La sanzione pecuniaria per l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19247

Massima estrapolata:

L’ordinanza con la quale il giudice dell’appello irroga, ai sensi dell’art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d’impugnazione.

Ordinanza 17 luglio 2019, n. 19247

Data udienza 26 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20788-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 72/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata l’08/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
Che:
1. La (OMISSIS) S.p.a. ricorre per due mezzi illustrati da memoria nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) contro l’ordinanza del 24 marzo 2017 con cui la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, nel disattendere l’istanza di sospensiva spiegata dalla stessa (OMISSIS) S.p.a., in veste di appellante, aveva condannato la stessa alla sanzione di Euro 1.500,00 ai sensi dell’articolo 283 c.p.c., comma 2, nonche’ contro l’ordinanza resa ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c. in data 8 giugno 2017, con cui la stessa Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno spiegato difese.

CONSIDERATO

Che:
3. Il primo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 283 c.p.c., censurando l’ordinanza impugnata, con cui la Corte d’appello aveva irrogato alla banca appellante la sanzione di 1.500,00 ai sensi del citato articolo 283 c.p.c., comma 2, sul rilievo, in breve, che l’istanza di sospensiva non era ne’ inammissibile ne’ manifestamente infondata.
Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, violazione dell’articolo 348-bis c.p.c. nonche’ parallela violazione degli articoli 2945 e 2935 c.c., censurando l’ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere l’appello prognosticamente infondato.
Ritenuto che:
4. Il Collegio ha disposto che il provvedimento sia redatto in forma semplificata.
5. Il ricorso e’ inammissibile.
5.1. L inammissibile il primo motivo.
Stabilisce il l’articolo 283 c.p.c., comma 1, che: “Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita’ di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o L’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione”. Soggiunge il comma 2 della stessa disposizione che: “Se l’istanza prevista dal comma che precede e’ inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad Euro 250 e non superiore ad Euro 10.000. L’ordinanza e’ revocabile con la sentenza che definisce il giudizio”.
E’ dunque palese l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione contro l’ordinanza che irroga la sanzione, dal momento che essa, non essendo impugnabile ma suscettibile di revoca con la sentenza che definisce il giudizio, non e’ idonea ad acquistare autorita’ di giudicato sul diritto in contesa. E’ difatti cosa nota che, a partire da Cass., Sez. Un., 30 luglio 1953, n. 2593, sono ricorribili ai sensi dell’articolo 111 Cost. i provvedimenti giurisdizionali che incidono con efficacia di giudicato su diritti soggettivi o su status, purche’ presentino simultaneamente i caratteri della decisorieta’ e della definitivita’.
5.2. E’. inammissibile il secondo motivo.
L’articolo 348-ter c.p.c., comma 3, in collegamento con il precedente articolo 348-bis c.p.c., stabilisce, per quanto qui rileva, che: “Quando e’ pronunciata l’inammissibilita’, contro il provvedimento di primo “grado puo’ essere proposto, a norma dell’articolo 360 c.p.c., ricorso per cassazione”. L’ordinanza di cui all’articolo 348-bis c.p.c., dunque, non e’ ricorribile per cassazione.
Non lo e’ almeno di regola, dal momento che le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la ricorribilita’, con ricorso straordinario, sussiste in caso di ordinanza affetta da vizi processuali suoi propri, come in caso di ordinanza ex articoli 348 bis-ter c.p.c.: i) pronunciata su appello in causa che prevede l’intervento necessario del Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 70 c.p.c.; ii) pronunciata su appello contro ordinanza resa all’esito del rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis c.p.c. e ss.; pronunciata non gia’ alla prima udienza, bensi’ successivamente; iv) pronunciata nei riguardi dell’appello principale ma non di quello incidentale, o viceversa (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914). E’ inoltre ricorribile per cassazione, con ricorso ordinario, la decisione che pronunci l’inammissibilita’ dell’appello per ragioni processuali, ancorche’ formalmente adottata con ordinanza richiamante l’articolo 348-ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura: ma cio’ perche’ tale provvedimento e’ nella sostanza una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito dell’impugnazione.
Certo, non e’ ricorribile per cassazione l’ordinanza di cui agli articoli 348 bis-ter c.p.c. per supposti vizi di valutazione in ordine alla prognosi effettuata dal giudice d’appello circa la ragionevole probabilita’ di accoglimento dell’impugnazione: il che e’ per l’appunto quanto nel caso di specie la ricorrente per cassazione ha denunciato, sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere ogni ragionevole probabilita’ di accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione.
6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e da’ atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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