La tutela dei minori e degli interdetti

La tutela dei minori e degli interdetti

 

Nozione e caratteri

 

I presupposti per l’interdizione 

art. 414 c.c.   persone che devono essere interdette: il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (417 e seguenti).
la grave infermità (consiste in un apprezzabile squilibrio nella coscienza e nella volontà del soggetto) di mente abituale e deve essere inoltre tale da incidere negativamente sull’attitudine a curare i propri interessi.
Inoltre l’infermità deve essere abituale; ma non è necessario però, che essa sia inguaribile e perpetua, essendo necessario che la malattia sia attuale e durevole:
“Dopo l’entrata in vigore della legge n. 6 del 2004, e nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, l’interdizione può trovare applicazione al maggiore di età o al minore emancipato, che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione (art. 414 c.c.), dovendosi comunque perseguire l’obiettivo della minore limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l’assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente (art. 1 L. 9 gennaio 2004, n. 6). In tale ottica non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare quale amministratore”.
Cass. civ., Sez. I, 01/03/2010, n. 4866 
Inoltre, ci si trova difronte ad una situazione interdittiva quando “l’infermità di mente richiesta dalla legge per farsi luogo al provvedimento di interdizione previsto dall’art. 414 c.c. non riguarda soltanto facoltà intellettive quali intelligenza e memoria, ma anche le facoltà volitive, in relazione alla formazione e manifestazione della volontà, e dunque sia lo stato di coscienza che lo stato di libertà del volere. Ciò posto, sebbene nel procedimento di interdizione l’interrogatorio dell’interdicendo costituisca il mezzo di prova più importante e rilevante al fine di stabilire l’esistenza della predetta infermità, nel caso di specie la gravità della menomazione ha indotto il Giudice ed il P.M. alla convinzione dell’inutilità di tale mezzo. Lo stato di infermità psichica dell’interdicendo, da intendersi quale incapacità di determinarsi autonomamente in ordine alle situazioni di vita intorno a sé, nonché quale incapacità di attendere all’amministrazione del proprio patrimonio e di curare i propri interessi economici, è, invero, di tale gravità da rendere necessario il provvedimento d’interdizione senza ulteriori accertamenti nel merito. ”
Trib. Bari, Sez. I, 06/10/2008

Riguardo poi agli interessi si fa riferimento non solo a quelli patrimoniali ma anche a quelli non patrimoniali, circostanza avallata dalla Giurisprudenza di merito secondo cui “L’incapacità di provvedere ai propri interessi, contemplata dall’art. 414 c.c. al fine dell’interdizione dell’infermo di mente, va riguardata anche sotto il profilo degli interessi non patrimoniali, sempre che si tratti di interessi che possano subire pregiudizi e per la cui difesa sia configurabile la supplenza di un tutore. ”
Trib. Benevento, 29/11/2008
 

Per i minori

La cura della persona del minore e l’amministrazione dei suoi beni sono affidate ai genitori, quali soggetti reputati più idonei, secondo le leggi naturali ed etiche, ad esercitare tali compiti.

Quando entrambi i genitori sono morti o per qualsiasi altra causa non possono esercitare la potestà sui figli, le stesse funzioni sono affidate ad altri soggetti, compresi o meno nel nucleo familiare, ai quali è conferito il potere tutorio.

art. 346 c.c.   nomina del tutore e del protutore: il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore (348, 354, 360, 389).
art. 348  c.c.   scelta del tutore: il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni 16.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147.
art. 379 c.c.   gratuità della tutela: l’ufficio tutelare è gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.
È consentita solo l’attribuzione al tutore di un’equa indennità nei casi in cui l’esercizio della funzione lo distolga eccessivamente dalle proprie normali occupazioni o comunque richiede prestazioni eccezionali.
Inoltre secondo la Corte nomofilattica “L’autorizzazione del giudice tutelare, prescritta dall’art. 379, 2° comma, c. c. affinché il tutore possa farsi coadiuvare da <persone stipendiate> (e quindi possa reclamare il rimborso dei relativi compensi), riguarda i lavoratori (subordinati od autonomi) che affianchino il tutore medesimo, in via continuativa, nella cura degli interessi del rappresentato, e, pertanto, non è necessaria per collaborazioni saltuarie in incombenze meramente esecutive o comunque accessorie rispetto all’attività tutoria. ”
Cass. civ., Sez. I, 04/07/1991, n. 7355 
 
art. 360 c.c.   funzioni del protutore: il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

 

 Apertura della tutela

 

A – Per i minori  è condizionata dalla mancanza della potestà di entrambi i genitori.

 

art. 343 c.c.    apertura della tutela ( con le modifiche apportate dal D.Lgs. 51/98): se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore (o dell’interdetto) (att. 129).
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale. 

Anche la  latitanza come la lontananza determina l’apertura della tutela.
Si fa luogo altresì all’apertura della tutela quando il minore sia figlio di genitori ignoti, o comunque non sia stato da essi riconosciuto o giudizialmente dichiarato tale, anche se la filiazione risulti a norma dell’art.279 c.c.

B –  Per i maggiorenni   interdetti è condizionata dalla sentenza che accerta la causa dell’incapacità

art. 421  c.c.    decorrenza degli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione: l’interdizione e l’inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall’art. 416 (776)

art. 414 c.c.   persone che devono essere interdette: il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione (417 e seguenti)
L’istanza è proposta con ricorso  al tribunale ordinario in composizione collegiale del luogo in cui l’interdetto o l’inabilitando ha la residenza o il domicilio.

art. 712 c.p.c.      forma della domanda: la domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale  del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando. 

 

I SOGGETTI  LEGITTIMATI

Coniuge

Parenti entro il  4°

Affini entro il  2°

Tutore (se è richiesta l’interdizione di un minore soggetto a tutela)

Curatore  (quando si tratta d’interdizione di un inabilitando)

P.M.

art. 417 c.c.    istanza d’interdizione o di inabilitazione: l’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero .
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
La domanda è invece proposta al tribunale dei minorenni, qualora sia richiesta l’interdizione del minore emancipato ovvero l’interdizione o l’inabilitazione del minore nell’ultimo anno della sua minore età.
 

art. 416 c.c.     interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno di minore età: il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell’ultimo anno della sua minore età. L’interdizione o l’inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l’età maggiore (421). 
Istanza che altro non è che un ricorso  sottoscritto da uno dei soggetti legittimati.
Dovrà essere indicata la persona nei cui confronti è proposta l’istanza, con le indicazioni relative alla residenza e al domicilio.
È altresì necessaria la esposizione dei fatti sui i quali il ricorso è fondato; ma ciò non a pena di nullità, poiché il fatto costitutivo della domanda è lo stato continuativo d’infermità, non i singoli fatti storici che lo rivelano, i quali costituiscono dei fatti semplici.

 
art. 713 c.p.c.      provvedimenti del presidente: il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro  la domanda; altrimenti nomina  il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili (1).
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al p. m.

 

Il decreto del presidente che fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificato a cura del ricorrente, entro il termine fissato del decreto stesso, all’interdicendo o all’inabilitando nonché alle persone designate nel decreto ed è comunicato al p.m.

La mancata costituzione in giudizio dell’interdicendo o dell’inabilitando non determina la loro contumacia. Infatti è prevista la loro partecipazione al procedimento (artt. 714 e 715 c.p.c.), anche in assenza della loro formale costituzione.
Fase preliminare:

art. 714 c.p.c.     istruzione preliminare: all’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

art.  715 c.p.c.    impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando:
se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova. 
art.  717 c.p.c.     nomina del tutore e del curatore provvisorio: il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.
Esaurita l’istruzione il tribunale in composizione collegiale provvede con sentenza valevole erga omnes conformemente all’oggetto del processo.
Se è stata domandata l’interdizione, il tribunale può d’ufficio pronunciare l’inabilitazione (solo) per infermità di mente, e non quindi per le altre cause previste dall’art. 415 c.c.

1 –  ha natura costitutiva, in quanto opera un mutamento dello stato soggettivo preesistente.

2  – produce effetti dal giorno della sua pubblicazione, e perciò determina la costituzione dell’ufficio tutelare  nonché gli altri effetti di diritto sostanziale ancor prima che sia passato in giudicato

3 – unitamente al decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio è soggetta alla pubblicità prevista, rispettivamente, dagli artt. 423 e 430 c.c.

art. 423 c.c.    pubblicità: il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d’interdizione o d’inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita (att. 42).

 

Impugnabilità:

mediante Appello e, conseguentemente il ricorso per Cassazione.

art.  718  c.p.c.      legittimazione all’impugnazione: la sentenza che provvede sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

art.  719  c.p.c.      termine per l’impugnazione: il termine per l’impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

Le  Differenze con l’amministrazione di sostegno

 

La   L. 9/1/2004 n. 6 ha introdotto l’amministrazione di sostegno come misura più duttile per una adeguata protezione degli interessi dei soggetti.
L’amministrazione di sostegno si applica, quindi ai casi non riconducibili alle cause previste per la dichiarazione d’interdizione o d’inabilitazione, ed è diretta a colmare i vuoti lasciati dai due istituti.
Essa, infatti, non può, riguardare interdetti o inabilitati

art. 404 c.c.     amministrazione di sostegno: la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Natura: ufficio di diritto privato.

Da ciò  la  indelegabilità dei compiti da parte dell’amministratore di sostegno ad altro o altri soggetti mediante procura generale, il cui conferimento vanificherebbe la scelta operata dal giudice tutelare nella individuazione della persona più idonea a curare la persona e gli interessi del beneficiario.
Il caso in cui un soggetto trovasi in uno stato d’incapacità non necessariamente riconducibile alla malattia mentale, avendo rilevanza oltre alle infermità, anche le menomazioni sia fisiche, che psichiche; incapacità che non è quella assoluta che giustifica l’interdizione, e che può essere più grave di quella che consente l’inabilitazione – occorrendo per taluni atti la rappresentanza dell’incapace, e non la sola assistenza – come meno grave – nei casi in cui è sufficiente che l’assistenza dell’amministratore di sostegno sia limitata a taluni atti soltanto, altrimenti sopperendo la inabilitazione con la nomina del curatore dell’inabilitato.
L’ufficio in questione non ha carattere unitario  predefinito di sola rappresentanza o di sola assistenza, in quanto in concreto potrà consistere solo nell’una o nell’altra, o in entrambi, combinate a seconda della necessità del singolo beneficiario.
Pertanto la funzione dell’amministratore di sostegno, a differenza del tutore e del curatore, non ha contenuti  precostituiti dall’ordinamento.

“L’amministrazione di sostegno, introdotta nell’ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa Legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 c.c.. Rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.”
Trib. Milano, 21/08/2007
Il “discrimen” tra l’amministrazione di sostegno ai sensi dell’art. 404 c.c. e l’interdizione non è quantitativo, ossia legato al grado di autosufficienza del soggetto interessato, ma funzionale e, dunque, è modellato sulla maggiore idoneità dell’uno o dell’altro strumento a soddisfare l’esigenza di tutela degli interessi della persona. Pertanto, deve essere disposta l’amministrazione di sostegno nei confronti di soggetti che abbiano i requisiti per essere interdetti qualora detto strumento si appalesi di comunque idoneo a raggiungere lo scopo, ma con minore aggravio per la persona.
Trib. Termini Imerese, 15/01/2007
“Il criterio da adottare al fine di stabilire di volta in volta quale sia, in particolare tra amministrazione di sostegno e interdizione, la misura più idonea alla protezione del soggetto debole, non deve essere individuato tenendo conto del quantum della incapacità della quale il soggetto da proteggere è affetto, quanto piuttosto nella idoneità dell’uno o dell’altro istituto ad assicurare la protezione più adeguata del soggetto cui esso va applicato; l’amministrazione di sostegno appare essere l’istituto di elezione e di primo e pronto impiego per l’apprestamento della tutela della persona inferma o menomata e dei suoi interessi, mentre solo quando tale misura si riveli inadeguata alla concreta situazione potrebbe farsi luogo a quella più radicale della interdizione. I casi in cui la protezione offerta dalla amministrazione di sostegno si rivela inadeguata ricorrono in primo luogo quando il patrimonio del disabile è cospicuo e complesso, cosicché non sarebbe possibile individuare specificamente nel provvedimento ex art. 407 c.c. i singoli atti o tipologie di atti deferiti all’amministratore; e, in secondo, luogo, quando occorre decidere contro o in assenza della volontà del beneficiario la struttura in cui egli deve essere ricoverato per necessità di cura: in questa seconda ipotesi, invero, è da escludere che il giudice tutelare abbia il potere di statuire sul luogo di residenza e cura del beneficiario contro il suo volere. (nel caso di specie: è stata accolta la domanda di interdizione proposta dal Pubblico Ministero contro persona affetta da schizofrenia paranoide cronica, in presenza della quale l’interdicendo aveva dimostrato una assoluta incapacità a gestire gli aspetti della quotidianità e sviluppato una ossessiva modalità di risparmio e di accumulo di denaro).”
Trib. Bologna, Sez. I, 05/06/2008
“L’amministrazione di sostegno è misura sufficiente per tutelare soggetti con specifiche incapacità; qualora invece il soggetto non sia in grado di relazionarsi con l’esterno in modo consapevole e si renda dunque necessario, al fine di garantirgli la più adeguata protezione, integrare la misura dell’amministrazione di sostegno richiamando disposizioni previste per l’interdetto (quali l’incapacità di contrarre matrimonio, di testare, di donare), il giudice deve privilegiare l’interdizione.”
Trib. Bologna, 01/08/2005

La tutela in caso di scioglimento del matrimonio e in quello di figli naturali

L. 1° dicembre 1970 n.898  art. 6 < nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, il tribunale in composizione collegiale può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscono motivi di decadenza della patria potestà.>
Trattasi di provvedimento che ha per oggetto la nomina di un tutore provvisorio
Analoga situazione è prevista nell’art. 317 bis c.c. a proposito della potestà sui figli naturali riconosciuti.

art. 317 bis c.c.   esercizio della potestà: al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui.
Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell’art. 316. Se i genitori non convivono l’esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall’esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore.
Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore.

Il tutore provvisorio

 

Riguarda esclusivamente l’interdicendo, durante il procedimento d’interdizione

 

art. 419 c.c.    mezzi istruttori e provvedimenti provvisori: non si può pronunziare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti).
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d’ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell’interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l’esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all’interdicendo o un curatore provvisorio all’inabilitando (Cod. Proc. Civ. 714 e seguenti).

art. 714 c.p.c.     istruzione preliminare: all’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d’ufficio l’assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell’articolo 419 del codice civile.

art.  715 c.p.c.    impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando: se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

art.  716  c.p.c.        capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando: l’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

art.  717 c.p.c.     nomina del tutore e del curatore provvisorio: il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.
Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d’ufficio.

Il decreto di nomina è soggetto esclusivamente ad una pubblicità dichiarativa e non anche costitutiva.
Il provvedimento in questione ha natura cautelare, e come tale provvisoria, spiegando i propri effetti sino alla pronuncia definitiva di cui è diretto ad anticipare gli effetti, mettendo l’interdicendo in posizione d’incapacità legale.
A differenza del curatore speciale, i cui compiti risultano specificati nel provvedimento di nomina e quindi in quello autorizzativo, al tutore provvisorio, durante lo svolgimento del giudizio d’interdizione, sono affidati in generale la cura della persona  e del patrimonio dell’incapace, in attesa della pronuncia definitiva.

Designazione, scelta e nomina del tutore e del protutore

A – Denuncia

art. 345 c.c.    denunzie al giudice tutelare

1)  l’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti,
2)   e il notaio, che, procede alla pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
3)  Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela.
4)  I parenti entro il terzo grado (76) devono denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l’apertura della tutela entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione.

 

B – Scelta

art. 348  c.c.   scelta del tutore: il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703).Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l’età di anni 16.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’art. 147.
La designazione, quando è ammessa e sia stata validamente fatta nelle forme prescritte, non importa, ovviamente, l’attribuzione iposo iure dell’ufficio al designato, dovendo l’investitura dell’ufficio riportarsi sempre ad un provvedimento autorizzativo. Né la designazione vincola in modo assoluto il  potere del giudice.

 

Nota: la designazione post mortem con testamento rientra nelle disposizioni non a carattere patrimoniale ma personale previste espressamente dalla legge


art. 424 c.c.   tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato: le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).

Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell’interdicendo e del curatore provvisorio dell’inabilitando a norma dell’art. 419. Per l’interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare   deve preferire il coniuge maggiore di età che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre,  un figlio maggiore di età o  la persona eventualmente designata dal genitore superstite con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699, 2703).

 C – Nomina

La nomina del tutore rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, la cui competenza per territorio è da determinare con riguardo al domicilio della persona della cui tutela si tratta, e che soprintende alle tutela e alle curatele.Nota: con la dichiarazione dello stato di adottabilità  è sospeso l’esercizio (non anche la titolarità) della potestà dei genitori – art. 19 – per cui il tribunale per i minorenni, con chiara deroga al principio che in materia vuole competente solo il giudice tutelare, nomina ove già non esista, un tutore al minore e adotta i provvedimenti urgenti del caso, nell’interesse del minore.

art. 344 c.c.   funzioni del giudice tutelare: presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
Il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e seguenti).

Il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare è proponibili al tribunale per i minorenni.
Ove il decreto sia emesso in sede consiliare il reclamo è ammesso davanti al t.p. i minorenni dell’ultima residenza in Italia del minore, e se questa è sconosciuta al tribunale per i minorenni di Roma.

Il reclamo per i maggiorenni interdetti è proponibile al Tribunale in composizione collegiale

“Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare (nella specie la nomina del tutore di un interdetto) è di competenza del tribunale, in composizione collegiale, e non della Corte d’Appello, anche successivamente alla introduzione del Giudice Unico di primo grado. ”
Trib. Napoli, 04/02/2005

 

 

Il protutore

art. 355 c.c.   protutore: sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per il tutore in questa sezione.

Non si nomina il protutore nei casi contemplati nel primo comma dell’art. 354.

art. 360 c.c.   funzioni del protutore: il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore (380).
Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.
Il protutore è tenuto a promuovere  la nomina di un nuovo tutore  nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

art. 361 c.c.    provvedimenti urgenti: prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
Il protutore non è tenuto alla redazione dell’inventario a norma dell’art. 362 c.c.

art. 380 c.c.   contabilità dell’amministrazione: il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1).
Il giudice può sottoporre il conto annuale   all’esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
Da tutto ciò si evince che egli è organo di sorveglianza e di collaborazione; è organo sostitutivo o sussidiario.

 Incapacità e dispensa

A – La dispensa

1) Facoltativa

 

art. 352  c.c.   dispensa su domanda: hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall’assumere o dal continuare l’esercizio della tutela (353):

1)     i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell’articolo precedente;
2)     gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d’anime;
3)     abrogato;
4)      i militari in attività di servizio;
5)      chi ha compiuto gli anni sessantacinque
6)      chi ha più di tre figli minori;
7)      chi esercita altra tutela;
8)     chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;
9)     chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela.

2) Legale

art. 351  c.c.    dispensa dall’ufficio tutelare: sono dispensati dall’ufficio di tutore:1)     abrogato;
2)     il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3)      i membri del Sacro Collegio;
4)     i Presidenti delle Assemblee legislative:
5)      i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa.

B – Esonero

 

Quando la tutela sia soverchiamente gravosa per il tutore e vi sia persona atta alla sostituzione. L’esenzione è discrezionale e può essere ammessa anche in base a circostanze diverse da quelle previste dalla dispensa.

C – Incapacità

art. 350 c.c.   incapacità all’ufficio tutelare: non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall’ufficio (att. 129):1)     coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2)     coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;
3)     coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;
4)     coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5)      il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

Assunzione dell’ufficio

Il giudice tutelare provvede alla nomina con un decreto, dopo aver sentito i parenti e gli affini, nel caso in cui la scelta cada su una delle persone indicate nell’art. 348 2 co , e sentito in ogni caso il minore, quando egli abbia raggiunto l’età di 16 anni.

art. 349 c.c.   giuramento del tutore: il tutore, prima di assumere l’ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Il giuramento è presupposto essenziale per l’assunzione dell’ufficio.

Sebbene il giuramento sia presupposto essenziale per l’assunzione dell’ufficio, l’investitura della funzione tutelare coincide con la data del provvedimento di nomina formalmente valido, dal quale ha poi inizio il decorso del termine di sospensione semestrale della prescrizione nei confronti dell’incapace.

 

Adempimenti preliminari

1 –  Redigere l’inventario

art. 362 c.c.   inventario: il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa (363 e seguenti; att. 46-1).L’inventario deve essere compiuto nel termine di 30 giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono (382).

 

2 – Prestare la cauzione (adempimento eventuale)

art. 381 c.c.   cauzione: il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l’ammontare e le modalità (att. 131).Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

art. 363 c.c.   formazione dell’inventario: l’inventario si fa   col ministero   del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l’intervento   del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni 16, e con l’assistenza  di 2 testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

art. 364 c.c.   contenuto dell’inventario: nell’inventario si indicano gli immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità stabilite nel codice di procedura civile (CPC 769 e seguenti).
Alla formazione dell’inventario si procede secondo le norme dettate dagli art. 769 e seg. c.p.c.

 
art. 769 c.p.c.          istanza: l’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.
L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
Il tribunale provvede con decreto.
Il provvedimento è dato con decreto non soggetto ad impugnazione, con il quale viene nominato il cancelliere dell’apertura o un notaio per procedere all’inventario.

art. 770 c.p.c.    inventario da eseguirsi dal notaio: quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756;
2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli dell’istanza e del decreto di rimozione;
3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel numero 2) e la nota indicata nel numero 3) sono unite all’inventario.
L’inventario consiste nella descrizione degli immobili, nonché nella discrezione e nella stima dei beni mobili, a quel fine può essere nominato uno stimatore, nonché  nell’indicazione delle somme di denaro e delle monete che si rinvengono e delle altre attività e passività e nella discrezione di carte e registri.

art.  771 c.p.c.    persone che hanno diritto di assistere all’inventario: hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

art. 772  c.p.c.        avviso dell’inizio dell’inventario: l’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.
L’avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all’inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l’inventario, è nominato con decreto dal giudice per rappresentarli.

art.  773 c.p.c.       nomina di stimatore: l’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

art.  774 c.p.c.    rinvio delle operazioni: quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

art.  775 c.p.c.    processo verbale d’inventario: il processo verbale d’inventario contiene:
 
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;
2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l’indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

 art. 776 c.p.c.    consegna delle cose mobili inventariate: le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Provvedimenti urgenti

Nel corso del procedimento di nomina di un tutore al minore, privo di genitori, può determinarsi la necessità che siano da compiere in suo nome e conto atti di amministrazione, che non possono essere utilmente rinviati.

Art. 78 c.p.c. nomina di un curatore speciale.
 
art.  78 c.p.c.      curatore speciale: se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che lo rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d’interessi col rappresentante.

art. 361 c.c.    provvedimenti urgenti: prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può procedere, occorrendo, all’apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti), nonostante qualsiasi dispensa.
È corretto ritener ela sua applicabilità anche per il periodo successivo all’assunzione delle loro funzioni, e questo in ragione dello scopo con essa perseguito, per cui nei casi d’urgenza sia possibile provvedere alla cura dell’incapace pure nel periodo in cui manchino sia il tutore che il protutore, il che certamente accade prima dell’assunzione delle funzioni da parte di entrambi, ma può anche verificarsi durante il corso della tutela medesima.

Poteri – doveri del tutore

 

Acquisita la conoscenza della situazione patrimoniale del minore (o dell’interdetto), il tutore deve sollecitare dal giudice tutelare, che delibera sentito il protutore, le direttive di massima in ordine all’esercizio della tutela e le decisioni circa la gestione patrimoniale, la cura e l’educazione del minore.

 

art. 371 c.c.    provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione: compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera:
1)     sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;
2)     sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente;
3)     sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa (2198;)
Salvo quelli inerenti all’esercizio del commercio, gli altri provvedimenti hanno carattere di direttive generali circa l’esercizio della funzione e sono modificabili d’ufficio o per iniziativa del tutore o del protutore o su istanza dei prossimi parenti ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

Investimenti di capitali:
questo compito deve essere espletato personalmente dal tutore

art. 372  c.c.    investimento di capitali: i capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti:
1)     in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2)     nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3)     in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4)     in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1)
art. 373 c.c.   titoli al portatore: se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1).
La conversione è disposta al fine di assoggettare i titoli a più rigorosa legge di circolazione, così da assicurare le singole operazioni compiute, delle quali deve dare menzione nel conto che annualmente deve rendere al giudice tutelare, il tutto complessivamente a sua volta finalizzato al compimento e alla giustificazione del conto finale.

art. 374 c.c.   autorizzazione del giudice tutelare: il tutore non può senza l’autorizzazione del giudice tutelare (377; att. 45-1):
1)     acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l’uso del minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio (357);
2)     riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l’ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
3)     accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4)     fare contratti di locazione d’immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
5)     promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. Inoltre secondo una sentenza della Suprema Corte

“Il tutore dell’interdetto, essendo tenuto a proteggere gli interessi della persona tutelata, non ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare né per resistere alla lite promossa da un terzo nei confronti dell’interdetto, né per impugnare la relativa sentenza, né per coltivare le liti promosse dall’interdetto in epoca anteriore all’interdizione. (Principio affermato in un caso in cui il tutore aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello in un giudizio nel quale l’interdetto era stato convenuto in primo grado prima che ne venisse dichiarata l’interdizione). (Rigetta, Trib. Lamezia Terme, 28/05/2003)”
Cass. civ., Sez. II, 24/03/2009, n. 7068

6)     Permutare beni.  In merito a tale possibilità c’è un recentissimo provvedimento del 2 dicembre 2010 del TRIBUNALE DI NOLA, Dott.ssa Vincenza Barbalucca, secondo cui  e’ di evidente utilità per l’interdetto autorizzare la permuta di bene immobile esistente (diruto, completamente da ristrutturare) con bene futuro (da costruire)

7)     Nel contratto di somministrazione: bisogna distinguere la posizione

 

Somministrante

 

Essendo normalmente la somministrazione un contratto d’impresa, occorrerà soltanto l’autorizzazione all’esercizio dell’impresa commerciale (art. 320, 5 co per i minori soggetti a potestà; art. 371 1 co n. 3 e 2 co per i minori soggetti a tutela; art. 397 per gli emancipati; art. 424 per gli interdetti; art. 425 per gli inabilitati.Se, invece, il somministrante non è imprenditore, sarà necessaria,
1)        nel caso di somministrazione di consumo (che comporta un trasferimento)l’autorizzazione alle alienazioni onerose (artt. 320 3 co; 375, 1 co, n.1; 394, 3 co; 424 1 co)
2)        nel caso di somministrazione d’uso, l’autorizzazione sarà richiesta, applicando per analogia la normativa in tema di locazione ultranovennale.

 

Somministrato

A parte l’ipotesi che sia anch’egli imprenditore (in tal caso si applicherà la normativa indicata per il somministrante) occorre anche qui distinguere:

1)     la somministrazione di consumo dovrà essere autorizzata, escluse le ipotesi di acquisti necessari per il minore, per l’economia domestica e per l’amministrazione del suo patrimonio (art. 374 n1, oltre gli artt. 320, 3 co, 394, 3 co e 424 1 co);
2)     la somministrazione d’uso richiederà l’autorizzazione solo se di durata ultranovennale.

 

8)     Nel caso di promessa del fatto del terzo ai sensi dell’art. 1381 c.c. – Es. tutore che pone in essere un contratto senza autorizzazione, promette che il minore o l’ineterdetto non rifiuteranno il compimento dell’atto –  In questo caso bisogna vedere se l’altro contraente è a conoscenza oppure no della situazione d’incapacità.

 

1)            In caso positivo – la promessa è valida, in quanto non si può negare all’autonomia privata di garantire il compimento di un fatto o l’assunzione di un’obbligazione di una persona incapace.
2)            In caso negativo – si ritiene che il promissorio  possa chiedere l’annullamento del contratto per errore (ex art.1428), se lo stato di capacità del terzo fosse essenziale ai fini del suo adempimento o del compimento del fatto.
 

art. 375 c.c.   autorizzazione del tribunale: il tutore non può senza l’autorizzazione del tribunale (Cod. Proc. Civ. 732):
1)     alienare beni (in caso di rilascio di procura a vendere ad un rappresentate), eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento (376);
2)     costituire pegni o ipoteche;
3)     procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
4)     fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L’autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

art.  732 c.p.c.    provvedimenti su parere del giudice tutelare: i  provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell’interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d’ufficio.

Poteri – doveri inerenti alla cura della persona ed all’amministrazione dei beni

 

La cura della persona del  minore comprende la soddisfazione di ogni esigenza, sia di natura materiale e personale, sia di natura spirituale, che si prospetti nella realtà.

Stante il carattere personale dell’ufficio, il tutore può conferire a terzi solo procura speciale, non per sopperire ad un suo impedimento, essendovi allora il protutore, ma, ad es., in ragione delle cognizioni scientifiche richieste dalla attività da svolgere, e/o dalla complessità che le è propria.
Il tutore non può, invece, conferire procura generale relativa all’intera gestione tutelare, che importerebbe il mancato assolvimento dei doveri assunti, attraverso la sostituzione di un terzo al tutore stesso oltretutto in assenza di una qualunque valutazione di idoneità da parte dell’A.G. preposta ai sensi dell’art. 348 u.c. c.c..
“Le numerose norme rinvenibili nell’ordinamento che conferiscono al tutore specifici poteri in materie attinenti ad interessi strettamente personali dell’interdetto per infermità appaiono elementi sintomatici della non configurabilità, in mancanza di specifiche disposizioni, di un generale potere di rappresentanza in capo al tutore con riferimento ai c.c..dd. atti personalissimi (per una ipotesi in cui questa Corte ha avuto occasione di escludere la proponibilità della domanda di divorzio per l’interdetto ad opera del tutore, riconoscendogli invece il potere di chiedere la nomina di un curatore speciale ai fini della proposizione della domanda di divorzio). E la conferma della inesistenza, in capo al tutore, di una rappresentanza generale degli interessi dell’interdetto con riguardo a siffatto genere di atti si rinviene nella previsione codicistica della necessaria nomina, da parte del giudice tutelare, non appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, oltre che del tutore, anche del protutore (art. 346 c.c.), nonché nelle ulteriori previsioni che il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore. Se anche il protutore si trova in opposizione di interessi con il minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale (art. 360 c.c.).
Trib. Milano, Sez. IX, 06/03/2009

Sono esclusi dal potere rappresentativo del tutore i diritti c.d. personalissimi dell’incapace, che peraltro neanch’egli ha la capacità di compiere, come il testamento e la donazione.

art. 357 c.c.    funzioni del tutore: il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti).

 
art. 358 c.c.    doveri del minore: il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l’istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore.
Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare.

Il procedimento per l’autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del tutore

 

Legittimato a chiedere l’autorizzazione è il tutore, che può delegare ad altri tale facoltà, mediante procura speciale, la quale deve, altresì, contenere la specifica indicazione dell’affare da compiere, senza che il conferente, in considerazione del carattere personale dell’ufficio, possa limitarsi a prevedere genericamente il tipo di atto di cui il procuratore potrà andare a chiedere l’autorizzazione.
Legittimati sono anche l’incapace e il p.m., l’opinione favorevole è da condividere tenuto conto:
1)     dell’assenza di un vincolo di sangue tra tutore e pupilo;
2)     del controllo esercitato sulle tutele dal giudice tutelare;
3)     della legittimazione del p.m. a proporre reclamo avverso il decreto del giudice come del tribunale.
Il ricorso, che non è da notificare a nessuno, essendo sufficiente il suo deposito in cancelleria, può essere presentato personalmente dal tutore, o dal notaio incaricato della stipula, come dal procuratore nominato dal tutore.
L’autorità adita pronuncia decreto, reclamabile, ma non ricorribile per cassazione, dal tutore o dal p.m. avanti: al tribunale, se l’impugnativa riguarda la decisione del giudice tutelare; alla Corte d’Appello negli altri casi.

Responsabilità del tutore

 

art. 382 c.c.   responsabilità del tutore e del protutore: il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.
Il dovere di prestare la diligenza del buon padre di famiglia corrisponde a quello che, in linea generale, è imposto ad ogni soggetto che gestisce affari altrui (1710) o che comunque è tenuto all’adempimento di un obbligo (1176).
La negligenza nell’espletamento dei doveri di amministrazione reagisce sul rapporto tutelare, determinando la rimozione dall’ufficio.

 
La sanzione per l’inosservanza di tale dovere è sempre quella della rimozione dall’ufficio.

Cessazione e revoca della tutela

A) per causa attinenti alla figura del minore o dell’interdetto

1)     il venir meno dello stato d’incapacità del soggetto (minore) in dipendenza:

A) raggiungimento della maggiore età del minore:

 

B) raggiungimento della sua emancipazione:

2)     quando si ripristina per una qualunque ragione l’esercizio in favore di uno o entrambi i genitori

 

3)     quando per l’interdetto giudiziale si abbia la cessazione dell’infermità accertata con sentenza di revoca dell’interdizione passata in giudicato.

art. 429 c.c.   revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione: quando cessa la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell’interdetto, del curatore dell’inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720).
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell’interdizione o dell’inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno  che, successivamente alla revoca il soggetto, sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione egli atti al giudice tutelare.

art. 430 c.c.     pubblicità: alla sentenza di rievoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si applica l’art. 423.

art. 431 c.c.     decorrenza degli effetti della sentenza di revoca: la sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Quando cessa la causa d’interdizione o dell’inabilitazione, queste debbono essere revocate.
 
L’efficacia del giudicato è, perciò, naturalmente condizionata dalla clausola rebus sic stantibus, per l’esigenza di ordine pubblico che lo stato d’incapacità sia rimosso quando è venuta meno la causa della pronuncia d’interdizione o d’inabilitazione.
 
art.  720 c.p.c.    revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione: per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
Diversamente da quanto stabilito per la sentenza che accoglie la domanda d’interdizione o d’inabilitazione, la sentenza di revoca non spiega efficacia dal giorno della pubblicazione; ma gli atti compiuti dall’incapace dopo il deposito della sentenza di primo grado possono essere annullati solo dopo che la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato; inversamente, il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la revoca preclude l’impugnativa degli atti successivi alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

art. 432 c.c.   inabilitazione nel giudizio di revoca dell’interdizione: l’autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non crede che l’infermo abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e dichiarare inabilitato l’infermo medesimo.
Si applica anche in questo caso il primo comma dell’articolo precedente.
Gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca l’interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

 

 

4)     per l’interdetto legale quando si è estinta la pena

 

5)     la morte anche solo presunta del minore o dell’interdetto:
“La morte dell’interdetto comporta la cessazione definitiva ed automatica di qualunque tipo di tutela; pertanto, una volta sopravvenuto il decesso, le situazioni giuridiche afferenti al patrimonio del defunto possono esser fatte valere unicamente dagli eredi.”
Cons. Stato, Sez. V, 29/08/2006, n. 5030

 

 

6)     revoca dell’interdizione, passaggio all’amministrazione di sostegno:
“In tema di revoca dell’interdizione, quando l’esame dell’interdetto evidenzia un comportamento quasi normale, pur con qualche difficoltà nella favella e con qualche rallentamento nell’esprimersi e lo stesso dimostra di essere perfettamente al corrente delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, l’interdizione deve essere revocata e gli atti devono essere trasmessi al Giudice tutelare in vista della nomina di un amministratore di sostegno.”
Trib. Pavia, Sez. I, 20/05/2008
Principio enunciato anche dalla Suprema  Corte secondo cui “
Nel corso del giudizio di interdizione o inabilitazione, spetta al giudice di merito di valutare, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 6 del 2004, se trasmettere gli atti al giudice tutelare perché valuti l’opportunità di nominare l’amministratore di sostegno; di tale scelta, tuttavia, egli deve dare conto in motivazione, stante la finalità della nuova normativa di sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire delle persone. (Cassa con rinvio, Trib. Messina, 13 Luglio 2004)”
Cass. civ., Sez. I, 28/05/2007, n. 12466

 

B) per causa attinenti alla figura tutore, ma in questo caso c’è solo la cessazione dell’ufficio e non l’estinzione della tutela

 

1   – per morte o sopravvenuta incapacità  del tutore:l’incapacità sopravvenuta non determina, però, la decadenza automatica dall’ufficio, che il tutore conserva fino al momento della sostituzione da parte del giudice tutelare.
Alla morte naturale è parificata la dichiarazione di morte presunta nonché di assenza

 

2 – per istanza del tutore dopo 10 anni di esercizio della funzione:
art. 426 c.c.    durata dell’ufficio: nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell’interdetto o nella curatela dell’inabilitato oltre i dieci anni, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti.

 

3 – Per esonero dall’ufficio  :
art. 383 4 – Per rimozione:

art. 384 c.c.    rimozione e sospensione del tutore: il giudice tutelare può rimuovere dall’ufficio
1)     1)   il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o
2)     2)   abbia abusato dei suoi poteri,
3)     3)  o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi,
4)     4)  o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela,
5)     5)  ovvero sia divenuto insolvente (l’impotenza di far fronte ai propri impegni).
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2).

Il giudice tutelare provvede con decreto reclamabile al tribunale dei minorenni, nel caso di tutela al minore,al tribunale in composizione collegiale nel caso di tutela dell’intredetto.c.c.     esonero dall’ufficio: il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).

 

Consegna dei beni e rendimento del conto

La cessazione per qualsiasi causa, dall’ufficio tutelare importa l’obbligo del tutore di consegnare subito, cioè senza dilazione, i beni appartenenti all’incapace e di presentare il conto finale dell’amministrazione entro 2 mesi, salvo che questo termine sia prorogato dal giudice tutelare.

art. 385 c.c.   conto finale: il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga (att. 46-1).

 
art. 386 c.c.    approvazione del conto: il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l’approvazione (att. 45-1).
Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati (att. 45-3).

 
art. 387 c.c.     prescrizione delle azioni relative alla tutela: le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono in 5 anni dal compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386).
Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo (2941-3).
art. 388 c.c.   divieto di convenzioni prima dell’approvazione del conto: nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell’approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

 
art. 389 c.c.    registro delle tutele: nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti).
Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione in margine all’atto di nascita del minore.