Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18198.
La violazione del precetto dell’onere della prova
La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 del Cc si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
Ordinanza|| n. 18198. La violazione del precetto dell’onere della prova
Data udienza 27 gennaio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Articolo 67 legge fallimentare – Azione revocatoria – Articoli 69 bis e 168 legge fallimentare – Onere della prova – Articoli 2697 e 2729 cc – Presunzione legale – Criteri – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22746/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso DECRETO di TRIBUNALE CUNEO n. 5189/2015 depositata il 05/09/2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
La violazione del precetto dell’onere della prova
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – (OMISSIS) ricorre per quattro mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A., contro il decreto del 5 settembre 2016 con cui il Tribunale di Cuneo, nel respingere la sua opposizione allo stato passivo, aveva ritenuto l’inefficacia ai sensi della L. Fall., articolo 67, comma 1, n. 4, delle ipoteche giudiziali iscritte su diversi beni immobili della societa’ in bonis in forza di decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 462.495,68.
2. – Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. resiste con controricorso.
3. – Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
4. – Il primo mezzo e’ svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge: non applicabilita’ della L. Fall., articolo 168”.
Il secondo mezzo e’ svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge: non applicabilita’ della L. Fall., articolo 69 bis, comma 2”.
Il terzo mezzo e’ svolto sotto la rubrica: “Violazione di legge: errata applicazione della L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione agli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.”.
Il quarto mezzo denuncia: “Violazione di legge: errata applicazione degli articoli 2855-2846 c.c.”.
RITENUTO CHE:
5. – Il Fallimento controricorrente ha formulato eccezione di inammissibilita’ del ricorso perche’ mancante di motivi specifici, riconducibili alla previsione del combinato disposto degli articoli 360, 361 e 366 c.p.c.: l’eccezione va pero’ disattesa, giacche’ il ricorso consente in effetti di comprendere agevolmente la consistenza delle violazioni di legge che il ricorrente ha addebitato al Tribunale.
6. – Il ricorso e’ inammissibile per altre ragioni.
6.1. – Va dapprima esaminato il secondo mezzo, che e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1.
Il (OMISSIS) ha insinuato il proprio credito al passivo fallimentare assumendone (per quanto qui rileva) il rango ipotecario in forza di ipoteche iscritte sulla base del menzionato Decreto Ingiuntivo 24 gennaio 2014, cui era seguita domanda di concordato in bianco proposta da (OMISSIS) S.p.A. in data 17 febbraio 2014, dichiarata inammissibile dal Tribunale con contestuale pronuncia di fallimento in data (OMISSIS). Ritenuta l’inefficacia dell’iscrizione in sede di formazione dello stato passivo, e proposta opposizione dal creditore, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che l’inefficacia trovasse fondamento sia sulla L. Fall., articolo 168, sia sull’articolo 69 bis, comma 2, della stessa legge, versandosi in ipotesi di consecuzione di procedure e non avendo il (OMISSIS) provato l’inscientia decoctionis, attesa l’inammissibilita’ ed irrilevanza delle prove dedotte sul punto, ed anzi la certezza, sulla base degli elementi istruttori disponibili, che egli ben conoscesse la situazione di insolvenza della societa’ poi fallita.
A fronte di cio’, si sostiene nel secondo mezzo che il Tribunale avrebbe violato la L. Fall., articolo 69 bis, comma 2, dal momento che, trattandosi di domanda di concordato in bianco non ammessa, non si dava consecuzione tra la procedura minore e quella fallimentare.
La violazione del precetto dell’onere della prova
Questa tesi e’ pero’ destituita di fondamento.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che, in epoca antecedente all’introduzione della L. Fall., articolo 69 bis, comma 2, il termine per la proposizione dell’azione revocatoria decorreva dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato preventivo, il quale accerta con una pronuncia giurisdizionale la situazione dell’impresa (Cass. 29 marzo 2019, n. 8970). Ma – si spiega nella medesima pronuncia – “se questo era il diritto vivente risalente al periodo anteriore al L. Fall., nuovo articolo 69-bis…. la situazione muta con il 2012. E’ stata… introdotta la nuova disposizione della L. Fall., articolo 69-bis, comma 2, …. con la quale si e’ stabilito che “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui all’articolo 67, commi 1 e 2… decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”. La ratio della novita’ si collega alla possibilita’ per l’imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, ai sensi della L. Fall., articolo 161, comma 6, ossia con riserva di disvelare in seguito la proposta ed il piano, norma del pari introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33.1, lettera b, n. 4, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134″.
Insomma, la L. Fall., articolo 69 bis, comma 2, ancora il termine a quo per il calcolo del periodo sospetto alla “data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”, proprio in dipendenza della previsione, allora di nuova introduzione, del concordato in bianco. Sull’argomento non e’ il caso di dilungarsi, essendo sufficiente rammentare l’assetto della giurisprudenza della S.C. sul tema riassunta nella massima che segue: “In tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il principio di consecuzione tra le procedure e’ destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del dies a quo del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell’ipotesi in cui a quest’ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, per essere stata la domanda respinta o abbandonata” (Cass. 13 dicembre 2022, n. 36354, alle cui considerazioni, ed alla giurisprudenza ivi richiamata, e’ sufficiente rinviare). Non v’e’ dubbio in definitiva, che debba dirsi superato, in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, il diverso orientamento talora manifestatosi e del quale l’ultima decisione citata da’ conto proprio al fine di decretarne il superamento.
6.2. – Anche il terzo mezzo e’ inammissibile.
Si tratta di un tentativo di ribaltare un accertamento di fatto attraverso il richiamo a norme che paradigmaticamente vengono pressoche’ di default utilizzate a questo scopo, ossia l’articolo 2697 nonche’ articoli 2727 e 2729 c.c..
Ma e’ agevole replicare che:
-) la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne e’ gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiche’ in questo caso vi e’ soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);
-) l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimita’, l’unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimita’ essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219).
Nel caso di specie certo nessun ribaltamento del riparto dell’onere probatorio puo’ attribuirsi al giudice di merito, dal momento che l’onere della prova della incientia decoctionis e’ posto a carico del preteso creditore dalla L. Fall., articolo 67, ed il giudizio – fondato tra l’altro su dichiarazioni provenienti dal medesimo interessato, oltre che da documentazione prodotta e richiamata nella decisione impugnata – in ordine alla circostanza che il (OMISSIS) fosse consapevole della “situazione di crisi della (OMISSIS)” (pagina 7 della sentenza impugnata), avendo il Tribunale chiaramente inteso riferirsi all’insolvenza, come poco dopo precisato, rimane incensurabile in questa sede.
6.3. – Il primo mezzo e’ assorbito: una volta verificato che la ratio decidendi fondata sull’applicazione della L. Fall., articolo 69 bis, resiste all’impugnazione, e’ superfluo misurarsi sull’ulteriore ratio decidendi adottata dal Tribunale, in relazione all’articolo 168 della stessa Legge.
La violazione del precetto dell’onere della prova
6.4. – Il quarto mezzo e’ anch’esso assorbito: lo stesso concerne infatti il diniego di ammissione delle spese per le iscrizioni ipotecarie, e dunque cade per effetto dell’inammissibilita’ delle censure concernenti la loro inefficacia.
7. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, dando atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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