatoria sulla base di ragionamenti illogici e congetturali e scartando aprioristicamente l’eventualita’ della contaminazione involontaria dei reperti ad opera degli investigatori, resa concreta dalla violazione delle linee guida internazionali in tema di assicurazione ed analisi dei mezzi di prova, consumata dagli operanti.
Infatti, quanto al sangue della (OMISSIS) rinvenuto sulla maniglia del vano portaoggetti della Renaul Clio in uso all’imputato, in maniera del tutto illogica e’ stato ritenuto che ve l’avesse lasciato (OMISSIS) nel tentativo di nascondere la mazza da baseball usata per l’aggressione, ovvero quando era entrato in auto con una busta di immondizia da smaltire, atteso che una mazza da baseball non poteva entrare nel vano in questione e considerato che la traccia fu rinvenuta in un posto che non poteva essere sfiorato inavvertitamente. La concretezza dell’ipotesi difensiva e’ dimostrata, invece, dal modo imperito di procedere del teste (OMISSIS), che, contravvenendo ad ogni regola, entro’, secondo la stessa Corte d’appello, nell’abitacolo della vettura, e, con ogni probabilita’, apri’ il vano portaoggetti per rilevare, dalla carta di circolazione, il numero di telaio del veicolo. Congetturale e indimostrata, sul punto, e’ l’ipotesi avanzata dalla Corte di merito, che (OMISSIS) rilevo’ il numero di telaio della Clio attraverso la consultazione della banca dati delle forze di polizia, trattandosi di informazione che non esiste nel processo e che non e’ stata ipotizzata nemmeno dagli operanti escussi. D’altra parte, il modo imperito di procedere di costoro e’ dimostrato dal fatto che calpestarono l’erba sporca del sangue della vittima e perquisirono l’altra auto dell’imputato (una VW Tiguan) senza adottare alcuna cautela e senza nemmeno informare la polizia scientifica.
Quanto alla traccia di DNA dell’imputato rinvenuta sulla scarpa della vittima, altrettanto illogiche sono le due ipotesi formulate dalla Corte territoriale per ricondurle all’aggressore. Tale traccia non e’ stata rilasciata – per dispersione – durante l’aggressione, atteso che si tratta di traccia rinvenuta su calzatura ritrovata a circa due metri dal luogo del delitto e che nessun altro indumento della vittima e’ risultato intriso del DNA di (OMISSIS); non puo’ essere ricollegata al tentativo di (OMISSIS) di ritardare la chiamata dei soccorsi, attuato col gettare via una calzatura della vittima, trattandosi di ipotesi illogica e paradossale. Anche in questo caso, appare molto piu’ plausibile l’ipotesi difensiva, che la contaminazione sia imputabile al fatto che, per circa due ore dopo l’aggressione, gli operanti – dando prova di grave negligenza – pretesero che (OMISSIS) rimanesse in loco, a stretto contatto con quegli stessi investigatori che percorsero e manomisero la scena del delitto. D’altra parte, che il modus operandi degli investigatori riveli colpevole superficialita’ sarebbe dimostrato dal fatto che nelle prove di laboratorio fu individuato anche il profilo di un terzo soggetto, certamente estraneo ai fatti, il cui DNA era stato esaminato alcuni mesi prima nello stesso laboratorio.
2.9. Col nono motivo lamenta che la Corte d’appello abbia, irragionevolmente, rigettato la richiesta di integrazione probatoria volta a verificare, mediante perizia, la correttezza e (affidabilita’ delle operazioni di raccolta, repertazione ed analisi degli elementi di prova svolte dagli investigatori, pur a fronte del rifiuto, operato dal perito mar.llo (OMISSIS), di valutare la metodologia seguita dai colleghi operanti.
2.10. Col decimo motivo muove alla sentenza analoghe censure, riguardate sotto il profilo della violazione di legge.
2.10. Con l’undicesimo motivo lamenta la violazione del protocollo “Best Practice Manuals” elaborato dall’ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes”) e adottato dalla Polizia Giudiziaria italiana in materia di ispezione, repertazione e sequestro delle prove, da cui sarebbe derivata la totale inaffidabilita’ delle conclusioni tratte dal giudicante in ordine alla riconducibilita’ dei reperti biologici – illustrati nei paragrafi precedenti – al fatto dell’imputato. Tanto, sebbene l’appellante avesse chiesto alla Corte di merito la puntuale verifica delle metodologie – del tutto eterodosse – seguite dagli operanti e avesse indicato le criticita’ riscontrate dalla difesa, consistite: a) nella mancata tempestiva delimitazione della scena del crimine, con la conseguenza che varie persone, compreso l’imputato, stazionarono e si mossero nella stessa fino all’arrivo – tre ore dopo – della Polizia Scientifica; b) nella mancata protezione del luogo dell’aggressione, con la conseguenza che persino gli operanti poterono calpestare l’erba intrisa del sangue della vittima; c) nella approssimativa e scorretta raccolta e conservazione dei reperti, atteso che non vi l’utilizzo di guanti monouso e alcuni reperti furono rinchiusi in buste destinate alla raccolta indifferenziata dei rifiuti, chiuse con nodi fatti a mano; d) nella disattenzione con cui furono analizzati i reperti, tant’e’ che sulla pantofola esaminata fu rinvenuto un profilo genetico spurio, solo perche’ individuato alcuni mesi prima nello stesso laboratorio; e) nella verbalizzazione approssimativa delle operazioni eseguite, tant’e’ che la Renault Clio fu consegnata al custode con una sola portiera chiusa, laddove nel verbale di sequestro si attesta la chiusura di tutte le portiere; f) nella mancanza di comunicazione tra gli operanti, cosicche’ i tecnici della Polizia Scientifica poterono apprendere dell’esistenza di un’altra auto in sequestro solo a dibattimento; g) nella mancata redazione dei verbali contestualmente all’esecuzione delle operazioni; h) nella mancata tempestiva ripresa, mediante apparecchio fotografico, dei luoghi interessati dall’attivita’ criminosa.
2.12. Col dodicesimo motivo lamenta il travisamento delle prove raccolte nel diverso procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma a carico della (OMISSIS) (per condotte poste in essere in danno del suo ex-convivente (OMISSIS)) e acquisito agli atti di questo procedimento per valutare la credibilita’ di quest’ultima, e non solo per valutare la possibile responsabilita’ di (OMISSIS) nel reato di cui oggi si discute.
2.13. Col tredicesimo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
3. Con memoria difensiva depositata nella cancelleria di questa Corte in data 29/12/2020 il ricorrente ha riproposto i motivi di ricorso, operando la sintesi degli stessi e allegando documentazione varia.
4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Corte in data 24/12/2020 il difensore della parte civile ha argomentato intorno alle ragioni del ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso da questi proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento collocandosi, anzi, ai confini della ammissibilita’. Nonostante la molteplicita’ dei motivi di cui si compone l’impugnativa, le doglianze difensive ruotano – fondamentalmente – intorno alla contestata credibilita’ della persona offesa e alla illogicita’ delle spiegazioni fornite dal giudicante intorno ai rilievi dell’appellante. In realta’, lo scrutinio della sentenza d’appello rivela che l’attendibilita’ della persona offesa e’ stata attentamente valutata e che le numerose doglianze difensive sono state oggetto di approfondita considerazione da parte del giudice d’appello (come lo erano state, d’altra parte, dal giudice di primo grado) e ritenute inidonee – con motivazione logica e completa – a inficiare le conclusioni del Tribunale. Trattandosi di censure quasi pedissequamente riproposte in questa sede si rileva, sinteticamente, quanto segue.
1. La dinamica dell’aggressione e’ stata compitamente ricostruita dal giudicante ed e’ perfettamente leggibile il percorso logico seguito per addivenire alla pronuncia di responsabilita’. La Corte ha ritenuto possibile che altre persone siano state presenti sulla scena del crimine, senza tuttavia partecipare all’aggressione, derivando tale convinzione proprio dalla presenza dello sputo sul parabrezza dell’auto di (OMISSIS). Tale ricostruzione non dirotta, pero’, la responsabilita’ verso persone sconosciute (non essendo stato possibile identificare l’autore del gesto astioso), sia per le evidenze oggettive sottolineate a carico di (OMISSIS), di cui appresso, sia perche’ l’eventuale corresponsabilita’ di terzi non escluderebbe la responsabilita’ dell’odierno imputato. La ricostruzione del Tribunale e della Corte d’appello non e’ contraddetta, poi, nemmeno dalle dichiarazioni della teste (OMISSIS), essendo stato esaurientemente spiegato che sul conto di (OMISSIS) (il condomino che la teste vide rientrare nella sua abitazione all’ora del fatto) e sugli indumenti da lui indossati, nonche’ sullo sputo presente sul parabrezza dell’auto sono state svolte indagini scientifiche con esito negativo (pag.58 della sentenza impugnata). E’ stato pure spiegato che (OMISSIS) era estraneo alle dinamiche conflittuali del condominio ed era persino sconosciuto alla (OMISSIS). Solamente assertiva, poi, e’ la deduzione che sul muro esterno dell’abitazione di (OMISSIS) siano state rinvenute tracce di sangue della (OMISSIS), senza nemmeno la specificazione del luogo esatto del rinvenimento (la circostanza dedotta dal ricorrente avrebbe avuto un senso se il sangue fosse stato presente sulla porta dell’abitazione di (OMISSIS), e non sul muro esterno di un’abitazione confinante con luoghi di passaggio). Quanto a (OMISSIS), l’esistenza di altri soggetti (numerosi, a quanto si evince dalla sentenza e dallo stesso ricorso della parte) che avevano in odio la persona offesa non fa agio sulle numerose evidenze a carico di (OMISSIS) e non consente di chiamare in causa, se non per pura ipotesi, un soggetto che non e’ rimasto minimamente coinvolto nell’istruttoria: non per inerzia degli investigatori, ma per l’inesistenza di qualsiasi elemento di collegamento di lui con l’aggressione.
2. La spiegazione, fornita dalla Corte d’appello, circa la presenza di (OMISSIS) sul luogo del crimine all’ora del fatto e’ certamente opinabile (si e’ trattato, infatti, di una pura supposizione), ma non illogica e nemmeno contraddittoria con la ricostruzione dell’occorso: che si sia trattato di una presenza casuale, o motivata dal proposito di sorprendere l’autore di danneggiamenti, non per questo viene compromessa la consequenzialita’ del ragionamento, dal momento che le reazioni umane sono imprevedibili e non sempre comprensibili, soprattutto quando sono dominate dall’istinto e quando l’astio offusca la ragione. Niente toglie, infatti, che seppur animato dal proposito di sorprendere sul fatto l’autore delle precedenti condotte lesive di beni privati e condominiali, (OMISSIS) si sia lasciato trasportare dall’ira e abbia fatto – come purtroppo sovente avviene – cio’ che la ragione, in un momento di quiete, gli avrebbe suggerito e persino imposto: di limitarsi, cioe’, a registrare l’attivita’ illecita del condomino e porvi freno, lasciando alla autorita’ preposte l’irrogazione della sanzione. Il fatto che una tale, piu’ saggia condotta non sia stata tenuta non toglie, pero’, plausibilita’ a quella accertata, per le ragioni limpidamente esposte in sentenza.
3. Puramente ripetitive del primo motivo sono le deduzioni difensive svolte, col terzo motivo, intorno alla presumibile responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di lesioni. Qui vale solo rimarcare che la durata dell’aggressione e il tempo di reazione della teste (OMISSIS), non esattamente definibile, non consentono di stabilire un proficuo collegamento tra le grida della (OMISSIS) e la vista di (OMISSIS), di cui non e’ nemmeno detto che provenisse dal luogo dell’aggressione. Inoltre, il fatto che (OMISSIS) non abbia assistito all’aggressione avendo sentito solo delle grida e non avendo visto ne’ la vittima ne’ l’aggressore – rende le osservazioni difensive del tutto congetturali, ampiamente superate dalle diverse valutazioni del giudicante.
4. Le censure contenute nel quarto motivo sono in gran parte irricevibili perche’ basate su una diversa ricostruzione dell’episodio del (OMISSIS). Le doglianze sollevate sul punto dal ricorrente sono state superate dalla diretta visione e ascolto – da parte del giudice d’appello – del filmato realizzato, nell’occasione, dalla (OMISSIS), sicche’ del tutto inammissibili sono le diverse prospettazioni contenute in ricorso. Qui va solo ribadito, per l’ennesima volta, che la lettura e l’interpretazione delle prove costituisce compito primario, ed esclusivo, del giudice di merito, su cui, a meno di evidenti illogicita’ e incompletezza del percorso di assunzione e valutazione della prova non sono consentite sovrapposizioni ricostruttive del giudice di legittimita’.
4.1. Dalla lettura del filmato e’ stato desunto, quindi, che in data (OMISSIS) la (OMISSIS) fu oggetto di critiche sovrabbondanti da parte dei condomini, tra cui (OMISSIS), per il contegno tenuto nell’occasione, e fu, con ogni probabilita’, anche schiaffeggiata; certamente qualcuno le strappo’ di mano il telefono con cui stava riprendendo la scena. Del tutto logicamente e’ stato escluso, quindi, che (OMISSIS) potesse temere iniziative giudiziarie per quel fatto, mentre del tutto ingiustificato e’ l’attribuzione, al giudicante, di un pregiudizio nei confronti dell’imputato, atteso che l’esame degli elementi di prova relativi al fatto in questione e’ stato condotto, dalla Corte territoriale, per escludere che (OMISSIS) avesse ragione di calunniare (OMISSIS), nonche’ per escludere che (OMISSIS) avesse gia’ dato prova di una volonta’ calunniatrice.
4.2. Costituisce uno stravolgimento del pensiero della Corte affermare, poi, che, secondo quest’ultima, (OMISSIS) fu portato ad aggredire la (OMISSIS) il 12 ottobre 2015 perche’ “particolarmente esposto al rischi di discredito interno ed esterno e di sanzioni disciplinari ove fosse stato accusato con specifica e documentata querela” dalla (OMISSIS) (pag. 23 del ricorso). In realta’, leggendo la sentenza, si comprende bene che, secondo la Corte d’appello, fu la querela per i fatti del 4 luglio ad essere presentata da (OMISSIS) per parare analoghe iniziative giudiziarie della (OMISSIS); non fu certo l’aggressione alla (OMISSIS) dell’ottobre 2015 ad essere motivata dalla esposizione al discredito e alle iniziative disciplinari nell’organismo di appartenenza (pagg. 27-28 della sentenza d’appello). Del tutto irrilevante, poi, e’ l’errore in cui la Corte d’appello possa essere caduta nel datare la querela di (OMISSIS), atteso che si riferisce ad un episodio comunque marginale nella storia dei rapporti tra le parti di questo processo; e senza contare che la Corte d’appello ha parlato di una iniziativa “in limine” di (OMISSIS) e della moglie per escludere che i due siano stati vittime di reati consumati da (OMISSIS), e non per precostituirsi prove in vista della futura aggressione.
5. Il travisamento delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) da parte della Corte d’appello e’ assertivo e frutto di una lettura distorta del pensiero della Corte. Questa ha chiaramente rilevato – sulla base delle dichiarazioni del teste suddetto – che l’impianto di videosorveglianza installato da (OMISSIS) nella sua abitazione era dotato di una batteria tampone, che consentiva “all’orologio interno” (non all’impianto) di funzionare anche in caso di distacco della corrente (pag. 49). Da cio’ ha tratto la conclusione che – sulla base delle dichiarazioni di (OMISSIS) – non era possibile affermare che non vi fosse stata alcuna interruzione della corrente elettrica nell’intervallo di tempo accertato (dalle 4 alle 7 del mattino), perche’ l’orologio interno dell’impianto di videosorveglianza avrebbe comunque continuato a funzionare, grazie alla batteria. Tale rilievo e’ servito alla Corte per escludere che (OMISSIS) – parlando di interruzione della corrente elettrica – avesse dichiarato il falso. Cio’ non contrasta affatto con quanto rilevato dal ricorrente (secondo cui la mancanza di corrente avrebbe determinato l’interruzione delle riprese, perche’ “l’impianto” non era dotato di alimentazione autonoma. Il fatto che il teste non abbia rilevato interruzione delle riprese significa che la corrente non era mai mancata), giacche’ la Corte non ha dato per accertata l’interruzione della corrente, avendo solo rilevato che, quale che fosse la situazione dell’impianto, (OMISSIS) potrebbe essersi sbagliata nel parlare di distacco della corrente, “potendo una tale affermazione essere il risultato di un’erronea percezione visiva o di un malfunzionamento dello stesso impianto di allarme”. Il che non e’ affatto illogico. Solamente assertiva, poi, e’ l’affermazione, contenuta in ricorso, che le telecamere riprendevano un tratto di viale che (OMISSIS) avrebbe dovuto necessariamente percorrere, ove fosse stato lui l’aggressore, giacche’ una tale informazione non emerge dalla sentenza, ne’ il ricorrente indica la fonte della stessa.
6. Le critiche alla credibilita’ di (OMISSIS) sono state tutte esaminate dalla Corte d’appello e risolte con motivazione non illogica. La loro riproposizione in questa sede rende il motivo inammissibile. Infatti:
a) le differenti valutazioni di altri organi giudiziari non inficiano quella effettuata dal Tribunale e dalla Corte d’appello, stante l’ovvia autonomia delle valutazioni e l’altrettanto ovvia considerazione che quelle adottate dal giudice di merito sono giunte all’esito dell’approfondita istruttoria dibattimentale. Tanto senza considerare che anche il Tribunale, pur valutando la complessa personalita’ della (OMISSIS), non ha dubitato della sua attendibilita’;
b) l’eventualita’ che (OMISSIS) sia uscita di casa per aver accertato, o supposto, un distacco della corrente elettrica e’ stato affrontato e risolto dai giudici di merito con motivazione pienamente logica, su cui non e’ dato ritornare (vedi punto precedente).
c) la sentenza spiega che (OMISSIS) ha sempre parlato di un unico aggressore e che non e’ mai entrata, pertanto, in contraddizione con se’ stessa. L’aver supposto la presenza, in loco, di altre persone, rimaste in disparte o successivamente sopraggiunte, non rende la versione contraddittoria, trattandosi, come e’ stato esaurientemente spiegato, di semplice sensazione, insorta nel momento in cui veniva selvaggiamente bastonata, era a terra e intenta a parare, per quanto possibile, i colpi che la raggiungevano;
d) la Corte ha spiegato che la distanza dai contatori era misurabile in metri (e non chilometri). Nessun significato puo’ attribuirsi, pertanto, al fatto che (OMISSIS) sia uscita dalla porta secondaria, seppur leggermente piu’ distante dai contatori, stante peraltro la spiegazione, plausibile, da lei fornita;
e) il riferimento di (OMISSIS) al condomino (OMISSIS) – che protestava per l’abbaiare dei cani, allorche’ ella usciva dalla porta principale – e’ stato interpretato, dal giudicante, come paradigmatico delle proteste mosse dai condomini per il motivo anzidetto, essendo stato, il (OMISSIS), il condomino piu’ prossimo all’abitazione della (OMISSIS) e quello che, evidentemente, era stato piu’ attivo nel protestare. Logicamente e’ stato escluso che il trasferimento di (OMISSIS) in altra abitazione, avvenuto pochi mesi prima, sia indicativo del venir meno del problema, stante il contesto condominiale in cui si sono svolti i fatti;
f) l’uso di una mazza da baseball, o qualcosa di simile, e’ stato confermato dal medico legale. Del tutto congetturale e’ l’affermazione, contenuta in ricorso, che l’uso di uno strumento siffatto avrebbe dovuto provocare lesioni piu’ gravi o di altra natura, dal momento che gli esiti dipendono dalle modalita’ di utilizzo dello strumento. La Corte d’appello ha spiegato – con considerazioni perfettamente logiche – che i colpi furono ripetuti, ma non vibrati con particolare forza (proprio per questo ha escluso che l’intenzione fosse quella di uccidere);
g) le conseguenze dell’aggressione sono quelle certificate dalla documentazione sanitaria e dal perito d’ufficio. La questione ha rilevanza ai fini del risarcimento, ma non tocca la credibilita’ della (OMISSIS), anche nell’ipotesi che questa le avesse esagerate (a parte il fatto che gli esiti di una violenta aggressione sono diversamente percepiti dalla vittima e dagli esaminatori esterni).
In conclusione, nessuno dei rilievi mossi dal ricorrente e’ idoneo ad inficiare la valutazione di credibilita’ della persona offesa, fatta dai giudici di merito, trattandosi di rilievi tutti superati con argomentazioni dotate di intrinseca logicita’.
7. L’aver disposto, all’esito del dibattimento d’appello, il confronto tra l’imputato e la persona offesa e’ segno dello scrupolo, lodevole, mostrato dal giudicante nell’accertamento dei fatti; inspiegabilmente, e percio’ in maniera inammissibile, esso viene criticato dal ricorrente. Inoltre, nessun sentimento di odio e’ stato mai attribuito dalla Corte d’appello a (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), avendo la Corte parlato – per quel che qui rileva – di “idiosincrasia” dell’imputato verso la vicina d’abitazione (pag. 54); giammai di odio. Il che esclude che la Corte di merito si sia lasciata trascinare, nel suo giudizio, da una errata o eccessiva enfatizzazione dei sentimenti in gioco.
8. Ne’ il giudice di primo grado ne’ quello d’appello hanno ignorato l’eventualita’ che la traccia di sangue, rinvenuta nell’auto dell’imputato sulla maniglia del vano portaoggetti, sia stata portata, inavvertitamente, dagli investigatori. Al contrario, tale eventualita’ e’ stata espressamente considerata e scartata con considerazioni dotate di intrinseca logicita’, rilevando che si tratta di pura congettura difensiva, non essendovi ragione alcuna per ipotizzare che gli operanti si siano avvicinati all’auto dell’imputato con le mani sporche del sangue della vittima e che abbiano addirittura armeggiato sul cruscotto, al fine di prelevarvi la carta di circolazione. Hanno sottolineato che l’agente (OMISSIS) indicato dalla difesa come il soggetto che redasse il verbale di sequestro, su cui fu riportato il n. di telaio dell’auto – non era abilitato ai prelievi e che, pertanto, non poteva essersi sporcato di sangue; tanto, a prescindere dal fatto che il numero di telaio poteva essere stato rilevato in altro modo, atteso che talune auto lo riportano sotto il cofano o sul parabrezza, ovvero mediante interrogazione della banca dati della Forze di Polizia. A conferma di cio’ e’ stato rimarcato che nessuna traccia fu rilevata sul tappetino della Clio, ove, se fossero fondate le preoccupazioni della difesa, avrebbero dovuto trovarsi in abbondanza, posto che l’unica eventualita’ ammessa dal capopattuglia (Porcu) e’ quella che qualcuno abbia calpestato il terreno in cui si era consumata l’aggressione. A tanto va aggiunto che tracce di sangue non furono rinvenute nemmeno sulla maniglia della portiera, ove, secondo ogni logica, avrebbero dovuto primariamente trovarsi, se fossero fondate le critiche difensive, trattandosi di strumento che (OMISSIS) avrebbe dovuto necessariamente manipolare per entrare in auto. Al contrario, e’ stato rilevato, risulta che (OMISSIS) fu trovato seduto sul sedile lato passeggeri della Clio, allorche’ sopraggiunsero i soccorritori, e che aveva in mano un sacchetto della spazzatura; la circostanza e’ altamente indicativa, quindi, del fatto che sia stato lui, magari attraverso il sacchetto tenuto in mano, a trasferire il reperto sul vano portaoggetti. Trattasi di ricostruzione che puo’ essere oggetto, come tutte le ricostruzioni, di critiche astratte, ma niente conduce verso l’illogicita’ delle spiegazioni fornite dal giudicante, sicche’ questa prima censura concernente i riscontri oggettivi va ritenuta infondata.
8.1. Identiche considerazioni sorreggono la pregnanza del secondo riscontro oggettivo, valorizzato dai giudici di merito. Anche in questo caso le critiche difensive sono meramente congetturali, atteso che nessuna diversa indicazione, dotata di carica demolitrice o di sola plausibilita’, e’ stata prospettata, dal momento che non puo’ essere stata la sola presenza di (OMISSIS) in loco (comunque, non a contatto con i reperti) a determinare il trasferimento del suo DNA sulla pantofola della vittima. D’altra parte, la tesi difensiva e’ smentita dallo stesso imputato e dalla moglie, da cui si e’ appreso che nessuno dei due aveva mai attraversato il terreno in cui erano sparse le tracce di sangue e in cui era stata rinvenuta la scarpa destra della persona offesa (pag. 45), sicche’ logicamente e’ stato concluso che la contaminazione della scarpa possa essere avvenuta nel corso dell’azione lesiva. Al riguardo, risolutive sono le indicazioni provenienti dal perito d’ufficio, secondo cui la traccia suddetta e’ segno, con ogni probabilita’, di un vero e proprio contatto fisico di (OMISSIS) col reperto, in quanto, altrimenti, il trasferimento non sarebbe stato possibile. A nulla vale, poi, rimarcare che durante le operazioni di analisi fu rinvenuto, una prima volta, il profilo genetico di un soggetto certamente estraneo ai fatti per cui e’ processo, perche’ esaminato in laboratorio alcuni mesi prima, sia perche’ la presenza del DNA di (OMISSIS) sulla scarpa di (OMISSIS) fu confermata da una successiva analisi, sia perche’, in definitiva, nemmeno il ricorrente contesta il dato, solo appellandosi ad una superficialita’ di comportamento – riguardante gli esaminatori ampiamente enfatizzata, atteso che dalla stessa non e’ derivata alcuna compromissione delle analisi e del loro esito.
9. Nel giudizio d’appello, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’articolo 603, comma 1, c.p.p., e’ subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento e’ rimesso alla valutazione del giudice di merito ed e’ incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivata. (ex pluribus, Cass. n. 48093 del 10/10/2018; Cass., 13/1/2015, n. 8936). Nella specie, e’ stata richiesta perizia per verificare se gli operanti avessero correttamente eseguito le operazioni di raccolta e analisi degli elementi di prova. Trattasi di accertamento che il giudice di merito deve compiere di propria iniziativa e che, nella specie, ha effettuato, valutando l’efficacia dimostrativa dei riscontri al narrato della persona offesa. Ne consegue che nessun obbligo aveva la Corte d’appello di procedere nel modo richiesto dalla difesa, alla cui istanza ha fornito, comunque, esplicita risposta, escludendo che il modus procedendi della polizia giudiziaria e dei periti possa aver distorto l’esito degli accertamenti effettuati sull’auto e sulla scarpa.
10. Il decimo motivo costituisce reiterazione, sotto il profilo della violazione di legge, della precedente doglianza, ed e’ inammissibile per assoluta genericita’ e indeterminatezza, posto che e’ limitato al richiamo di principi astratti e di giurisprudenza nota e condivisibile, ma non conferente alla fattispecie.
11. I protocolli adottati dagli investigatori italiani in materia di repertazione e analisi degli elementi di prova e condivisi con altre Polizie Europee rappresentano guida per l’indagine tecnica e scientifica, ma non contengono norme la cui violazione, o errata applicazione, possa essere automaticamente addotta a motivo di nullita’ della decisione, o di inutilizzabilita’ degli elementi di prova acquisiti, se non nella misura in cui l’inosservanza delle norme tecniche generalmente condivise renda incerto il risultato investigativo. Non si tratta, infatti, di norme giuridiche, ma di norme tecniche, a cui si attaglia la qualifica, piu’ appropriata, di “regole”, che derivano dall’esperienza maturata nel settore di riferimento e che sono state sussunte in protocolli attestanti il raggiungimento di un accordo tra gli esperti, in funzione dello scambio di esperienza e di informazioni, nonche’ di una proficua collaborazione. Lo scopo di siffatti “protocolli” e’ quello di elevare il livello dell’efficienza investigativa e di incentivare l’affidamento tra soggetti operanti in Paesi diversi, fornendo loro un quadro di riferimento che faccia da guida nell’attivita’ pratica. Rappresenta, pertanto, una questione di fatto la verifica dell’incidenza che lo scostamento dalle prassi codificate ha sulla affidabilita’ delle analisi, e quindi sulla efficacia dimostrativa della prova, dal momento che non ogni infrazione alle regole suddette e’ suscettibile di pregiudicare l’esito delle indagini, stante l’enorme varieta’ di situazioni che possono in concreto verificarsi; e il relativo giudizio, rimesso al giudice di merito, non e’ censurabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicita’ della motivazione.
Nella specie, la sentenza impugnata spiega ampiamente perche’ l’errore degli investigatori, consistito nell’isolare tardivamente la zona del delitto, non possa aver “creato” elementi di prova a carico dell’imputato, ne’ alterato l’esito delle analisi effettuate sull’auto e sulla scarpa, stante la collocazione del sangue rinvenuto nella Clio e la natura dell’elemento biologico rinvenuto sulla scarpa di (OMISSIS). La sentenza chiarisce, infatti, che l’errore degli investigatori avrebbe potuto determinare una contaminazione dei tappetini della Clio (dove, invece, non fu rinvenuto nulla), per effetto del calpestio sulla zona malamente o tardivamente isolata, ma non del cruscotto dell’auto; e chiarisce pure che, secondo quanto dichiarato dallo stesso imputato, questi non entro’ mai nella zona interessata dagli esiti dell’aggressione. Non e’ spiegabile, quindi, con la violazione dalle “buone prassi” investigative – puntualmente riportate in ricorso – ne’ la presenza del sangue di (OMISSIS) sul cruscotto (maniglia) dell’auto di (OMISSIS) ne’ la presenza del DNA di (OMISSIS) sulla scarpa di (OMISSIS). Tanto vale anche per l’attivita’ di raccolta e repertazione, atteso che la stessa fu opera della Polizia Scientifica e nulla – se non le congetture dell’interessato – consente di affermare che fu effettuata nella maniera contestata. Quanto alle analisi, poi, logicamente e’ stato escluso che l’emersione – la prima ed unica volta – di un terzo profilo genetico sia segno di approssimazione nell’esame del reperto, atteso che, come spiegato in sentenza, il terzo profilo comparve in fase di comparazione con quelli esistenti in banca dati, ma non emerse mai in fase di analisi; queste furono infatti ripetute e confermarono la presenza, sulla scarpa, del solo profilo misto (OMISSIS)- (OMISSIS) (pagg. 47-48). Eccentriche rispetto al problema dell’affidabilita’ dei risultati sono, infine, in questo caso, le deduzioni sull’ora di redazione dei verbali, sulla parziale chiusura delle portiere della Clio, sulla mancanza di riprese fotografiche, sulla difettosa comunicazione tra gli operatori: nulla e’ stato detto, infatti, sull’efficienza causale di tali criticita’ rispetto ai risultati contestati.
12. Eccentriche sono pure le deduzioni difensive in ordine alla rilevanza degli elementi di prova emersi dall’indagine nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), condotta dalla Procura della Repubblica di Avezzano. Dalle suddette indagini emergerebbe, infatti, secondo la difesa, sia la concreta eventualita’ che (OMISSIS) sia il vero responsabile delle lesioni patite da (OMISSIS), sia la capacita’ di quest’ultima di manipolare le persone e, in definitiva, la sua inaffidabilita’.
Su entrambi i profili focalizzati dalla difesa la Corte d’appello ha fornito spiegazioni perfettamente logiche rilevando, da un lato, che (OMISSIS) fu avvisato della relazione di (OMISSIS) con (OMISSIS) proprio da (OMISSIS) e che, quindi, (OMISSIS) non poteva avere nessun motivo di rancore con l’attuale persona offesa; dall’altro, che il ruolo di (OMISSIS) nella vicenda riguardante (OMISSIS), la sua ex convivente e (OMISSIS) e’ tutto da accertare, per cui nessuna deduzione, se non sotto forma di illazione, puo’ essere fatta a carico di (OMISSIS): compresa, quindi, la sua personalita’ e la sua credibilita’.
13. La comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate – come nella specie – nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall’articolo 133 c.p., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimita’. Nella specie, il riferimento alla gravita’ del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, e’ piu’ che sufficiente a giustificare l’applicazione delle attenuanti suddette in regime di equivalenza; ne’, d’altra parte, il ricorrente segnala decisivi elementi a suo favore, salvo ipotizzare – contro ogni evidenza e travisando il pensiero della Corte d’appello – che l’aggressione sia stata consumata mentre (OMISSIS) era in procinto di danneggiare qualcuno dei beni condominiali.
14. In definitiva, ritiene la Corte che gli argomenti difensivi – volti essenzialmente a screditare gli elementi di prova esaminati dal giudicante – siano intrinsecamente privi della persuasivita’ e congruenza necessarie per incidere, anche in termini meramente dubitativi, sul compendio degli elementi che hanno portato la Corte territoriale all’affermazione della penale responsabilita’.
Parimenti, le censure al trattamento sanzionatorio non rivelano alcuna contraddittorieta’ di ragionamento, essendo basate su una ricostruzione fantasiosa dell’occorso. Segue il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in parte inammissibili, non possono trovare accoglimento; ai sensi dell’articolo 592 c.p.p., comma 1 e articolo 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 2.500, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *