La violazione del precetto dell’onere della prova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18198.

La violazione del precetto dell’onere della prova

La violazione del precetto di cui all’articolo 2697 del Cc si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.

Ordinanza|| n. 18198. La violazione del precetto dell’onere della prova

Data udienza 27 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Articolo 67 legge fallimentare – Azione revocatoria – Articoli 69 bis e 168 legge fallimentare – Onere della prova – Articoli 2697 e 2729 cc – Presunzione legale – Criteri – Motivazione del giudice di merito

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