Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 19820.
La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice
La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice, sia a favore, sia contro la parte che ne abbia chiesto l’ammissione, venendo in rilievo il principio dell’inscindibilità del contenuto del documento, alla cui stregua chi lo esibisce in giudizio non può selezionarne il contenuto per affermare i fatti favorevoli, espungendo quelli a sé contrari. Detto principio attiene, tuttavia, ai soli documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersene, in quanto per quelli formati dalle parti in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene quand’anche a versarli in atti sia stata la controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso avverso il rigetto di un’opposizione allo stato passivo di un fallimento nella parte in cui l’opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).
Sentenza|| n. 19820. La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice
Data udienza 13 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Buste paga – CU provenienti dalla parte datoriale – Mancanza di altri elementi probatori – Prova del pagamento del credito documentato – Esclusione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 25859/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FallimenTo (OMISSIS) srl;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Siracusa nr.185/2021 depositato in data 9/9/2021
udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza del 13/4/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giovanni Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) propose domanda di amissione al passivo del Fallimento di (OMISSIS) S.r.l., societa’ presso la quale aveva lavorato con contratto a tempo indeterminato sino al 10.6.2017, del credito di Euro19.512,03 per retribuzioni relative alle mensilita’ da marzo a giugno 2017 e di Euro 5.062,39 a titolo di TFR, in privilegio generale sui beni mobili ex articolo 2751 c.c., depositando a suo sostegno le buste paga delle relative mensilita’ e la Certificazione Unica (CU) 2018.
2. Il Giudice Delegato riconobbe il credito in privilegio per la minor somma di Euro 7.746,30 e rigetto’ per il resto la domanda. In particolare escluse quanto richiesto a titolo di TFR, perche’ dalla CU 2018 l’intero importo risultava erogato nel corso dell’anno 2017.
3. L’opposizione ex articolo 98 l.f. proposta da (OMISSIS) contro il solo capo del provvedimento del G.D. di rigetto della domanda di ammissione del credito da TFR, e’ stata respinta dal Tribunale di Siracusa con decreto dell’8.9.2021.
Il tribunale ha rilevato che dalla CU 2018, prodotta dallo stesso ricorrente, emergeva la prova dell’intervenuto pagamento del TFR, attestato dalla societa’ datrice di lavoro ancora in bonis con dichiarazione di cui doveva presumersi la veridicita’; ha aggiunto che in favore di tale conclusione militava il principio secondo il quale la parte che ha esibito in giudizio un documento non puo’ scinderne il contenuto per affermare i fatti a lei favorevoli e negare quelli a lei contrari.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato ad un unico motivo. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria del 2/11/2022 la sez. sesta civile di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2120 e 2697 c.c. e articoli 115 e 132 c.p.c., nonche’ omessa motivazione su un punto controverso decisivo, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.. Sostiene che il Tribunale, in violazione delle regole sull’onere probatorio, ha erroneamente ritenuto che la dichiarazione unilaterale della datrice di lavoro contenuta nella CU 2018, non accompagnata da sua quietanza, costituisse prova dell’avvenuto pagamento del TFR, posto che sarebbe spettato al Fallimento provare che il credito gli era stato effettivamente corrisposto.
2 Il motivo e’ fondato.
2.1 Va preliminarmente precisato che, come si evince dalla lettura dell’ordinanza interlocutoria, la causa era stata rimessa in pubblica udienza anche per approfondire la tematica dell’opponibilita’ al fallimento della CU rilasciata dall’imprenditore privato e consegnata ai dipendenti.
2.2 In particolare era stato ritenuto punto di valenza nomofilattica stabilire se, ai fini della opponibilita’ del documento avente data certa alla curatela, debba fornirsi la prova anche dell’invio della CU all’Agenzia delle Entrate (e della sua ricezione da parte dell’Amministrazione) o se sia sufficiente la mera produzione della certificazione, dal momento che la trasmissione all’Amministrazione Finanziaria costituisce un obbligo di legge la cui violazione e’ amministrativamente sanzionata.
2.3 Orbene, va rilevato che nel decreto non vi e’ alcuna menzione di tale questione e che, per contro, il Tribunale di Siracusa, nel reputare provata l’erogazione del TFR attraverso l’annotazione del pagamento nella CU non sottoscritta per quietanza dall’opponente, ma da quest’ultimo prodotta in giudizio quale prova documentale del proprio credito, ha con tutta evidenza implicitamente riconosciuto l’opponibilita’ al Fallimento della certificazione redatta dal datore di lavoro.
2.4 L’accertamento della data certa della CU, non impugnato dal curatore, risulta quindi coperto da giudicato interno. Ad abundantiam, va osservato che il potere- dovere del giudice di rilevare d’ufficio la carenza di data certa di una scrittura privata e, dunque, la sua inopponibilita’ al terzo convenuto, qual e’ il curatore nel giudizio di opposizione allo stato passivo (principio affermato da Cass. S.U. n. 4213/2013) risulterebbe comunque interdetto a questo Collegio, giacche’ la questione presuppone accertamenti di fatto che non sono stati compiuti dal giudice di merito: come e’ noto, infatti, (salvo che nelle ipotesi previste dall’articolo 372 c.p.c., qui non ricorrenti) in sede di legittimita’ non e’ consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorche’ rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione.
2.5 Va ancora opportunamente chiarito che non sono in questa sede controversi i fatti costitutivi del diritto di (OMISSIS) alla corresponsione del TFR nella misura domandata, ovvero la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, gia’ implicitamente riconosciuti dal G.D. – con accertamenti anch’essi coperti da giudicato interno perche’ non impugnati dal curatore – laddove ha ammesso al passivo una parte dei crediti vantati dall’opponente in forza di tale rapporto ed ha escluso quello preteso a titolo di TFR solo perche’ ha ritenuto che il dipendente ne avesse gia’ ottenuto il pagamento, senza tuttavia porre in dubbio che il suo ammontare fosse quello indicato nella CU.
3- Non resta, a questo punto, che esaminare l’unica questione ancora sub iudice: se il fatto estintivo dell’obbligazione della datrice di lavoro poi fallita, costituito dalla effettiva erogazione del TFR – che il curatore aveva l’onere di provare secondo le note regole del riparto sancite dall’articolo 2697 c.c. – potesse ritenersi dimostrato in base alla dichiarazione dalla stessa proveniente contenuta nella CU prodotta dal creditore.
3.1 La decisione del Tribunale di Siracusa, che ha ritenuto assolto il predetto onus probandi, si fonda sulle seguenti considerazioni: a) il lavoratore, nell’azionare in sede fallimentare il proprio credito maturato a titolo di trattamento di fine rapporto, ha allegato la CU 2018 “quale atto di riconoscimento di debito idoneo a fondare l’ammissione al passivo del credito per TFR “; b) lo stesso documento, che il dipendente pone a fondamento del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, attesta anche l’intervenuta corresponsione al dipendente delle importi esposti e, quindi, il fatto estintivo del diritto di credito al TFR; c) non vi sono motivi per dubitare della veridicita’ di quanto certificato dal documento, anche perche’ la falsita’ dei fatti dichiarati e’ punita con sanzioni penali; d) colui che produce un documento in giudizio non puo’ scinderne il contenuto chiedendo che ne siano utilizzati per la decisione solo le parti a lui favorevoli.
3.1 Sulla questione giuridica che interessa, questa Corte e’ intervenuta con due pronunce (ordinanze n. 2817/2022 e nr 34828/2022) che hanno cassato altrettanti decreti emessi dallo stesso Tribunale di Siracusa in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio.
Si legge nella prima decisione: “i motivi possono essere congiuntamente esaminati e devono essere accolti perche’ manifestamente fondati, alla luce della costante giurisprudenza espressa da questa Corte secondo cui le buste paga ed il CU integrano i requisiti di prova documentale richiesti ai fini della opponibilita’ della prova scritta di un credito nei confronti del fallimento, anche ai sensi dell’articolo 2704 c.c. (ex multis: Cass.civ., sez. VI 21.04.2017 n.10123; 20.04.2017 n. 10041; 12.09.2016 n. 17930); essi, invece, in mancanza di un atto di quietanza del lavoratore-creditore (nella specie mancante), non costituiscono prova del pagamento del credito in esso documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo (Cass. 6220/2019)”.
La seconda ordinanza cosi’ motiva: “il Tribunale siracusano, piuttosto che sul fatto costitutivo di esistenza e durata del rapporto sostanzialmente risultante dal CUD 2016, ha basato il proprio accertamento sul fatto estintivo del pagamento del credito per T.f.r. (…), nell’evidente onere probatorio della curatela fallimentare, cosi’ incorrendo in un errore di diritto, in particolare di violazione dell’articolo 2697 c.c., per l’attribuzione dell’onere della prova ad una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158); piu’ specificamente, esso ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti (in particolare il CUD 2016) provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non puo’ costituire prova in favore della stessa ne’ determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione (Cass. 23 giugno 1997, n. 5573; 24 giugno 2000, n. 9685; 27 aprile 2016, n. 8290). 3.2 In buona sostanza le pronunce sopra citate affermano che, una volta allegata in giudizio la CU, sia possibile isolarne gli effetti favorevoli per il soggetto che ha prodotto il documento (prova del diritto al TFR) da quelli per lo stesso sfavorevoli (attestazione di avvenuto pagamento del TFR).
3.3 Ad avviso del Collegio tali conclusioni meritano conferma con le precisazioni di seguito riportate.
3.4 E’ fuori discussione la validita’ del principio affermato dalle citate ordinanze secondo il quale “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non puo’ costituire prova in favore della stessa ne’ determina inversione dell’onere probatorio in caso di contestazione” (Cass. n. 2817/2022; 31173/2018; 8290/2016, 5573/97 e 9885/00).
3.5 Neppure potrebbe validamente sostenersi che il curatore e’ terzo rispetto al datore di lavoro, perche’ quando intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi) egli ne assume la medesima posizione processuale, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti (cfr. Cass.31173/2018 e 34828/2022
3.6 Nella fattispecie in esame, tuttavia, come ben evidenziato nel provvedimento impugnato, e’ stato proprio (OMISSIS) a produrre la CU 2018 “invocando tale documento quale atto di riconoscimento idoneo a fondare l’ammissione al passivo del credito per TFR”; e tale certificazione, oltre a documentare la pretesa creditoria fatta valere per tale titolo dal lavoratore con l’insinuazione al passivo del fallimento, ne annota anche il pagamento.
3.7 Cio’ premesso, giova rammentare che questa Corte ha affermato anche il principio (richiamato dall’impugnato decreto) secondo cui la rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova (documento, testimonianza, informazioni della P.a. ecc.) comporta la conseguenza che esso debba essere integralmente utilizzato dal giudice, sia a favore, sia contro la parte che ha esibito il documento o chiesto l’ammissione del mezzo istruttorio.
3.8. In particolare, chi ha esibito un documento non puo’ scinderne il contenuto per affermare i fatti favorevoli e negare quelli a lui contrari, a meno che al momento dell’esibizione abbia fatto presente di voler invocare il documento solo in parte ed abbia dedotto prove idonee a contestare le circostanze sfavorevoli da esso desumibili. (cfr. Cass.4993/1981 3383/1983 e 7726/1990). 3.9. Il principio dell’inscindibilita’ del contenuto del documento prodotto da una parte vale tuttavia solo se riferito ai documenti formati da un soggetto terzo rispetto alla parte che vuole avvalersi dei loro effetti favorevoli: in tale ipotesi la parte che esibisce il documento non puo’ selezionare quanto in esso rappresentato ed espungere i fatti e le dichiarazioni incorporati nello scritto ad essa sfavorevoli.
3.10 Viceversa, quando il documento e’ formato da una delle parti in causa, rivive e prevale la piu’ volte ricordata regola probatoria secondo cui lo scritto proveniente dalla parte che voglia giovarsene non puo’ costituire prova in favore della stessa anche se versato in atti dalla controparte per provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
3.11 In definitiva va ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori (quali ad esempio quietanze, assegni, invii di bonifici) non costituiscono prova del pagamento del credito in essi documentato, in quanto provenienti dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo.
4 Il ricorso va quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Siracusa in diversa composizione.
La rituale acquisizione al processo di un mezzo di prova comporta il suo integrale utilizzo da parte del giudice
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Siracusa in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply